Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2014, n. 32823
CASS
Sentenza 27 maggio 2014

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Massime1

Nella trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare ex art 276 cod. proc. pen. rientrano, per il principio di tassatività, solo le inosservanze agli obblighi espressamente previsti e non invece ogni condotta genericamente elusiva della finalità perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante, dopo la revoca del divieto di frequentare estranei, la presenza presso l'abitazione dell'indagato di alcune persone gravate da precedenti di polizia e pendenze penali).

Commentario1

  • 1Misure cautelari, aggravamento delle esigenze cautelari, sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia carcerariaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2014, n. 32823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32823
Data del deposito : 27 maggio 2014

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