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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi – presidente;
Riccardo Dies – giudice;
OT.SA Giulia Paoli – giudice estensora;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promoSA con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 02.08.2024:
(c.f. ), nat* il 09/04/1983 a Rovereto (TN) e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato* e difes*, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Alexander Schuster ed elettivamente domiciliat* presso lo studio del difensore in Trento, via Cesare Abba, n. 8;
PARTE RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTRO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
ROVERETO;
In punto di: mutamento di sesso
Conclusioni
Parte attrice: “come in ricorso”;
Parte convenuta: “precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle conclusioni versate nel ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 02.08.2024, ritualmente notificato al Pubblico Ministero del Tribunale di Rovereto secondo il disposto dell'art. 31 del D.lgs. n. 150 del 2011,
ha chiesto che venisse disposta la rettificazione degli atti dello stato civile Parte_1
nella parte relativa al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da a Pt_1
) e l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi medico - chirurgici in senso Per_1
andro – gionoide, tanto demolitivi che ricostruttivi che riterrà neceSAri.
1 1.1. A fondamento delle proprie richieste ha allegato:
1) di non essere sposat* e di non avere figli;
2) che fin dall'infanzia si identifica con il sesso femminile;
3) che, dopo la diagnosi attestante un disturbo della identità di genere, ha iniziato un percorso clinico finalizzato alla gestione di detto disturbo e dell'iter di transizione
(docc. 3 e 4 di parte ricorrente);
5) di aver iniziato nel 2022 la terapia ormonale femminilizzante, mai interrotta ed attualmente in essere (doc. 4 di parte ricorrente e dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero del 15.01.2025);
6) di essere perfettamente consapevole e decis* a proseguire nell'iter di transizione di genere da maschile a femminile (cfr. dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero del 15.01.2025).
2. In assenza di alcuna opposizione della Pubblica IS OT.SA , Persona_2
la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione proOTa dalla parte ricorrente e con l'interrogatorio libero della medesima;
all'udienza del 15.01.2025 parte ricorrente e la Pubblica IS hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa e la giudice delegata, visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., si è riservata di riferire al Collegio per la sua decisione.
3. Domanda rettificazione dati anagrafici – accoglimento
3.1. Ritiene il Collegio che la domanda principale formulata da parte ricorrente vada accolta alla luce delle emergenze degli atti.
3.2. In termini generali per l'accoglimento della domanda di rettifica delle risultanze anagrafiche, ferma la non necessità del preventivo intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari (il quale rappresenta solo una delle tante modalità percorribili per adeguamento dei medesimi caratteri all'identità sessuale), il giudice deve accertare la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò neceSAriamente nel rispetto del diritto alla salute e delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere (determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula neceSAriamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dalla parte ricorrente.
2 3.2. Nel caso in questione risulta provato che la parte ricorrente soffre di “disforia di genere” (doc. 3 di parte ricorrente) e che la steSA ha intrapreso una terapia ormonale femminilizzante i cui risultati sono immediatamente percepibili (doc. 4 di parte attrice), tanto che la giudice delegata ha dato atto nel corso dell'interrogatorio che ha aspetto, movenze e voce femminili, circostanze che risultano, peraltro, anche Pt_1
dalla copiosa documentazione fotografica in atti (docc. 6, 7, 8 e 9 di parte ricorrente).
3.2.1. L'interrogatorio ha dato altresì pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità femminile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i caratteri sessuali secondari della parte ricorrente, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso.
3.2.2. Si può quindi dire che la parte ricorrente ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso femminile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere deve essere tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitole nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto.
3.3. In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da maschile a femminile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e si ordina all'Ufficiale di
Stato civile del Comune di Folgaria di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
4. Mutamento del nome - da a Pt_1 Per_3
[...
. Parte ricorrente chiede a codesto Tribunale la rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico contestualmente al cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso femminile, indicando a tal fine il nome di “ . Per_1
4.2. Anche codesta domanda merita accoglimento.
4.2.1. Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio a quell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - si veda ad esempio Tribunale di Napoli Nord 17.11.2016 - secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si
3 definisce la nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale.
4.3. Nel caso di specie si riconosce il diritto della parte ricorrente, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da “DAVIDE” a
“SOPHIE”.
5. Autorizzazione dell'intervento medico-chirurgico
5.1. Sul punto va premesso che nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha dichiarato “L'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimento civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.”
5.2. Alla luce di tale sentenza, quindi, va pronunciato il non luogo a provvedere, avendo il collegio accertato la sussistenza dei presupposti per la rettifica delle risultanze anagrafiche.
6. Sulle spese del giudizio
Infine, con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che poSA configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Folgaria di rettificare l'atto di nascita di (c.f. ), nel senso che Parte_1 C.F._1 riporti l'indicazione del sesso “femminile” anziché “maschile” e quale prenome “SOPHIE” anziché ; Pt_1
4 2) DISPONE che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del predetto comune e a tutte le conservatorie immobiliari;
3) DICHIARA il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione agli interventi medico-chirurgici;
4) DISPONE l'apposizione dell'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del d.lgs
196/2003.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi – presidente;
Riccardo Dies – giudice;
OT.SA Giulia Paoli – giudice estensora;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promoSA con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 02.08.2024:
(c.f. ), nat* il 09/04/1983 a Rovereto (TN) e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato* e difes*, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Alexander Schuster ed elettivamente domiciliat* presso lo studio del difensore in Trento, via Cesare Abba, n. 8;
PARTE RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTRO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
ROVERETO;
In punto di: mutamento di sesso
Conclusioni
Parte attrice: “come in ricorso”;
Parte convenuta: “precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle conclusioni versate nel ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 02.08.2024, ritualmente notificato al Pubblico Ministero del Tribunale di Rovereto secondo il disposto dell'art. 31 del D.lgs. n. 150 del 2011,
ha chiesto che venisse disposta la rettificazione degli atti dello stato civile Parte_1
nella parte relativa al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da a Pt_1
) e l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi medico - chirurgici in senso Per_1
andro – gionoide, tanto demolitivi che ricostruttivi che riterrà neceSAri.
1 1.1. A fondamento delle proprie richieste ha allegato:
1) di non essere sposat* e di non avere figli;
2) che fin dall'infanzia si identifica con il sesso femminile;
3) che, dopo la diagnosi attestante un disturbo della identità di genere, ha iniziato un percorso clinico finalizzato alla gestione di detto disturbo e dell'iter di transizione
(docc. 3 e 4 di parte ricorrente);
5) di aver iniziato nel 2022 la terapia ormonale femminilizzante, mai interrotta ed attualmente in essere (doc. 4 di parte ricorrente e dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero del 15.01.2025);
6) di essere perfettamente consapevole e decis* a proseguire nell'iter di transizione di genere da maschile a femminile (cfr. dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero del 15.01.2025).
2. In assenza di alcuna opposizione della Pubblica IS OT.SA , Persona_2
la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione proOTa dalla parte ricorrente e con l'interrogatorio libero della medesima;
all'udienza del 15.01.2025 parte ricorrente e la Pubblica IS hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa e la giudice delegata, visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., si è riservata di riferire al Collegio per la sua decisione.
3. Domanda rettificazione dati anagrafici – accoglimento
3.1. Ritiene il Collegio che la domanda principale formulata da parte ricorrente vada accolta alla luce delle emergenze degli atti.
3.2. In termini generali per l'accoglimento della domanda di rettifica delle risultanze anagrafiche, ferma la non necessità del preventivo intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari (il quale rappresenta solo una delle tante modalità percorribili per adeguamento dei medesimi caratteri all'identità sessuale), il giudice deve accertare la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò neceSAriamente nel rispetto del diritto alla salute e delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere (determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula neceSAriamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dalla parte ricorrente.
2 3.2. Nel caso in questione risulta provato che la parte ricorrente soffre di “disforia di genere” (doc. 3 di parte ricorrente) e che la steSA ha intrapreso una terapia ormonale femminilizzante i cui risultati sono immediatamente percepibili (doc. 4 di parte attrice), tanto che la giudice delegata ha dato atto nel corso dell'interrogatorio che ha aspetto, movenze e voce femminili, circostanze che risultano, peraltro, anche Pt_1
dalla copiosa documentazione fotografica in atti (docc. 6, 7, 8 e 9 di parte ricorrente).
3.2.1. L'interrogatorio ha dato altresì pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità femminile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i caratteri sessuali secondari della parte ricorrente, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso.
3.2.2. Si può quindi dire che la parte ricorrente ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso femminile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere deve essere tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitole nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto.
3.3. In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da maschile a femminile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e si ordina all'Ufficiale di
Stato civile del Comune di Folgaria di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
4. Mutamento del nome - da a Pt_1 Per_3
[...
. Parte ricorrente chiede a codesto Tribunale la rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico contestualmente al cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso femminile, indicando a tal fine il nome di “ . Per_1
4.2. Anche codesta domanda merita accoglimento.
4.2.1. Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio a quell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - si veda ad esempio Tribunale di Napoli Nord 17.11.2016 - secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si
3 definisce la nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale.
4.3. Nel caso di specie si riconosce il diritto della parte ricorrente, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da “DAVIDE” a
“SOPHIE”.
5. Autorizzazione dell'intervento medico-chirurgico
5.1. Sul punto va premesso che nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha dichiarato “L'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimento civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.”
5.2. Alla luce di tale sentenza, quindi, va pronunciato il non luogo a provvedere, avendo il collegio accertato la sussistenza dei presupposti per la rettifica delle risultanze anagrafiche.
6. Sulle spese del giudizio
Infine, con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che poSA configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Folgaria di rettificare l'atto di nascita di (c.f. ), nel senso che Parte_1 C.F._1 riporti l'indicazione del sesso “femminile” anziché “maschile” e quale prenome “SOPHIE” anziché ; Pt_1
4 2) DISPONE che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del predetto comune e a tutte le conservatorie immobiliari;
3) DICHIARA il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione agli interventi medico-chirurgici;
4) DISPONE l'apposizione dell'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del d.lgs
196/2003.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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