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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/10/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4504/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2016, vertente,
T R A
(C.F. ) nata a Cassino (FR) l'[...], in [...] e nella Parte_1 C.F._1 qualità di procuratore generale di (C.F. nato a Parte_2 C.F._2
Cassino il 17.11.1970; (C.F. ) nato a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_3
29.5.1969; (C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._4
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_5 C.F._5
(C.F. nato a [...] il [...], tutti in qualità Parte_6 C.F._6 rispettivamente di madre e fratelli eredi di rappresentati e difesi, giusta Persona_1 procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Iannotta e Claudine Pacitti;
RICORRENTI
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_2 C.F._7 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Germani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Cassino, Piazza Labriola n. 45;
pagina 1 di 14 CONVENUTA
(C.F. ; P.Iva R.E.A , Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo n. 7, presso lo studio dell'Avv. Teresita Fazzari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del procuratore , con Controparte_4 P.IVA_4 CP_5 sede in Milano Via M.pio Roberto Musso, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Milena Liuzzi, Fabiola Liuzzi e Franco Pizzutelli, presso il quale è eletto domicilio in
Frosinone in via M. Tullio Cicerone n. 109;
CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29 settembre 2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., e il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.;
Gli attori chiedevano revocarsi il provvedimento con cui era stata dichiarata l'interruzione del giudizio,
e si riportavano alle conclusioni di cui all'atto di citazione. Quindi concludevano chiedendo:
“…accertata e dichiarata la concorrente e/o prevalente responsabilità nella causazione del sinistro dei sigg.ri e (conducente dell'autovettura di proprietà della Controparte_1 Controparte_6 sig.ra ) nonché delle e già Controparte_2 Controparte_7 Controparte_8 [...] nel sinistro in premessa e la riconducibilità della morte del de cuius CP_9 Persona_1
a fatto e colpa loro addebitabili e per l'effetto condannare le parti convenute in solido tra loro: 1) al risarcimento del danno patrimoniale e non tutti subiti dagli attori nella misura equitativa che risulterà dovuta a seguito di prudente apprezzamento, e, comunque nella somma maggiore o inferiore ad €
327.990,00 per la sig.ra , € 83.080,00 per il fratello non convivente , Parte_7 Parte_2
€ 83,080,00 per il fratello non convivente , € 83,080,00 per il fratello non convivente Parte_3
, € 142.429,00 per il fratello convivente ed € 142.420,00 per il Parte_6 Parte_5 fratello convivente;
2) al risarcimento del danno biologico in favore degli stessi Parte_4 nella misura che sarà liquidata in via equitativa in sede giudiziale nella misura ritenuta di giustizia;
3) al risarcimento del danno parentale stimato in via equitativa in € 500.000,00 o nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del soddisfo pagina 2 di 14 (…)”.
Da concludeva chiedendo: “in via preliminare e pregiudiziale a qualsiasi altra Controparte_2 questione, dichiarare estinto e/o improcedibile il presente giudizio per tutte le motivazioni di cui in premessa ed, in ogni caso, ritenere e dichiarare infondate in fatto e diritto tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti della sig.ra e per l'effetto rigettare le stesse anche alla Controparte_2 luce delle risultanze della Ctu e dei chiarimenti resi. Voglia conseguentemente condannare gli attori alle spese tutte del presente giudizio”.
concludeva nei seguenti termini: “In via preliminare 1) dichiarare Controparte_4
l'estinzione del giudizio per violazione del termine di tre mesi di cui all'art. 305 cpc scaduto alla data del 17.07.2024, risultando il ricorso per la riassunzione depositato solo in data 09.10.2024 con ogni conseguenza di legge;
2) in via subordinata rilevare la nullità della notifica dell'atto di citazione al contraddittore necessario per assenza di prova in ordine alla stessa con ogni Controparte_1 conseguenza di legge;
In via di ulteriore subordine nel merito: 3) respingere le domande proposte dall'attrice , in proprio e nella qualità di procuratore generale dei sig.ri Parte_7 Parte_2
, , , e , tutti n.q. di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 eredi del sig. perché inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto, con Persona_1 ogni conseguenza di legge;
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dall'attrice , in proprio e nella qualità di procuratore generale dei sig.ri Parte_7
, , , e , tutti Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
n.q. di eredi del sig. tenuto conto della compartecipazione colposa maggioritaria Persona_1 della vittima ex art.1227 cc determinare le eventuali quote residuali ascrivibili ai Persona_1 conducenti delle due autovetture e liquidando iuxta alligata et Controparte_1 Controparte_6 probata i danni effettivamente riconducibili al sinistro in oggetto, tenuto conto quanto alle eventuali obbligazioni della di tutte le limitazioni del contratto assicurativo, nessuna Controparte_4 esclusa, ed in particolare del limite di massimale € 3.000.000,00 previsto dalla Polizza n.166362, con ogni conseguenza di legge. 5) In tutti i casi con vittoria di spese e compensi, Spese generali 15% oltre
CPA e IVA nelle misure di legge”. chiedeva: rigettare le domande azionate dagli eredi del SI. Controparte_3 Per_1 nei confronti della con riferimento sia all'an che al quantum debeatur
[...] Controparte_10 perchè infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa ed inoltre perchè non provate;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare la responsabilità concorsuale in misura maggiore e/o prevalente del SI. nella determinazione dell'incidente Persona_1 stradale di cui è causa , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 Cod. Civ. per quanto esposto in pagina 3 di 14 narrativa, e determinare le eventuali quote residuali di responsabilità da attribuire ai convenuti
e con ogni conseguenza di legge in ordine alla Controparte_6 Controparte_1 liquidazione dei danni tutti in favore degli eredi del SI tenuto altresì conto delle Persona_1 obbligazioni gravanti sulla in virtù della R.C. Auto stipulata con la SI.ra CP_10 CP_2
, proprietaria della Lancia Y tg CK144CF condotta dalla SI.ra ,
[...] Controparte_6 entro il limite di massimale di polizza previsto dal relativo contratto di assicurazione in €
3.615.198,29; - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, anche quale procuratore generale Parte_1 di , , , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 rispettivamente madre e fratelli di esponevano che: - in data 7.08.2011 Persona_1 quest'ultimo, alla guida del proprio motociclo Triumph 675, targato DK30166, assicurato con la mentre percorreva regolarmente e a velocità moderata la via Appia Nuova, in Controparte_11
RV (FR) in direzione di Cassino, allorché si trovava al KM 2+60, in prossimità dell'ingresso al civico 1/A, mentre effettuava manovra di soprasso, entrava in collisione con l'autovettura Fiat Punto, targata DH602ZH, di proprietà e condotta da - quest'ultimo, che procedeva nel Controparte_1 medesimo senso di marcia, non manteneva la propria destra e, cambiando improvvisamente direzione, urtava al proprio motociclo spingendolo nell'opposta corsia causandone la caduta a terra;
- nel frattempo, nell'opposta corsia sopraggiungeva, a velocità superiore ai limiti previsti, l'autovettura
Lancia Y, targata CK144CG, di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_2
, che procedendo ad elevata velocità, ometteva di arrestarsi investendo il;
- Controparte_12 Per_1 quest'ultimo, condotto presso l'ospedale Santa Scolastica di Cassino, decedeva dopo qualche ora;
- gli odierni attorni inviavano lettera di messa in mora al e alla nonché alle rispettive CP_1 CP_2 compagnie assicurative, e alla Milano senza ricevere Controparte_4 Controparte_4 alcun riscontro;
- gli attori avevano subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito della morte del congiunto (come meglio specificato nell'atto introduttivo); - che spetta agli attori anche il danno iure hereditatis da perdita della vita. Concludevano dunque nei termini sopra esposti.
1.1. Si costituiva escludendo qualsivoglia responsabilità della , Controparte_2 CP_6 che, il giorno del sinistro, era alla guida del veicolo di sua proprietà, ed esponendo che in realtà il sinistro per cui è causa sarebbe imputabile esclusivamente al , il quale, nell'iniziare la Per_1 manovra di sorpasso della vettura Fiat Punto che lo precedeva, avvedutosi dell'arrivo sulla corsia opposta della Lancia Y condotta nell'occasione dalla , avrebbe decelerato bruscamente CP_6 tentando di riguadagnare una posizione sicura nella propria corsia di pertinenza. Riferiva, inoltre, che: - pagina 4 di 14 nell'effettuare detta manovra, la ruota anteriore del motociclo entrava in collisione con quella posteriore della Fiat Punto, e il motociclo, con a bordo il , iniziava a scarrocciare sulla corsia opposta Per_1 dove sopraggiungeva a velocità moderata la conducente della Lancia Y;
- quest'ultima si era quindi trovata, in maniera improvvisa, il e la sua motovettura sul manto stradale, in uno spazio di Per_1 poche decine di metri e in un tempo ridottissimo, di meno due secondi, e, nonostante ciò, riusciva a frenare spostandosi sulla destra;
- nel corso degli accertamenti svolti dalla Procura di Cassino, all'esito della consulenza tecnica, si era esclusa qualsiasi responsabilità della in ordine al sinistro e CP_6 all'evento verificatosi, con conseguente archiviazione del procedimento a suo carico all'esito dell'opposizione all'archiviazione spiegata dagli eredi del . Tanto esposto, chiedeva rigettarsi Per_1 la domanda attorea, in quanto temeraria e infondata in fatto e in diritto.
1.2. Si costituiva la con cui era assicurato il veicolo di proprietà Controparte_3 della contestando la domanda attorea poiché infondata e non provata. In particolare, CP_2 esponeva, tra le altre cose, che il sinistro deve imputarsi esclusivamente al , che nel sorpassare Per_1 la Fiat Punto che lo precedeva, perdeva il controllo del proprio motociclo andando a collidere con la
Lancia Y proveniente dall'opposto senso di marcia, così come accertato con decreto di archiviazione del gip (n.r. PM 2558/2011 E nr gip 2529/11). Nel contestare anche il quantum richiesto, deduceva, tra le altre cose, la non ammissibilità del cumulo del danno morale con quello derivante da perdita del rapporto parentale e la non risarcibilità del danno da lesione del bene vita in capo al defunto, immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito.
1.3. costituitasi in giudizio in qualità di assicuratrice per RCA del Controparte_4 veicolo Fiat Punto di proprietà del , contestava la fondatezza della domanda attorea, CP_1 sostenendo che il sinistro era stato causato per esclusiva responsabilità del , e in particolare, a Per_1 causa dell'azzardata manovra di sorpasso dallo stesso compiuta, così come accertato nel procedimento penale archiviato con decreto del g.i.p. a seguito di opposizione proposta dagli odierni attori.
Contestava, altresì, la quantificazione dei danni operata dagli attori, deducendo, peraltro, la duplicazione del danno parentale richiesto con l'ulteriore somma di euro 500,000,00 in quanto già incluso nel danno non patrimoniale da morte, e la richiesta del preteso danno alla vita, come ormai riconosciuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 15350/2015.
1.4. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita tramite prova testimoniale e interrogatorio formale del convenuto contumace. Veniva inoltre disposta c.t.u. cinematica.
pagina 5 di 14 Con ordinanza del 25.6.2023, poichè dagli atti non risultava documentata la notifica dell'atto di citazione a non costituitosi in giudizio, veniva invitata parte attrice a depositare Controparte_1 documentazione attestante il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione al predetto.
All'udienza dell'11.07.2024, preso atto dell'intervenuto decesso di veniva Controparte_1 dichiarata l'interruzione del processo che veniva successivamente riassunto dagli attori con ricorso depositato il 9.10.2024.
All'udienza del 29.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente, deve darsi atto che alla prima udienza di comparizione gli attori avevano chiesto un termine per rinnovare la notificazione nei confronti della nonché nei Controparte_3 confronti di in quanto, a quella data, non risultava avvenuta la ricezione della Controparte_1 notifica al convenuto non costituitosi in giudizio.
Il precedente giudice assegnatario fissava nuova udienza e disponeva il rinnovo delle notifiche non perfezionatesi nel rispetto del termine a comparire.
Alla successiva udienza del 25.9.2017, i procuratori di parte attrice chiedevano termine per la definitiva integrazione del contraddittorio nei confronti di e del . I predetti, a CP_3 CP_1 fronte dell'opposizione di controparte, chiedevano assegnarsi un termine per rinnovare la notificazione a e per depositare la notifica già effettuata nei confronti del . Controparte_3 CP_1
Il giudice autorizzava quindi la rinnovazione della notifica nei confronti della suddetta compagnia riservando alla successiva udienza la dichiarazione di contumacia degli altri litisconsorti.
Orbene, considerato che in atti non vi era la cartolina di avvenuta ricezione della notifica della citazione nei confronti del , la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, con invito degli CP_1 attori a documentare l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto, non costituitosi in giudizio.
A seguito di vari rinvii, volti a consentire alla parte di procurarsi documentazione attestante il perfezionamento della notifica effettuata a cura dell'Unep, gli attori provvedevano, con note depositate il 19.2.2024, al deposito del duplicato della cartolina di avvenuta consegna.
Ciò posto, dal duplicato della cartolina di avviso di ricevimento depositata, risulta che la notifica,
a mezzo posta, è stata ricevuta, in data 7.12.2016, dal Pertanto, tenuto conto CP_1 dell'attestazione dell'UNEP con sui si dà atto che “…l'atto è stato iscritto in data 29/11/2016 con pagina 6 di 14 cronologico 12631 ed è stato notificato ai seguenti destinatari: 1) in data Controparte_1
01/12/2016 ai sensi dell'art. 149 c.p.c., N racc. 767397406866 dal Funzionario Giudiziario…”, e che la suddetta cartolina di avvenuta consegna riporta il medesimo numero di raccomandata indicato dall'Unep, può ritenersi provato il perfezionamento della notificazione al convenuto contumace.
A nulla rileva il fatto che, come dedotto dalla l'Autorità per la Controparte_4
Garanzia nelle comunicazioni, con Delibera n.600/2018, ha precisato con riferimento alle notificazioni di atti a mezzo servizio postale che la richiesta di duplicato può essere avanzata a partire dal 35° giorno e non oltre tre anni dalla data di spedizione del piego.
Con riferimento al rilascio del duplicato da parte dell'ufficio postale, la Suprema Corte ha osservato che in tema di notifiche a mezzo posta, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione è, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto (Cfr. Cass. sez. 5 - , Sentenza n. 14574 del 06/06/2018 (Rv. 648777 - 01)).
In merito al suddetto termine indicato dall'AGCOM, esso attiene alla gestione amministrativa della richiesta, ma non incide, in assenza di specifica disposizione normativa, sulla validità del duplicato rilasciato. È sufficiente, infatti, che esso sia formalmente corretto e riporti tutte le indicazioni previste. Ciò che è stato rispettato nel caso di specie.
3. Ad ogni modo, pur accertata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione a CP_1
deve darsi atto, a seguito dell'interruzione del processo per morte del predetto, della tardività
[...] della riassunzione del giudizio operata dagli attori, conformemente a quanto eccepito dai convenuti nel presente giudizio.
A tal riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 300, comma 4 c.p.c. disciplina l'ipotesi in cui uno degli eventi interruttivi di cui all'art. 299 c.p.c. (nella specie, la morte della parte) colpisca una parte contumace (che è considerata tale anche in assenza di un provvedimento dichiarativo della stessa). La norma del codice di rito prevede che l'interruzione del processo si realizza soltanto allorché il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., ovvero, in seguito alla novellazione ad opera della l.
n.69/2009, nel momento in cui il fatto interruttivo è documentato dalla parte non colpita dallo stesso.
Pertanto, la l. n. 69/2009, modificando l'art. 300 comma 4 c.p.c., ha previsto che in caso di evento pagina 7 di 14 interruttivo che riguardi la parte contumace, il processo si interrompa anche laddove tale evento sia documentato dall'altra parte. Quest'ultima, tuttavia, non potrà limitarsi ad una mera dichiarazione dell'evento in udienza o alla sua notificazione alle altre parti, come invece sancito dal comma 1 dell'art. 300 c.p.c. nell'ipotesi di evento che colpisca la parte costituita, ma dovrà fornirne la prova documentale.
In altri termini, gli effetti dell'interruzione si producono ipso iure dal momento della produzione dei relativi documenti in udienza o in cancelleria, ed è da questo momento che decorre il termine di tre mesi per la prosecuzione o la riassunzione del giudizio.
Nel caso di specie, la con note scritte depositate in data 16.4.2024 Controparte_4 per l'udienza cartolare del 17.4.2024, ha depositato il certificato di morte di Controparte_1 avvenuta in data 29.4.2022. Anche a voler considerare l'udienza cartolare dell'8.5.2025 (stante il precedente rinvio d'ufficio dell'udienza), nell'ambito della quale è stato nuovamente depositato detto certificato dalla il termine di riassunzione di tre mesi è inutilmente decorso. Gli Controparte_4 attori hanno infatti depositato il ricorso in riassunzione in data 9.10.2025, e dunque ben oltre il suddetto termine;
ciò sia ove si consideri l'udienza 17 aprile, sia quella dell'8 maggio, potendo ritenersi che gli attori in quel momento ne abbiano avuto conoscenza legale. Del resto, gli stessi già all'udienza del
20.12.2023 avevano rappresentato, seppure informalmente (non avendo depositato documentazione utile) l'intervenuto decesso del , chiedendo dichiararsi l'interruzione del giudizio. CP_1
In conclusione, il termine per la riassunzione, per le ragioni sopra esposte, decorreva, quantomeno, dall'udienza dell'8.5.2025. Ciò a prescindere dall'omessa dichiarazione da parte del g.o.p. dell'interruzione, effettuata successivamente all'udienza dell'11.7.2024.
Inoltre, non osta a tali conclusioni quanto dedotto da parte attrice in ordine al fatto che la dichiarazione di interruzione sarebbe preclusa dall'assunzione della causa in decisione e della successiva rimessione della causa sul ruolo istruttorio (disposta con ordinanza del 25.6.2023 a seguito del rilevato mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuta notificazione della citazione al ). CP_1
Tali conclusioni sono prive di fondamento. Difatti, unica preclusione è data dall'art. 300 comma 4
c.p.c. secondo cui “Se alcuno degli eventi interruttivi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione avanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione". Il riferimento della citata disposizione alla discussione deve essere letto nel senso del riferimento alla discussione orale della causa, che abbia avuto effettivamente luogo su istanza delle parti ai sensi dell'art. 281 quinquies c. II c.p.c. ovvero se disposta dal giudice ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., laddove l'udienza di precisazione delle conclusioni non può essere considerata udienza di discussione. Difatti, nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, se pagina 8 di 14 la morte della parte costituita in giudizio sia notificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini per le repliche di cui all'art. 190 c.p.c., richiamato dall'art. 281 quinquies c.p.c., il processo deve essere dichiarato interrotto, dato che tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio (ipotesi disciplinata dall'art. 300 u.c. c.p.c., che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del
1990, è parificata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (Cass. civ., sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23042).
Nel caso di specie, la riapertura del processo conseguente alla sua rimessione sul ruolo istruttorio, allorché la causa non era stata ancora nuovamente trattenuta in decisione, non osta alla produzione di effetti al verificarsi dell'evento interruttivo in esame, come del resto espressamente previsto dall'art. 300 comma 4.
4. Tanto considerato, deve sicuramente dichiararsi l'intervenuta estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione limitatamente alla posizione processuale di (o Controparte_1 meglio, dei suoi eredi) e della compagnia assicurativa, non potendo il Controparte_4 giudizio proseguire nei confronti di quest'ultima, stante l'esistenza di un rapporto di litisconsorzio necessario tra le parti. Difatti, come affermato da consolidato orientamento della Suprema Corte “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano…” (cfr. Cass. civ. sez. III, 14.10.2019, n. 25770; nonché più di recente
Cass. civ. sez. III, 25.7.2024, n. 20752).
Detto effetto interruttivo non può, al contrario, ritenersi verificato nei confronti di CP_2
individuata dagli attori quale ulteriore responsabile della morte del , e della
[...] CP_1 con cui il veicolo di proprietà della stessa era assicurato al momento del Controparte_3 sinistro, non sussistendo tra questi e il (a cui si riferisce l'evento interruttivo) alcun rapporto CP_1 di litisconsorzio necessario, sussistendo, invece, tra i predetti un rapporto di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c. e dunque di litisconsorzio facoltativo.
Pertanto, in assenza di litisconsorzio necessario tra i suddetti convenuti ( e CP_1 [...] da una parte, e e dall'altra) la mancata riassunzione CP_4 CP_2 Controparte_3 pagina 9 di 14 tempestiva della causa a seguito dell'evento interruttivo riguardante uno di essi non può determinare l'estinzione integrale del processo, che dovrà proseguire, pertanto, nei confronti dei litisconsorti facoltativi (rispetto ai quali non produce effetto la causa di interruzione).
La Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 15142 del 05/07/2007 ha, infatti, precisato che nel caso in cui l'evento interruttivo si verifichi, in un processo con pluralità di parti, nei confronti di una sola di esse, e non emerga una situazione di litisconsorzio necessario, il Giudice potrà, esercitando il potere conferitogli dall'art. 103 c.p.c., u.c., disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo. Ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo per i rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, mentre, con riguardo alla parte deceduta, si estingue (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 20476 del 25/07/2008; id. Sez. 3,
Sentenza n. 16018 del 07/07/2010; id. Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n.
21170 del 20/10/2015; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9960 del 20/04/2017; id. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21514 del 20/08/2019).
Non può pertanto ammettersi una pronuncia che dichiari estinto il giudizio nei confronti di tutte le parti, rivestenti la posizione di litisconsorti solidali, in relazione ai quali i rapporti processuali permangono distinti rispetto a quello interrotto, dovendo quindi proseguire naturalmente verso il suo esito il processo relativo a tali cause connesse anche in mancanza di riassunzione della causa (o di tempestiva riassunzione) per la quale era stato dichiarato l'evento interruttivo (tra le tante, cfr. Cass. civile sez. III, 21/02/2020, n.4684).
5. Alla luce delle anzidette considerazioni, va quindi vagliata la domanda attorea nei confronti della sig.ra e della CP_2 Controparte_3
5.1. Nel merito, occorre preliminarmente sottolineare, in via generale, che il decreto di archiviazione disposto dal GIP non riveste autorità di cosa giudicata nel presente giudizio civile per il risarcimento del danno trattandosi di provvedimento per il quale non si verifica la condizione della pronunzia a seguito di dibattimento e che non può considerarsi irrevocabile.
Va tuttavia chiarito che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo. È, pertanto, pienamente utilizzabile in questo giudizio anche la relazione tecnica del consulente nominato dal P.M. nel corso del pagina 10 di 14 procedimento penale, proprio in quanto prova atipica acquisita in altro giudizio, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa.
5.2. Tanto premesso, con riguardo alla dinamica del sinistro, parte attrice ha riferito che esso si sarebbe verificato allorché il , nell'effettuare una manovra di sorpasso, avrebbe urtato con il Per_1 proprio motociclo contro l'autovettura Fiat Punto, che lo precedeva, di proprietà e condotta dal
[...]
, che avrebbe cambiato improvvisamente direzione spingendolo nella corsia opposta e CP_1 causandone la caduta a terra. Per quanto concerne la – della cui sola responsabilità si discute CP_2 nel presente giudizio -, gli attori hanno lamentato una condotta di guida imprudente della stessa, che avrebbe proceduto a velocità non commisurata al tratto stradale curvilineo e al di sopra dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica verticale. Segnatamente, la stessa avrebbe omesso di arrestare la propria autovettura investendo il . Per_1
Tale ricostruzione – quantomeno con riguardo alla posizione processuale della – non CP_2 trova alcun conforto probatorio nell'istruttoria svolta.
Anzitutto, i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, all'esito dei rilievi, tenuto conto della posizione dei veicoli, dei danni riportati, dei segni lasciati sul manto stradale, hanno ricostruito la seguente dinamica di sinistro: “Il veicolo A (motociclo) percorreva la SP 81 via Appia Nuova con direzione di marcia Fontanarosa-Cassino, giunto in prossimità del civico n. 1/A del comune di RV, appena uscito da una curva sinitrorsa, avendo davanti a se il veicolo “B” (Fiat Punto) che lo precedeva probabilmente effettuava una manovra di sorpasso, in quanto vi è un breve tratto rettilineo, ma all'improvviso vi è stata collisione tra i due veicoli e precisamente fra la ruota anteriore del motociclo con la parte sottoporta posteriore sinistra del predetto veicolo “B”, interessando anche la ruota posteriore sinistra del citato veicolo B, ed a seguito dell'urto il motociclista perdeva il controllo e rovinava a terra finendo sull'opposto senso di marcia. Nel contempo sopraggiungeva il veicolo “C”
(Lancia Y) che percorreva via Appia in direzione opposta ed il conducente del motociclo (veicolo A) andava ad urtare sul paraurti anteriore lato sinistro della predetta lancia Y. A seguito dell'urto, il motociclo proseguiva strisciando per circa metri 16,60, terminando la corsa sulla propria corsia di marcia, con la ruota anteriore vicino al margine destro della carreggiata, come si evince sullo schizzo planimetrico allegato…” (cfr. doc. 1 comparsa . Controparte_4
La suddetta dinamica è stata poi confermata sia dalla consulenza tecnica del P.M., sia con decreto del gip del Tribunale di Cassino, che, nel recepire le risultanze di quest'ultima, ha ricondotto la causa del sinistro, e dunque la morte del , all'esclusiva condotta colposa di quest'ultimo, escludendo Per_1 qualsivoglia responsabilità della (oltre che del , la cui posizione, in ogni caso, non CP_6 CP_1 pagina 11 di 14 rileva in questa sede, stante l'estinzione della causa limitatamente alla posizione processuale del predetto).
Con specifico riferimento alla condotta della conducente della Lancia Y, è stata evidenziata, con il decreto di archiviazione, la inevitabilità da parte della stessa dell'investimento del . In Per_1 particolare, tenuto conto delle risultanze dalla consulenza del P.M., è emerso che la si è vista CP_6 giungere addosso, improvvisamente, il motociclo in questione, che deviava e scarrocciava in maniera assolutamente imprevedibile e che, in considerazione del tempo ristrettissimo residuato alla CP_6 per assumere una qualsivoglia decisione (la carambola si svolge in poche decine di metri in soli due secondi) sarebbe inesigibile pretendere dalla stessa il mutamento pericoloso della propria rotta abbandonando la sede stradale e dirigendosi verso l'esterno (pagg.
5-6 decreto di archiviazione;
doc. 3 comparsa di costituzione . Controparte_4
Le medesime valutazioni sono state espresse dalla C.T.U. svolta in questo giudizio, alle cui conclusioni, per quanto riguarda gli aspetti di rilievo nella presente causa, si intende aderire, poiché frutto di accurati accertamenti, e scevre da vizi logici o contraddizioni. In particolare, il CTU ing. ha evidenziato che “la conducente della Lancia LO sia stata sicuramente colta di sorpresa Per_2 dalla rapida evoluzione degli eventi e non aveva, inoltre, molto spazio di manovra a disposizione per deviare sulla destra, essendo la strada piuttosto stretta (5.40 m), ma poteva probabilmente frenare bruscamente, forse azzerando la propria velocità iniziale di 50 km/h. Tuttavia, si precisa che, in tal caso, il 2° urto si sarebbe comunque verificato, a causa del moto di scarrocciamento intrapreso in modo incontrollato dopo l'abbattimento a terra, sia dal motoveicolo, che dal corpo del povero . Per_1
Tali conclusioni sono state ulteriormente ribadite dal CTU in sede di chiarimenti nel presente giudizio. In particolare, l'ing. all'udienza del 7.11.2022, ha specificato che: “il secondo urto, Per_2 avvenuto tra la moto e il corpo del con la lancia Y non si poteva evitare, perché il Per_1 motociclista a causa dell'interazione con il primo urto stava in scarrocciamento e andava nella corsia opposta, incontro alla Lancia Y che arrivava dalla corsia opposta, anche se si fosse fermata la Lancia
Y non si sarebbe potuto evitare l'urto, l'unico modo sarebbe stato quello di cambiare traiettoria, ma la strada era stretta. La velocità della Lancia Y era al di sotto del limite consentito, come già scritto a pagg. 67-68 della relazione”.
Né tali conclusioni – a cui si intende aderire – potrebbero essere in qualche modo scalfite dall'acquisizione da parte del C.T.U. di documenti (comunque a seguito di autorizzazione del giudice), non tempestivamente depositati dalle parti nel corso del giudizio. Trattasi, come chiarito dal consulente di parte attrice ed emergente dall'allegato n. 4 alla CTU, dei rilievi dello stato dei luoghi (disegno nel formato CAD) effettuati dal consulente di parte attrice nel procedimento penale. Detta acquisizione, pagina 12 di 14 oltre ad essere ammissibile in quanto afferente ad un fatto secondario (Cfr. Cass. S.u. Sent. n. 3086 dell'1.2.2022), riguardando esclusivamente la rappresentazione in formato CAD dei luoghi, non potrebbe in alcun modo condurre a conclusioni diverse con riguardo alla posizione processuale della
[...]
così come chiarito dallo stesso CTU (cfr. relazione depositata il 22.3.2022) e non avendo, CP_2 comunque, le parti allegato e dimostrato il contrario (non avendo, in particolare, specificato le ragioni per le quali l'acquisizione di tale documento sia stata decisiva nella valutazione compiuta dal consulente).
Pertanto, provato e comunque non contestato che il sia scarrocciato con la propria moto Per_1 sulla corsia percorsa dalla – essendo irrilevante, giova ribadirlo, in questa sede l'imputabilità CP_13 del primo scontro al o al –, deve escludersi, alla luce delle complessive risultanze Per_1 CP_1 probatorie sopra esaminate, qualsivoglia responsabilità in capo alla conducente della Lancia Y, e dunque alla proprietaria per la morte del . Non vi sono evidenze istruttorie circa CP_2 Per_1 una condotta di guida imprudente da parte della , né la stessa avrebbe potuto in qualche modo CP_13 evitare lo scontro con il , stante il repentino e improvviso scarrocciamento del motociclo Per_1 contro di lei e tenuto conto delle caratteristiche del tratto di strada in questione.
In assenza della prova della responsabilità della il profilo relativo al quantum debeatur è CP_2 assorbito, e la domanda risarcitoria va, pertanto, rigettata poiché infondata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda (scaglione compreso tra €
1.0000,000 e € 2.000.000,00, sulla base del petitum, tenuto conto della sommatoria delle domande risarcitorie proposte dagli attori) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Con riguardo alle spese del processo estinto, si osserva che ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c., che esse “… stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. Tuttavia, tale disposizione non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In tal caso riprendono vigore i principi posti dagli artt.
91 e 92, e, quindi, il criterio della soccombenza (Cass. n. 533/2016; Cass. n. 1513/2006).
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dalla di estinzione del processo per Controparte_4 tardività della riassunzione è valsa ad innestare una controversia la cui sussistenza si sarebbe potuta escludere solo in caso in cui gli odierni attori si fossero associati alla domanda di estinzione.
Di conseguenza, le spese di lite devono essere liquidate anche in favore di Controparte_4
mentre vanno dichiarate irripetibili con riguardo alla posizione processuale di
[...] CP_1
(e successivamente alla morte del predetto, degli eredi), in quanto non costituitosi in giudizio.
[...]
pagina 13 di 14 Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, vanno definitivamente poste a carico degli attori, in quanto soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., con riguardo alla domanda proposta dagli attori nei confronti di e Controparte_1 Controparte_4
2) rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di e Controparte_2 Controparte_14
[...]
3) condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3 [...]
da distrarre per quest'ultima in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, e Controparte_2 nella misura di euro 18.977,00 per ciascuna parte, oltre accessori come per Controparte_4 legge;
4) le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, vanno definitivamente poste a carico degli attori.
Così deciso in Cassino, il 29.10.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2016, vertente,
T R A
(C.F. ) nata a Cassino (FR) l'[...], in [...] e nella Parte_1 C.F._1 qualità di procuratore generale di (C.F. nato a Parte_2 C.F._2
Cassino il 17.11.1970; (C.F. ) nato a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_3
29.5.1969; (C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._4
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_5 C.F._5
(C.F. nato a [...] il [...], tutti in qualità Parte_6 C.F._6 rispettivamente di madre e fratelli eredi di rappresentati e difesi, giusta Persona_1 procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Iannotta e Claudine Pacitti;
RICORRENTI
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_2 C.F._7 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Germani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Cassino, Piazza Labriola n. 45;
pagina 1 di 14 CONVENUTA
(C.F. ; P.Iva R.E.A , Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo n. 7, presso lo studio dell'Avv. Teresita Fazzari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del procuratore , con Controparte_4 P.IVA_4 CP_5 sede in Milano Via M.pio Roberto Musso, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Milena Liuzzi, Fabiola Liuzzi e Franco Pizzutelli, presso il quale è eletto domicilio in
Frosinone in via M. Tullio Cicerone n. 109;
CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29 settembre 2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., e il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.;
Gli attori chiedevano revocarsi il provvedimento con cui era stata dichiarata l'interruzione del giudizio,
e si riportavano alle conclusioni di cui all'atto di citazione. Quindi concludevano chiedendo:
“…accertata e dichiarata la concorrente e/o prevalente responsabilità nella causazione del sinistro dei sigg.ri e (conducente dell'autovettura di proprietà della Controparte_1 Controparte_6 sig.ra ) nonché delle e già Controparte_2 Controparte_7 Controparte_8 [...] nel sinistro in premessa e la riconducibilità della morte del de cuius CP_9 Persona_1
a fatto e colpa loro addebitabili e per l'effetto condannare le parti convenute in solido tra loro: 1) al risarcimento del danno patrimoniale e non tutti subiti dagli attori nella misura equitativa che risulterà dovuta a seguito di prudente apprezzamento, e, comunque nella somma maggiore o inferiore ad €
327.990,00 per la sig.ra , € 83.080,00 per il fratello non convivente , Parte_7 Parte_2
€ 83,080,00 per il fratello non convivente , € 83,080,00 per il fratello non convivente Parte_3
, € 142.429,00 per il fratello convivente ed € 142.420,00 per il Parte_6 Parte_5 fratello convivente;
2) al risarcimento del danno biologico in favore degli stessi Parte_4 nella misura che sarà liquidata in via equitativa in sede giudiziale nella misura ritenuta di giustizia;
3) al risarcimento del danno parentale stimato in via equitativa in € 500.000,00 o nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del soddisfo pagina 2 di 14 (…)”.
Da concludeva chiedendo: “in via preliminare e pregiudiziale a qualsiasi altra Controparte_2 questione, dichiarare estinto e/o improcedibile il presente giudizio per tutte le motivazioni di cui in premessa ed, in ogni caso, ritenere e dichiarare infondate in fatto e diritto tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti della sig.ra e per l'effetto rigettare le stesse anche alla Controparte_2 luce delle risultanze della Ctu e dei chiarimenti resi. Voglia conseguentemente condannare gli attori alle spese tutte del presente giudizio”.
concludeva nei seguenti termini: “In via preliminare 1) dichiarare Controparte_4
l'estinzione del giudizio per violazione del termine di tre mesi di cui all'art. 305 cpc scaduto alla data del 17.07.2024, risultando il ricorso per la riassunzione depositato solo in data 09.10.2024 con ogni conseguenza di legge;
2) in via subordinata rilevare la nullità della notifica dell'atto di citazione al contraddittore necessario per assenza di prova in ordine alla stessa con ogni Controparte_1 conseguenza di legge;
In via di ulteriore subordine nel merito: 3) respingere le domande proposte dall'attrice , in proprio e nella qualità di procuratore generale dei sig.ri Parte_7 Parte_2
, , , e , tutti n.q. di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 eredi del sig. perché inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto, con Persona_1 ogni conseguenza di legge;
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dall'attrice , in proprio e nella qualità di procuratore generale dei sig.ri Parte_7
, , , e , tutti Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
n.q. di eredi del sig. tenuto conto della compartecipazione colposa maggioritaria Persona_1 della vittima ex art.1227 cc determinare le eventuali quote residuali ascrivibili ai Persona_1 conducenti delle due autovetture e liquidando iuxta alligata et Controparte_1 Controparte_6 probata i danni effettivamente riconducibili al sinistro in oggetto, tenuto conto quanto alle eventuali obbligazioni della di tutte le limitazioni del contratto assicurativo, nessuna Controparte_4 esclusa, ed in particolare del limite di massimale € 3.000.000,00 previsto dalla Polizza n.166362, con ogni conseguenza di legge. 5) In tutti i casi con vittoria di spese e compensi, Spese generali 15% oltre
CPA e IVA nelle misure di legge”. chiedeva: rigettare le domande azionate dagli eredi del SI. Controparte_3 Per_1 nei confronti della con riferimento sia all'an che al quantum debeatur
[...] Controparte_10 perchè infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa ed inoltre perchè non provate;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare la responsabilità concorsuale in misura maggiore e/o prevalente del SI. nella determinazione dell'incidente Persona_1 stradale di cui è causa , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 Cod. Civ. per quanto esposto in pagina 3 di 14 narrativa, e determinare le eventuali quote residuali di responsabilità da attribuire ai convenuti
e con ogni conseguenza di legge in ordine alla Controparte_6 Controparte_1 liquidazione dei danni tutti in favore degli eredi del SI tenuto altresì conto delle Persona_1 obbligazioni gravanti sulla in virtù della R.C. Auto stipulata con la SI.ra CP_10 CP_2
, proprietaria della Lancia Y tg CK144CF condotta dalla SI.ra ,
[...] Controparte_6 entro il limite di massimale di polizza previsto dal relativo contratto di assicurazione in €
3.615.198,29; - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, anche quale procuratore generale Parte_1 di , , , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 rispettivamente madre e fratelli di esponevano che: - in data 7.08.2011 Persona_1 quest'ultimo, alla guida del proprio motociclo Triumph 675, targato DK30166, assicurato con la mentre percorreva regolarmente e a velocità moderata la via Appia Nuova, in Controparte_11
RV (FR) in direzione di Cassino, allorché si trovava al KM 2+60, in prossimità dell'ingresso al civico 1/A, mentre effettuava manovra di soprasso, entrava in collisione con l'autovettura Fiat Punto, targata DH602ZH, di proprietà e condotta da - quest'ultimo, che procedeva nel Controparte_1 medesimo senso di marcia, non manteneva la propria destra e, cambiando improvvisamente direzione, urtava al proprio motociclo spingendolo nell'opposta corsia causandone la caduta a terra;
- nel frattempo, nell'opposta corsia sopraggiungeva, a velocità superiore ai limiti previsti, l'autovettura
Lancia Y, targata CK144CG, di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_2
, che procedendo ad elevata velocità, ometteva di arrestarsi investendo il;
- Controparte_12 Per_1 quest'ultimo, condotto presso l'ospedale Santa Scolastica di Cassino, decedeva dopo qualche ora;
- gli odierni attorni inviavano lettera di messa in mora al e alla nonché alle rispettive CP_1 CP_2 compagnie assicurative, e alla Milano senza ricevere Controparte_4 Controparte_4 alcun riscontro;
- gli attori avevano subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito della morte del congiunto (come meglio specificato nell'atto introduttivo); - che spetta agli attori anche il danno iure hereditatis da perdita della vita. Concludevano dunque nei termini sopra esposti.
1.1. Si costituiva escludendo qualsivoglia responsabilità della , Controparte_2 CP_6 che, il giorno del sinistro, era alla guida del veicolo di sua proprietà, ed esponendo che in realtà il sinistro per cui è causa sarebbe imputabile esclusivamente al , il quale, nell'iniziare la Per_1 manovra di sorpasso della vettura Fiat Punto che lo precedeva, avvedutosi dell'arrivo sulla corsia opposta della Lancia Y condotta nell'occasione dalla , avrebbe decelerato bruscamente CP_6 tentando di riguadagnare una posizione sicura nella propria corsia di pertinenza. Riferiva, inoltre, che: - pagina 4 di 14 nell'effettuare detta manovra, la ruota anteriore del motociclo entrava in collisione con quella posteriore della Fiat Punto, e il motociclo, con a bordo il , iniziava a scarrocciare sulla corsia opposta Per_1 dove sopraggiungeva a velocità moderata la conducente della Lancia Y;
- quest'ultima si era quindi trovata, in maniera improvvisa, il e la sua motovettura sul manto stradale, in uno spazio di Per_1 poche decine di metri e in un tempo ridottissimo, di meno due secondi, e, nonostante ciò, riusciva a frenare spostandosi sulla destra;
- nel corso degli accertamenti svolti dalla Procura di Cassino, all'esito della consulenza tecnica, si era esclusa qualsiasi responsabilità della in ordine al sinistro e CP_6 all'evento verificatosi, con conseguente archiviazione del procedimento a suo carico all'esito dell'opposizione all'archiviazione spiegata dagli eredi del . Tanto esposto, chiedeva rigettarsi Per_1 la domanda attorea, in quanto temeraria e infondata in fatto e in diritto.
1.2. Si costituiva la con cui era assicurato il veicolo di proprietà Controparte_3 della contestando la domanda attorea poiché infondata e non provata. In particolare, CP_2 esponeva, tra le altre cose, che il sinistro deve imputarsi esclusivamente al , che nel sorpassare Per_1 la Fiat Punto che lo precedeva, perdeva il controllo del proprio motociclo andando a collidere con la
Lancia Y proveniente dall'opposto senso di marcia, così come accertato con decreto di archiviazione del gip (n.r. PM 2558/2011 E nr gip 2529/11). Nel contestare anche il quantum richiesto, deduceva, tra le altre cose, la non ammissibilità del cumulo del danno morale con quello derivante da perdita del rapporto parentale e la non risarcibilità del danno da lesione del bene vita in capo al defunto, immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito.
1.3. costituitasi in giudizio in qualità di assicuratrice per RCA del Controparte_4 veicolo Fiat Punto di proprietà del , contestava la fondatezza della domanda attorea, CP_1 sostenendo che il sinistro era stato causato per esclusiva responsabilità del , e in particolare, a Per_1 causa dell'azzardata manovra di sorpasso dallo stesso compiuta, così come accertato nel procedimento penale archiviato con decreto del g.i.p. a seguito di opposizione proposta dagli odierni attori.
Contestava, altresì, la quantificazione dei danni operata dagli attori, deducendo, peraltro, la duplicazione del danno parentale richiesto con l'ulteriore somma di euro 500,000,00 in quanto già incluso nel danno non patrimoniale da morte, e la richiesta del preteso danno alla vita, come ormai riconosciuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 15350/2015.
1.4. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita tramite prova testimoniale e interrogatorio formale del convenuto contumace. Veniva inoltre disposta c.t.u. cinematica.
pagina 5 di 14 Con ordinanza del 25.6.2023, poichè dagli atti non risultava documentata la notifica dell'atto di citazione a non costituitosi in giudizio, veniva invitata parte attrice a depositare Controparte_1 documentazione attestante il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione al predetto.
All'udienza dell'11.07.2024, preso atto dell'intervenuto decesso di veniva Controparte_1 dichiarata l'interruzione del processo che veniva successivamente riassunto dagli attori con ricorso depositato il 9.10.2024.
All'udienza del 29.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente, deve darsi atto che alla prima udienza di comparizione gli attori avevano chiesto un termine per rinnovare la notificazione nei confronti della nonché nei Controparte_3 confronti di in quanto, a quella data, non risultava avvenuta la ricezione della Controparte_1 notifica al convenuto non costituitosi in giudizio.
Il precedente giudice assegnatario fissava nuova udienza e disponeva il rinnovo delle notifiche non perfezionatesi nel rispetto del termine a comparire.
Alla successiva udienza del 25.9.2017, i procuratori di parte attrice chiedevano termine per la definitiva integrazione del contraddittorio nei confronti di e del . I predetti, a CP_3 CP_1 fronte dell'opposizione di controparte, chiedevano assegnarsi un termine per rinnovare la notificazione a e per depositare la notifica già effettuata nei confronti del . Controparte_3 CP_1
Il giudice autorizzava quindi la rinnovazione della notifica nei confronti della suddetta compagnia riservando alla successiva udienza la dichiarazione di contumacia degli altri litisconsorti.
Orbene, considerato che in atti non vi era la cartolina di avvenuta ricezione della notifica della citazione nei confronti del , la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, con invito degli CP_1 attori a documentare l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto, non costituitosi in giudizio.
A seguito di vari rinvii, volti a consentire alla parte di procurarsi documentazione attestante il perfezionamento della notifica effettuata a cura dell'Unep, gli attori provvedevano, con note depositate il 19.2.2024, al deposito del duplicato della cartolina di avvenuta consegna.
Ciò posto, dal duplicato della cartolina di avviso di ricevimento depositata, risulta che la notifica,
a mezzo posta, è stata ricevuta, in data 7.12.2016, dal Pertanto, tenuto conto CP_1 dell'attestazione dell'UNEP con sui si dà atto che “…l'atto è stato iscritto in data 29/11/2016 con pagina 6 di 14 cronologico 12631 ed è stato notificato ai seguenti destinatari: 1) in data Controparte_1
01/12/2016 ai sensi dell'art. 149 c.p.c., N racc. 767397406866 dal Funzionario Giudiziario…”, e che la suddetta cartolina di avvenuta consegna riporta il medesimo numero di raccomandata indicato dall'Unep, può ritenersi provato il perfezionamento della notificazione al convenuto contumace.
A nulla rileva il fatto che, come dedotto dalla l'Autorità per la Controparte_4
Garanzia nelle comunicazioni, con Delibera n.600/2018, ha precisato con riferimento alle notificazioni di atti a mezzo servizio postale che la richiesta di duplicato può essere avanzata a partire dal 35° giorno e non oltre tre anni dalla data di spedizione del piego.
Con riferimento al rilascio del duplicato da parte dell'ufficio postale, la Suprema Corte ha osservato che in tema di notifiche a mezzo posta, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione è, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto (Cfr. Cass. sez. 5 - , Sentenza n. 14574 del 06/06/2018 (Rv. 648777 - 01)).
In merito al suddetto termine indicato dall'AGCOM, esso attiene alla gestione amministrativa della richiesta, ma non incide, in assenza di specifica disposizione normativa, sulla validità del duplicato rilasciato. È sufficiente, infatti, che esso sia formalmente corretto e riporti tutte le indicazioni previste. Ciò che è stato rispettato nel caso di specie.
3. Ad ogni modo, pur accertata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione a CP_1
deve darsi atto, a seguito dell'interruzione del processo per morte del predetto, della tardività
[...] della riassunzione del giudizio operata dagli attori, conformemente a quanto eccepito dai convenuti nel presente giudizio.
A tal riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 300, comma 4 c.p.c. disciplina l'ipotesi in cui uno degli eventi interruttivi di cui all'art. 299 c.p.c. (nella specie, la morte della parte) colpisca una parte contumace (che è considerata tale anche in assenza di un provvedimento dichiarativo della stessa). La norma del codice di rito prevede che l'interruzione del processo si realizza soltanto allorché il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., ovvero, in seguito alla novellazione ad opera della l.
n.69/2009, nel momento in cui il fatto interruttivo è documentato dalla parte non colpita dallo stesso.
Pertanto, la l. n. 69/2009, modificando l'art. 300 comma 4 c.p.c., ha previsto che in caso di evento pagina 7 di 14 interruttivo che riguardi la parte contumace, il processo si interrompa anche laddove tale evento sia documentato dall'altra parte. Quest'ultima, tuttavia, non potrà limitarsi ad una mera dichiarazione dell'evento in udienza o alla sua notificazione alle altre parti, come invece sancito dal comma 1 dell'art. 300 c.p.c. nell'ipotesi di evento che colpisca la parte costituita, ma dovrà fornirne la prova documentale.
In altri termini, gli effetti dell'interruzione si producono ipso iure dal momento della produzione dei relativi documenti in udienza o in cancelleria, ed è da questo momento che decorre il termine di tre mesi per la prosecuzione o la riassunzione del giudizio.
Nel caso di specie, la con note scritte depositate in data 16.4.2024 Controparte_4 per l'udienza cartolare del 17.4.2024, ha depositato il certificato di morte di Controparte_1 avvenuta in data 29.4.2022. Anche a voler considerare l'udienza cartolare dell'8.5.2025 (stante il precedente rinvio d'ufficio dell'udienza), nell'ambito della quale è stato nuovamente depositato detto certificato dalla il termine di riassunzione di tre mesi è inutilmente decorso. Gli Controparte_4 attori hanno infatti depositato il ricorso in riassunzione in data 9.10.2025, e dunque ben oltre il suddetto termine;
ciò sia ove si consideri l'udienza 17 aprile, sia quella dell'8 maggio, potendo ritenersi che gli attori in quel momento ne abbiano avuto conoscenza legale. Del resto, gli stessi già all'udienza del
20.12.2023 avevano rappresentato, seppure informalmente (non avendo depositato documentazione utile) l'intervenuto decesso del , chiedendo dichiararsi l'interruzione del giudizio. CP_1
In conclusione, il termine per la riassunzione, per le ragioni sopra esposte, decorreva, quantomeno, dall'udienza dell'8.5.2025. Ciò a prescindere dall'omessa dichiarazione da parte del g.o.p. dell'interruzione, effettuata successivamente all'udienza dell'11.7.2024.
Inoltre, non osta a tali conclusioni quanto dedotto da parte attrice in ordine al fatto che la dichiarazione di interruzione sarebbe preclusa dall'assunzione della causa in decisione e della successiva rimessione della causa sul ruolo istruttorio (disposta con ordinanza del 25.6.2023 a seguito del rilevato mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuta notificazione della citazione al ). CP_1
Tali conclusioni sono prive di fondamento. Difatti, unica preclusione è data dall'art. 300 comma 4
c.p.c. secondo cui “Se alcuno degli eventi interruttivi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione avanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione". Il riferimento della citata disposizione alla discussione deve essere letto nel senso del riferimento alla discussione orale della causa, che abbia avuto effettivamente luogo su istanza delle parti ai sensi dell'art. 281 quinquies c. II c.p.c. ovvero se disposta dal giudice ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., laddove l'udienza di precisazione delle conclusioni non può essere considerata udienza di discussione. Difatti, nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, se pagina 8 di 14 la morte della parte costituita in giudizio sia notificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini per le repliche di cui all'art. 190 c.p.c., richiamato dall'art. 281 quinquies c.p.c., il processo deve essere dichiarato interrotto, dato che tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio (ipotesi disciplinata dall'art. 300 u.c. c.p.c., che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del
1990, è parificata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (Cass. civ., sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23042).
Nel caso di specie, la riapertura del processo conseguente alla sua rimessione sul ruolo istruttorio, allorché la causa non era stata ancora nuovamente trattenuta in decisione, non osta alla produzione di effetti al verificarsi dell'evento interruttivo in esame, come del resto espressamente previsto dall'art. 300 comma 4.
4. Tanto considerato, deve sicuramente dichiararsi l'intervenuta estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione limitatamente alla posizione processuale di (o Controparte_1 meglio, dei suoi eredi) e della compagnia assicurativa, non potendo il Controparte_4 giudizio proseguire nei confronti di quest'ultima, stante l'esistenza di un rapporto di litisconsorzio necessario tra le parti. Difatti, come affermato da consolidato orientamento della Suprema Corte “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano…” (cfr. Cass. civ. sez. III, 14.10.2019, n. 25770; nonché più di recente
Cass. civ. sez. III, 25.7.2024, n. 20752).
Detto effetto interruttivo non può, al contrario, ritenersi verificato nei confronti di CP_2
individuata dagli attori quale ulteriore responsabile della morte del , e della
[...] CP_1 con cui il veicolo di proprietà della stessa era assicurato al momento del Controparte_3 sinistro, non sussistendo tra questi e il (a cui si riferisce l'evento interruttivo) alcun rapporto CP_1 di litisconsorzio necessario, sussistendo, invece, tra i predetti un rapporto di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c. e dunque di litisconsorzio facoltativo.
Pertanto, in assenza di litisconsorzio necessario tra i suddetti convenuti ( e CP_1 [...] da una parte, e e dall'altra) la mancata riassunzione CP_4 CP_2 Controparte_3 pagina 9 di 14 tempestiva della causa a seguito dell'evento interruttivo riguardante uno di essi non può determinare l'estinzione integrale del processo, che dovrà proseguire, pertanto, nei confronti dei litisconsorti facoltativi (rispetto ai quali non produce effetto la causa di interruzione).
La Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 15142 del 05/07/2007 ha, infatti, precisato che nel caso in cui l'evento interruttivo si verifichi, in un processo con pluralità di parti, nei confronti di una sola di esse, e non emerga una situazione di litisconsorzio necessario, il Giudice potrà, esercitando il potere conferitogli dall'art. 103 c.p.c., u.c., disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo. Ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo per i rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, mentre, con riguardo alla parte deceduta, si estingue (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 20476 del 25/07/2008; id. Sez. 3,
Sentenza n. 16018 del 07/07/2010; id. Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n.
21170 del 20/10/2015; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9960 del 20/04/2017; id. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21514 del 20/08/2019).
Non può pertanto ammettersi una pronuncia che dichiari estinto il giudizio nei confronti di tutte le parti, rivestenti la posizione di litisconsorti solidali, in relazione ai quali i rapporti processuali permangono distinti rispetto a quello interrotto, dovendo quindi proseguire naturalmente verso il suo esito il processo relativo a tali cause connesse anche in mancanza di riassunzione della causa (o di tempestiva riassunzione) per la quale era stato dichiarato l'evento interruttivo (tra le tante, cfr. Cass. civile sez. III, 21/02/2020, n.4684).
5. Alla luce delle anzidette considerazioni, va quindi vagliata la domanda attorea nei confronti della sig.ra e della CP_2 Controparte_3
5.1. Nel merito, occorre preliminarmente sottolineare, in via generale, che il decreto di archiviazione disposto dal GIP non riveste autorità di cosa giudicata nel presente giudizio civile per il risarcimento del danno trattandosi di provvedimento per il quale non si verifica la condizione della pronunzia a seguito di dibattimento e che non può considerarsi irrevocabile.
Va tuttavia chiarito che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo. È, pertanto, pienamente utilizzabile in questo giudizio anche la relazione tecnica del consulente nominato dal P.M. nel corso del pagina 10 di 14 procedimento penale, proprio in quanto prova atipica acquisita in altro giudizio, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa.
5.2. Tanto premesso, con riguardo alla dinamica del sinistro, parte attrice ha riferito che esso si sarebbe verificato allorché il , nell'effettuare una manovra di sorpasso, avrebbe urtato con il Per_1 proprio motociclo contro l'autovettura Fiat Punto, che lo precedeva, di proprietà e condotta dal
[...]
, che avrebbe cambiato improvvisamente direzione spingendolo nella corsia opposta e CP_1 causandone la caduta a terra. Per quanto concerne la – della cui sola responsabilità si discute CP_2 nel presente giudizio -, gli attori hanno lamentato una condotta di guida imprudente della stessa, che avrebbe proceduto a velocità non commisurata al tratto stradale curvilineo e al di sopra dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica verticale. Segnatamente, la stessa avrebbe omesso di arrestare la propria autovettura investendo il . Per_1
Tale ricostruzione – quantomeno con riguardo alla posizione processuale della – non CP_2 trova alcun conforto probatorio nell'istruttoria svolta.
Anzitutto, i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, all'esito dei rilievi, tenuto conto della posizione dei veicoli, dei danni riportati, dei segni lasciati sul manto stradale, hanno ricostruito la seguente dinamica di sinistro: “Il veicolo A (motociclo) percorreva la SP 81 via Appia Nuova con direzione di marcia Fontanarosa-Cassino, giunto in prossimità del civico n. 1/A del comune di RV, appena uscito da una curva sinitrorsa, avendo davanti a se il veicolo “B” (Fiat Punto) che lo precedeva probabilmente effettuava una manovra di sorpasso, in quanto vi è un breve tratto rettilineo, ma all'improvviso vi è stata collisione tra i due veicoli e precisamente fra la ruota anteriore del motociclo con la parte sottoporta posteriore sinistra del predetto veicolo “B”, interessando anche la ruota posteriore sinistra del citato veicolo B, ed a seguito dell'urto il motociclista perdeva il controllo e rovinava a terra finendo sull'opposto senso di marcia. Nel contempo sopraggiungeva il veicolo “C”
(Lancia Y) che percorreva via Appia in direzione opposta ed il conducente del motociclo (veicolo A) andava ad urtare sul paraurti anteriore lato sinistro della predetta lancia Y. A seguito dell'urto, il motociclo proseguiva strisciando per circa metri 16,60, terminando la corsa sulla propria corsia di marcia, con la ruota anteriore vicino al margine destro della carreggiata, come si evince sullo schizzo planimetrico allegato…” (cfr. doc. 1 comparsa . Controparte_4
La suddetta dinamica è stata poi confermata sia dalla consulenza tecnica del P.M., sia con decreto del gip del Tribunale di Cassino, che, nel recepire le risultanze di quest'ultima, ha ricondotto la causa del sinistro, e dunque la morte del , all'esclusiva condotta colposa di quest'ultimo, escludendo Per_1 qualsivoglia responsabilità della (oltre che del , la cui posizione, in ogni caso, non CP_6 CP_1 pagina 11 di 14 rileva in questa sede, stante l'estinzione della causa limitatamente alla posizione processuale del predetto).
Con specifico riferimento alla condotta della conducente della Lancia Y, è stata evidenziata, con il decreto di archiviazione, la inevitabilità da parte della stessa dell'investimento del . In Per_1 particolare, tenuto conto delle risultanze dalla consulenza del P.M., è emerso che la si è vista CP_6 giungere addosso, improvvisamente, il motociclo in questione, che deviava e scarrocciava in maniera assolutamente imprevedibile e che, in considerazione del tempo ristrettissimo residuato alla CP_6 per assumere una qualsivoglia decisione (la carambola si svolge in poche decine di metri in soli due secondi) sarebbe inesigibile pretendere dalla stessa il mutamento pericoloso della propria rotta abbandonando la sede stradale e dirigendosi verso l'esterno (pagg.
5-6 decreto di archiviazione;
doc. 3 comparsa di costituzione . Controparte_4
Le medesime valutazioni sono state espresse dalla C.T.U. svolta in questo giudizio, alle cui conclusioni, per quanto riguarda gli aspetti di rilievo nella presente causa, si intende aderire, poiché frutto di accurati accertamenti, e scevre da vizi logici o contraddizioni. In particolare, il CTU ing. ha evidenziato che “la conducente della Lancia LO sia stata sicuramente colta di sorpresa Per_2 dalla rapida evoluzione degli eventi e non aveva, inoltre, molto spazio di manovra a disposizione per deviare sulla destra, essendo la strada piuttosto stretta (5.40 m), ma poteva probabilmente frenare bruscamente, forse azzerando la propria velocità iniziale di 50 km/h. Tuttavia, si precisa che, in tal caso, il 2° urto si sarebbe comunque verificato, a causa del moto di scarrocciamento intrapreso in modo incontrollato dopo l'abbattimento a terra, sia dal motoveicolo, che dal corpo del povero . Per_1
Tali conclusioni sono state ulteriormente ribadite dal CTU in sede di chiarimenti nel presente giudizio. In particolare, l'ing. all'udienza del 7.11.2022, ha specificato che: “il secondo urto, Per_2 avvenuto tra la moto e il corpo del con la lancia Y non si poteva evitare, perché il Per_1 motociclista a causa dell'interazione con il primo urto stava in scarrocciamento e andava nella corsia opposta, incontro alla Lancia Y che arrivava dalla corsia opposta, anche se si fosse fermata la Lancia
Y non si sarebbe potuto evitare l'urto, l'unico modo sarebbe stato quello di cambiare traiettoria, ma la strada era stretta. La velocità della Lancia Y era al di sotto del limite consentito, come già scritto a pagg. 67-68 della relazione”.
Né tali conclusioni – a cui si intende aderire – potrebbero essere in qualche modo scalfite dall'acquisizione da parte del C.T.U. di documenti (comunque a seguito di autorizzazione del giudice), non tempestivamente depositati dalle parti nel corso del giudizio. Trattasi, come chiarito dal consulente di parte attrice ed emergente dall'allegato n. 4 alla CTU, dei rilievi dello stato dei luoghi (disegno nel formato CAD) effettuati dal consulente di parte attrice nel procedimento penale. Detta acquisizione, pagina 12 di 14 oltre ad essere ammissibile in quanto afferente ad un fatto secondario (Cfr. Cass. S.u. Sent. n. 3086 dell'1.2.2022), riguardando esclusivamente la rappresentazione in formato CAD dei luoghi, non potrebbe in alcun modo condurre a conclusioni diverse con riguardo alla posizione processuale della
[...]
così come chiarito dallo stesso CTU (cfr. relazione depositata il 22.3.2022) e non avendo, CP_2 comunque, le parti allegato e dimostrato il contrario (non avendo, in particolare, specificato le ragioni per le quali l'acquisizione di tale documento sia stata decisiva nella valutazione compiuta dal consulente).
Pertanto, provato e comunque non contestato che il sia scarrocciato con la propria moto Per_1 sulla corsia percorsa dalla – essendo irrilevante, giova ribadirlo, in questa sede l'imputabilità CP_13 del primo scontro al o al –, deve escludersi, alla luce delle complessive risultanze Per_1 CP_1 probatorie sopra esaminate, qualsivoglia responsabilità in capo alla conducente della Lancia Y, e dunque alla proprietaria per la morte del . Non vi sono evidenze istruttorie circa CP_2 Per_1 una condotta di guida imprudente da parte della , né la stessa avrebbe potuto in qualche modo CP_13 evitare lo scontro con il , stante il repentino e improvviso scarrocciamento del motociclo Per_1 contro di lei e tenuto conto delle caratteristiche del tratto di strada in questione.
In assenza della prova della responsabilità della il profilo relativo al quantum debeatur è CP_2 assorbito, e la domanda risarcitoria va, pertanto, rigettata poiché infondata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda (scaglione compreso tra €
1.0000,000 e € 2.000.000,00, sulla base del petitum, tenuto conto della sommatoria delle domande risarcitorie proposte dagli attori) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Con riguardo alle spese del processo estinto, si osserva che ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c., che esse “… stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. Tuttavia, tale disposizione non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In tal caso riprendono vigore i principi posti dagli artt.
91 e 92, e, quindi, il criterio della soccombenza (Cass. n. 533/2016; Cass. n. 1513/2006).
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dalla di estinzione del processo per Controparte_4 tardività della riassunzione è valsa ad innestare una controversia la cui sussistenza si sarebbe potuta escludere solo in caso in cui gli odierni attori si fossero associati alla domanda di estinzione.
Di conseguenza, le spese di lite devono essere liquidate anche in favore di Controparte_4
mentre vanno dichiarate irripetibili con riguardo alla posizione processuale di
[...] CP_1
(e successivamente alla morte del predetto, degli eredi), in quanto non costituitosi in giudizio.
[...]
pagina 13 di 14 Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, vanno definitivamente poste a carico degli attori, in quanto soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., con riguardo alla domanda proposta dagli attori nei confronti di e Controparte_1 Controparte_4
2) rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di e Controparte_2 Controparte_14
[...]
3) condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3 [...]
da distrarre per quest'ultima in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, e Controparte_2 nella misura di euro 18.977,00 per ciascuna parte, oltre accessori come per Controparte_4 legge;
4) le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, vanno definitivamente poste a carico degli attori.
Così deciso in Cassino, il 29.10.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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