Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
La condotta del proprietario custode che si pone abusivamente alla guida del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, cagionando per colpa un sinistro stradale da cui deriva il deterioramento del veicolo, non integra - ferma restando la responsabilità per l'illecito amministrativo di cui all'art. 213, quarto comma, cod. strada, conseguente alla circolazione abusiva - il reato di deterioramento di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., punito esclusivamente a titolo di dolo, né quello di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia, di cui all'art. 335 cod. pen., in quanto tale disposizione punisce solo la distruzione, la dispersione, la sottrazione e la soppressione della cosa in sequestro, ma non anche il suo deterioramento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 7595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7595 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1624
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 30262/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
AN AR RI N. IL 29/11/1972;
avverso la sentenza n. 13820/2009 TRIBUNALE di NOLA, del 30/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci, annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - trasmissione atti all'Autorità Amministrativa. RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in data 30-10-2012, con la quale NT MA SA è stata condannata per il reato di cui all'art. 334 c.p., comma 2, perché, quale proprietaria e custode di un'autovettura, sottraeva quest'ultima al sequestro amministrativo cui era sottoposta, ponendosi alla guida del veicolo, con il quale rimaneva coinvolta in un incidente stradale. In Volla il 9/10/2009. 2. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 334 c.p., poiché la condotta attraverso la quale si è verificato l'evento relativo al deterioramento del bene non è sorretta dal dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Non è dato infatti sapere se la verificazione dell'incidente sia ascrivibile ad una responsabilità della NT. Ma quand'anche così fosse, in capo all'imputata sarebbero ravvisabili gli estremi della colpa, generica o specifica, per violazione delle norme cautelari in materia di circolazione stradale,ma non sarebbe comunque ipotizzabile l'intento di cagionare un incidente, con il conseguente deterioramento dell'auto. Potrebbe pertanto, al più, residuare, in capo alla NT, una responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 335 c.p., ove fosse dimostrata la colpa dell'imputata nella causazione del sinistro, ma non in ordine al delitto ex art. 334 c.p.. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre precisare che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale è ravvisabile l'interesse a proporre impugnazione in capo al pubblico ministero, il quale agisce esclusivamente a tutela dell'ordinamento (C. Cost. 26-3-1993 n. 111) e nell'esercizio della fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, che gli è assegnata dall'art. 73 L. ord. giud. (Sez U. 24-3-1995, Boido, Cass. pen. 1995, 3308), al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, anche a favore dell'imputato. È però necessario che il gravame miri ad un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole, come avviene allorché l'impugnazione sia volta, come nel caso sub iudice, a rimuovere effetti pregiudizievoli per l'imputato, derivanti da un errore del giudice (Sez. U. 11-5-1993, Amato, Arch n. proc. pen. 1993, 409).
2. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite hanno infatti condivisibilmente stabilito che la condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, e non anche il delitto di cui all'art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le predette norme deve ritenersi solo apparente (Sez. U. 28-10-2010 n. 1963, De Lorenzo).
3. Ciò che invece integra senz'altro il reato di cui all'art. 334 c.p., è il deterioramento del mezzo. Tuttavia la relativa condotta
è punita esclusivamente a titolo di dolo, onde è necessario dimostrare che l'agente abbia volontariamente deteriorato la cosa sequestrata. Nel caso di specie, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il danneggiamento del veicolo costituì conseguenza del sinistro stradale, con collisione dell'auto sottoposta a vincolo reale con un furgone. Il danneggiamento, dunque, anche nell'ipotesi in cui la responsabilità del sinistro sia da ascriversi ad una condotta di guida negligente, imprudente, imperita o inosservante delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da parte dell'imputata, è di natura colposa. Il deterioramento, pertanto, non derivando da una condotta sorretta da dolo, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 334 c.p.. Esso non rientra nemmeno nell'ambito di applicabilità della norma incriminatrice di cui all'art. 335 c.p., poiché tale disposizione contempla soltanto la distruzione, la dispersione, la sottrazione e la soppressione: non il deterioramento. Quest'ultimo evento non può dunque essere ricompreso nel paradigma delineato dalla norma incriminatrice in esame, se non a prezzo di inammissibili analogie in malam partem. Esso è quindi penalmente irrilevante. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015