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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/08/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2024 promossa da:
.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLICANTI RAFFAELLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA G. MAZZINI 58 SARZANA presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAZZABONI Controparte_1 P.IVA_2 ENRICO, elettivamente domiciliato in CHIAVARI VIA RIVAROLA 55 presso lo studio del difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Piaccia all'on.le Tribunale di Varese, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa in accoglimento della domanda attorea, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa, - in via preliminare, revocata l'ordinanza del 03.02.2025 e rimessa la causa sul ruolo per dar corso all'istruttoria, si insiste affinché, Voglia ammettere tutte le prove dedotte dalla società attrice nelle memorie ex articolo 171 ter nr. 2 e nr. 3, a cui integralmente si rinvia. - nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell'attrice, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intervenuto tra le parti per fatto e colpa della e per l'effetto condannare quest'ultima, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a la somma ricevuta a Parte_1 titolo di acconto pari ad euro 28.912,00 o, in subordine della maggiore o minore che sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 decorrenti dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio - per l'attrice –
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa revoca dell'ordinanza 3.2.2025 ed ammissione dei mezzi istruttori dedotti da nella II e III memoria ex art. 171 ter c.p.c. e Controparte_1 licenziamento di CTU volta a determinare il corrispettivo dovuto a a fronte Controparte_1 dell'esecuzione delle opere indicate nei capitoli di prova dedotti, per tutte le causali ed i titolo dedotti
pagina 1 di 6 nei propri atti difensivi, respingere le domande avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, accertare e dichiarare che l'importo effettivamente dovuto all'attrice a titolo di restituzione dell'acconto ammonta ad Euro 16.300,00, ovvero la diversa somma che risulterà dall'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali 15%, cpa e iva di legge” – per la parte convenuta –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 08.03.2024, l'attrice ha citato in giudizio Parte_1 deducendo le seguenti circostanze: Controparte_1 Parte
- in data 10.03.2022 le società (quale committente/appaltante) e (quale appaltatore) CP_1 avevano stipulato contratto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di completamento opere idro- sanitarie ed elettriche nel cantiere di MA in cui era in atto la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da 13 ville (doc.1);
- le predette opere impiantistiche erano già state precedentemente avviate da altra ditta, HBT, con la quale il rapporto era stato consensualmente risolto e per tale motivo l'accordo venne raggiunto tenendo conto dell'esecuzione tempestiva così da non ostacolare le ulteriori attività di cantiere appaltate a ditte terze e completare i lavori entro tempistiche predeterminate, rispettose dei termini di consegna convenuti nei contratti preliminari di vendita, già sottoscritti dalla committente-appaltante;
- espressamente individuate e concordate le opere da eseguirsi, le parti stabilirono l'importo complessivo dei lavori in € 278.000,00 e la dazione anticipata (rispetto all'inizio lavori) di un acconto pari ad euro 27.800,00 oltre iva, prontamente corrisposto dalla committente a mezzo bonifico bancario, al ricevimento fattura (doc. 3);
- all'art. 4 del contratto di appalto, venne altresì previsto che “i lavori oggetto di codesto contratto avranno inizio entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso e termineranno presumibilmente entro il 30 dicembre 2022”, specificando tuttavia che i lavori da eseguirsi in alcune ville avrebbero dovuto concludersi anticipatamente ed in particolare si stabilì che il primo lotto - ovvero le ville identificate nel progetto con le sigle: N, E, O/M, G, A - “dovranno essere consegnate entro 90 giorni solari consecutivi dall'inizio lavori concordando la programmazione dei lavori con la DL e il Committente”
- la società appaltatrice, tra le altre dichiarazioni rese in sede contrattuale, affermò (art. 6 contratto) di avere “tutte le capacità tecnico-organizzative ed economico- finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della normativa vigente ”;
- dopo aver incassato dell'anticipo concordato (€ 28912), l'impresa si è resa latitante;
infatti dopo aver ripetutamente sollecitato la presenza in cantiere delle maestranze, così da dare avvio alle opere appaltate, Parte approssimandosi la scadenza del termine convenuto per il completamento del primo lotto, , con comunicazione p.e.c. del 30 maggio 2022 (doc. 4), esortò l'appaltatrice al rispetto degli impegni contrattualmente assunti, rappresentando che l'omessa esecuzione dei lavori (elettrici ed idraulici) era causa di ritardi e difficoltà anche alle altre lavorazioni in corso (appaltate a soggetti terzi);
- analoghe contestazioni vennero rivolte alla da parte del Direttore Lavori, Ing. CP_1
, il quale, con comunicazione p.e.c. del 23.06.2022 (doc. 5), formalizzò all'impresa Per_1 l'omessa presenza in cantiere da oltre 60 giorni, nonché rappresentò all'appaltatrice Parte_2 che “la mancanza di maestranze, di comunicazione e di programmazione stanno recando ritardi importanti al cantiere e alla sua corretta conduzione ” e che “le consegne previste contrattualmente non pagina 2 di 6 sono state rispettate e alcuna motivazione e/o comunicazione è stata esposta alla scrivente Direzione Lavori a discolpa del notevole ritardo”;
- conforme rappresentazione dei fatti e delle problematiche venne attestata dal sig. Tes_1 dall'amministratore della società incaricata dell'esecuzione di tutte le altre lavorazioni CP_2 interessanti il cantiere di MA (doc. 6);
- nonostante gli impegni assunti con il summenzionato contratto la società non Controparte_1 dava, quindi, corso ad alcuna opera e, decorsi invano i 90 giorni contrattualmente stabiliti per il completamento dei lavori relativi alle Ville identificate N, E, O/M, G, A, a fine giugno 2022, confessò di non avere maestranze che potesse eseguire i lavori appaltati e quindi comunicò alla committente la propria intenzione di risolvere il contratto.
- con comunicazione p.e.c. del 07.07.2022 (doc. 7, 7.1), formalizzò, pertanto, alla Parte_1 la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 10.03.2022 per grave Controparte_1 inadempimento dell'appaltatrice, invitandola alla restituzione degli acconti corrisposti.
- a seguito dell'omessa esecuzione da parte di delle prestazioni contrattualmente Controparte_1 previste e alla conseguente risoluzione per inadempimento del luglio 2022, in data 14.10.2022
[...] ha pertanto emesso e trasmesso la fattura elettronica nr. 04/2022 (doc. 8, 9, 9.1) avente ad Parte_1 oggetto l'addebito per restituzione anticipo, fattura ad oggi insoluta.
- l'appaltatrice, né tramite il suo legale rappresentate né per mezzo di operai e/o altri soggetti, si è più presentata in cantiere e a nulla sono valsi i tentativi di conseguire la refusione degli importi da parte della committente, anche con sollecito del 17.10.2022 formulato dal legale all'uopo incaricato (doc. 10). Parte Ciò premesso cha chiesto pertanto al Tribunale adito che, accertato l'inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattualmente assunti nei suoi confronti, dichiarasse la risoluzione del contratto di appalto intervenuto tra le parti per inadempimento della e per Controparte_1 l'effetto condannarla alla restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto maggiorata degli interessi.
Controparte si è costituita negando la pattuizione di un termine essenziale per l'ultimazione delle opere, asserendo aver iniziato le lavorazioni nella prima settimana di aprile 2022 in quanto Parte_1 aveva modificato in corso d'opera i miscelatori ed i sanitari e la conferma era pervenuta all'appaltatrice solo in data 6.4.2022, il che aveva poi comportato ritardi nella consegna dei materiali. Ciò premesso ha affermato di aver eseguito le seguenti lavorazioni: realizzazione delle linee Controparte_1 elettriche esterne delle parti comuni, collocate nelle strade di accesso alle ville;
presso le ville A e B sono stati inseriti i cavi dell'impianto elettrico e dell'antifurto nei corrugati (precedentemente posati da altra impresa); realizzazione dell'impianto idrico e sanitario presso la villa O;
predisposizione dell'impianto di aria condizionata presso la villa G.; il tutto per complessivi Euro 11.500,00 oltre iva. Le opere elettriche, in particolare, erano state affidate in subappalto dalla che tuttavia doveva CP_3 essere sostituita essendosi dimostrata inadeguata e proprio mentre erano in corso le operazioni finalizzate a reperire un'altra impresa che potesse sostituire il rappresentante della società CP_3 convenuta ( fu aggredito nei luoghi del cantiere dal rappresentante della società attrice Parte_3 ( che dopo averlo colpito con un pugno al volto lo costrinse a recarsi al pronto soccorso. Parte_4 Conseguentemente, a seguito di tale episodio, con comunicazione pec 1.7.2022 (doc. 4), CP_1
si vedeva costretta a risolvere il contratto in questione per grave inadempimento di
[...] [...]
riservandosi di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. Parte_1
Instaurato il contradditorio, il procedimento è proseguito con il deposito delle memorie ex art 171 cpc;
pagina 3 di 6 all'esito della prima udienza di trattazione con ordinanza del 03 febbraio 2025 il giudice non ha ammesso i mezzi di prova testimoniali chiesti dalle parti e contestualmente, viste le conclusioni della convenuta e la richiesta formulata in udienza dal procuratore di parte attrice, ai sensi art. 186 bis c.p.c. ha ingiunto il pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 16.300,00. Contestualmente è stata fissata udienza del 24 giugno 2025 per la rimessione della causa in decisione.
* * *
La domanda di risoluzione del contratto che è stata proposta da è fondata e deve Parte_1 essere accolta sussistendo i presupposti di cui all'art. 1453 c.c. La documentazione agli atti dimostra che il contratto di appalto stipulato in data 10 marzo 2022 è rimasto totalmente inadempiuto dalla ditta appaltatrice.
Il predetto contratto di appalto (doc. 1) prevedeva infatti l'inizio dei lavori entro sette giorni dalla sottoscrizione e la data per il termine dei lavori fissata indicativamente entro il 30 dicembre 2022; era invece anticipata a 90 giorni dall'inizio dei lavori la consegna delle ville N, E, O/M, G e A (art. 4).
Un primo sollecito all'esecuzione del contratto fu rivolto a da parte della Controparte_1 committente in data 30 maggio 2022 (doc. 4). A questa seguì un'altra comunicazione da Parte_1 parte del Direttore dei Lavori, con il quale l'ing. reiterò l'invito alla società appaltatrice a Per_1 procedere all'esecuzione dei lavori commissionati, lamentando l'assenza delle maestranze incaricate da oltre 60 giorni e l'impossibilità di organizzare gli altri lavori che dipendevano da quelli affidati alla (doc. 5). Controparte_1
Confermava la situazione di stallo anche la comunicazione via mail del 23 giugno 2022 rivolta dal sig. a con cui il primo confermava che la mancata esecuzione dei lavori affidati alla Tes_1 Parte_1 impediva di procedere alla realizzazione dei pavimenti e rivestimenti (doc. 6). Controparte_1
Soltanto in data 1 luglio 2022 replicò formalmente sostenendo di aver potuto Controparte_1 iniziare i lavori ad aprile a causa di una modifica del miscelatore e dei sanitari e menzionando alcuni problemi, non precisati, avuti con l'azienda subappaltatrice (AG Group) che richiedevano la sua sostituzione, oltre al pugno del sig. ai danni del sig. Tali circostanze pertanto Tes_2 Pt_3 costringevano a risolvere il contratto per inadempimento della (doc. 5 Controparte_1 Parte_1 di parte convenuta). Con tale comunicazione manifestava in maniera inequivoca la Controparte_1 sua volontà di non voler proseguire nell'esecuzione del contratto.
A fronte dell'inadempimento definitivo che entrambe le parti si attribuivano reciprocamente, la responsabilità per la risoluzione del contratto può essere attribuita alla società appaltatrice
Controparte_1
Vi è infatti da rilevare che nessun elemento consente di ritenere che una semplice ed imprecisata modifica dei miscelatori e sanitari potesse giustificare il totale stallo dei lavori, come se tutte le opere oggetto del contratto di appalto dipendessero dalla scelta dei miscelatori e dei sanitari.
Del tutto irrilevante, inoltre, il fatto che avesse incontrato delle difficoltà con la Controparte_1 società cui aveva affidato delle opere in subappalto. Come giustamente rilevato dalla NGA Invest, i rapporti tra appaltatrice e subappaltatrice non potevano in alcun modo giustificare il ritardato adempimento del contatto di appalto anche considerando che con la sottoscrizione Controparte_1 del contrato dichiarava di aver preso conoscenza delle caratteristiche delle oepre e delle relative difficoltà tecniche e di avere le capacità tecniche, organizzative e finanziarie per realizzarle (art. 6). Tale previsione non appare una mera clausola di stile visto che lo stesso articolo del contratto subordinava l'affidamento in subappalto di parte delle lavorazioni all'esplicita autorizzazione della società
pagina 4 di 6 committente (che peraltro nel caso di specie non risulta).
Quanto, infine, al litigio avvenuto presso il cantiere in data 24 giugno 2022, appare improbabile che tale evento potesse costituire la causa dello scioglimento del contratto. Anzitutto è assai probabile che a quella data i rapporti tra le parti si fossero già irrimediabilmente compromessi. Inoltre vi sono diversi elementi che portano a ridimensionare l'importanza dell'episodio; in particolare, la convenuta parla di una vera e propria aggressione fisica sfociata in un pugno al volto ma non fu diagnosticata alcuna lesione e infatti il capo di imputazione menzionava il solo delitto di cui all'art. 612 c.p. consistito nella minaccia da parte di rivolta a di “spaccargli le gambe” se costui non Parte_5 Parte_3 avesse consegnato in tempo il materiale che doveva installare (doc. 6). Tale reato si è poi estinto per la remissione della querela avvenuta nel corso dell'udienza del 24.1.2024.
Alla luce di tali considerazioni deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta.
Consegue alla pronuncia di risoluzione l'accoglimento della domanda di restituzione dell'acconto pagato di € 27800, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo, che saranno calcolati al tasso maggiorato di cui al comma IV dell'art. 1284 c.c. dall'introduzione del presente giudizio sino al saldo.
La società convenuta domanda il pagamento delle opere effettivamente eseguite in esecuzione del contratto di appalto, che ammontano, a detta della parte, ad € 11500.
Tuttavia dell'esecuzione di tali opere non è emersa una prova sufficiente, considerando che l'onere della prova dell'effettiva esecuzione di tali lavori e della idoneità degli stessi rispetto ai parametri contrattuali e allo stato dell'arte grava sulla parte convenuta che pretende il pagamento del corrispettivo.
In primo luogo, non vi è documentazione attestante spese sostenute da parte di per Controparte_1 acquisto di materiali o lavori o installazioni effettuati in subappalto.
Le fatture accompagnatorie di cui al doc. 10 attestano l'acquisto di materiale avvenuto nel maggio del 2022 che tuttavia era destinato ad essere consegnato a Milano presso la sede della Controparte_1 senza che quindi vi sia una prova dell'impiego di tale materiale presso il cantiere di MA. Trattasi inoltre di importi assai limitati, se rapportati al volume del contratto di appalto, riferiti a materiali che possono essere impiegati da un'impresa operante nel settore in qualsiasi ambito di lavoro.
Altrettanto a dirsi per le fatture n. 127/E e n. 128/E del 25.3.2022 emesse da Controparte_4 (subappaltatrice) nei confronti di ciascuna per acconto di € 13000 (in totale Controparte_1 assai di più del corrispettivo che quest'ultima chiede in via riconvenzionale alla società attrice) per lavori della cui esecuzione non vi è prova, così come non vi è traccia del pagamento di tali somme da parte di nei confronti di AG Group. Controparte_1
I documenti di trasporto indicati di cui al doc. 8 di parte convenuta (“D.D.T. AD Group S.r.l.”) riportano tutti quale destinatario Via Italia Monza e pertanto nemmeno in relazione alla merce Controparte_3 elencata nei DDT vi è prova del relativo impiego presso il cantiere di MA;
un documento del genere ha pertanto un valore del tutto neutro ai fini di questo procedimento riferendosi a merci generiche e utilizzabili da un'impresa specializzata operante in quel settore in qualsiasi momento e per qualsiasi genere di lavoro.
Allo stesso modo, non ha alcuna rilevanza il prospetto delle ore di lavoro di cui al doc. 9 trattandosi di una mera tabella riassuntiva di formazione unilaterale.
Infine, delle fotografie attestanti lavori presso le ville A, B e C depositate dal convenuto in allegato alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. (nn. 13, 14 e 15) non può tenersi conto, perché depositate oltre il pagina 5 di 6 termine di decadenza previsto dal medesimo art. 171 ter co. 2 n. 2) c.p.c. per effettuare le produzioni documentali.
Le prove testimoniali offerte dal convenuto, a dimostrazione della consistenza dei lavori eseguiti si riferiscono, ad avviso dello scrivente, a delle circostanze troppo generiche per poter dimostrare l'esecuzione dei lavori e la relativa correttezza oltre che per poterne quantificare anche approssimativamente il valore. Inoltre, esse hanno ad oggetto prevalentemente la conferma da parte del teste del numero di ore di impiego presso il cantiere di degli operai direttamente dalla Parte_6
o indirettamente tramite che costituiscono dati pressocché inutili ai fini Controparte_1 CP_3 della decisione.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla società
[...] deve trovare accoglimento e per l'effetto la società convenuta è tenuta Parte_1 Controparte_1 alla restituzione della somma ricevuta in acconto, pari ad € 28912. Su tale somma decorreranno gli interessi al tasso legale dal 21.3.2022 (data dell'esborso attestato dalla distinta del bonifico bancario di cui al doc. 3) fino all'effettivo pagamento. Dal momento della domanda gli interessi legali sono applicati secondo il tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co. IV c.c.
Deve quindi essere confermato il decreto ingiuntivo adottato ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. per il minore importo capitale di € 16300 con condanna al pagamento della somma capitale di € 12612 ancora dovuta oltre interessi come indicato.
In ragione della relativa soccombenza, la parte convenuta deve essere condannata inoltre al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice per il presente giudizio, che si liquidano secondo i valori medi previsti dal d.m. 55/2014 perle fasi di studio e introduttiva del procedimento decurtati del 50% per le fasi di istruttoria e decisionale, in ragione della limitata attività di trattazione che è stata necessaria ai fini della definizione della causa che si presentava matura per la decisione sulla base degli atti introduttivi e delle successive memorie integrative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento della domanda proposta da parte attrice dichiara la risoluzione del Parte_1 contratto di appalto stipulato in data 10.3.2022 con la convenuta per Controparte_1 l'inadempimento di quest'ultima;
- conferma dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. in data 3.2.2025, che ha ingiunto a il pagamento in favore della società attrice dell'importo capitale di € 16300 Controparte_1 quale somma non contestata, e condanna altresì la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore importo capitale di € 12612 oltre agli interessi al tasso legale dovuti sulla somma complessiva di € 28912 dal 21.3.2022 alla data dell'effettivo pagamento, da calcolarsi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co. IV c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 518 per spese, € 3387 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta per legge, c.p.a. e 15 % per spese generali.
Varese, 12 agosto 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2024 promossa da:
.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLICANTI RAFFAELLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA G. MAZZINI 58 SARZANA presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAZZABONI Controparte_1 P.IVA_2 ENRICO, elettivamente domiciliato in CHIAVARI VIA RIVAROLA 55 presso lo studio del difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Piaccia all'on.le Tribunale di Varese, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa in accoglimento della domanda attorea, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa, - in via preliminare, revocata l'ordinanza del 03.02.2025 e rimessa la causa sul ruolo per dar corso all'istruttoria, si insiste affinché, Voglia ammettere tutte le prove dedotte dalla società attrice nelle memorie ex articolo 171 ter nr. 2 e nr. 3, a cui integralmente si rinvia. - nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell'attrice, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intervenuto tra le parti per fatto e colpa della e per l'effetto condannare quest'ultima, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a la somma ricevuta a Parte_1 titolo di acconto pari ad euro 28.912,00 o, in subordine della maggiore o minore che sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 decorrenti dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio - per l'attrice –
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa revoca dell'ordinanza 3.2.2025 ed ammissione dei mezzi istruttori dedotti da nella II e III memoria ex art. 171 ter c.p.c. e Controparte_1 licenziamento di CTU volta a determinare il corrispettivo dovuto a a fronte Controparte_1 dell'esecuzione delle opere indicate nei capitoli di prova dedotti, per tutte le causali ed i titolo dedotti
pagina 1 di 6 nei propri atti difensivi, respingere le domande avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, accertare e dichiarare che l'importo effettivamente dovuto all'attrice a titolo di restituzione dell'acconto ammonta ad Euro 16.300,00, ovvero la diversa somma che risulterà dall'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali 15%, cpa e iva di legge” – per la parte convenuta –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 08.03.2024, l'attrice ha citato in giudizio Parte_1 deducendo le seguenti circostanze: Controparte_1 Parte
- in data 10.03.2022 le società (quale committente/appaltante) e (quale appaltatore) CP_1 avevano stipulato contratto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di completamento opere idro- sanitarie ed elettriche nel cantiere di MA in cui era in atto la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da 13 ville (doc.1);
- le predette opere impiantistiche erano già state precedentemente avviate da altra ditta, HBT, con la quale il rapporto era stato consensualmente risolto e per tale motivo l'accordo venne raggiunto tenendo conto dell'esecuzione tempestiva così da non ostacolare le ulteriori attività di cantiere appaltate a ditte terze e completare i lavori entro tempistiche predeterminate, rispettose dei termini di consegna convenuti nei contratti preliminari di vendita, già sottoscritti dalla committente-appaltante;
- espressamente individuate e concordate le opere da eseguirsi, le parti stabilirono l'importo complessivo dei lavori in € 278.000,00 e la dazione anticipata (rispetto all'inizio lavori) di un acconto pari ad euro 27.800,00 oltre iva, prontamente corrisposto dalla committente a mezzo bonifico bancario, al ricevimento fattura (doc. 3);
- all'art. 4 del contratto di appalto, venne altresì previsto che “i lavori oggetto di codesto contratto avranno inizio entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso e termineranno presumibilmente entro il 30 dicembre 2022”, specificando tuttavia che i lavori da eseguirsi in alcune ville avrebbero dovuto concludersi anticipatamente ed in particolare si stabilì che il primo lotto - ovvero le ville identificate nel progetto con le sigle: N, E, O/M, G, A - “dovranno essere consegnate entro 90 giorni solari consecutivi dall'inizio lavori concordando la programmazione dei lavori con la DL e il Committente”
- la società appaltatrice, tra le altre dichiarazioni rese in sede contrattuale, affermò (art. 6 contratto) di avere “tutte le capacità tecnico-organizzative ed economico- finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della normativa vigente ”;
- dopo aver incassato dell'anticipo concordato (€ 28912), l'impresa si è resa latitante;
infatti dopo aver ripetutamente sollecitato la presenza in cantiere delle maestranze, così da dare avvio alle opere appaltate, Parte approssimandosi la scadenza del termine convenuto per il completamento del primo lotto, , con comunicazione p.e.c. del 30 maggio 2022 (doc. 4), esortò l'appaltatrice al rispetto degli impegni contrattualmente assunti, rappresentando che l'omessa esecuzione dei lavori (elettrici ed idraulici) era causa di ritardi e difficoltà anche alle altre lavorazioni in corso (appaltate a soggetti terzi);
- analoghe contestazioni vennero rivolte alla da parte del Direttore Lavori, Ing. CP_1
, il quale, con comunicazione p.e.c. del 23.06.2022 (doc. 5), formalizzò all'impresa Per_1 l'omessa presenza in cantiere da oltre 60 giorni, nonché rappresentò all'appaltatrice Parte_2 che “la mancanza di maestranze, di comunicazione e di programmazione stanno recando ritardi importanti al cantiere e alla sua corretta conduzione ” e che “le consegne previste contrattualmente non pagina 2 di 6 sono state rispettate e alcuna motivazione e/o comunicazione è stata esposta alla scrivente Direzione Lavori a discolpa del notevole ritardo”;
- conforme rappresentazione dei fatti e delle problematiche venne attestata dal sig. Tes_1 dall'amministratore della società incaricata dell'esecuzione di tutte le altre lavorazioni CP_2 interessanti il cantiere di MA (doc. 6);
- nonostante gli impegni assunti con il summenzionato contratto la società non Controparte_1 dava, quindi, corso ad alcuna opera e, decorsi invano i 90 giorni contrattualmente stabiliti per il completamento dei lavori relativi alle Ville identificate N, E, O/M, G, A, a fine giugno 2022, confessò di non avere maestranze che potesse eseguire i lavori appaltati e quindi comunicò alla committente la propria intenzione di risolvere il contratto.
- con comunicazione p.e.c. del 07.07.2022 (doc. 7, 7.1), formalizzò, pertanto, alla Parte_1 la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 10.03.2022 per grave Controparte_1 inadempimento dell'appaltatrice, invitandola alla restituzione degli acconti corrisposti.
- a seguito dell'omessa esecuzione da parte di delle prestazioni contrattualmente Controparte_1 previste e alla conseguente risoluzione per inadempimento del luglio 2022, in data 14.10.2022
[...] ha pertanto emesso e trasmesso la fattura elettronica nr. 04/2022 (doc. 8, 9, 9.1) avente ad Parte_1 oggetto l'addebito per restituzione anticipo, fattura ad oggi insoluta.
- l'appaltatrice, né tramite il suo legale rappresentate né per mezzo di operai e/o altri soggetti, si è più presentata in cantiere e a nulla sono valsi i tentativi di conseguire la refusione degli importi da parte della committente, anche con sollecito del 17.10.2022 formulato dal legale all'uopo incaricato (doc. 10). Parte Ciò premesso cha chiesto pertanto al Tribunale adito che, accertato l'inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattualmente assunti nei suoi confronti, dichiarasse la risoluzione del contratto di appalto intervenuto tra le parti per inadempimento della e per Controparte_1 l'effetto condannarla alla restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto maggiorata degli interessi.
Controparte si è costituita negando la pattuizione di un termine essenziale per l'ultimazione delle opere, asserendo aver iniziato le lavorazioni nella prima settimana di aprile 2022 in quanto Parte_1 aveva modificato in corso d'opera i miscelatori ed i sanitari e la conferma era pervenuta all'appaltatrice solo in data 6.4.2022, il che aveva poi comportato ritardi nella consegna dei materiali. Ciò premesso ha affermato di aver eseguito le seguenti lavorazioni: realizzazione delle linee Controparte_1 elettriche esterne delle parti comuni, collocate nelle strade di accesso alle ville;
presso le ville A e B sono stati inseriti i cavi dell'impianto elettrico e dell'antifurto nei corrugati (precedentemente posati da altra impresa); realizzazione dell'impianto idrico e sanitario presso la villa O;
predisposizione dell'impianto di aria condizionata presso la villa G.; il tutto per complessivi Euro 11.500,00 oltre iva. Le opere elettriche, in particolare, erano state affidate in subappalto dalla che tuttavia doveva CP_3 essere sostituita essendosi dimostrata inadeguata e proprio mentre erano in corso le operazioni finalizzate a reperire un'altra impresa che potesse sostituire il rappresentante della società CP_3 convenuta ( fu aggredito nei luoghi del cantiere dal rappresentante della società attrice Parte_3 ( che dopo averlo colpito con un pugno al volto lo costrinse a recarsi al pronto soccorso. Parte_4 Conseguentemente, a seguito di tale episodio, con comunicazione pec 1.7.2022 (doc. 4), CP_1
si vedeva costretta a risolvere il contratto in questione per grave inadempimento di
[...] [...]
riservandosi di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. Parte_1
Instaurato il contradditorio, il procedimento è proseguito con il deposito delle memorie ex art 171 cpc;
pagina 3 di 6 all'esito della prima udienza di trattazione con ordinanza del 03 febbraio 2025 il giudice non ha ammesso i mezzi di prova testimoniali chiesti dalle parti e contestualmente, viste le conclusioni della convenuta e la richiesta formulata in udienza dal procuratore di parte attrice, ai sensi art. 186 bis c.p.c. ha ingiunto il pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 16.300,00. Contestualmente è stata fissata udienza del 24 giugno 2025 per la rimessione della causa in decisione.
* * *
La domanda di risoluzione del contratto che è stata proposta da è fondata e deve Parte_1 essere accolta sussistendo i presupposti di cui all'art. 1453 c.c. La documentazione agli atti dimostra che il contratto di appalto stipulato in data 10 marzo 2022 è rimasto totalmente inadempiuto dalla ditta appaltatrice.
Il predetto contratto di appalto (doc. 1) prevedeva infatti l'inizio dei lavori entro sette giorni dalla sottoscrizione e la data per il termine dei lavori fissata indicativamente entro il 30 dicembre 2022; era invece anticipata a 90 giorni dall'inizio dei lavori la consegna delle ville N, E, O/M, G e A (art. 4).
Un primo sollecito all'esecuzione del contratto fu rivolto a da parte della Controparte_1 committente in data 30 maggio 2022 (doc. 4). A questa seguì un'altra comunicazione da Parte_1 parte del Direttore dei Lavori, con il quale l'ing. reiterò l'invito alla società appaltatrice a Per_1 procedere all'esecuzione dei lavori commissionati, lamentando l'assenza delle maestranze incaricate da oltre 60 giorni e l'impossibilità di organizzare gli altri lavori che dipendevano da quelli affidati alla (doc. 5). Controparte_1
Confermava la situazione di stallo anche la comunicazione via mail del 23 giugno 2022 rivolta dal sig. a con cui il primo confermava che la mancata esecuzione dei lavori affidati alla Tes_1 Parte_1 impediva di procedere alla realizzazione dei pavimenti e rivestimenti (doc. 6). Controparte_1
Soltanto in data 1 luglio 2022 replicò formalmente sostenendo di aver potuto Controparte_1 iniziare i lavori ad aprile a causa di una modifica del miscelatore e dei sanitari e menzionando alcuni problemi, non precisati, avuti con l'azienda subappaltatrice (AG Group) che richiedevano la sua sostituzione, oltre al pugno del sig. ai danni del sig. Tali circostanze pertanto Tes_2 Pt_3 costringevano a risolvere il contratto per inadempimento della (doc. 5 Controparte_1 Parte_1 di parte convenuta). Con tale comunicazione manifestava in maniera inequivoca la Controparte_1 sua volontà di non voler proseguire nell'esecuzione del contratto.
A fronte dell'inadempimento definitivo che entrambe le parti si attribuivano reciprocamente, la responsabilità per la risoluzione del contratto può essere attribuita alla società appaltatrice
Controparte_1
Vi è infatti da rilevare che nessun elemento consente di ritenere che una semplice ed imprecisata modifica dei miscelatori e sanitari potesse giustificare il totale stallo dei lavori, come se tutte le opere oggetto del contratto di appalto dipendessero dalla scelta dei miscelatori e dei sanitari.
Del tutto irrilevante, inoltre, il fatto che avesse incontrato delle difficoltà con la Controparte_1 società cui aveva affidato delle opere in subappalto. Come giustamente rilevato dalla NGA Invest, i rapporti tra appaltatrice e subappaltatrice non potevano in alcun modo giustificare il ritardato adempimento del contatto di appalto anche considerando che con la sottoscrizione Controparte_1 del contrato dichiarava di aver preso conoscenza delle caratteristiche delle oepre e delle relative difficoltà tecniche e di avere le capacità tecniche, organizzative e finanziarie per realizzarle (art. 6). Tale previsione non appare una mera clausola di stile visto che lo stesso articolo del contratto subordinava l'affidamento in subappalto di parte delle lavorazioni all'esplicita autorizzazione della società
pagina 4 di 6 committente (che peraltro nel caso di specie non risulta).
Quanto, infine, al litigio avvenuto presso il cantiere in data 24 giugno 2022, appare improbabile che tale evento potesse costituire la causa dello scioglimento del contratto. Anzitutto è assai probabile che a quella data i rapporti tra le parti si fossero già irrimediabilmente compromessi. Inoltre vi sono diversi elementi che portano a ridimensionare l'importanza dell'episodio; in particolare, la convenuta parla di una vera e propria aggressione fisica sfociata in un pugno al volto ma non fu diagnosticata alcuna lesione e infatti il capo di imputazione menzionava il solo delitto di cui all'art. 612 c.p. consistito nella minaccia da parte di rivolta a di “spaccargli le gambe” se costui non Parte_5 Parte_3 avesse consegnato in tempo il materiale che doveva installare (doc. 6). Tale reato si è poi estinto per la remissione della querela avvenuta nel corso dell'udienza del 24.1.2024.
Alla luce di tali considerazioni deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta.
Consegue alla pronuncia di risoluzione l'accoglimento della domanda di restituzione dell'acconto pagato di € 27800, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo, che saranno calcolati al tasso maggiorato di cui al comma IV dell'art. 1284 c.c. dall'introduzione del presente giudizio sino al saldo.
La società convenuta domanda il pagamento delle opere effettivamente eseguite in esecuzione del contratto di appalto, che ammontano, a detta della parte, ad € 11500.
Tuttavia dell'esecuzione di tali opere non è emersa una prova sufficiente, considerando che l'onere della prova dell'effettiva esecuzione di tali lavori e della idoneità degli stessi rispetto ai parametri contrattuali e allo stato dell'arte grava sulla parte convenuta che pretende il pagamento del corrispettivo.
In primo luogo, non vi è documentazione attestante spese sostenute da parte di per Controparte_1 acquisto di materiali o lavori o installazioni effettuati in subappalto.
Le fatture accompagnatorie di cui al doc. 10 attestano l'acquisto di materiale avvenuto nel maggio del 2022 che tuttavia era destinato ad essere consegnato a Milano presso la sede della Controparte_1 senza che quindi vi sia una prova dell'impiego di tale materiale presso il cantiere di MA. Trattasi inoltre di importi assai limitati, se rapportati al volume del contratto di appalto, riferiti a materiali che possono essere impiegati da un'impresa operante nel settore in qualsiasi ambito di lavoro.
Altrettanto a dirsi per le fatture n. 127/E e n. 128/E del 25.3.2022 emesse da Controparte_4 (subappaltatrice) nei confronti di ciascuna per acconto di € 13000 (in totale Controparte_1 assai di più del corrispettivo che quest'ultima chiede in via riconvenzionale alla società attrice) per lavori della cui esecuzione non vi è prova, così come non vi è traccia del pagamento di tali somme da parte di nei confronti di AG Group. Controparte_1
I documenti di trasporto indicati di cui al doc. 8 di parte convenuta (“D.D.T. AD Group S.r.l.”) riportano tutti quale destinatario Via Italia Monza e pertanto nemmeno in relazione alla merce Controparte_3 elencata nei DDT vi è prova del relativo impiego presso il cantiere di MA;
un documento del genere ha pertanto un valore del tutto neutro ai fini di questo procedimento riferendosi a merci generiche e utilizzabili da un'impresa specializzata operante in quel settore in qualsiasi momento e per qualsiasi genere di lavoro.
Allo stesso modo, non ha alcuna rilevanza il prospetto delle ore di lavoro di cui al doc. 9 trattandosi di una mera tabella riassuntiva di formazione unilaterale.
Infine, delle fotografie attestanti lavori presso le ville A, B e C depositate dal convenuto in allegato alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. (nn. 13, 14 e 15) non può tenersi conto, perché depositate oltre il pagina 5 di 6 termine di decadenza previsto dal medesimo art. 171 ter co. 2 n. 2) c.p.c. per effettuare le produzioni documentali.
Le prove testimoniali offerte dal convenuto, a dimostrazione della consistenza dei lavori eseguiti si riferiscono, ad avviso dello scrivente, a delle circostanze troppo generiche per poter dimostrare l'esecuzione dei lavori e la relativa correttezza oltre che per poterne quantificare anche approssimativamente il valore. Inoltre, esse hanno ad oggetto prevalentemente la conferma da parte del teste del numero di ore di impiego presso il cantiere di degli operai direttamente dalla Parte_6
o indirettamente tramite che costituiscono dati pressocché inutili ai fini Controparte_1 CP_3 della decisione.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla società
[...] deve trovare accoglimento e per l'effetto la società convenuta è tenuta Parte_1 Controparte_1 alla restituzione della somma ricevuta in acconto, pari ad € 28912. Su tale somma decorreranno gli interessi al tasso legale dal 21.3.2022 (data dell'esborso attestato dalla distinta del bonifico bancario di cui al doc. 3) fino all'effettivo pagamento. Dal momento della domanda gli interessi legali sono applicati secondo il tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co. IV c.c.
Deve quindi essere confermato il decreto ingiuntivo adottato ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. per il minore importo capitale di € 16300 con condanna al pagamento della somma capitale di € 12612 ancora dovuta oltre interessi come indicato.
In ragione della relativa soccombenza, la parte convenuta deve essere condannata inoltre al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice per il presente giudizio, che si liquidano secondo i valori medi previsti dal d.m. 55/2014 perle fasi di studio e introduttiva del procedimento decurtati del 50% per le fasi di istruttoria e decisionale, in ragione della limitata attività di trattazione che è stata necessaria ai fini della definizione della causa che si presentava matura per la decisione sulla base degli atti introduttivi e delle successive memorie integrative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento della domanda proposta da parte attrice dichiara la risoluzione del Parte_1 contratto di appalto stipulato in data 10.3.2022 con la convenuta per Controparte_1 l'inadempimento di quest'ultima;
- conferma dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. in data 3.2.2025, che ha ingiunto a il pagamento in favore della società attrice dell'importo capitale di € 16300 Controparte_1 quale somma non contestata, e condanna altresì la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore importo capitale di € 12612 oltre agli interessi al tasso legale dovuti sulla somma complessiva di € 28912 dal 21.3.2022 alla data dell'effettivo pagamento, da calcolarsi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co. IV c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 518 per spese, € 3387 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta per legge, c.p.a. e 15 % per spese generali.
Varese, 12 agosto 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
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