Sentenza 26 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15143 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2002 |
Testo completo
15143/02 Aula A RE PIL der oporo Italiano SUPREMA DI CASSAZIONE SZINE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: og.previdenza Presidente R.G.5681/00 Dott. Vincenzo Trezza " Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Pietro Cuoco 11 Rep. " Cron.35350 " Corrado Guglielmucci " Alessandro De Renzis " Ud. 24/5/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da EN GA, RA GA, ZI GA, IA RA GA E UG GA, quali eredi legittimi di IA ON CARMELA, elett.dom.in Roma, via dell'Assunzione n. 154, palazzina dell'avv. Giuseppe Arieta che li 6, int, 8, presso lo studio rappresenta e difende, per a margine del speciale procura ricorso,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- tempore, elett.dom.in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso 1 of 2365 l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 15 luglio 1999, n.865 (R.G.N.5681/00); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/5/2002,la Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Viscido;
udito l'avv. Angelo Di Fede per delega dell'avv.Arieta; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sorrentino che ha concluso perSost. Proc.Gen.Dr.Federico l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NO, FR NO, UG NO, EN RI OR NO ed IO NO, quali eredi di RI AR NG, convenivano davanti al Pretore del lavoro di Paola il Ministero dell'Interno e, deducendo che era stata riconosciuta alla congiunta l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° giugno 1995, invece che dal 1° settembre 1992,in quanto si era dato valore alla data della visita medica e non a quella della domanda amministrativa, ne chiedevano la condanna al pagamento dei ratei a tale titolo dovuti, oltre rivalutazione ed interessi. Nella resistenza del convenuto,il Pretore, con sentenza del 17 settembre 1997, in accoglimento della domanda, dichiarava che gli eredi della NG avevano diritto a percepire l'indennità di 2 R accompagnamento con decorrenza dalla data del 1° maggio 1992, condannando il Ministero al pagamento dei ratei maturati sino alla data del pagamento, oltre interessi come per legge.La decisione, su gravame del convenuto, veniva riformata, con sentenza del 15 luglio 1999, dal Tribunale di Catanzaro, che rigettava la domanda. Osservava, in particolare, il Tribunale che:gli appellati non avevano provato la qualità di eredi della NG, poiché a tal fine sostitutiva dell'atto dinon era sufficiente la dichiarazione notorietà prodotta in primo grado;
la domanda era comunque infondata avendo la commissione sanitaria accertato la sussistenza delle condizioni (domanda amministrativa e requisito sanitario) per l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza "dalla visita", sicchè era da tale momento che era iniziato a decorrere l'obbligo del Ministero dell'Interno di erogare il beneficio;
era applicabile nella specie l'art.5 del DPR 21 settembre 1994, n. 698, che aveva attribuito alle commissioni sanitarie la facoltà di concedere decorrenze diverse da quella del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. Gli appellati hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito con controricorso il Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt.2697,2702,2727 c.c.,116, 214 SS. c.p.c. e dei principi generali sull'inversione dell'onere della prova nonché omessa, insufficiente e contraddittoria 3 motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nel rigettare la domanda per carenza di legittimazione attiva dei NO, sul rilievo della insufficienza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della prova della qualità di eredi di RI AR NG,ha omesso di valutare gli altri cinque documenti all'uopo prodotti in primo grado, consistiti comunicazioni del Prefetto di Cosenza e del Ministero in dell'Interno riguardanti l'anzidetta successione. Né ha considerato che incombeva al Ministero, che soltanto in sede di appello aveva sollevato per la prima volta la questione della legittimazione attiva dei ricorrenti, l'onere di provare che i NO non erano eredi della NG. è comunque confermata dai qualità dei ricorrenti Tale dell'art.372 c.p.c., ossia dal documenti prodotti, ai sensi certificato di morte, dall'originale della situazione di famiglia storica della defunta attestante la qualità di eredi legittimi e dal mandato di pagamento n.1207 dell'8 maggio 1997. Il motivo va accolto, perché fondato. Sulla legittimazione attiva dei NO come eredi della aNG è appena il caso di osservare che tale qualità prescindere dalla documentazione prodotta in questa sede, in aggiunta a quella già allegata - era stata accertata in primo grado a seguito di mancata contestazione. Né il Ministero dell'Interno,1, nel negare per la prima volta in appello tale ই qualità, ha fornito, pur avendone l'onere,la prova dell'assunto (vedi Cass., 29 settembre 1999, n.10790). secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa Con il applicazione 11 febbraiocomma, legge dell'art. 3, ultimo insufficiente e contraddittoria su 1980, n. 18, nonché motivazione punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c.,s, si censura l'impugnata sentenza per non avere considerato che la decorrenza del beneficio di accompagnamento è fissata dalla citata norma dal mese successivo a quello della domanda, come del resto confermato dal DM 9 novembre 1990 che, proprio in relazione a preventiva di una tali effetti, ha richiesto la presentazione tale profilo doveva rigorosa certificazione specifica medica.In quindi essere disapplicata la disposizione di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n.537 che ha concesso alle commissioni mediche la competenza -non prevista nella legge delega a stabilire una decorrenza diversa. Il Tribunale è, inoltre, incorso poiché, nel fissare in modo del tutto in vizi di motivazione acritico la decorrenza dell'indennità di accompagnamento dalla visita e non dal mese successivo alla domanda, non ha considerato che le commissioni sanitarie hanno poteri di ricognizione della invalidità dichiarata,e non di accertamento costitutivo.Ne discende che, nel momento in cui era stata accertata l'esistenza del requisito sanitario,la prestazione previdenziale era diventata esigibile dal momento della domanda. Né il Tribunale, che non ha chiarito in modo esauriente le ragioni per le quali la patologia della defunta si era manifestata soltanto il giorno della visita 5 avvenuta il 27 maggio 1995,ha disposto sul punto una consulenza tecnica d'ufficio. Oltretutto la perizia, la quale era stata sollecitata dallo stesso appellante, costituiva un atto dovuto in relazione al contrasto insorto tra le parti e alla chiara all'art.3, ultimo comma, della legge n.18 delprevisione di cui 1980. Il motivo va accolto, perché fondato. Ai fini dell'attribuzione della indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art.1 della legge n.18 del 1980 e 1 della legge n.508 del 1988, deve sussistere -oltre al requisito - quello sanitario, ossia la necessità di una della domanda assistenza continua per il compimento degli atti necessari della quotidiana (vedi Cass. ., 4 marzo 2002, n.3085;22 gennaiovita 2002, n.667). In particolare l'art. 3, comma terzo, della citata legge n.18 del 1980 ha conferito alle commissioni sanitarie il compito di accertare l'esistenza dei requisiti sanitari che danno diritto alle prestazioni, sicchè in presenza di tale presupposto, oltre che della istanza amministrativa, viene ad esistenza il diritto alla percezione del beneficio (vedi Cass., 4 aprile 2002, n. 4834;25 novembre 1995, n. 12200, sulla decorrenza del diritto alla indennità accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente di inabili). Ne discende che l'art.5 del DPR 21 settembre 1994,n.698, che ha attribuito alle commissioni mediche la facoltà di concedere decorrenze diverse da quelle del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ha soltanto 6 precisato il contenuto di quel potere, già previsto dalla disciplina che regola la specifica materia. ha, quindi, pregio la Nella vigenza di tale normativa, non l'esercizio di tale censura dei ricorrenti volta ad inficiare potere. La motivazione dell'impugnata sentenza è invece viziata nel in cui il giudizio espresso ha apoditticamente momento condiviso, ai fini della decorrenza del diritto alla indennità di R accompagnamento, soltanto delle conclusioni cui erano giunte le commissioni sanitarie. In altri termini, il Tribunale non ha dato ragione del contrasto insorto sul punto tra le parti, al quale l'espletamento di avrebbe potuto porre termine disponendo per la natura della consulenza tecnica d'ufficio, giustificata controversia, per le istanze formulate e per i poteri di cui era investito. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai principi e criteri enunciati,provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le ancelleria spese alla Corte di Appello di Reggio Calabria. ESE C Roma, 24 maggio 2002 NTE in DA EGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IMP to OST ita A D Il Consigliere est. Il Presidente DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 I BO s Иісенью Уческа LLO po ELLA PAC -73 N 533 : Quico IL CANCELLIERE 01 6 oggi,. 2 CANCELLIERE E 7 T R Queue" forselle O C