Sentenza 23 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di equo indennizzo per l'ingiusta detenzione, la nuova disposizione di cui all'art. 15 comma 1 legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha stabilito per l'ammissibilità della domanda il più lungo termine di due anni, non si applica nelle ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore della legge citata si era già verificata la decadenza, prevista dall'originario art. 315 comma 1 cod. proc. pen. in diciotto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza o degli altri eventi nella disposizione contemplati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2000, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Mauro D. LOSAPIO Presidente del 23/02/2000
1. Dott. Vincenzo COSTANZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco MARZANO Consigliere N. 1285
3. Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo SEPE Consigliere N.18450/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Ministro del Tesoro, in persona del ministro in carica, avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 24 marzo 1999. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal presidente.
Letta la requisitoria del pubblico ministero che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità della richiesta di indennizzo per tardività.
La Corte rileva.
1. Con il provvedimento impugnato fu accolta la richiesta, avanzata da EB AN, di liquidazione di una somma di danaro a titolo di equo indennizzo per tre giorni di ingiusto fermo di polizia non convalidato dal competente giudice delle indagini preliminari, con attribuzione di L. 2.000.000, oltre alla rifusione delle spese processuali liquidate il L. 1.200.000.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Ministro del Tesoro, tramite l'Avvocatura dello Stato, deducendo due mezzi di annullamento. Con il primo si denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 comma 1 e 315 comma 1 c.p.p. e si rileva, sotto un primo profilo, che già innanzi alla Corte del Merito il ricorrente Ministro aveva dedotto la mancata verificazione del giudicato di assoluzione, e, sotto un ulteriore, che la richiesta di riparazione era stata prodotta oltre il termine di diciotto mesi, termine previsto a pena di decadenza dall'art. 315 comma 1 c.p.p. Con il secondo mezzo di annullamento si sostiene che la perdita di libertà per effetto di fermo di polizia non convalidato non rientra tra le ipotesi di indennizzabilità ex art. 314 c.p.p.. 3. Osserva il Collegio che il secondo profilo del primo motivo di ricorso è fondato.
Invero, da come emerge dal provvedimento impugnato, la domanda di indennizzo venne proposta oltre il termine perentorio enunciato dall'art. 315 c.p.p., come vigente all'epoca della proposizione della domanda. Evidente, quindi, la inammissibilità della stessa. Nè potrebbe ipotizzarsi diversa decisione sulla base della intervenuta modifica legislativa quanto al termine di cui si parla (art. 15 comma 1 l. 16 dicembre 1999 n. 479, recante "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni, in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense"), posto che, trattandosi di termine di carattere decadenziale, va applicata la legge del tempo, cioè quella del momento della domanda.
Ciò in quanto allo spirare del termine di decadenza, senza che sia stato esercitato il diritto, si produce la perdita del diritto stesso sin dal giorno in cui si compie il termine, sicché la successiva disposizione di legge che, eventualmente, come nel caso di specie, prescriva un termine decadenziale diverso (e più ampio), opera su una situazione di inesistenza (perché già perso) del diritto in questione.
Va, pertanto, affermata la regola secondo la quale in tema di equo indennizzo per ingiusta detenzione, la nuova disposizione di cui all'art. 15 comma 1 l. 16 dicembre 1999 n. 479, recante "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense", che ha riscritto il comma 1 dell'art. 315 c.p.p. stabilendo che "La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena d'inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'art. 314", non si applica nelle ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 si era già verificata la decadenza, prevista dall'originario art. 315 comma 1 c.p.p. in diciotto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza o dagli altri eventi nella disposizione contemplati. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto rimanendo assorbito ogni altra denunzia di nullità; l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e compensa
interamente le spese processuali tra le parti private. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2000