Sentenza 30 ottobre 2001
Massime • 2
È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio "tempus regit actum" che governa la materia processuale.
L'omesso esame di un motivo di ricorso non configura un'ipotesi di errore di fatto per cui può essere richiesta, ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen., la correzione del provvedimento pronunciato dalla corte di cassazione, ma un difetto di motivazione riguardante una decisione di ultima istanza che non può essere sottoposta a censura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2001, n. 39946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39946 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 30/10/2001
Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 3388
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 21923/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da:
TE US, n. a Fenagrò il 3.11.1944
avverso la sentenza resa alla udienza pubblica del 18 marzo 1999 dalla Corte di cassazione, Sezione sesta penale, sul ricorso proposto da BO US ed altri (R.G. n. 48172 del 1998) Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
TE US, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso straordinario, ex art. 625 - bis c.p.p., per la correzione di un errore di fatto contenuto nella sentenza resa alla udienza pubblica del 18 marzo 1999 dalla Corte di cassazione, Sezione sesta penale, sul ricorso proposto dal medesimo BO US ed altri (R.G. n. 48172 del 1998).
Deduce il ricorrente che nella predetta sentenza non venne preso in considerazione un motivo di ricorso, che espressamente si riferiva alla omessa motivazione da parte della Corte di appello circa la concedibilità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Diritto
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza depositata il 13 maggio 1999 e, quindi, prima della data di entrata in vigore (4 maggio 2001) della legge 26 marzo 2001, n. 128. Dispone infatti il comma 2 dell'art. 625 - bis c.p.p. - inserito dall'art. 6 della riferita legge - che il ricorso deve essere proposto "entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento"; e il mancato rispetto di tale termine è sanzionato con la inammissibilità del ricorso, a norma del comma 4 del medesimo articolo.
A quanto è dato comprendere, secondo il ricorrente detto termine, con riferimento alle sentenze depositate prima della legge in questione, opererebbe a partire dalla data di entrata in vigore di questa, poiché, diversamente opinando, si determinerebbe una palese irragionevolezza, discriminandosi in pejus la posizione dei condannati in forza di pregresse sentenze affette da errore di fatto. Tale tesi non può essere accolta. In base al principio tempus regit actum, che regge, salvo deroghe, la materia processuale, appare che la nuova disciplina può essere applicata alle sole decisioni depositate a partire dalla data di entrata in vigore della legge citata, non essendovi ragioni ne' testuali ne' logiche per collegare la decorrenza del termine dal giorno della entrata in vigore della legge, a prescindere dalla data di deposito della sentenza. Non vale l'obiezione per cui in tal modo si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra condannati, a seconda a dell'epoca del giudicato, poiché ogni modifica normativa, salvo che il legislatore preveda disposizioni transitorie, determina una simile differenza di fatto tra il prima e il poi. Ne è esempio, ex multis, la disciplina per la riparazione per l'ingiusta detenzione ex artt. 314 e 315 c.p.p., implicante anch'essa un termine previsto a pena di decadenza, la quale, in forza dell'art. 245 comma 2, lett. g), disp. att. c.p.p., si applica anche ai procedimenti pendenti in corso alla data di entrata in vigore del codice, ma non alle ingiuste detenzioni rispetto alle quali il rapporto processuale si è completamente esaurito prima di tale data (v. Sez. un., 6 marzo 1992, Giovannini;
Sez. un., 6 marzo 1992, Fusilli). Ma anche volendo ritenere in ipotesi che il ricorso possa comunque essere temporalmente ammissibile sulla base della previgente normativa (posto che il ricorrente fa riferimento a un orientamento minoritario di questa Suprema Corte che dava, anche in praeterito, rilievo all'errore di fatto, senza condizionamenti derivanti da termini prefissati entro cui proporre il ricorso, interpretando estensivamente la disciplina sull'errore materiale ex art. 130 c.p.p.), varrebbe la considerazione per cui la situazione dedotta,
all'evidenza, non configura un errore di fatto;
il quale, secondo il dettato dell'art. 395 n. 4 c.p.c., chiaramente ispiratore dell'art.625 - bis c.p.p., può essere predicato solo qualora "la decisione è
fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure (...) è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita". Ora, l'omessa considerazione di un motivo di ricorso, posto che effettivamente esista (del che è lecito dubitare nella specie, dato che la sentenza impugnata era di annullamento parziale su alcuni capi di imputazione, con ciò rimettendosi implicitamente al giudice del rinvio la questione dell'applicabilità dei benefici richiesti), si risolve in un difetto di motivazione;
il che non significa ne' affermazione ne' negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente non rispondere a una censura. Non si tratterebbe, dunque, in via di mera ipotesi, di errore di fatto, ma di una lacuna motivazionale che, riguardando una decisione della Suprema Corte, non può, ragionevolmente, essere sottoposta a censura, a pena di immergere il processo, al di là della chiara volontà del legislatore, in una spirale senza fine.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a versare alla cassa delle ammende la somma di lire 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2001