Sentenza 3 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2001, n. 6245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6245 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
AULA "B" 1 624 5/ 0 1 CALIT LIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4498/98 + SEZIONE LAVORO 6990/98 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO: Dott. Antonio Saggio Presidente lavoro Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Fernando Lupi Consigliere DD. 13794 Cron Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 7 feb- Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere braio 2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Nazionale di Previdenza per i dipendenti - Istituto INPDAP dell'Amministrazione Pubblica, elettivamente domiciliato in Roma, via Vallisneri n. 11, presso l'avv. Paolo Pacifici, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Cancelleria Grte Cassazione AN AN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prave 15767 Cou presso l'avv. Ferdinando Del Mondo che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
663 1 へ
- controricorrente -
e
contro
Comune di Afragola, in persona del Sindaco in carica, elettivamen- te domiciliato in Roma, via Germanico 197, studio dell'avv. Fran- cesco Saverio Bruno, presso l'avv. Roberto Di Salvo che lo rappre- senta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale condizionato- avverso la sentenza n. 3156/97, decisa il 16 aprile 1997 e pubbli- cata il 2 luglio 1997, resa dal Tribunale di Napoli nel procedi- mento n. 42469/93 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Paolo Pacifico per l'INPDAP, Ferdinando Del Mondo per AN AN, Roberto Di Salvo per il Comune di Afrago- la;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 ottobre 1992 AN AN conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, 1' INPDAP e il Comune di Afragola al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'indennità di pre- mio servizio per il periodo 1 marzo 1973 - 6 febbraio 1975, duran- 2 n te il quale essa ricorrente aveva prestato la propria opera presso il predetto Comune in qualità di operaia, venendo poi immessa in ruolo. Chiedeva conseguentemente la condanna dell'INPDAP a corri- sponderle la somma di lire 3.091.767 e in subordine la condanna del Comune di Afragola al risarcimento dei danni da lei subiti in conseguenza delle irregolarità compiute con l'anomala assunzione. Il Giudice adito, con sentenza in data 13 maggio 10 giugno 1993, respingeva la domanda. Interponeva appello la AN e in esito il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3156, -emessa in data 16 aprile 2 luglio 1997, accoglieva il gravame, condannava 1'INPDAP al pagamento dell'importo richiesto con gli accessori di legge e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che pur se risultava stipulato un contratto di appalto per servizi vari presso l'asilo comunale, affidato a diverse lavo- ratrici, fra le quali la AN, la disciplina del rapporto era tale da configurare un'attività subordinata di pubblico impiego. Atteso che il servizio si era svolto in modo continuativo per ol- tre un anno vi era l'obbligo di iscrizione all'INADEL ai sensi della legge 8 marzo 1968 n. 152. Gli anni di attività prestata quale avventizia dovevano quindi essere valutati ai fini del cal- colo dell'indennità premio di servizio. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne 1'INPDAP con atto notificato in data 7 marzo 1998; deduce a sostegno un unico motivo. 3 AN AN resiste con controricorso che peraltro non risulta notificato ma solo depositato in data 7 marzo 1998. Il Comune di Afragola resiste con controricorso notificato in data - 21 aprile 1998 e propone ricorso incidentale subordinato con 20 tre motivi, rilevando in primis il difetto di giurisdizione. Le Sezioni Unite, cui il procedimento è stato rimesso essendo sta- ta sollevata questione di giurisdizione, con sentenza n. 1142, -emessa in data 9 giugno 27 ottobre 2000, hanno riunito i ricorsi ed hanno dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comu- ne di Afragola. Il difensore di detto Comune aveva depositato memoria, tempestiva rispetto alla fissazione dell'udienza dinanzi alle Sezioni Unite;
nel corso della discussione svoltasi all'odierna udienza ha depo- sitato copia di sentenza n. 3367/99 di questa Corte, affermando che con essa era stato deciso analogo caso. MOTIVI DELLA DECISIONE Alla riunione dei ricorsi già si è proceduto con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, n. 1142, del 9 giugno 2000; con la stessa sentenza è stato altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Afragola. Va invece dichiarato inammissibile da questo Collegio il controri- corso che AN AN ha depositato in data 10 aprile 1998 poi- ché lo stesso non risulta essere stato notificato. Con l'unico mezzo del ricorso principale si denuncia, con riferi- mento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazio- 4 л ne dell'art. 1 legge L. 8 marzo 1968, n. 152. Si afferma che sus- siste un rapporto di pubblico impiego soltanto se l'Ente datore di lavoro sia pubblico, i compiti affidati al lavoratore attengano ai fini istituzionali dell'Ente pubblico datore di lavoro, l'assunzione avvenga per prestazioni continuative e durevoli, vi sia un formale atto di nomina da parte della Pubblica Amministra- zione. Si nega che nel caso della AN vi sia stata una prestazione af- ferente ai fini istituzionali dell'Ente e ancora che vi sia stato un qualsiasi atto di nomina. La censura non è fondata. L'Istituto ricorrente non contesta che la AN sia stata di fat- to assunta dal Comune di Afragola per prestazioni continuative e durevoli. Afferma invece che i compiti affidati alla stessa erano estranei ai fini istituzionali dell'Ente, senza curarsi peraltro di censurare l'accertamento svolto dal Tribunale nel senso che al- eranola lavoratrice, come pure alle altre pretese appaltatrici, stati affidati i servizi di pulizia, refezione e pulizia cucina presso l'asilo comunale, compiti indubbiamente essenziali per lo svolgimento di un'attività assistenziale normalmente svolta da tutti i Comuni. Neppure vengono censurati i rilievi svolti nella sentenza denun- ciata nel senso che il servizio pre ruolo svolto dalla NI ne- gli anni precedenti la formale assunzione quale titolare del posto 5 Л di bidella è stato riconosciuto ai fini del trattamento economico con formali delibere, delle quali vengono indicati gli estremi, operanti come sanatoria atta a far riconoscere il servizio presta- to a contratto, quale rapporto di pubblico impiego "a tutti gli effetti giuridici ed economici". D'altro canto "qualsiasi rapporto di lavoro subordinato alle di- pendenze di un ente pubblico non economico costituisce rapporto di pubblico impiego, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra- tivo (salvi i casi in cui il lavoratore sia inserito in una strut- tura autonoma dell'ente gestita con criteri di imprenditorialità), non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di rapporto a termine, né che il rappor- to sia affetto da nullità per violazione di norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto a norma dell'art. 2126 C.C." (Cass. civ., sez. un., 22 novembre 1999, n. 815). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si osserva, per completezza, che la sentenza di questa Corte n. 3367/99, depositata in copia nel corso dell'orale discussione da parte della difesa del comune di Afragola e indicata quale prece- dente in favore della tesi svolta nel senso dell'infondatezza del- le pretese vantate dal lavoratore in analogo caso, disciplina in realtà una fattispecie completamente diversa. 6 n Si è detto infatti in narrativa che la AN ha chiesto in tesi la condanna dell'INPDAP a corrisponderle l'indennità di premio servizio per il periodo anteriore alla formale assunzione e in su- bordine la condanna del Comune di Afragola al risarcimento del danno provocato con l'assunzione irregolare. Il Tribunale ha accolto la domanda avanzata in via principale. Nel procedimento conclusosi con la sentenza prodotta dalla difesa del comune di Afragola la lavoratrice aveva assunto analoga posi- zione ma nella fase di merito era stata esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di pubblico impiego, tra l'altro sulla base di sentenza del TAR Campania passata in giudicato mentre nel giu- dizio di legittimità si era discusso circa l'eventuale autonomia del rapporto previdenziale, invocato quale fondamento per il ri- sarcimento del danno, rispetto al rapporto di pubblico impiego. Nessuna attinenza può quindi avere la sentenza di legittimità, emessa in relazione a questioni del tutto diverse e non contenente affermazione di principi di diritto la cui autorità possa essere invocata in questa sede come precedente giurisprudenziale. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- VO, seguono la soccombenza. In ordine all'ammontare liquidato si deve considerare che perché notificato oltre"l'inammissibilità del controricorso, il termine all'uopo fissato dall'art. 370 cpc, comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide 7 sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che ha partecipa- to in base alla stessa alla discussione orale, con la conse- guenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso del- spese del giudizio di cassazione sopportate dal resisten- le vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controri- te corso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spe- se per il rilascio della procura ed all'onorario per lo (Cass. civ., 15studio della controversia e per la discussione" aprile 1982, n. 2272, conf. Cass. civ., 11 giugno 1983, n. 4009, Cass. civ., 22 ottobre 1984, n. 5342, Cass. civ., 22 ottobre 1983, n. 6214, Cass. civ., 4 febbraio 1981, n. 742, Cass. civ., 21 lu- glio 1981, n. 4683). Va disposta la distrazione in favore dell'avv. Ferdinando del do, antistatario.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso principale. Condanna l'INPDAP e il Comune di Afragola, in solido, alle spese in lire 12000 oltre a lire 1.500.000 per onorario, con distra- Selle zione in favore dell'avv. Del Mondo, antistatario. Roma, 7 febbraio 2001 IL CANCELLIERE IL PRESIDENTE Małe Wh Depositato in Cancelleria Alberts Sebener benben oggi, -3 MAG. 2001 IL CONSIGLIERE ESTENSORE M E CANCELLIERE H P U S 8 Y O N 4 8 0 5 E