Sentenza 22 maggio 2007
Massime • 1
In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'estradando, cittadino rumeno, aveva dedotto di essere affetto da gravi patologie e di avere pertanto la necessità di essere assistito dalla propria famiglia residente in Italia).
Commentario • 1
- 1. Salute compromessa, estradizione negata dal giudice solo se .. (Cass. 10770/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 ottobre 2019
Non può ritenersi accertato un generale rischio di trattamento inumano da parte della Croazia in caso di estradizione. In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità – ad esempio, sulla necessità che l'estradando debba essere curato in Italia – che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia. L'unica verifica che spetta all'autorità giudiziaria italiana, laddove l'interessato abbia segnalato di essere affetto da gravi patologie, concerne il solo pericolo concreto che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2007, n. 24702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24702 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 22/05/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1152
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 011242/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MOSCALIUC Viorel, N. IL 22/02/1968;
avverso SENTENZA del 12/02/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA Ilario Salvatore;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. GERECI Vincenzo, di rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza in data 12 febbraio 2007, la Corte di appello di Torino dichiarava la ricorrenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della richiesta di estradizione domandata dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Romania nei confronti di MOSCALIUC Viorel, condannato dal Tribunale di Radauti per il reato di truffa e falso commesso nel 2001, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, con decisione irrevocabile del 24.2.2003, cui è seguito ordine di esecuzione in data 6.6.2003.
2. Avverso tale decisione, l'estradando ricorre per cassazione a mezzo del difensore e denuncia: violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Deduce di essere allo stato inserito nel contesto sociale e lavorativo italiano, avendo un'abitazione stabile con regolare contratto di locazione che condivide con la propria famiglia, tant'è che, anche in considerazione dei gravi problemi di salute, è intervenuta la modifica del provvedimento di custodia cautelare, sostituita con quella degli obblighi di presentazione alla p.g. e di dimora nel Comune di Settimo Torinese.
Specifica di avere in data 25.1.2006 subito l'amputazione della gamba sinistra a causa di una grave patologia e di essere stato colpito, nel mese di agosto dello stesso anno, da infarto del miocardio, per cui ha assoluta necessità di essere assistito dalla propria famiglia.
Ove si accogliesse la richiesta di estradizione, si violerebbe il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato, quello attinente alla funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost., che permette al condannato di accedere alle misure alternative alla detenzione, mentre nulla è dato sapere quale trattamento potrebbe essergli riservato dalla richiedente autorità giudiziaria rumena.
L'estradando, inoltre:
eccepisce di aver subito l'intero giudizio di contumacia, non essendo mai stato notiziato dell'iter processuale a suo carico;
richiede l'applicazione del principio del favor rei, asserendo che nell'ordinamento rumeno, in analoghe fattispecie di reato, la vigente legge prevede l'applicazione della sospensione condizionale della pena, benefico del quale egli, stante la sua incensuratezza, potrebbe giovarsi.
3. Il ricorso è infondato.
In tema di accertamento delle condizioni per l'accoglimento di estradizione per l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte di appello concerne esclusivamente la legale possibilità dell'estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità e non necessitando la sussistenza di necessarie garanzie processuali da parte dello Stato richiedente corrispondenti a quelle del nostro ordinamento: ciò che conta è che l'ordinamento straniero assicuri le fondamentali esigenze della difesa, la cui sussistenza è dato desumere dall'esame degli atti del procedimento, compreso il diritto d'impugnare la sentenza definitiva quando l'imputato non sia stato messo in condizioni di conoscerne l'esistenza (doglianza non dedotta dall'estradando). Rientra, poi, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia, la facoltà, per scelta politico - amministrativa, di decidere favorevolmente o meno alla concessione dell'estradizione. Consegue da quanto sopra, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2007