Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 38939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38939 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
LU TO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- Presidente-
ND HI
- Relatore -
MA RE NT
RA ZI
UC ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38939/2025 Roma, li, 02/12/2025
Sent. n. sez. 1200/2025 UP 30/10/2025 R.G.N. 26366/2025
CO IU nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 06/12/2024 del Giudice di Pace di Pordenone Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 dicembre 2024 CO IU è stato assolto dal Giudice di pace di Pordenone dal reato di cui all'art. 582 cod. pen., contestato in danno di MO BD, ai sensi dell'articolo 530, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non costituisce reato per avere agito in presenza della causa di giustificazione della legittima difesa di cui all'art. 52 cod pen. Con la medesima sentenza il suddetto MO BD è stato condannato per le lesioni cagionate, nel medesimo contesto, al CO IU.
2.Avverso tale sentenza CO IU ha proposto impugnazione che è stata trasmessa dal Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 14/06/2025 ai sensi degli artt. 37 d.lgs. 274/2000 e 568, comma 5, cod. proc. pen.
Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d-Firmato Da: LU TO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc446876015F Firmato Da: ND HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 71228510711109
2.1. Con primo motivo CO IU si duole della mancata assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. Deduce che: il Giudice di Pace avrebbe ignorato che la tesi sostenuta dal coimputato MO BD sarebbe incompatibile con il contenuto del referto medico acquisito agli atti del fascicolo;
le dichiarazioni del teste De IR sarebbero state distorte;
in occasione dell'esame della teste Clara CE Strani, avrebbe richiesto inutilmente la rettifica di un passaggio della deposizione;
il referto medico avrebbe attestato falsamente le lesioni riportate dal suddetto MO in quanto privo di indicazioni rispetto alla loro tipologia (segni, ematomi o lesioni superficiali); aveva presentato opposizione all'archiviazione in altro separato procedimento penale, relativo ad una querela per diffamazione a mezzo stampa in cui era parte offesa, per essere stato accusato, in merito alla medesima vicenda in esame, di avere aggredito il figlio minore di OD BD;
quest'ultimo aveva riferito di essere stato spinto contro lo spigolo di una colonna, tuttavia, non presente nel luogo in cui si erano svolti i fatti, ed aveva mutato versione rispetto alla iniziale versione con cui aveva rappresentato di essere stato spinto contro un muro;
il teste agente De IR aveva riferito che sia il MO BD che il figlio non presentavano lesioni e non accusavano dolori;
il teste Guarnieri, altro condomino, aveva riferito di avere assistito alla prima parte della discussione avuta dal CO con il figlio di MO BD ed aveva riportato le medesime frasi riferite dall'imputato, escludendo ogni contatto fisico fra quest'ultimo ed il minore;
l'imputato era stato, in definitiva, vittima di una immotivata aggressione da parte del MO BD oltre che di una campagna mediatica nella quale era stato indicato come soggetto che aveva aggredito un minore;
le dichiarazioni di MO BD, in quanto originario coimputato, avrebbero dovuto essere valutate secondo le regole di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc.pen.; ai sensi del comma 3 dell'art 530 cod.proc.pen., il giudice avrebbe dovuto emettere sentenza di assoluzione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
3.Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Occorre, innanzitutto, considerare che, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, la sentenza impugnata è inappellabile e che, pertanto, il Tribunale ha
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correttamente trasmesso l'impugnazione a questa Corte in applicazione dell'insegnamento secondo cui, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez.5, n. 42578 del 27/09/2024, Rv. 287234-01). Tale soluzione ermeneutica è conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite BO (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, [...], Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [...], non massimata) che hanno escluso la necessità di compiere una "indagine introspettiva" sulla "reale volontà della parte impugnante" e, dunque sui "riflessi pregiudizievoli che derivavano all'ammissibilità dell'impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzo non consentito dalla legge" (così in motivazione Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, [...], cit.) e su tale posizione è assestata la giurisprudenza maggioritaria (cfr. Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, [...], Rv. 243888 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, [...], Rv. 273738 - 01; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, [...], Rv. 276934 - 01 Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280168-01; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, [...], Rv 285134; Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285720 01).
2.Il ricorso è, tuttavia, inammissibile, per mancanza di interesse dell'impugnante. La difesa si duole che l'imputato sia stato assolto con formula dubitativa, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc.pen., previo riconoscimento in suo favore della legittima difesa, anziché con formula ampiamente liberatoria.
2.1.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata.
L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. costituisce requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione (ex plurimis, Sez. U. 13-12- 1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. 1, n. 47496 del 17-10-2003; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, [...]) e deve essere correlato agli effetti
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primari e diretti del provvedimento da impugnare, sussistendo solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Rv.202018; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Rv. 267172-01). L'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.
2.2. È vero che, la concretezza dell'interesse può essere ravvisata quando l'imputato miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, [...], Rv. 240815-01).
che
Inoltre, secondo le Sezioni Unite Guerra <<sulla base sia della formulazione letterale dell'art. 652 cod. proc. pen., sia dell'intenzione del legislatore, sia del complessivo nuovo sistema processuale, deve dunque convenirsi - con l'assolutamente prevalente giurisprudenza civile - l'assoluzione dell'imputato per una causa diversa da quelle specificamente indicate nell'art. 652, compresa quella perché il fatto non costituisce reato, per assenza dell'elemento soggettivo o per la presenza di una causa di giustificazione diversa da quelle di cui all'art. 51 cod. pen. o per un'altra ragione, non ha efficacia di giudicato rispetto all'azione civile di danno» (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Rv. 240815-01). Tuttavia, occorre comunque che anche in presenza di una sentenza di assoluzione per il riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, quale quella in esame, priva di efficacia di giudicato rispetto all'azione civile di danno ai sensi dell'art. 652 cod. proc.pen. (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, [...])., alla base dell'impugnazione, siano dedotti elementi specifici che diano concretezza e fondamento alla finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale in relazione alla prospettazione del
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pregiudizio che possa derivare dalla decisione giudiziale: in tale prospettiva dovrà farsi leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logicamente con il sistema legislativo. La misurazione dell'interesse ad impugnare si avvale di due momenti valutativi, visti in negativo (rimozione di un pregiudizio) ed in positivo (conseguimento di una utilità), che devono risultare ancorati a dati processuali concretamente individuabili (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, [...],
Rv. 251693-01).
Nella fattispecie in esame, l'imputato non ha prospettato nessuna deduzione specifica volta a dare concretezza al suo interesse ad ottenere una diversa formula assolutoria. Anche l'indicazione di una campagna diffamatoria ai suoi danni che sarebbe derivata dalla vicenda in esame risulta indicata in termini generici e comunque non idonei a dare concretezza ad un interesse ad impugnare che deve essere collegato in modo diretto ad un risultato.
3.Sotto diverso profilo deve, peraltro, considerarsi che i fatti per cui è processo sono stati ricostruiti dal Giudice di pace attraverso un'analisi dettagliata delle testimonianze acquisite, e di conferme documentali e, rispetto a tale ricostruzione che non presta il fianco ad alcuna censura in quanto priva di illogicità, il ricorrente, di fatto, ripropone le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l'ampia e persuasiva motivazione della sentenza impugnata, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della decisione, sollecitando, di fatto, una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...], Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, [...], Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, [...], Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, [...], Rv. 275100-01), essendo inammissibili tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove.
3.In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: ND HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712285107f110e9
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
Cosi è deciso, 30/10/2025
Il Consigliere estensore ND HI
Il Presidente
LU TO
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