Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà per la parte civile di ricorrere avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in grado di appello in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa (questione già respinta dalla Corte Cost.le con sentenza n. 381/1992), in quanto difetta l'interesse a proporre l'impugnazione (art. 568 del codice di rito), atteso che le sentenze emesse in udienza preliminare non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno, e non è irragionevole la scelta del legislatore di offrire una tutela diversa alla persona offesa solo a mezzo di impugnazioni successive al dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Ricorso della parte civile avverso sentenza di non luogo a procedere, annullamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2003, n. 22300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22300 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 25/03/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 562
3. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 26211/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN VA, n. il parte civile;
nel procedimento nei confronti di:
BL GN (n. il 20.11.1959 ad Avellino),
avverso la sentenza 10.4.2002 emessa dalla Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. P. Marini;
lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
LA CORTE OSSERVACon sentenza 10.4.2002 resa in camera di consiglio, la Corte di Appello di Napoli ha respinto le impugnazioni proposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città e dalla parte civile NN VA avverso la sentenza 6.7.2000, con la quale il GIP di tale Tribunale, in esito all'udienza preliminare, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di BL GN in ordine al delitto di diffamazione continuata a mezzo della stampa - in relazione a due articoli apparsi sul quotidiano "Irpinia Oggi" pubblicato il 4 e l'11 aprile 1997 (nei quali si attribuiva al NN di avere commesso una truffa per conseguire la laurea in medicina) - per non aver commesso il fatto.
Conformemente al decisum del primo giudice, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto non acquisita la prova che gli articoli diffamatorii, a firma LE De Cura", fossero realmente riconducibili al BL, poiché questi era stato licenziato dal giornale sin dal 31.3.1997 ne' più aveva ripreso il lavoro, e, inoltre, era risultato come la particolare firma costituisse uno pseudonimo utilizzato per prassi dai redattori del quotidiano anche in epoca successiva a quella data;
ha poi escluso l'utilità di una ulteriore istruttoria in punto di paternità degli articoli, mediante escussione del condirettore responsabile - dovendo questi riferire de relato su circostanze apprese da teste nel frattempo deceduto ed egli stesso soggetto sospettabile di commissione del reato - ovvero mediante accertamento sull'utenza telefonica della persona offesa - in merito all'assunto di costei di avere ricevuto sul cellulare una telefonata con la quale l'imputato gli aveva chiesto notizie sull'avviso di garanzia nel procedimento in oggetto (facendo seguire il giorno appresso una risposta sullo stesso quotidiano) - perché rappresentato in termini di mera "impressione".
A mezzo del difensore, la parte civile ha proposto ricorso per Cassazione.
Preliminarmente, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 428 comma 8 cod.proc.pen, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui la norma non prevede la facoltà della parte civile di proporre il ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, deducendo: a) che la sentenza n. 381 del 29.7.1992 della Corte Costituzionale non si sarebbe occupata degli effetti sostanziali della sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, capace di produrre effetti preclusivi nei confronti della parte civile;
b) che l'art. 428 cod.proc.pen. contrasterebbe con la previsione di impugnazione della parte civile ex art. 577 stesso codice, "apparendo irrazionale impedire che la parte civile possa ottenere in sede di gravame avverso la decisione del GUP o della Corte di Appello, il decreto di citazione a giudizio che è presupposto della sentenza di condanna o di assoluzione pronunciata in giudizio".
Sul presupposto di legittimazione ad impugnare, il ricorrente ha quindi denunciato l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, la mancata assunzione di prove decisive e, infine, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto alle numerose censure sollevate con l'appello.
Con propria requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte (richiamata la sentenza 381/92 della Corte Costituzionale quanto alla eccezione di incostituzionalità dell'art. 428 codice di rito), ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto dì legittimazione ad impugnare in capo al ricorrente. In data 14.3.2003, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria, con la quale: c) sollecita l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 comma 8 codice di rito, poiché, alla luce dei nuovi contenuti dell'udienza preliminare - "caratterizzata da intensa attività istruttoria" difficilmente capovolgitele in separato giudizio civile - e con richiamo alla sentenza n.474 della Corte Costituzionale in punto di legittimità dell'art. 577 stesso codice, non risulterebbe ragionevole privare la persona offesa di diretta tutela del patrimonio morale avverso sentenza di proscioglimento anche non pronunciate in giudizio;
d) assume che, non avendo la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello della parte civile, come pure avrebbe dovuto, pronuncia in tal senso non potrebbe essere ora resa dal giudice di legittimità non investito della questione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del proponente.
La sentenza impugnata, invero, ha confermato in sede di appello la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup all'esito dell'udienza preliminare e, ai sensi del comma 3 dell'art. 428 del codice di rito, la persona offesa può ricorrere per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419 comma 7 stesso codice, non dedotti nella specie.
Il tema della legittimazione ad impugnare è affrontato dal ricorrente mediante la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 428 cod.proc.pen. e, cioè, di una norma che non riguarda il caso di specie, la stessa prevedendo il regime delle impugnazioni avverso la attiene alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello su quelle ex commi 6 e 7 della stessa norma, consentendone, peraltro, la ricorribilità per cassazione soltanto all'imputato ed al Procuratore generale.
Vero è che il ricorrente - nel richiamare la sentenza 381/92 della Corte Costituzionale - mostra di voler sollevare la questione anche in ordine al comma, 3 dell'art. 428, ma l'eccezione si rivela anzitutto assolutamente priva della necessaria specificità nel denunciare il contrasto "dell'art. 428" con gli artt. 3 e 76 Cost., atteso che in ordine al primo parametro non viene sviluppato alcun argomento idoneo a rappresentare una disparità di trattamento fra parti processuali poste nella medesima condizione - non equivalendo a tanto i rilievi circa il diverso regime delle sentenze rese nelle distinte fasi del processo - e, in ordine al secondo parametro, il ricorso niente più enuncia che la semplice indicazione dell'articolo assertivamente violato.
Peraltro, il giudice delle leggi - richiesto della verifica di legittimità dell'art. 428 per la parte in cui non prevede, per la persona offesa costituita parte civile, la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa - ha ritenuto manifestamente infondata la questione, statuendo che l'esclusione di siffatta previsione non confligge con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. ne' viola legge-delega in materia, affermando, pertanto, un principio "universale", senza che sia dato distinguere aspetti sostanziali e aspetti processuali della questione. Alcun fondamento, poi, ha la pretesa che debba cogliersi decisivamente, nella fattispecie giudicata, un novum che la sentenza 381/92 della Corte Costituzionale non avrebbe considerato, ovvero l'effetto preclusivo che sull'azione civile produrrebbe la sentenza di non doversi procedere con la formula "per non aver commesso il fatto", posto che la sentenza penale di assoluzione idonea ad esplicare efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno (art. 652 cod.proc.pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod.proc.pen.), è soltanto quella irrevocabile resa in esito al dibattimento e non anche quella emesse nell'udienza preliminare ex art. 425 codice di rito;
tanto che, in tal caso, non è neppure configurabile il requisito dell'interesse a proporre l'impugnazione richiesto dall'art. 568 stesso codice (Cass.26.2.1992 n. 711, P.C. in proc. Varano).
Nella memoria difensiva, il ricorrente assume ulteriormente l'irragionevolezza della previsione dell'art. 428 comma 8 cod.proc.pen., quale desumibile dal "raffronto" fra le sentenze della
Corte Costituzionale 29.7.1992 n. 381 e 30.12.1993 n. 474; tale assunto è manifestamente privo di fondamento, sia perché nuovamente indirizza la censura ad un comma della norma non interessato dalla fattispecie presente, sia perché, in ogni caso, la sentenza 474/1993, nell'escludere che l'art. 577 cod.proc.pen. sia lesivo dell'art. 112 Cost. (in quanto non intacca il principio di obbligatorietà dell'azione penale del pubblico ministero) ovvero dell'art. 3 Cost. (rappresentando il frutto di una scelta legislativa, dettata dalla necessità di autonoma tutela del patrimonio morale della persona offesa, che non genera disparità di trattamento fra le persone offese e gli imputati di tal tipo di reati rispetto agli imputati di reati aventi pari o maggiore gravita), non prospetta minimamente profili di irragionevolezza della limitazione di cui all'art. 428, nella specie fondata sulla diversità che intercorre tra la fase dell'udienza preliminare e quella del giudizio e, anzi, a tale limitazione è perfettamente coerente, all'interno di un sistema che prevede speciale tutela della persona offesa soltanto a mezzo delle impugnazioni successive al dibattimento di primo grado e senza possibilità di interferire nel promovimento dell'azione penale più di quanto sia consentito a tutte le altre persone offese dal reato. L'eccezione di legittimità costituzionale, pertanto, è manifestamente infondata.
Nella memoria, il ricorrente (verosimilmente avvertito dell'erronea prospettazione dell'eccezione) deduce che, non avendo la Corte territoriale rilevato e dichiarato l'inammissibilità dell'appello della persona offesa esclusa dalla facoltà di impugnazione secondo previsione al comma 1 dell'art. 428 - e questo capo della sentenza non essendo stato impugnato dal Pubblico Ministero, non sarebbe consentito al giudice di legittimità disporre ai sensi del comma 4 dell'art. 591 cod.proc.pen., ma neppure a tale rilievo può
assegnarsi il minimo pregio, posto che la norma consente al giudice ad quem la declaratoria di inammissibilità, quando la stessa non sia stata rilevata dal giudice dell'impugnazione, in ogni stato e grado del procedimento.
L'inammissibilità, invero, è rilevabile di ufficio sino al formarsi del giudicato (v., in termini: Cass. Sez. 5^, 23.5.1994 n. 2863, P.C. in proc. Calarco ed altro) ed, il giudice di legittimità, in particolare, decide le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 609 comma 2 cod.proc.pen.), sicché l'inammissibilità dell'appello, qui rilevabile in via incidentale, conferma "anche" per questa via l'inammissibilità del proposto ricorso.
Il difetto di legittimazione del ricorrente, impedendo la valida introduzione del giudizio, preclude ovviamente l'esame delle censure. Consegue ex art. 616 cod.proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 500,00, così equitativamente determinata in ragione dei dedotti motivi.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a versare la somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2003