Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
Nella trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare ex art 276 cod. proc. pen. rientrano, per il principio di tassatività, solo le inosservanze agli obblighi espressamente previsti e non invece ogni condotta genericamente elusiva della finalità perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante, dopo la revoca del divieto di frequentare estranei, la presenza presso l'abitazione dell'indagato di alcune persone gravate da precedenti di polizia e pendenze penali).
Commentario • 1
- 1. Misure cautelari, aggravamento delle esigenze cautelari, sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia carcerariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2014, n. 32823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32823 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 27/05/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria S. - rel. Consigliere - N. 1645
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 1987/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza emessa in data 24/12/2013 dal Tribunale di Roma, nei confronti di:
CA ES, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, investito ex art. 310 cod. proc. pen., annullava l'ordinanza con cui, in data 28 settembre 2013, il Tribunale chiamato a decidere sul merito aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata a RI ES per i delitti di devastazione e saccheggio commessi il 15.10.2011, con la misura della custodia cautelare in carcere, e ripristinava per l'effetto la misura cautelare attenuata. A ragione premetteva che gli arresti domiciliari erano stati applicati dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza in data 15.11.2012, nella quale si prevedeva altresì il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che coabitavano o che assistevano l'imputato, ma in data 14.2.2014 il divieto era stato definitivamente revocato. Ciò nonostante il giudice della cognizione, con l'ordinanza del 28.9.2013, aveva ritenuto di dovere disporre l'aggravamento della misura sulla base dell'informativa dei Carabinieri che in data 21.9.2013 avevano accertato la presenza, nell'abitazione dell'imputato, di alcune persone gravate da precedenti di polizia e pendenze penali analoghe a quelle del RI. Con successiva ordinanza, in data 2.10.2013 (avverso la quale era pure stato proposto appello, riunito a quello in esame ma successivamente fatto oggetto di rinuncia), il medesimo giudice della cognizione aveva quindi respinto la richiesta di attenuazione della misura più afflittiva sul rilievo che - a prescindere dalla sussistenza o meno del divieto di frequentazione di estranei - i rapporti intrattenuti, in particolare con tale Surico, appartenente alla stessa area di antagonismo politico, incrementavano il rischio di recidiva.
Tanto posto, il Tribunale dell'impugnazione cautelare osservava che il divieto di frequentare estranei non rientrava tra le prescrizioni e i divieti posti, in via generale, dall'art. 284 cod. proc. pen. e dunque, poiché il RI non aveva violato gli obblighi e le prescrizioni impostigli con la misura, gli arresti domiciliari non andavano sostituiti con la misura carceraria ex art. 276 c.p.p., commi 1 e 1-ter. E non poteva neppure condividersi quanto era stato osservato con la citata ordinanza del 2 ottobre, circa il fatto che la misura sarebbe stata aggravata anche in ragione della dimostrata inidoneità della misura a fronteggiare le aggravate esigenze cautelari: l'aggravamento era stato difatti espressamente disposto per una solo motivo, la violazione del divieto (inesistente) d'incontro, di modo che, così argomentando il giudice della cognizione (pur non indicando la norma di riferimento) aveva operato una sorta di autonoma valutazione ex art. 299 c.p.p., comma 4: non consentita se non altro perché non preceduta da specifica richiesta in tal senso del Pubblico ministero.
2. Ha proposto ricorso il Pubblico ministero, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché per violazione di legge.
2.1. Sostiene, in primo luogo, che erroneamente il Tribunale aveva fatto esclusivo riferimento all'art. 276 c.p.p., comma 1-bis, che non veniva in considerazione nel caso in esame, anziché al comma 1 del medesimo articolo, che pure consentiva, discrezionalmente, l'aggravamento della misura e non soltanto per le violazioni agli obblighi concretamente esplicitati, bensì anche per quelle inerenti al "contenuto intrinseco della misura", tra cui non potrebbe non rientrare quello concernente il divieto di incontrare e ospitare soggetti segnalati per molteplici precedenti e pendenze, specie se della stessa natura del reato per il quale è stata disposta misura. E, al proposito, correttamente il Tribunale del merito aveva rilevato che la violazione, gravissima, assumeva toni inquietanti considerate le pendenze, ben venti, del Surico, per reati analoghi a quelli contestati al RI, mentre erroneamente l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che la qualità delle visite ricevute dal RI non aveva "vita autonoma", ma fungeva da qualificazione della gravità della violazione. Ancora erroneamente, perciò, il provvedimento impugnato aveva asserito che nel provvedimento del 2 ottobre il Tribunale del merito aveva impropriamente fatto riferimento alla rilevata inadeguatezza della misura, sostenendo che sembrava avesse deciso ex art. 299 c.p.p., comma 4, quando era invece evidente che quella pronunzia si riferiva semplicemente ad una istanza avanzata ai sensi del comma 3 dell'art. 299, dallo stesso imputato.
2.1. Afferma, in secondo luogo, che erroneamente il giudice dell'appello cautelare aveva focalizzato la propria attenzione esclusivamente sull'art. 276 cod. proc. pen., giacché, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito investito della richiesta del Pubblico ministero di aggravamento della misura non può limitarsi a rigettarla a causa dell'erroneo richiamo normativo, ma è tenuto a verificare se la violazione della misura, unitamente agli altri elementi eventualmente dedotti, ha comportato un aggravamento delle esigenze cautelari. Sicché il Tribunale del riesame non avrebbe potuto in nessun caso limitarsi ad annullare il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, ma avrebbe dovuto integrarlo, sostituendo la sua decisione a quella viziata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che la censura con cui si lamenta l'erroneo riferimento esclusivamente all'art. 276 c.p.p., comma 1-ter e l'omessa considerazione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, della violazione di obblighi che sarebbero connaturati alla misura, è manifestamente infondata.
Anzitutto, non è affatto esatto che il Tribunale del riesame abbia fatto riferimento soltanto alle condizioni dell'art. 276 c.p.p., comma 1-ter. Al contrario ha, del tutto correttamente, rilevato che l'aver incontrato in casa un soggetto asseritamente pregiudicato per altri analoghi reati non integrava, una volta revocato il divieto di incontro, violazione alcuna agli obblighi e alle prescrizioni inerenti la misura, che dunque non poteva essere sostituita con altra più grave ne' a norma del comma 1-ter ne' a norma del comma 1 dell'art. 276 cod. proc. pen.. Nessun fondamento, quindi, ha la tesi del ricorrente, secondo cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 276 citato, nella nozione di violazione alle prescrizioni rientrerebbero non solo le inosservanze agli obblighi espressamente previsti, ma altresì tutte le condotte, per così dire, elusive della finalità stessa cautelare che assiste la misura applicata.
L'art. 276 istituisce un'ipotesi tipicamente sanzionatoria afferente lo status libertatis, che addirittura prescinde, secondo la giurisprudenza, dalla richiesta del Pubblico ministero. Per conseguenza, a fronte della inequivoca formulazione normativa che - a differenza da quella dell'art. 299 c.p.p., comma 4 - riconnette la sanzione a certi comportamenti tipici, la pretesa d'allargamento a forme innominate o a condotte non specificamente richiamate si pone in contrasto sia con la lettera della norma sia con il principio di tassatività (che in materia sanzionatoria, specie se incidente sulla libertà personale, impone una adeguata tipizzazione dell'illecito).
2. Quanto alla deduzione concernente l'asserita necessità che il Tribunale verificasse (anche d'ufficio) la possibilità di riqualificare l'istanza ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4, e l'asserita esistenza di ragioni per l'aggravamento della misura cautelare, va premesso, in fatto, che dagli atti risulta che la richiesta del Pubblico ministero a seguito della quale è stata emessa l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, oggetto di riforma con il provvedimento qui impugnato, era stata vergata, a mano, in calce alla relazione dei carabinieri di Varazze datata 12.9.2013, ed era del seguente letterale tenore: "5 il PM chiede l'aggravamento della misura ravvisandosi le condizioni di cui all'art. 276 c.p.p., comma 1. Roma 25.9.2013", seguito da firma. Non è dunque neppure evocabile, nella situazione in esame, quella giurisprudenza non recente - condivisibile o meno che la si voglia ritenere - che sostiene che il giudice investito della richiesta di aggravamento della misura ex art. 276 cod. proc. pen. non può limitarsi a rigettare la richiesta in base all'erroneo riferimento normativo, ma deve valutare se la violazione della misura degli arresti domiciliari, unitamente agli altri elementi eventualmente dedotti, abbia effettivamente comportato l'aggravamento delle esigenze cautelari, con conseguenze anche rispetto al principio di adeguatezza della misura previsto dall'art. 274 cod. proc. pen,. e deve nel caso positivo aggravare detta misura (Sez. 3, n. 1577 del 28/04/1999, Delia, Rv. 213993; Sez. 6, n. 31074 del 14/06/2004, Battaglia, Rv. 229501). In tanto sarebbe consentito, infatti, parlare di erroneo riferimento normativo e di riqualificazione della domanda, in quanto il contenuto della stessa permettesse di riferirla ad altra fattispecie processuale. Cosa che nel caso in esame era in radice da escludere, attesa la consistenza della richiesta del Pubblico ministero, che si risolveva nel solo richiamo normativo. D'altronde, a voler considerare elementi sostanziali oltre che meramente formali, non può dimenticarsi che mentre per il caso in cui ricorra un aggravamento delle esigenze cautelari il comma 4 dell'art. 299 cod. proc. pen. prevede la sostituzione o, in alternativa, la mera applicazione con modalità più gravose della misura, l'art. 276 regola il solo caso di aggravamento. Non si vede dunque in base a quale criterio e sulla scorta di quali principi (contrastanti con i dettami dell'art. 275 cod. proc. pen. e con il canone delle restrizione in carcere come extrema ratio, dunque della minore restrizione cautelare possibile) si sarebbe dovuto secondo il ricorrente necessariamente sostituire la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per esigenze che ben avrebbero potuto essere eventualmente soddisfatte con il semplice ripristino di una prescrizione di non frequentare soggetti estranei, se vi fosse stata una richiesta puntuale in tal senso.
4. In conclusione, il ricorso non può che essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014