Sentenza 18 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, di cui all'art. 276 cod. proc. pen., è da riconoscere il potere del giudice di attivarsi d'ufficio a seguito della segnalazione ad opera degli organi di polizia della trasgressione. L'attivazione di tale procedura, che ha carattere sanzionatorio, prescinde infatti dalla situazione descritta dall'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., che attiene invece al caso di misure più gravi applicate dal giudice su richiesta del pubblico ministero ricorrendo un aggravamento delle esigenze cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 18/01/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ADALBERTO ALBAMONTE - Consigliere - N. 270
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 21586/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NO FA, nato a [...]à di Piave il 4/2/1963,
avverso l'ordinanza 24/2/1999 dal Tribunale di Brescia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. V. Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore non è comparso;
osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza 24.02.1999, decidendo in sede di appello, confermava il provvedimento del precedente 27 gennaio col quale il GIP del Tribunale di Bergamo aveva sostituito, ai sensi dell'art. 276 c.p.p., la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g., alla quale era sottoposto FA NO, imputato dei reati di cui agli art. 416, 628 c.p.v., 648 c.p., 10 - 12 - 14 legge n. 497/74, con la custodia in carcere. La sostituzione della misura era stata disposta, perché l'imputato, il giorno 22.01.1999, non era presentato ai Carabinieri per dare contezza di sè e ciò era accaduto, perché, due giorni prima (20.01.99), era stato tratto in arresto dalla Polizia stradale di Verona, in quanto colto nella flagranza dei reati di detenzione e porto abusivi di arma, di ricettazione ed altro.
Avverso la pronuncia del Tribunale, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il NO, denunciando il vizio della manifesta illogità della motivazione, sotto il profilo che la trasgressione alle prescrizioni della misura cautelare ex art.282 c.p.p. non poteva ritenersi voluta, sia pure a titolo di dolo eventuale, dal momento che egli era venuto a trovarsi in una vera e propria condizione di forza maggiore, determinata dal suo arresto, il giorno 20.01.99, ad opera della Polizia di Verona;
si sarebbe dovuto, piuttosto, attivare la procedura ex art. 299/40 c.p.p. (aggravamento esigenze cautelari) su iniziativa del P.M., il che non si era verificato.
All'odierna udienza camerale, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente, va rilevato che correttamente il Giudice procedente (GIP Bergamo) ha attivato d'ufficio la procedura di cui all'art. 276 c.p.p., a seguito della segnalazione dei Carabinieri di Bergamo circa la mancata presentazione a loro, in data 22.01.99, del NO, che tale obbligo aveva, quale prescrizione della misura cautelare alla quale era sottoposto. La attivazione di tale procedura prescinde da quella di cui all'art. 299/4^ c.p.p. e può anche affiancarsi a questa, viversi essendo i presupposti che ispirano i due istituti: la disciplina di cui all'art. 276/ c.p.p. ha carattere sanzionatorio, mentre quella di cui all'art. 299/4^ s.c. attiene all'adeguato e concreto soddisfacimento delle esigenze cautelari. L'esattezza del principio affermato trova conferma nel dato testuale dell'art. 299/4^, che fa salva la previsione dell'art. 276 ("fermo quanto previsto dall'articolo 276...").
Non sussiste, nel caso in esame, la causa di non punibilità della forza maggiore, considerato che è stato lo stesso ricorrente a porsi volontariamente nella condizione di non adempiere all'obbligo che su di lui incombeva. Ed invero, nel momento stesso in cui il NO scelse di porre in essere la grave condotta delittuosa che lo portò, il giorno 20.01.1999, all'arresto in flagranza da parte della Polizia di Verona, mise necessariamente in conto e accettò il rischio di una simile conseguenza, che non può, in questa sede, invocare a giustificazione del suo comportamento in relazione all'inosservanza delle prescrizioni di cui alla misura cautelare ex art. 282 c.p.p.. La "vis maior cui resisti non potest" concreta una situazione totalmente esterna all'agente e va esclusa allorché costui abbia spiegato un suo ben preciso ruolo nel determinismo dell'evento di cui finisce per rimanere vittima.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va disposto l'adempimento ex art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000