Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 2
In tema di estradizione processuale per l'estero, la condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale sussiste quando nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, è stata esercitata l'azione penale ovvero è stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare. (Fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalla Repubblica del Perù ai sensi del Trattato bilaterale ratificato e reso esecutivo con legge 3 maggio 2004, n. 135).
In tema di estradizione processuale per l'estero, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalla Repubblica del Perù ai sensi del Trattato bilaterale ratificato e reso esecutivo con legge 3 maggio 2004, n. 135).
Commentari • 6
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In tema di estradizione per l'estero, l'assenza, nel regime normativo dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli istituti penitenziari "avanzati" non comporta, di per sè, la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, dovendo l'attenzione concentrarsi, piuttosto, sull'esistenza di pratiche sistematiche di abusi e violazioni di diritti fondamentali ai danni dei detenuti, è vero però anche, al contrario: l'introduzione, nello Stato richiedente, secondo una virtuosa linea di discontinuità con il passato, di istituti come l'espiazione della pena in regime non detentivo o la messa in prova, rispettosi dell'esigenza di ri-socializzazione del condannato, non può che …
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In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. In tema di estradizione, la competenza della Corte di Cassazione è estesa anche al merito, conformemente all'espressa previsione contenuta nell'art. 706 c.p.p., fermo restando che tale ampliamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2013, n. 26290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26290 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 28/05/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 889
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 15565/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA ES EU NT N. IL 26/02/1968;
avverso l'ordinanza n. 9/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 17/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Mauro, che ha concluso per la (N.d.r.: testo originale non comprensibile) del ricorso;
Udito il difensore Avv. GATTO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
1. - DE MO SE ON, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica dello Stato del Perù nei suoi confronti in quanto destinatario di mandato emesso dal Tribunale di Callao il 14 ottobre 2011 per violazione della legge sugli stupefacenti e segnatamente per il reato previsto e punito dall'art. 297 c.p. peruviano.
2. Il ricorrente deduce in primo luogo la violazione dell'art. 705 c.p.p., in punto alla mancata valutazione degli indizi di colpevolezza. Secondo la difesa nella gravata sentenza si farebbe esclusivo riferimento alle risultanze investigative trasmesse dal Perù senza fornire giudizio alcuno in merito alla fondatezza o meno delle stesse ed alla attribuzione delle stesse dei gravi indizi di colpevolezza.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 135 del 2004, art. 5, nonché dell'art. 705 c.p.p., comma 1.
Partendo dal presupposto in forza al quale il fatto sarebbe stato commesso in tutto o in parte in Italia, la Corte distrettuale, pur essendovi tenuta, non ha provveduto ad accertare la presenza di un procedimento penale in Italia per il medesimo, limitandosi ad affermare che non ne risultava la pendenza quando per contro avrebbe potuto attivare i relativi poteri di indagine officiosa.
4. Con il terzo motivo, infine, lamenta violazione dell'art. 705, comma 2, lettera C. Lamenta la difesa la contraddittorietà della sentenza laddove, nel motivare in punto alla insussistenza dei presupposti ostativi alla estradizione in ragione del combinato disposto di cui all'art. 698 c.p.p., comma 1 e art. 705 c.p.p., comma 2, lett. C, per un verso da conto della allegazione operata a dimostrazione sia del regime detentivo peruviano, non rispettoso dei fondamentali diritti dell'uopo, mentre dall'altro nega valenza decisiva alla stessa documentazione prodotta, pretermettendo l'incidenza che sulla vicenda produce la grave patologia che affligge il ricorrente - una grave forma di allergia - incompatibile con le condizioni di vita delle carceri peruviane ed omettendo, anche in parte qua, ogni utile accertamento d'ufficio funzionale all'accertamento di siffatta incompatibilità.
5. Il ricorso è infondato.
6. Quanto al primo motivo, giova preliminarmente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte che si è ormai attestata sul principio in forza al quale per gli Stati aderenti alla Convenzione di estradizione europea nonché per quelli legati da una convenzione bilaterale - quale quella che nella specie corre tra Italia e Perù, ratificata con la L. n. 135 del 2004 - laddove non si richieda la sussistenza dei gravi indizi, l'estradizione viene accordata sulla base dell'esame dei soli documenti allegati alla domanda;
e nel caso deve escludersi che l'art. 9 del trattato ratificato dalla L. n. 135 del 2004 preveda una disamina critica della gravità indiziaria rimessa allo Stato richiesto. Ciò non significa che si debba prescindere dai gravi indizi, ma solo che la sussistenza di essi va desunta dai documenti che le convenzioni indicano e che devono essere allegati alla domanda;
il tutto in esito ad una procedura "semplificata" - rispetto a quanto previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1, che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune, cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati, che sottoscrivono una comune convenzione, in cui è preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento del diritto ad un "giusto processo" in favore dell'estradando.
In tali casi, tuttavia, l'esame non dovrà limitarsi alla verifica della trasmissione dei documenti, ovvero ad un controllo meramente formale : la presunzione di sussistenza dei gravi indizi può risultare superata, infatti, quando i fatti allegati appaiono del tutto inconciliabili con essa;
l'esame dovrà essere condotto, accertando che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni, per le quali si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. In questo modo, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1, la parte richiesta non deve valutare autonomamente tale presupposto, ne' rielaborare criticamente il materiale trasmesso (così pedissequamente, Sez. 6^, Sentenza n. S609 del 22/01/2010 Cc. Rv. 246173, conforme alle sentenze, sempre di questa sezione n. 30896/08 Rv. 240498 e n. 44852/07, Rv. 238089). Tanto premesso, se è pur vero che nel motivare della Corte manca una argomentazione esplicitata quanto a siffatta valutazione, per altro verso la stessa si desume comunque dal tenore complessivo del provvedimento impugnato nel quale si da adeguato conto del controllo della documentazione allegata alla domanda di estradizione grazie all'immediato riferimento al fatto materiale ivi descritto (la tentata spedizione per il tramite della madre, inconsapevole, del ricorrente, su impulso di quest'ultimo di un pacco nel quale risultava celato cloridrato di cocaina per 322 gr), ed alle fonti poste alla base di tali elementi indiziari (prima tra tutte le dichiarazioni della madre del ricorrente).
L'immediatezza della fattispecie in disamina proprio con riferimento agli elementi indiziari posti a fondamento dell'affermato giudizio di responsabilità rende ragione della estrema sinteticità argomentativa della decisione impugnata sul punto alla luce di quanto sopra segnalato in punto al perimetro della indagine ascritta in parte qua alla Corte distrettuale. Il tenore inequivoco della condotta emergente dalla descrizione del fatto in ragione del non contestato impulso alla spedizione siccome proveniente dal ricorrente e da questi non altrimenti giustificato, esaurisce lo spazio di approfondimento cognitivo nei termini sopra indicati, apparendo il materiale indiziario indicato tutt'altro che inconciliabile con la prospettazione accusatola.
Per contro, le censure del ricorrente non colgono certamente nel segno giacché mirano tanto genericamente quanto inammissibilmente a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine alla gravità del quadro indiziario delineatosi a carico dell'estradando, precluso, come già si è detto, al giudice dello Stato richiesto.
7. Il secondo motivo mostra segni di incertezza nella determinazione del contenuto della doglianza tali da inficiarne a monte la stessa ammissibilità; segni che comunque sono superati dalla stessa manifesta infondatezza nel merito dei rilievi ove correttamente intesi malgrado la incerta intellegibilità che connota la doglianza. Nel ricorso (anche nel riferimento nominale ai dati normativi richiamati a supporto) si confondono i piani del rifiuto obbligatorio di cui alla ipotesi descritta al n. 1 dell'art. 4 del trattato di estradizione tra Italia e Perù ratificato dalla legge sopra citata (la contestuale pendenza di un procedimento penale per il medesimo fatto) in linea con il richiamato art. 705 c.p.p., comma 1, con quelli di cui al rifiuto facoltativo regolato dal n. 2 dell'art. 5 stessa legge (fatto commesso in tutto o in parte in Italia). La difesa ne fa convergere i diversi presupposti pur se poi limita in concreto la doglianza ai soli elementi tipici della prima ipotesi. In ogni caso, quale delle due ipotesi si sia inteso richiamare, la soluzione da adottare non muta. Guardando alla seconda va infatti ricordato che la mera ipotesi afferente la possibile commissione di parte della condotta in Italia non esclude comunque la concorrente giurisdizione straniera, ne' impedisce l'estradizione fondata sul citato trattato in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia.
Diverso è invece il tema della attuale pendenza di un procedimento penale in Italia per il medesimo fatto, regolato dal trattato in questione dall'art. 4, n. 1, in linea con l'art. 705 c.p.p., comma 1. L'applicabilità della fattispecie presuppone a monte la presenza di un procedimento. Ora come condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. 6^, Sentenza n. 38850 del 2008) "sulla base della mera ipotesi di pendenza di procedimento, prospettata dell'estradando, magari anche a fini strumentali e dilatori, la Corte d'appello non ha il dovere di disporre verifiche in tutte le Procure della Repubblica, così ritardando ingiustificatamente il procedimento di estradizione" ben potendo peraltro l'interessato evidenziare i dati di riferimento dell'eventuale pendenza essendo in grado di conoscere la sussistenza. Si afferma nell'arresto citato che " se è vero che il giudice deve d'ufficio procedere alla verifica delle condizioni ostative alla estradizione (art. 705 c.p.p.), deve escludersi che egli debba e possa agire sulla base di semplici congetture sull'esistenza di un procedimento pendente in Italia per lo stesso fatto, gravando sulla parte l'onere di indicare gli uffici giudiziali o di polizia giudiziaria o almeno la località o il territorio in cui sono situati nei quali è possibile acquisire utili elementi sull'eventuale pendenza di procedimento. Va, peraltro, aggiunto che la condizione preclusiva alla sentenza favorevole all'estradizione ai sensi dell'art. 705 c.p.p., (e, a maggior ragione, ai sensi del citato art. 8 della Convenzione Europea, che prevede la non estradizione come facoltà e non già come obbligo) non deriva dalla semplice iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., che l'estradando ben può ignorare.
Ai fini dell'esame della sussistenza della condizione ostativa all'emissione della sentenza d'estradizione ex art. 705 c.p.p., comma 1, (e dell'art. 8 della Conv. Europea di estradizione), occorre verificare se in Italia si procede per "lo stesso fatto" per cui è stata richiesta l'estradizione. Per la valutazione dell'identità del fatto deve compiersi un analitico raffronto degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, messo causale), nonché delle circostanze di tempo e di luogo, delle modalità attuative, delle parti offese, di eventuali concorrenti, etc. così da accertare o escludere la corrispondenza storico - naturalistica e giuridica dei fatti costituenti illecito penale nei due paesi. Si tratta di elementi che non sono desumibili dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato, bensì da atti nei quali risulti chiaramente delineata un'imputazione o almeno un significativo progetto di imputazione, sia pure nella forma ancora flessibile e fluida degli atti di indagine preliminare, purché recanti i dati essenziali necessari a procedere alla valutazione d'identità del fatto, come avviene nei provvedimenti di applicazione di una misura coercitiva cautelare personale. Diversamente, per un verso, sarebbe agevole, in regime di obbligatorietà dell'azione penale, la strumentale "invenzione" da parte dell'estradando di una condizione ostativa tramite autodenuncia di reato all'autorità giudiziaria italiana e, per altro verso, sarebbe oltremodo difficile, se non impossibile, procedere alla verifica dell'identità del fatto. Sembra al Collegio che, con riferimento alla ratio decidendi di specifici casi già esaminati dalla giurisprudenza di legittimità, non sussista reale contrasto interpretativo tra le pronunce intervenute sul tema (v. Cass. 21351/02 rv 222030; Id. n. 727/06, rv 235549) e possa affermarsi il seguente principio di diritto: la pendenza di procedimento penale, di cui all'art. 705 c.p.p., comma 1, si realizza con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 c.p.p., ovvero può emergere dalla sottoposizione dell'estradando ad indagini preliminari per lo stesso fatto, in relazione al quale sia stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare.
L'eventuale sussistenza di una di queste ipotesi - a differenza della mera iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., - non poteva essere ignota all'estradando, il quale,
pertanto, avrebbe ben potuto assolvere al suo onere di allegazione". Da qui, in linea con il principio sopra esposto, che perfettamente si attaglia al caso di specie, non avendo il ricorrente allegato i tratti identificati della pendenza utile alla doglianza articolata, la manifesta infondatezza del rilievo.
3. È manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. È noto che ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi e circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sottoposizione dello stesso, nello Stato richiedente, a un trattamento esecutivo incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nel caso, del tutto condivisibilmente, la Corte distrettuale ha ritenuto inadeguata la documentazione allegata, sia perché risalente nel tempo sia perché afferente situazioni contingenti (si tratta di documenti inerenti la detenzione nei carceri di massima sicurezza destinati a reati di terrorismo in epoca nella quale vigeva in Perù una dittatura da tempo rimossa) che mal si attagliano al caso di specie. E muovendo dalla indimostrata situazione di sistematica, attuale inadeguatezza delle carceri peruviane risulta viepiù ribadita la inconducenza del riferimento alla situazione di salute del ricorrente, aprioristicamente affermata dalla difesa siccome incompatibile ai regimi detentivi peruviani, il tutto a fronte di una patologia che peraltro non mostra i segni della gravità assertivamente riferita tanto da giustificare la sollevata doglianza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2013