Sentenza 6 aprile 2011
Massime • 1
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose), ha natura oggettiva e, pertanto, in applicazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2011, n. 19637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19637 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 06/04/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 920
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 33179/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO GE, N. IL 17/11/1984;
avverso la sentenza n. 418/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 11/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
ET AN, unitamente al correo Orazio Pirone, veniva arrestato mentre si trovava a bordo di un camion munito di gru che trasportava trenta lastre di guard rail asportate da una pubblica via poco prima;
i due imputati confessavano il furto;
la polizia giudiziaria accertava che le lastre erano state tagliate con fiamma ossidrica.
Per tale fatto il ET veniva condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 624 c.p., e art. 625 c.p., nn. 2 e 7 in entrambi i gradi di merito - sentenze emesse dal Tribunale di Gela in data 11 febbraio 2008 e dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 11 maggio 2010 -. I giudici di merito ritenevano sussistenti le aggravanti contestate ed escludevano che potesse ravvisarsi la speciale tenuità del danno.
Con il ricorso per cassazione ET AN deduceva:
1) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di valutazione delle prove;
il ricorrente, in particolare, denunciava che non vi era alcuna prova che avesse partecipato al taglio delle lastre, avvenuto la sera precedente il furto ad opera del solo Pirone. Rilevava, inoltre, il ricorrente che la strada dalla quale era stato asportato il guard rail era in disuso ed in pessimo stato di abbandono, cosicché non era ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7;
2) la mancanza di motivazione, essendo la stessa meramente apparente ed illogica;
il ricorrente sosteneva che la Corte di merito non aveva preso in considerazione i motivi concernenti la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da ET AN sono infondati, ed anzi ai limiti della ammissibilità sia perché si tratta di mera ripetizione di motivi già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito, sia perché il ricorrente sembra richiedere una rivalutazione del materiale probatorio a questa Corte, cosa non consentita dalla legge.
In ogni caso, pur volendo prescindere da tali pur corretti rilievi, va detto, con riferimento al primo motivo di impugnazione, che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto sussistente anche a carico del ricorrente l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.
2. In punto di fatto è del tutto pacifico che le lastre vennero tagliate con la fiamma ossidrica, circostanza accertata dalla polizia giudiziaria, che si era recata sul posto su indicazione del ET;
ed è altrettanto pacifico che tale condotta integra l'aggravante della violenza sulle cose;
del resto ciò non è stato messo in dubbio nemmeno dal ricorrente.
I giudici del merito hanno messo in evidenza che vi era la prova che il ricorrente avesse partecipato alla operazione sin dal momento del taglio, come era lecito desumere dalle dichiarazioni confessorie del Pirone e da quelle rilasciate dallo stesso ricorrente al momento dell'arresto; quindi la versione dei fatti successiva costituiva niente altro che un espediente difensivo.
Invero non è immaginabile che un furto complesso, che prevedeva l'uso della fiamma ossidrica e di un camion munito di gru, possa essere stato progettato da una sola persona.
In ogni caso l'uso del mezzo violento costituiva un presupposto necessario per l'apprensione delle singole lastre di guard rail, circostanza che non poteva certo sfuggire al ET.
È appena il caso di ricordare in proposito che la circostanza aggravante della violenza sulle cose è da considerare oggettiva, onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59 c.p., comma 2, si comunica agli altri partecipi del reato, anche se sconosciuta o ignorata per colpa (Cass., 3 dicembre 2003, n. 4853, CED 229375).
La sentenza impugnata non merita censure sul punto.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, ovvero della destinazione delle cose rubate a pubblico servizio e/o pubblica utilità, dal momento che il guard rail serve ad evitare l'aggravamento di incidenti stradali.
Il fatto che si trattasse di strada chiusa al traffico è circostanza meramente affermata dal ricorrente, ma, come rilevato dai giudici del merito sfornita di prova.
Il fatto poi che la strada fosse in stato di cattiva manutenzione e che, pertanto, non fosse usata con continuità è circostanza irrilevante ai fini della sussistenza dell'aggravante in discorso, perché la ragione giustificatrice dell'aggravante è costituita dalla maggiore intensità del dolo e questa ragione non viene meno quando, per varie cause, sia diminuita l'efficienza della cosa in rapporto alla sua originaria destinazione.
Le superiori considerazioni sono state svolte dai giudici del merito, cosicché risulta davvero incomprensibile l'accusa di mancanza di motivazione o di mera apparenza di essa.
Lo stesso dicasi per il secondo motivo di impugnazione. Il ricorrente si è doluto della mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Peccato che le dette attenuanti fossero già state riconosciute e giudicate equivalenti alle aggravanti contestate dal primo giudice. Correttamente è stato poi escluso che potesse ravvisarsi l'attenuante della speciale tenuità del danno, dal momento che, sotto un profilo oggettivo, non è possibile ritenere che il danno arrecato alla parte offesa sia di rilevanza economica minima. Del resto si tratta di una valutazione di merito compiuta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione che per essere sorretta da una motivazione immune da vizi logici non è censurabile in sede di legittimità.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011