Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2001, n. 39946
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Sentenza 30 ottobre 2001

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È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio "tempus regit actum" che governa la materia processuale.

L'omesso esame di un motivo di ricorso non configura un'ipotesi di errore di fatto per cui può essere richiesta, ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen., la correzione del provvedimento pronunciato dalla corte di cassazione, ma un difetto di motivazione riguardante una decisione di ultima istanza che non può essere sottoposta a censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2001, n. 39946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39946
    Data del deposito : 30 ottobre 2001

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