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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 473/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa LA LOCOCO - Presidente relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa Chiara ERMINI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa iscritta a ruolo in grado di appello il 14/03/2022 al n. 473 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale
di Prato n. 93/2022 del 10/02/2022, pubblicata in data 12/02/2022, resa nel procedimento R.G. 2277/2019
promossa da:
(C.F./P.IVA ) - nel prosieguo, per brevità, anche Parte_1 P.IVA_1
Parte solo ” - e, per essa, originariamente, (C.F./P.IVA Controparte_1
in forza di procura rilasciata dalla mandataria P.IVA_2 Controparte_2
(C.F./P. IVA ) - in seguito costituita tramite la nuova mandataria
[...] P.IVA_3
C.F. - P.IVA ) Parte_2 P.IVA_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto NANNELLI (C.F.
) C.F._1 - appellante -
contro
:
a socio unico in liquidazione (C.F. ) - nel Controparte_3 P.IVA_6
prosieguo, per brevità, anche solo “ – CP_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca RAPONI (C.F.
) C.F._2
- appellata -
** **
La causa era posta in decisione sulle conclusioni così precisate:
per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, in via principale:
- accertare la violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione italiana e del diritto del contradditorio e, pertanto, annullare le conclusioni per come rassegnate nel giudizio di primo grado da parte del CTU;
per l'effetto, disporre lo svolgimento di una nuova perizia tecnico-contabile che tenga conto della valutazione dei documenti rigettati;
nel caso di diniego di cui al punto precedente:
- accertare la sussistenza degli elementi soggetti e oggettivi ai fini della conservazione degli effetti del contratto sottoscritto a suo tempo dalle parti in causa (contratto di mutuo fondiario - Rep. n. 24445/5051), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1424 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la conversione del titolo fondiario nullo in altro titolo ipotecario, sussistendone i presupposti di sostanza e di forma, in virtù del principio di conservazione degli atti;
- di porre in capo alla parte appellata le spese di CTU per come quantificate nella sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”; per l'appellata:
2 Parte
“Voglia la corte adita rigettare l'appello proposto d e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 93/2022 del Tribunale di Prato;
con vittoria di spese e onorari”;
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 23/07/2019, la debitrice esecutata CP_3
introduceva avanti al Tribunale di Prato la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare, dopo che la fase cautelare era stata definita dal Giudice
dell'Esecuzione mediante ordinanza del 24/05/2019 con la quale era stata rigettata la richiesta sospensione della procedura esecutiva R.G.E.I. n. 219/2017 pendente avanti il medesimo Tribunale.
A fondamento dell'opposizione, CP_3
- deduceva la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 13/04/2007 e integrato dai successivi atti di erogazione e relativa quietanza del 12/11/2007 e del
11/03/2008, con riguardo alla violazione del limite di finanziabilità, statuito dall'art. 38 TUB e integrato dalla delibera CICR del 22/04/1995, dell'80% del valore dei beni ipotecati;
Parte
- in particolare, affermava che le somme consegnate da erano pari a € 780.000 a fronte di una ipoteca su un bene di valore pari a € 607.000, anziché del necessario valore limite di € 975.000;
- infine, concludeva che nel caso in esame non poteva neppure trovare applicazione l'istituto della conversione di cui all'art. 1424 c.c., in quanto i vantaggi fondiari,
peculiari e caratterizzanti tale tipologia di mutuo, sarebbero stati oggetto della volontà delle parti e avrebbero, quindi, escluso la volontà di diverse tipologie di rapporti negoziali.
Parte
1.2. Dichiarata la contumacia di , seguiva il deposito delle memorie ex art. 183,
co. 6, c.p.c. da parte di e il Giudice disponeva l'effettuazione della CTU volta CP_3
ad accertare l'avvenuto superamento o meno dell'invocato limite di finanziabilità.
3 Parte
1.3. Nel corso delle operazioni peritali si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/10/2021, con la quale contestava la domanda di parte attrice e, in subordine, spiegava domanda di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario.
In particolare, con riferimento al limite di finanziamento, l'attore non avrebbe dimostrato la violazione di tale limite, in quanto non avrebbe prodotto le tre perizie estimative eseguite (rispettivamente del 07/03/2007, del 18/01/2013 e del 27/02/2017)
idonee a dimostrare che l'importo erogato rispettava il limite di finanziabilità e, con riguardo alla conversione del mutuo fondiario in altro titolo ipotecario, adduceva che,
in virtù del principio di conservazione degli atti, ne sussistevano i presupposti di sostanza e di forma.
1.4. Rigettata la richiesta di revoca e/o rinnovazione della CTU, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito delle comparse e delle repliche ex art. 190 c.p.c., con sentenza n. n. 93/2022, il Tribunale di Prato accoglieva
Parte l'opposizione di e condannava alla rifusione delle spese in suo favore. CP_3
Il Tribunale, infatti, da un lato, sulla scorta delle risultanze della CTU, riteneva in effetti violato il limite di finanziabilità sancito dall'art. 38TUB e, dall'altro, considerava insuperabile la natura fondiaria del contratto di mutuo e, quindi, inapplicabile l'istituto della conversione ex art. 1424 c.c.
2. Il giudizio d'appello
Parte
2.1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 14/03/2022, ha proposto appello avverso la predetta sentenza sulla base dei tre seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA E DEL DIRITTO DEL CONTRADDITORIO: MANCATO
ACCOGLIMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DI PARTE DELLA
PRODUZIONE DOCUMENTALE DEPOSITATA IN ATTI.
Secondo l'assunto dell'appellante, la mancata ammissione e valutazione da parte del
Parte primo Giudice di parte della produzione documentale prodotta in atti dalla
(segnatamente le perizie estimative della Banca del 07/03/2007 e del 18/01/2013,
4 trasmesse al CTU oltre il termine da lui assegnato) avrebbe prodotto un vulnus al diritto di difesa dell'appellante; infatti, se considerati, tali documenti avrebbero sicuramente fornito al Giudice del primo grado un quadro generale maggiormente
Parte completo e veritiero degli interessi e delle legittime aspettative della .
2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
GIURIDICI E RELATIVA CONVERSIONE DEGLI ATTI NULLI EX 1424 C.C.
Sarebbe altresì errata la gravata decisione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda di riconversione del titolo,
considerando che il contratto avesse un'effettiva connotazione fondiaria in ragione della tipologia del programma negoziale convenuto ed essendo stati espressamente voluti dalle parti tali “vantaggi fondiari”.
3. OPPOSIZIONE ALLA CONDANNA DEL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI E
DELLA LIQUIDAZIONE DEL CTU.
Contesta, infine, la regolamentazione delle spese di lite operata dalla sentenza di primo grado, che, alla luce della validità delle argomentazioni proposte nel presente atto di appello, dovrebbe essere conseguentemente riformata.
2.2. Con comparsa depositata il 10/03/2020 si è costituita in sede di appello CP_3
insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata produzione
Parte in giudizio della procura di a della procura di Controparte_2
questa a favore di nonché della procura speciale emessa Controparte_1
da quest'ultima a favore del Dott. quale procuratore speciale di Pt_3 [...]
Controparte_1
Nel merito, con riguardo al primo motivo d'appello, ha rilevato come esso non contenga un'espressa impugnazione del capo della sentenza che ha dichiarato la nullità del mutuo, così che alla stessa decisione sul punto dovrebbe attribuirsi valore di cosa giudicata;
in ogni caso, il gravame sarebbe inammissibile, atteso che
Parte l'impugnazione della si appunta esclusivamente sulla relazione del CTU (tanto è
vero che l'appellante chiede che le conclusioni della consulenza siano “annullate”)
5 quando, invece, avrebbe dovuto semmai avere ad oggetto il capo della sentenza che ne aveva accolto le conclusioni.
Parte Secondo la prospettazione difensiva dell'appellata, non avrebbe neppure ragione di dolersi della mancata acquisizione da parte del CTU delle due perizie da essa prodotte dopo il termine dallo stesso consulente concesso, dal momento che detti
Parte documenti non potevano essere acquisiti dopo che la non li aveva prodotti nei termini concessi, con conseguente preclusione a suo carico. Infatti, se, da una parte, è
vero che le preclusioni non operano con riguardo all'attività del consulente, dall'altra,
però, è altrettanto vero che questi non può acquisire documenti non ritualmente prodotti dalle parti destinati a provare fatti principali non rilevabili d'ufficio dedotti a sostegno di domande o eccezioni. In ogni caso, i due documenti (le due perizie del
07/03/2007 e del 18/01/2013) sarebbero irrilevanti, in quanto “superate” dalla successiva perizia del 27/02/2017 prodotta e acquisita al giudizio.
Parimenti inammissibile sarebbe anche il secondo motivo dell'appello, atteso che esso
Parte concretizzerebbe una mera ripetizione delle argomentazioni svolte da nel primo grado di giudizio a supporto della domanda (subordinata) di conversione, totalmente omettendo di confrontarsi dialetticamente con il percorso giuridico-argomentativo del giudice di primo grado che l'ha invece rigettata.
Del tutto infondato sarebbe, infine, il terzo e ultimo motivo in punto di spese, avendo fatto il Tribunale corretta applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2.3. In data 01/08/2023 si è costituita quale nuova Parte_2
mandataria (“nuovo servicer della cartolarizzazione”) di Controparte_4
Il procedimento è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni
[...]
all'udienza di trattazione tenuta in forma cartolare, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica;
in tale sede solo la parte appellata depositava comparsa conclusionale.
2.5. infine, con comparsa di costituzione depositata il 04/10/2025 si è costituito in giudizio il nuovo difensore dell'appellante, in sostituzione del precedente.
6 - MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. Risulta preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto delle procure speciali poste a fondamento del rituale conferimento dei poteri di rappresentanza.
Deve osservarsi a riguardo che detta eccezione era tempestivamente formulata dalla parte appellata in sede di comparsa di risposta tanto comportando l'inapplicabilità
alla fattispecie dell'art. 182 c.p.c., ai fini della concessione del termine alla parte interessata per sanare la carenza denunciata ex adverso.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato:
“…Laddove, poi, il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale venga eccepito dalla controparte, la parte interessata ha l'onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio;
nel qual caso, non opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), ma opera, anche in questo caso, l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n. 23940/2019). In sostanza, nel caso in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non rilevando l'assegnazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.” ( Cass. n. 12868/2025).
Ciò posto, si osserva che parte appellante non ha tempestivamente versato in atti la procura speciale conferita da in favore del Dott. Controparte_1
, di cui erano esclusivamente menzionati gli estremi Persona_1
nell'intestazione dell'atto di appello ( procura rilasciata dal Dott Persona_2
…con firma autenticata il 28/01/2021 dal Notaio in Milano, rep. Persona_3
7 42440, racc. 17008 e registrata in data 03/02/2021 in Milano – DP II al N. 9321 - serie
1T).
Secondo costante orientamento giurisprudenziale “In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20563 del 30/09/2014; conf. Cass.,
Sez. 3 , Ordinanza n. 11091 del 10/06/2020).
Ne consegue che nella fattispecie ricorre l'eccepito difetto di jus postulandi poiché il mandato al difensore proviene da soggetto di cui non è stata provata la legittimazione al conferimento della procura alle liti, risultando a riguardo indicati gli estremi di atto non soggetto a pubblicità legale.
Deve richiamarsi a riguardo il principio espresso in termini consolidati dalla Suprema
Corte stabilendo che “qualora - come nel caso all'esame - la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso (Cass., ord., 15/01/2021, n. 576; Cass., ord., 7/05/2019, n. 11898; v. anche Cass. 13/09/2007, n. 19162)” (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021)
Risulta, infine, evidente che detta carenza non può ritenersi sanata dal rilascio della procura alle liti da parte del Dott. procuratore speciale di Parte_4 [...]
Parte
nuova mandataria di , allegata in sede di costituzione di tale Parte_2
diverso soggetto.
L'atto di appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
8 Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo (secondo i parametri minimi relativi allo scaglione di valore applicabile, esclusa la fase istruttoria che non si è
tenuta), seguono la soccombenza.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Prato n. 93/2022 emessa nella causa civile iscritta al nr. di RG 2277/2019, pubblicata in data 12.02.2022, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidate in complessivi € 7120,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CpA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del Contributo Unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
Firenze, camera di consiglio del 2 dicembre 2025
. IL PRESIDENTE est.
LA OC
NOTA: Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa LA LOCOCO - Presidente relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa Chiara ERMINI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa iscritta a ruolo in grado di appello il 14/03/2022 al n. 473 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale
di Prato n. 93/2022 del 10/02/2022, pubblicata in data 12/02/2022, resa nel procedimento R.G. 2277/2019
promossa da:
(C.F./P.IVA ) - nel prosieguo, per brevità, anche Parte_1 P.IVA_1
Parte solo ” - e, per essa, originariamente, (C.F./P.IVA Controparte_1
in forza di procura rilasciata dalla mandataria P.IVA_2 Controparte_2
(C.F./P. IVA ) - in seguito costituita tramite la nuova mandataria
[...] P.IVA_3
C.F. - P.IVA ) Parte_2 P.IVA_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto NANNELLI (C.F.
) C.F._1 - appellante -
contro
:
a socio unico in liquidazione (C.F. ) - nel Controparte_3 P.IVA_6
prosieguo, per brevità, anche solo “ – CP_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca RAPONI (C.F.
) C.F._2
- appellata -
** **
La causa era posta in decisione sulle conclusioni così precisate:
per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, in via principale:
- accertare la violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione italiana e del diritto del contradditorio e, pertanto, annullare le conclusioni per come rassegnate nel giudizio di primo grado da parte del CTU;
per l'effetto, disporre lo svolgimento di una nuova perizia tecnico-contabile che tenga conto della valutazione dei documenti rigettati;
nel caso di diniego di cui al punto precedente:
- accertare la sussistenza degli elementi soggetti e oggettivi ai fini della conservazione degli effetti del contratto sottoscritto a suo tempo dalle parti in causa (contratto di mutuo fondiario - Rep. n. 24445/5051), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1424 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la conversione del titolo fondiario nullo in altro titolo ipotecario, sussistendone i presupposti di sostanza e di forma, in virtù del principio di conservazione degli atti;
- di porre in capo alla parte appellata le spese di CTU per come quantificate nella sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”; per l'appellata:
2 Parte
“Voglia la corte adita rigettare l'appello proposto d e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 93/2022 del Tribunale di Prato;
con vittoria di spese e onorari”;
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 23/07/2019, la debitrice esecutata CP_3
introduceva avanti al Tribunale di Prato la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare, dopo che la fase cautelare era stata definita dal Giudice
dell'Esecuzione mediante ordinanza del 24/05/2019 con la quale era stata rigettata la richiesta sospensione della procedura esecutiva R.G.E.I. n. 219/2017 pendente avanti il medesimo Tribunale.
A fondamento dell'opposizione, CP_3
- deduceva la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 13/04/2007 e integrato dai successivi atti di erogazione e relativa quietanza del 12/11/2007 e del
11/03/2008, con riguardo alla violazione del limite di finanziabilità, statuito dall'art. 38 TUB e integrato dalla delibera CICR del 22/04/1995, dell'80% del valore dei beni ipotecati;
Parte
- in particolare, affermava che le somme consegnate da erano pari a € 780.000 a fronte di una ipoteca su un bene di valore pari a € 607.000, anziché del necessario valore limite di € 975.000;
- infine, concludeva che nel caso in esame non poteva neppure trovare applicazione l'istituto della conversione di cui all'art. 1424 c.c., in quanto i vantaggi fondiari,
peculiari e caratterizzanti tale tipologia di mutuo, sarebbero stati oggetto della volontà delle parti e avrebbero, quindi, escluso la volontà di diverse tipologie di rapporti negoziali.
Parte
1.2. Dichiarata la contumacia di , seguiva il deposito delle memorie ex art. 183,
co. 6, c.p.c. da parte di e il Giudice disponeva l'effettuazione della CTU volta CP_3
ad accertare l'avvenuto superamento o meno dell'invocato limite di finanziabilità.
3 Parte
1.3. Nel corso delle operazioni peritali si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/10/2021, con la quale contestava la domanda di parte attrice e, in subordine, spiegava domanda di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario.
In particolare, con riferimento al limite di finanziamento, l'attore non avrebbe dimostrato la violazione di tale limite, in quanto non avrebbe prodotto le tre perizie estimative eseguite (rispettivamente del 07/03/2007, del 18/01/2013 e del 27/02/2017)
idonee a dimostrare che l'importo erogato rispettava il limite di finanziabilità e, con riguardo alla conversione del mutuo fondiario in altro titolo ipotecario, adduceva che,
in virtù del principio di conservazione degli atti, ne sussistevano i presupposti di sostanza e di forma.
1.4. Rigettata la richiesta di revoca e/o rinnovazione della CTU, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito delle comparse e delle repliche ex art. 190 c.p.c., con sentenza n. n. 93/2022, il Tribunale di Prato accoglieva
Parte l'opposizione di e condannava alla rifusione delle spese in suo favore. CP_3
Il Tribunale, infatti, da un lato, sulla scorta delle risultanze della CTU, riteneva in effetti violato il limite di finanziabilità sancito dall'art. 38TUB e, dall'altro, considerava insuperabile la natura fondiaria del contratto di mutuo e, quindi, inapplicabile l'istituto della conversione ex art. 1424 c.c.
2. Il giudizio d'appello
Parte
2.1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 14/03/2022, ha proposto appello avverso la predetta sentenza sulla base dei tre seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA E DEL DIRITTO DEL CONTRADDITORIO: MANCATO
ACCOGLIMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DI PARTE DELLA
PRODUZIONE DOCUMENTALE DEPOSITATA IN ATTI.
Secondo l'assunto dell'appellante, la mancata ammissione e valutazione da parte del
Parte primo Giudice di parte della produzione documentale prodotta in atti dalla
(segnatamente le perizie estimative della Banca del 07/03/2007 e del 18/01/2013,
4 trasmesse al CTU oltre il termine da lui assegnato) avrebbe prodotto un vulnus al diritto di difesa dell'appellante; infatti, se considerati, tali documenti avrebbero sicuramente fornito al Giudice del primo grado un quadro generale maggiormente
Parte completo e veritiero degli interessi e delle legittime aspettative della .
2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
GIURIDICI E RELATIVA CONVERSIONE DEGLI ATTI NULLI EX 1424 C.C.
Sarebbe altresì errata la gravata decisione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda di riconversione del titolo,
considerando che il contratto avesse un'effettiva connotazione fondiaria in ragione della tipologia del programma negoziale convenuto ed essendo stati espressamente voluti dalle parti tali “vantaggi fondiari”.
3. OPPOSIZIONE ALLA CONDANNA DEL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI E
DELLA LIQUIDAZIONE DEL CTU.
Contesta, infine, la regolamentazione delle spese di lite operata dalla sentenza di primo grado, che, alla luce della validità delle argomentazioni proposte nel presente atto di appello, dovrebbe essere conseguentemente riformata.
2.2. Con comparsa depositata il 10/03/2020 si è costituita in sede di appello CP_3
insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata produzione
Parte in giudizio della procura di a della procura di Controparte_2
questa a favore di nonché della procura speciale emessa Controparte_1
da quest'ultima a favore del Dott. quale procuratore speciale di Pt_3 [...]
Controparte_1
Nel merito, con riguardo al primo motivo d'appello, ha rilevato come esso non contenga un'espressa impugnazione del capo della sentenza che ha dichiarato la nullità del mutuo, così che alla stessa decisione sul punto dovrebbe attribuirsi valore di cosa giudicata;
in ogni caso, il gravame sarebbe inammissibile, atteso che
Parte l'impugnazione della si appunta esclusivamente sulla relazione del CTU (tanto è
vero che l'appellante chiede che le conclusioni della consulenza siano “annullate”)
5 quando, invece, avrebbe dovuto semmai avere ad oggetto il capo della sentenza che ne aveva accolto le conclusioni.
Parte Secondo la prospettazione difensiva dell'appellata, non avrebbe neppure ragione di dolersi della mancata acquisizione da parte del CTU delle due perizie da essa prodotte dopo il termine dallo stesso consulente concesso, dal momento che detti
Parte documenti non potevano essere acquisiti dopo che la non li aveva prodotti nei termini concessi, con conseguente preclusione a suo carico. Infatti, se, da una parte, è
vero che le preclusioni non operano con riguardo all'attività del consulente, dall'altra,
però, è altrettanto vero che questi non può acquisire documenti non ritualmente prodotti dalle parti destinati a provare fatti principali non rilevabili d'ufficio dedotti a sostegno di domande o eccezioni. In ogni caso, i due documenti (le due perizie del
07/03/2007 e del 18/01/2013) sarebbero irrilevanti, in quanto “superate” dalla successiva perizia del 27/02/2017 prodotta e acquisita al giudizio.
Parimenti inammissibile sarebbe anche il secondo motivo dell'appello, atteso che esso
Parte concretizzerebbe una mera ripetizione delle argomentazioni svolte da nel primo grado di giudizio a supporto della domanda (subordinata) di conversione, totalmente omettendo di confrontarsi dialetticamente con il percorso giuridico-argomentativo del giudice di primo grado che l'ha invece rigettata.
Del tutto infondato sarebbe, infine, il terzo e ultimo motivo in punto di spese, avendo fatto il Tribunale corretta applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2.3. In data 01/08/2023 si è costituita quale nuova Parte_2
mandataria (“nuovo servicer della cartolarizzazione”) di Controparte_4
Il procedimento è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni
[...]
all'udienza di trattazione tenuta in forma cartolare, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica;
in tale sede solo la parte appellata depositava comparsa conclusionale.
2.5. infine, con comparsa di costituzione depositata il 04/10/2025 si è costituito in giudizio il nuovo difensore dell'appellante, in sostituzione del precedente.
6 - MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. Risulta preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto delle procure speciali poste a fondamento del rituale conferimento dei poteri di rappresentanza.
Deve osservarsi a riguardo che detta eccezione era tempestivamente formulata dalla parte appellata in sede di comparsa di risposta tanto comportando l'inapplicabilità
alla fattispecie dell'art. 182 c.p.c., ai fini della concessione del termine alla parte interessata per sanare la carenza denunciata ex adverso.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato:
“…Laddove, poi, il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale venga eccepito dalla controparte, la parte interessata ha l'onere di produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio;
nel qual caso, non opera il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., n. 29244/2021), ma opera, anche in questo caso, l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte (Cass., n. 23940/2019). In sostanza, nel caso in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza di una parte sia stata tempestivamente proposta da altra parte, quella interessata è tenuta ad attivarsi producendo immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non rilevando l'assegnazione, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. di un termine perentorio per provvedervi, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire e attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.” ( Cass. n. 12868/2025).
Ciò posto, si osserva che parte appellante non ha tempestivamente versato in atti la procura speciale conferita da in favore del Dott. Controparte_1
, di cui erano esclusivamente menzionati gli estremi Persona_1
nell'intestazione dell'atto di appello ( procura rilasciata dal Dott Persona_2
…con firma autenticata il 28/01/2021 dal Notaio in Milano, rep. Persona_3
7 42440, racc. 17008 e registrata in data 03/02/2021 in Milano – DP II al N. 9321 - serie
1T).
Secondo costante orientamento giurisprudenziale “In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20563 del 30/09/2014; conf. Cass.,
Sez. 3 , Ordinanza n. 11091 del 10/06/2020).
Ne consegue che nella fattispecie ricorre l'eccepito difetto di jus postulandi poiché il mandato al difensore proviene da soggetto di cui non è stata provata la legittimazione al conferimento della procura alle liti, risultando a riguardo indicati gli estremi di atto non soggetto a pubblicità legale.
Deve richiamarsi a riguardo il principio espresso in termini consolidati dalla Suprema
Corte stabilendo che “qualora - come nel caso all'esame - la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso (Cass., ord., 15/01/2021, n. 576; Cass., ord., 7/05/2019, n. 11898; v. anche Cass. 13/09/2007, n. 19162)” (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021)
Risulta, infine, evidente che detta carenza non può ritenersi sanata dal rilascio della procura alle liti da parte del Dott. procuratore speciale di Parte_4 [...]
Parte
nuova mandataria di , allegata in sede di costituzione di tale Parte_2
diverso soggetto.
L'atto di appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
8 Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo (secondo i parametri minimi relativi allo scaglione di valore applicabile, esclusa la fase istruttoria che non si è
tenuta), seguono la soccombenza.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Prato n. 93/2022 emessa nella causa civile iscritta al nr. di RG 2277/2019, pubblicata in data 12.02.2022, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidate in complessivi € 7120,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CpA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del Contributo Unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
Firenze, camera di consiglio del 2 dicembre 2025
. IL PRESIDENTE est.
LA OC
NOTA: Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
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