Ordinanza presidenziale 20 gennaio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00704/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01003/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Mastrovito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliata ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del documento caratteristico n. -OMISSIS- – mod. “B” – Scheda Valutativa, avente ad oggetto il periodo 23/11/2020 – 22/11/2021 con annesso mod. “E”, del quale ha preso visione in data 28/03/2022;
- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- datato-OMISSIS-(notificato in data 13/09/2022) emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 21/04/2022 avverso il sopra citato provvedimento;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. AN IP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il documento caratteristico n. -OMISSIS-, relativo al periodo intercorrente tra il 23/11/2020 ed il 22/11/2021, notificatogli il 28/03/2022, nonché il provvedimento con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso il medesimo provvedimento.
1.1. A sostegno del ricorso, ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
I) “ Violazione di legge art. 1025 e ss. d.lgs. 66/2010 – Violazione di legge art. 688 e ss. dPR. 90/2010 - Violazione Legge n. 241/90 - Violazione delle Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle FF.AA. – 2008 – Violazioni delle Circolari emanate dalla Direzione Generale del Personale Militare e sinossi di FA ”. Il documento caratteristico non sarebbe stato redatto tempestivamente, in quanto il periodo di valutazione terminava il 22 novembre 2021, il compilatore ha espresso il giudizio il 5 febbraio 2022 e il revisore il 15 febbraio 2022, mentre la notifica è avvenuta il 28 marzo 2022: ciò renderebbe illegittima la valutazione.
II) “ Violazione di legge art. 1025 e ss. d.lgs. 66/2010 – Violazione di legge (art. 688 e ss. dPR. 90/2010 - Violazione Legge n. 241/90 - Violazione delle Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle FF.AA. – 2008 – Violazioni delle Circolari emanate dalla Direzione Generale del Personale Militare e sinossi di F.A.. Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, contraddittorietà e irrazionalità manifeste, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione ”. Nel documento caratteristico numerose voci sarebbero state declassate rispetto alle precedenti valutazioni, in modo illogico e immotivato, in assenza di richiami formali o contestazioni disciplinari e di fatti concreti che giustifichino il mutamento del giudizio.
III) “ Violazione di legge art. 1025 e ss. d.lgs. 66/2010 – Violazione di legge (art. 688 e ss. dPR 90/2010 - Violazione Legge n. 241/90 - Violazione delle Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle FF.AA. – 2008 – Violazioni delle Circolari emanate dalla Direzione Generale del Personale Militare e sinossi di F.A.” . Il giudizio complessivo finale riportato nel foglio di comunicazione coinciderebbe integralmente con il giudizio del primo revisore, senza alcuna rielaborazione o sintesi, in violazione delle disposizioni procedurali.
1.2. Il ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali subiti a causa dell’operato dell’amministrazione, da liquidare in via equitativa, oltre al riconoscimento delle spese di lite.
2. Il Ministero intimato si è costituito depositando documenti.
3. In vista della trattazione del ricorso nel merito, parte ricorrente ha depositato documenti e una memoria, insistendo nelle proprie tesi. L’Amministrazione ha depositato memoria, deducendo l’infondatezza del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026, all’esito della discussione orale la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso deve essere respinto per le ragioni appresso indicate.
5.1. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione della normativa vigente in materia di redazione e notifica dei documenti caratteristici, è infondato.
Il Collegio osserva innanzitutto che i termini di compilazione e di notifica dei documenti caratteristici devono ritenersi meramente ordinatori e non perentori, e il protrarsi del tempo occorrente per la formazione degli stessi o per la loro comunicazione, non costituisce fattispecie idonea ad invalidarli, come confermato da consolidata giurisprudenza.
Al riguardo, è stato infatti affermato che “ nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo (..), un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce (quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza (..). Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio”; da ciò, ulteriormente, si è desunto che “trova applicazione il principio per cui il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero fatto della scadenza del termine fissato in via ordinatoria per il suo esercizio, solo restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo” (ex plurimis Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 537, arg. anche da Corte cost. n. 90 del 2020)” (Consiglio di Stato, Sez. I, 7 maggio 2024, n.590).
Pertanto, la mancanza di tempestività nella redazione del documento caratteristico impugnato non è idonea ad inficiare la validità dell’atto.
5.2. Anche il secondo motivo, con cui si contesta che il giudizio sarebbe mutato in modo illogico e immotivato rispetto alle precedenti valutazioni, in assenza di richiami formali o contestazioni disciplinari e di fatti concreti, è infondato.
Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno premettere che, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, i documenti caratteristici sono connotati da un’altissima discrezionalità. Essi comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità; con la conseguenza che il giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza invadere la sfera discrezionale propria dell’amministrazione, solo in presenza, appunto, di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto ( ex multis , tra le più recenti cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 20 ottobre 2025, n. 8123; 18 novembre 2025, n. 9006).
Il sindacato del giudice amministrativo risulta, pertanto, confinato in uno spazio assai limitato, delineato dalla presenza di vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica, soprattutto con riferimento alla coerenza generale del metro valutativo e alla manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio assegnato.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, i giudizi espressi dall’Amministrazione resistente nel caso di specie sono esenti da macroscopici vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o difetto di motivazione e istruttoria.
Anzitutto, non è condivisibile la tesi secondo cui il giudizio negativo dovrebbe essere necessariamente supportato da contestazioni disciplinari o da specifici elementi documentali. La giurisprudenza è costante nell'affermare che i documenti caratteristici non devono contenere un elenco analitico di fatti o circostanze, bensì raccogliere un giudizio sintetico sulle qualità e sul rendimento del militare nel periodo considerato ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. II, 30 dicembre 2025, n. 10395 secondo cui “ la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi, sicché il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche (cfr. Cons. Stato, sez. I, pareri 3 giugno 2024, n. 742, 8 novembre 2021, n. 1703 e 20 maggio 2020, n. 923); T.A.R. Piemonte, Sez. III, n. 643/2023).
La motivazione della scheda valutativa risiede nella coerenza complessiva tra le varie parti che la compongono, in particolare tra i giudizi analitici e il giudizio finale, e non nella menzione di specifici episodi (sul punto ex multis : Consiglio di Stato, sez. II, 18 novembre 2025, n. 9006 secondo cui “ nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce. Del resto, le variazioni delle aggettivazioni non devono essere motivate, costituendo esse la motivazione del giudizio finale del documento caratteristico ”; Consiglio di Stato, sez. II, 17 luglio 2023, n. 7002 secondo cui “… Le schede valutative sono inoltre compilate su moduli predisposti dall’Amministrazione, non sostituibili per cui anche l’onere motivazionale deve ritenersi assolto nei limiti oggettivamente fissati dalla tipologia di documento impiegato e dallo spazio fisico ivi destinato, nel senso che deve sussistere tra le varie voci indicate nella scheda stessa un necessario rapporto di coerenza e consequenzialità che costituisce, per l’appunto, la congrua motivazione della valutazione”).
Si aggiunga che l'assenza di contestazioni disciplinari non preclude un giudizio negativo sul rendimento, poiché la valutazione caratteristica e il procedimento disciplinare operano su piani distinti e con finalità diverse. La prima attiene al rendimento complessivo e alla professionalità dimostrata, mentre il secondo sanziona specifiche violazioni dei doveri. Un calo di rendimento, un atteggiamento poco collaborativo o una scarsa motivazione, pur non integrando necessariamente un illecito disciplinare, possono legittimamente incidere in senso negativo sulla valutazione periodica.
Sono altresì infondate le argomentazioni che poggiano sulla contraddittorietà con le precedenti valutazioni.
Il principio cardine in materia è quello dell’autonomia delle valutazioni periodiche sia relativamente al contesto temporale oggetto di valutazione, sia con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del documento. Ogni scheda si riferisce a un arco temporale specifico ed è indipendente dalle precedenti. Ciò esclude che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche, in quanto la funzione di dette valutazioni è limitata a riscontrare il rendimento del dipendente nel solo e determinato arco temporale preso in considerazione dal documento.
Le schede di valutazione rivestono infatti la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori. Stante l’indipendenza dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento in servizio del dipendente (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n.1656).
Ed ancora, le schede valutative ed i rapporti informativi costituiscono strumenti per la valutazione periodica della qualità dei risultati dell’attività lavorativa, che non è costante nel tempo, e delle capacità personali dimostrate, che sono anch’esse suscettibili di variazione a seconda delle diverse attività svolte, dei differenti contesti o semplicemente dei mutamenti intervenuti per effetto del tempo. Nel corso dell’intera carriera lavorativa, infatti, sono possibili e talvolta frequenti cali di rendimento e che, proprio per questo, è prevista la valutazione periodica del personale “in carriera”, in momenti diversi, stante l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi valutativi espressi in periodi diversi ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 16 marzo 2021, n. 840).
Alla stregua di quanto esposto, il motivo è infondato.
5.3. Anche il terzo motivo, che fa leva sul fatto che il giudizio complessivo finale riportato nel foglio di comunicazione coinciderebbe integralmente con quello del primo revisore, senza alcuna rielaborazione o sintesi, è infondato.
Ciò in quanto, come per altro evidenziato dalla parte resistente, il primo revisore è lo stesso soggetto che esprime il giudizio complessivo. Pertanto, non è patologico che le due valutazioni coincidano: evidentemente, nel caso di specie la sintesi con i giudizi del compilatore era stata già operata nella parte IV del documento (pag. 6 del Doc. 1 allegato da parte ricorrente).
L’operato dell’amministrazione non appare in contrasto con le circolari di riferimento o con le Istruzioni sui documenti caratteristici ed. 2008, contrasto - per altro - solo genericamente evocato.
Le istruzioni del 2008 richiamate prevedono infatti, al cap. I, para 4, lett. b, che “ L’ultima autorità che ha espresso il giudizio [nel caso di specie, il primo revisore] redige il foglio di comunicazione. In particolare: formula il giudizio finale traducendo, in sintesi ed in maniera inequivocabile, i giudizi formulati nel documento caratteristico, esprimendo, se del caso, un compiacimento od una esortazione; attribuisce la qualifica finale – se la valutazione è espressa mediante scheda valutativa - riportando la qualifica già attribuita nel documento caratteristico a conclusione del proprio giudizio complessivo ”.
Per quanto detto, la coincidenza del giudizio del foglio di comunicazione con quello del primo revisore non appare idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.
6. Alla stregua di quanto sin qui esposto, la domanda di annullamento è infondata e deve essere respinta.
7. Di conseguenza, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria.
8. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
AN IP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IP | RO RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.