Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale dei minori dichiari, previa acquisizione del consenso del difensore d'ufficio, non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti dell'imputato contumace, in quanto il consenso alla definizione del processo in sede di udienza preliminare per irrilevanza del fatto - che presuppone l'affermazione di responsabilità dell'imputato - deve, ex art. 32 d. P.R. n. 448 del 1988, essere prestato dal minore e non dal difensore d'ufficio, non munito di procura speciale, trattandosi di un diritto personalissimo dell'imputato che può prestare detto consenso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2010, n. 6374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6374 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 14/01/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 45
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 36652/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
1) C.J. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 922/2008 GUP PRESSO TRIB. MINORI di ROMA, del 11/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Con sentenza ex art. 425 c.p.p. e D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32 in data 11 novembre 2008, il Tribunale per i minorenni di Roma, acquisito il consenso del difensore di ufficio, essendo l'imputata contumace sfornita di difensore di fiducia, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di C.J. , imputata del delitto di furto aggravato, per irrilevanza del fatto.
In motivazione il Tribunale sosteneva che proprio per rendere celere l'uscita dal processo del minore l'art. 32, D.P.R. citato, che richiede il consenso dell'imputato per una definizione del processo in sede di udienza preliminare, va interpretato nel senso che detto consenso possa essere prestato anche dal difensore non munito di procura speciale.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma deduceva:
- la violazione di legge perché per tutte le definizioni anticipate, che presuppongono una affermazione di responsabilità dell'imputato minorenne, vi è la necessità del consenso alla utilizzazione degli atti raccolti dal Pubblico Ministero;
- la violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 sia perché il giudice non ha tenuto conto della condizione soggettiva del pregiudizio per le esigenze educative del minore in caso di ulteriore corso del procedimento, sia perché il giudice ha fornito una interpretazione errata del concetto di occasionalità confondendolo con un criterio sociologico quale è quello di espressione di uno stile di vita.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Pubblico Ministero sono fondati.
Le pur pregevoli considerazioni del Tribunale concernenti la necessità che il minore esca al più presto dal processo perché lo stesso può pregiudicare il reinserimento del minore non possono essere condivise perché il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art.32, comma 1, recante le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevede, a seguito della modifica introdotta dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 22, che nella udienza preliminare il giudice debba chiedere all'imputato se consente alla definizione del processo in quella fase, e che, soltanto se il consenso sia stato prestato, il giudice possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui all'art. 425 c.p.p., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
La Corte Costituzionale ha affrontato il problema sotto vari profili ed ha stabilito che al giudice è precluso di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che presupponga o postuli un accertamento di responsabilità del minore (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 195 del 2002, con riferimento agli artt. 3 e 31, D.P.R. n. 448 citato;
ordinanza n. 208 del 2003 e sentenza n. 149 del 2003). Dalla normativa in esame, così come modificata dagli interventi della Corte Costituzionale, risulta che all'imputato minorenne è riconosciuta una triplice garanzia: ha, infatti, la possibilità di rinunciare alla udienza preliminare ex art. 419 c.p.p., comma 5, ha il diritto di proporre opposizione al Tribunale, così attivando il giudizio di primo grado, avverso epiloghi della udienza preliminare che consistano in sentenze di condanna o di proscioglimento che presuppongano l'affermazione di responsabilità (vedi Corte Costituzionale n. 77 del 1993 in relazione all'art. 32, comma 3^, D.P.R. citato), e, comunque, può impedire una pronuncia sfavorevole non prestando il consenso alla utilizzazione degli atti nella udienza preliminare.
Del resto la necessità normativa del consenso del minore alla definizione del processo in sede di udienza preliminare costituisce un indirizzo oramai consolidato della Suprema Corte (vedi Cass., Sez. 6^, 26 febbraio 2003 - 21 maggio 2003, CED 226271 e Cass., Sez. 5^, 10 maggio - 11 luglio 2007, n. 27018, CED 237252), al quale il Collegio aderisce perché fondato su una corretta interpretazione delle norme già richiamate.
In effetti appare del tutto ragionevole che nel possibile conflitto tra la esigenza ad una rapida conclusione del processo, imposta oggi anche dalla Costituzione, esigenza di sicura maggiore valenza quando si tratti di imputati minorenni, ed il diritto dell'imputato al giusto processo ed alla assunzione delle prove nel contraddittorio dibattimentale, debba prevalere quest'ultimo, non potendo essere imposta all'imputato una decisione che presupponga una affermazione di responsabilità senza il suo consenso all'utilizzo degli atti assunti dal Pubblico Ministero, consenso che ha il preciso significato di una rinuncia alla istruttoria dibattimentale. Il consenso di cui trattasi non può essere prestato dal difensore di ufficio presente alla udienza perché trattasi, come è agevole desumere dalla ricostruzione dell'istituto, come brevemente tratteggiata, di un diritto personalissimo dell'imputato, che può prestare detto consenso personalmente o a mezzo di procuratore speciale (vedi anche Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2007 - 28 gennaio 2008, n. 4134, CED 238392). Orbene nel caso di specie vi è stata una pronuncia di non doversi procedere per irrilevanza del fatto, decisione che presuppone o postula senz'altro una affermazione di responsabilità dell'imputata. Quest'ultima non ha prestato il consenso all'utilizzo in sede di udienza preliminare degli atti assunti dal Pubblico Ministero ne' personalmente, ne' a mezzo di un procuratore speciale, non potendosi ritenere validamente prestato il consenso da parte del difensore di ufficio non munito di procura speciale. Del resto in una situazione analoga con riferimento al giudizio abbreviato, che appunto consente di utilizzare gli atti assunti dal Pubblico Ministero per la definizione del processo, le Sezioni Unite (SS.UU. 31 gennaio 2008 - 5 marzo 2008, Morini, CED 238680) hanno stabilito che la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal solo difensore, non munito di procura speciale, sia ammissibile quando sia presente l'imputato al momento della richiesta, condizione quest'ultima che non si è verificata nel caso in discussione. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
L'accoglimento del primo motivo di gravame rende ovviamente superfluo l'esame del secondo motivo di impugnazione.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Roma per un nuovo giudizio
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010