Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2003, n. 22300
CASS
Sentenza 25 marzo 2003

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Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà per la parte civile di ricorrere avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in grado di appello in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa (questione già respinta dalla Corte Cost.le con sentenza n. 381/1992), in quanto difetta l'interesse a proporre l'impugnazione (art. 568 del codice di rito), atteso che le sentenze emesse in udienza preliminare non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno, e non è irragionevole la scelta del legislatore di offrire una tutela diversa alla persona offesa solo a mezzo di impugnazioni successive al dibattimento.

Commentario1

  • 1Ricorso della parte civile avverso sentenza di non luogo a procedere, annullamentoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2003, n. 22300
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22300
Data del deposito : 25 marzo 2003

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