TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 704
TAR
Ordinanza presidenziale 20 gennaio 2026
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in materia di redazione e notifica dei documenti caratteristici

    I termini per la redazione e notifica dei documenti caratteristici sono considerati meramente ordinatori e non perentori. Il loro eventuale superamento non invalida l'atto.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, contraddittorietà e irrazionalità, nonché difetto di motivazione

    I documenti caratteristici sono caratterizzati da un'alta discrezionalità e sono sindacabili solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità. Non è necessaria la presenza di contestazioni disciplinari o specifici elementi documentali per una valutazione negativa. Le valutazioni periodiche sono autonome e indipendenti dalle precedenti.

  • Rigettato
    Violazione delle disposizioni procedurali nella redazione del giudizio complessivo finale

    La coincidenza tra il giudizio del primo revisore e il giudizio finale è legittima, in quanto il primo revisore è la stessa autorità che esprime il giudizio complessivo. La sintesi può essere già stata operata nella parte IV del documento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 704
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 704
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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