Sentenza 4 marzo 2014
Massime • 1
In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia, con la conseguenza che, qualora l'estradando deduca di essere affetto da gravi patologie, la verifica deve riguardare solo il pericolo concreto che egli, in relazione alle sue condizioni di salute, possa essere sottoposto ad un trattamento avente carattere inumano e degradante.
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In tema di estradizione per l'estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa per l'estradizione, richiedere, con una indagine mirata, informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando. In presenza di una accertata situazione di problematicità del sistema carcerario nello Stato richiedente, la verifica della esistenza di un pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante va pure correlata alle peculiari …
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Non può ritenersi accertato un generale rischio di trattamento inumano da parte della Croazia in caso di estradizione. In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità – ad esempio, sulla necessità che l'estradando debba essere curato in Italia – che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia. L'unica verifica che spetta all'autorità giudiziaria italiana, laddove l'interessato abbia segnalato di essere affetto da gravi patologie, concerne il solo pericolo concreto che …
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Laddove non esista Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente (ovvero, pur tale Convenzione esistendo, essa espressamente condizioni l'estradizione alla sussistenza dei gravi indizi), ai fini della pronunzia favorevole all'estradizione processuale, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando. Incombe sull'estradando un preciso onere di allegazione degli elementi e delle circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sua sottoposizione nello Stato richiedente a trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona: peraltro, la verifica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 11941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11941 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/03/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 460
Dott. DI STEFANO P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 1793/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.R. , nata a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 25/11/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PRATOLA Gianluigi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione del 21/06/2013 formulata dal Governo della Repubblica di Serbia nei confronti della cittadina serba S.R. , destinataria del mandato di cattura emesso il 26/06/2012 dal Tribunale di Kragujevac (Serbia) in relazione al reato di tratta di esseri umani, previsto dall'art. 388 c.p. di quel Paese: S. che era stata tratta in arresto in Italia il 05/06/2013 e dapprima sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, poi, in sostituzione di questa, a quella degli arresti domiciliari per ragioni di salute.
Rilevava la Corte di appello come la richiesta di estradizione fosse stata avanzata nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Convenzione europea di estradizione del 1957 e dal codice di procedura penale italiano, talché, alla luce degli elementi di conoscenza a disposizione, potevano considerarsi sussistenti gli elementi costitutivi del delitto contestato, corrispondente a quello previsto nel nostro ordinamento dall'art. 601 cod. pen.; e come all'adozione di una sentenza favorevole all'estradizione non fossero di ostacolo le condizioni di salute della S. che, sulla base della documentazione medica acquisita, risultavano stabilizzate, talché l'estradizione non avrebbe comportato la violazione del diritto alla salute della prevenuta.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la S. , con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Stefano Cozzetto, la quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 705 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di acquisizione del verbale delle dichiarazione rese nel dicembre del 2011, dinanzi agli agenti della questura di Milano, dalla persona offesa D.I. , verbale la cui conoscenza avrebbe consentito di verificare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della estradanda, nonché la presenza della giurisdizione italiana;
in via subordinata, la ricorrente ha chiesto che sia la stessa Corte di cassazione a disporre l'acquisizione di quel verbale ed a valutarne il contenuto.
2.2. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione della S. , dunque per la sua possibile sottoposizione ad una misura coercitiva per consentirne l'estradizione in Serbia, con una chiara violazione del suo diritto alla salute, benché la stessa fosse risultata affetta da una grave patologia che aveva reso incompatibile le sue condizioni di salute con la custodia in carcere, tanto che la misura cautelare originariamente applicatale era stata sostituita con quella più blanda degli arresti domiciliari.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
3.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale, in tema di estradizione processuale per l'estero, in presenza di una convenzione, che non preveda la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'interessato (così come prevede l'art. 705 c.p.p., comma 1, per il caso di assenza di una convenzione multilaterale o bilaterale tra l'Italia ed il Paese straniero richiedente), ma, pur senza limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, Paredes Morales, Rv. 256566; Sez. 6, n. 5760 del 04/02/2011, Anokhin, Rv. 249455; Sez. 6, n. 8609 del 22/01/2010, Maksymenko, Rv. 246173). Di tale regula iuris la Corte di appello di Milano ha fatto buon governo, sottolineando come dall'atto di accusa emesso nei riguardi della S. dalla Procura di Kragujevac e dal successivo provvedimento di conclusione dell'istruttoria adottato, nell'ambito del medesimo procedimento, dal Tribunale di quella città serba, emergessero chiaramente tutti gli elementi di prova acquisiti dagli inquirenti del Paese straniero - concretizzatisi pure in un verbale di individuazione fotografica operato dalla persona offesa e nel tabulato delle conversazioni intercorse nel periodo interessato tra quest'ultima ed uno degli indagati - sulla base dei quali era stato possibile accertare che la parte lesa D.I. , tratta in inganno con la prospettiva di trasferirsi dalla Serbia in Svizzera per svolgere un'attività lavorativa lecita, era stata convinta da J.J. a venire in Italia dove i coniugi J.R. e
S.R. l'avevano sequestrata e sottoposta a ripetute minacce e violenze, e le avevano sottratto il passaporto, per costringerla a commettere in Italia vari furti, fino a quando non era riuscita a fuggire ed a fare ritorno in Serbia.
In tale contesto, nel quale all'autorità giudiziaria del Paese richiesto non è consentito alcun approfondimento istruttorio, appare corretta la decisione della Corte distrettuale di non dare seguito alla richiesta difensiva di acquisizione di ulteriore documentazione concernente il primo ascolto che della D. aveva fatto, nel dicembre del 2011, la polizia giudiziaria italiana. Nè conduce a differenti conclusioni la circostanza, evidenziata nel ricorso (pur senza la deduzione di alcuna specifica violazione di legge), che il grave reato contestato alla S. risulti commesso, in concorso con altri, in parte in Serbia ed in parte in Italia, in quanto è pacifico che l'accertata assenza in Italia di un procedimento penale aperto per quegli stessi fatti - assenza di cui si da atto a pag. 3 della sentenza impugnata - esclude la sussistenza di alcuna condizione ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione per l'estero della prevenuta.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è privo di pregio.
È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità - ad esempio, sulla necessità che l'estradando debba essere curato in Italia - che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia (così Sez. 6, n. 24702 del 22/05/2007, Moscaliuc, Rv. 237186; conf., in passato, Sez. 6, n. 15111 del 09/03/2004, Bordeianu, Rv. 229169):
di talché, l'unica verifica che spetta all'autorità giudiziaria italiana, laddove l'interessato abbia segnalato di essere affetto da gravi patologie, concerne il solo pericolo concreto che l'estradando sia sottoposto ad un trattamento avente, in relazione alle sue condizioni di salute, un obiettivo carattere inumano e degradante (Sez. 6, n. 35892 del 12/07/2004, Sumanschi, Rv. 229964). In tale ottica, ferme restando le valutazioni discrezionali riservate al Ministro ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen., va rilevato come, nel caso di specie, non sia configurabile alcuna violazione di norme di legge e, tanto meno, la denunciata manifesta illogicità della motivazione della sentenza gravata, atteso che - a fronte della generica prospettazione difensiva del rischio che la S. , se estradata in Serbia, potrebbe vedere violato il suo diritto alla salute - la Corte di appello di Milano ha chiarito, con motivazione congrua e priva di vizi o lacune di illogicità, come la più recente documentazione sanitaria acquisita avesse permesso di acclarare che, rispetto al momento in cui le erano state concessi gli arresti domiciliari, la prevenuta, affetta da "un carcinoma trattato con chirurgia", si trovava in condizioni di salute sotto controllo farmacologico e necessitava solamente di periodici esami clinici e strumentali di verifica della malattia (v. pagg.
4-5 sent. impugn.).
4. Al rigetto segue la condanna della ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2014