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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/07/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, composto dai seguenti Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Rana Presidente
2) Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
3) Dott. Michele De Palma Giudice est.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4819/2018 vertente
TRA
, quale capogruppo mandataria della Ing. della Debar Parte_1 CP_1 Parte_2
Costruzioni spa, della (Avv. G. Nardelli) Controparte_2
- ATTORE -
CONTRO
(Avv.ti G. Prudente, S. Sardone e M. M. Controparte_3
Marangelli) e l'Ing. (Avv. G. Cozzi) Controparte_4
- CONVENUTI -
FATTO E DIRITTO
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la nella qualità in atti, ha chiesto, Parte_1 modificando il quantum in sede di precisazione delle conclusioni, di: “condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro1tempore, al pagamento, in Controparte_3 favore dell'attrice, della complessiva somma di € 2.506.181,07, (importo diminuito rispetto all'originario domandato a seguito della rettifica della riserva n. 4), così risultante dall'addizione delle somme dovute per le quattro domande/riserve, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. - In via subordinata, si chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 2.506.181,07, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 del cod. civ. - In via ulteriormente gradata, ai sensi dell'art. 1226 del cod. civ., si chiede che la domanda dell'attrice sia liquidata in via equitativa nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia. - In ulteriore subordine, e limitatamente alla riserva n. 1, riguardante la domanda risarcitoria per opere extra-contratto, ove non sia accertata la responsabilità dell' , ferma Controparte_3 restando la responsabilità della medesima per le residue somme relative alle ulteriori tre riserve, accertata la responsabilità dell'Ing. in qualità di Direttore dei Controparte_4
Lavori, si chiede di condannare lo stesso al pagamento della somma di € 209.511,57 oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge o, in subordine, al pagamento della medesima somma titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 del cod. civ., o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art.
1226 del cod. civ., si chiede che la domanda dell'attrice sia liquidata in via equitativa nella maggior
o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione e di risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_3
(d'ora in avanti, l' ), eccependo l'inammissibilità della domanda
[...] CP_3 giudiziale per tardività delle riserve e, in ogni caso, l'infondatezza della stessa.
In occasione della udienza di prima comparizione del 19.09.2018, si costituiva in giudizio anche l'Ing. il quale contestava parimenti la domanda giudiziale chiedendone il rigetto per Controparte_4 inammissibilità e/o infondatezza, attesa la tardività delle riserve.
Il giudizio è stato istruito mediante l'espletamento di una ctu ed il deposito della documentazione delle parti.
La causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Si è visto che la difesa dell' ha eccepito la decadenza dell'appaltatore dalle riserve CP_3 perché presentate in ritardo.
In relazione alla tempestività delle riserve occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 192 del dpr
107/2010, ratione temporis applicabile, “2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi
o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Inoltre, “3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.” Dunque, in base alla disciplina normativa appena riportata le riserve, che devono essere formulate in modo specifico e contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme pretese, sono soggette al termine di decadenza che coincide con il primo atto dell'appalto idoneo a riceverle (per Cass. 1215/2025, “verbale di consegna dei lavori;
libretti delle misure, liste settimanali, conto finale;
verbale di sospensione e verbale di ripresa dei lavori;
ordini di servizio;
verbale di ultimazione dei lavori.”), successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore, e devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Infatti, il registro di contabilità è l'unico documento da cui emerge una visione unitaria dell'esecuzione dei lavori ed è solo attraverso tale registro che è rilevabile l'incidenza che le varie vicende hanno sui costi dell'appalto, mentre sono prive di valore le richieste formulate con qualunque altro mezzo (raccomandate, telegrammi, fax, atto dichiaratorio stragiudiziale, ecc.) o riportate su atti anche predisposti in contraddittorio con l'amministrazione (verbale di consegna, di sospensione, di ripresa, ecc.), se, alla prima sottoscrizione utile (come nel caso di specie) non siano state trascritte anche nel Registro di Contabilità, con la conseguenza che le richieste non iscritte tempestivamente in tale Registro sono da considerarsi decadute e non possono essere fatte valere né in via amministrativa, né in via contenziosa.
L'art. 191 del dpr 107/2010 chiarisce ulteriormente, per quanto qui interessa, che “1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato”.
Inoltre, lo stesso articolo 191 prevede che “3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora
l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda” e “6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie”.
Quindi, anche con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, la riserva va comunque iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza, mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (Cass. 1215/2025 cit.).
Venendo al caso di specie, l'appaltatore ha sottoscritto il Registro di Contabilità sottoposto alla firma in data 25.03.2014 senza riserve. Quindi, “presentato” all'appaltatore, ai sensi dell'art. 191 co.
1 del dpr 107/2010, il Registro di Contabilità, questo è stato pacificamente firmato senza riserve, decadendo così lo stesso dal diritto di presentare riserve, atteso che i fatti che avevano determinato i pregiudizi relativi a ciascuna riserva erano già sussistenti e percepibili dall'appaltatore.
Quanto appena affermato lo si desume dalla nota pec dello stesso appaltatore del 2.4.2014:
Quindi, lo stesso appaltatore deduce in tale nota pec che per “mero errore” ha firmato il
Registro di Contabilità “senza riserva”, in relazione a pretese risarcitorie o maggiori compensi che già avrebbe potuto indicare in data 25.3.2014 in detto Registro (ma inserite solo dopo quattordici giorni, cioè l'8.4.2014) chiedendo eventualmente il prescritto termine normativo di quindici giorni per la loro quantificazione (d'altronde, circa la Riserva n. 1 tutti i lavori “extracontratto” ivi indicati erano antecedenti al 25.3.2014, così come lo era il periodo di sospensione parziale dei lavori di cui alla Riserva n. 2 intervenuto dal 26.07.2013 e fino al 28.02.2014 e l'indicazione dei maggiori oneri per la sicurezza di cui alla Riserva n. 4 relativi ai lavori eseguiti fino a quel momento, come si evince dallo stesso contenuto della riserva).
A tal proposito, non si condivide quanto esposto dal ctu nella sua prima perizia (pg. 218), ossia che “Nel caso in oggetto le domande dell'appaltatrice risultano trascritte sul Registro il
08.04.2014 in quanto il DL, in tale data, metteva “a disposizione” dell'appaltatrice il Registro di Contabilità (cfr. pg.23 del Registro, in atti), che trascriveva direttamente le proprie domande alle pagine da 24 a 38.”. Invero, come già esposto, il Registro di Contabilità è stato “presentato”, come la disciplina positiva prescrive, dal DL all'appaltatore il 25.3.2014 ed è in quella sede che dovevano essere esplicitate le riserve con le modalità suindicate, essendo l'appaltatore nelle condizioni di farlo già a quella data (si noti che priva di qualsiasi rilievo è l'altra nota pec del 7.4.2014 dell'appaltatore nella quale si legge: “Facendo riferimento alla nostra nota prot. GF/rd/095/14 del 2.4.2014, si chiede
a codesta spettabile Stazione Appaltante di mettere a disposizione delle scriventi, a partire dalle ore
9,00 del 8.4.2014, gli atti contabili relativi al SAL n.6, in particolare il Registro di Contabilità, per la trascrizione delle riserve sullo stesso”, non consentendo tale richiesta di disponibilità del Registro di Contabilità la rimessione in termini dell'appaltatore per la presentazione delle riserve omesse quando detto Registro gli era stato “presentato” per la firma).
Né hanno pregio le deduzioni della difesa di parte attrice in ordine alla gestione disinvolta del
Registro di Contabilità da parte del DL. Secondo tale difesa: “In concreto la DL compilava il registro di contabilità e lo sottoponeva, già datato, (la data, infatti, com'è facilmente rilevabile è apposta a macchina) all'esecutore in epoca diversa rispetto a quella apposta in epilogo di ogni stato di avanzamento.” e si continua sostenendo che il Registro di Contabilità venne sottoposto per la prima volta all'appaltatore in data 8.4.2018 e che “In tale occasione, l'attrice firmava, ingenuamente, anche le pagine riportanti una data precedente.” (v. pg. 12 e 13 comparsa conclusionale), ma è la stessa difesa che evidenzia (come risulta, del resto, per tabulas) che con nota pec del 2.4.2014 dello stesso appaltatore questo segnalava il proprio errore nel firmare il Registro senza segnalare riserve, sicché, almeno con riferimento, all'iscrizione delle riserve per cui è causa si deve escludere una non corretta redazione del Registro medesimo.
Con specifico riguardo alla Riserva n. 3, iscritta sempre l'8.4.2014 senza l'indicazione di una pretesa monetaria perché all'epoca dell'iscrizione non era quantificabile (mentre, per tutte le altre tre
Riserve, iscritte in pari data, l'appaltatore aveva indicato per ciascuna di esse l'esatto importo richiesto), pur trattandosi di fatto continuativo sussisteva anche per questa, come visto, l'onere, a pena di decadenza, della sua iscrizione tempestiva nel Registro di Contabilità in data 25.3.2014 perché
l'insorgenza del fatto lesivo era a tale data percepibile (come pure si desume dalla nota pec della stessa impresa appaltatrice del 2.4.2014), fatta salva la successiva quantificazione della pretesa.
Tuttavia, anche rispetto a tale riserva, l'iscrizione, per quanto già esposto, è avvenuta tardivamente solo in data 8.4.2014.
La difesa di parte attrice assume che le lavorazioni extracontratto (Riserva n. 1) potevano anche non essere oggetto di riserva, in quanto trattandosi, di lavorazioni palesemente extracontrattuali, queste non sono soggette all'onere di immediata iscrizione della riserva, tenuto anche conto del fatto che l'impresa può rifiutarne l'esecuzione e l'amministrazione affidarne ad altri il compimento. Il ctu ha dedotto che rispetto alla Riserva n. 4, inerente ai maggiori costi per la sicurezza, si deve escludere l'onere della riserva stante i particolari regime e funzione loro inerenti (v. pg. 227 della prima perizia).
Al riguardo, osserva il Collegio che, come ritenuto dalla Suprema Corte, la disciplina delle riserve risponde a tre finalità: “consentire all'amministrazione la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese con immediatezza;
assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera; mettere l'amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino a esercitare la potestà di risoluzione unilaterale” (sent. n. 1215/2025 cit.) e non c'è dubbio che proprio la necessità della continua (e tempestiva) evidenza della spesa dell'opera riguarda tutti gli oneri ulteriori che intervengono durante l'esecuzione dell'appalto tra i quali rientrano i lavori extracontratto e gli oneri della sicurezza (tanto che nella predetta sent. n. 1215/2025 si fa l'esempio dei lavori extracontratto quale oggetto di riserva).
Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea proposta verso l'Università va rigettata.
3. Venendo alla domanda rivolta verso il Direttore dei Lavori (d'ora in avanti, DL), la difesa attorea assume la responsabilità del DL, Ing. in relazione ai costi della , atteso Controparte_4 Parte_3 che lo stesso, in autonomia e senza procedere con perizia di variante approvata dagli organi deliberativi, avrebbe, in più occasioni, richiesto lavorazioni extracontrattuali.
Nella vicenda che ci impegna non risulta siano stati ordinati dal DL lavorazioni extracontrattuali, che l'appaltatore avrebbe comunque potuto legittimamente rifiutare di eseguire, attivando la procedura ex art.164 del dpr 207/2010, nella specie non attivata.
L'assenza di lavorazioni extracontrattuali, a fronte di un generico e cumulativo rinvio da parte della difesa di parte attrice ai doc. 39-44 del proprio fascicolo (v. pg. 21 della memoria di replica), è stata confermata dal ctu, il quale ha puntualmente osservato che: “ con esclusione della domanda 1.1 relativa alla composizione dei vetri degli infissi esterni, per i quali è presente una corrispondenza dell'impresa con la Direzione Lavori, per le restanti domande (da 1.2 a1.9) non sono presenti disposizioni e/o Ordini di servizio della DL né formali richieste formulate all'ufficio della DL da parte dell'esecutriceinerenti le lavorazioni in oggetto. Si consideri infine che in nessun casol'impresa sollevava questioni “tecniche” in contrasto con la DL, circostanza per le quali la normativa prevede
l'attivazione de procedimento ex art.164 del Regolamento dpr 207/201063”.
In relazione al parziale riconoscimento di cui alla Riserva 1.1., si deve osservare, come tali opere, per stessa ammissione dell'appaltatore nel formulare la “si sono rese indispensabili sia per Pt_3 una dovuta osservanza di una espressa previsione normativa (UNI 7697/07), sia anche per la circostanza che tale osservanza era poi pure espressamente imposta dal contratto di appalto” (pag.
25 del Registro di Contabilità). Ciò esclude che il DL abbia agito quale “falsus procurator” dell'ente pubblico trovando l'esecuzione di tali lavori fonte nel contratto in ragione dell'osservanza di una norma espressa.
4. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m.
n. 55/2014 per lo scaglione relativo a ciascun rapporto processuale, con maggiorazione del 5% per gli scaglioni superiori ad € 520.000,00 ex art. 6 del suddetto d.m.
Analogamente, le spese di ctu vanno poste a carico di parte attrice in via definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale civile di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione collegiale, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna la nella qualità in atti, al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore dell' che liquida in complessivi euro Controparte_3
25.996,79 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) condanna la nella qualità in atti, al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore del'Ing. che liquida in complessivi euro 14.100,00 Controparte_4 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
4) pone, in via definitiva, le spese di c.t.u. a carico della nella qualità in atti, Parte_1 così come liquidate in corso di causa.
Così deciso, il 22.7.2025 nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Bari, Sezione
Specializzata in materia di impresa, composto dai suindicati Sigg.ri Magistrati componenti del
Collegio Giudicante.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, composto dai seguenti Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Rana Presidente
2) Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
3) Dott. Michele De Palma Giudice est.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4819/2018 vertente
TRA
, quale capogruppo mandataria della Ing. della Debar Parte_1 CP_1 Parte_2
Costruzioni spa, della (Avv. G. Nardelli) Controparte_2
- ATTORE -
CONTRO
(Avv.ti G. Prudente, S. Sardone e M. M. Controparte_3
Marangelli) e l'Ing. (Avv. G. Cozzi) Controparte_4
- CONVENUTI -
FATTO E DIRITTO
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la nella qualità in atti, ha chiesto, Parte_1 modificando il quantum in sede di precisazione delle conclusioni, di: “condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro1tempore, al pagamento, in Controparte_3 favore dell'attrice, della complessiva somma di € 2.506.181,07, (importo diminuito rispetto all'originario domandato a seguito della rettifica della riserva n. 4), così risultante dall'addizione delle somme dovute per le quattro domande/riserve, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. - In via subordinata, si chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 2.506.181,07, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 del cod. civ. - In via ulteriormente gradata, ai sensi dell'art. 1226 del cod. civ., si chiede che la domanda dell'attrice sia liquidata in via equitativa nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia. - In ulteriore subordine, e limitatamente alla riserva n. 1, riguardante la domanda risarcitoria per opere extra-contratto, ove non sia accertata la responsabilità dell' , ferma Controparte_3 restando la responsabilità della medesima per le residue somme relative alle ulteriori tre riserve, accertata la responsabilità dell'Ing. in qualità di Direttore dei Controparte_4
Lavori, si chiede di condannare lo stesso al pagamento della somma di € 209.511,57 oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge o, in subordine, al pagamento della medesima somma titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 del cod. civ., o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art.
1226 del cod. civ., si chiede che la domanda dell'attrice sia liquidata in via equitativa nella maggior
o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione e di risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_3
(d'ora in avanti, l' ), eccependo l'inammissibilità della domanda
[...] CP_3 giudiziale per tardività delle riserve e, in ogni caso, l'infondatezza della stessa.
In occasione della udienza di prima comparizione del 19.09.2018, si costituiva in giudizio anche l'Ing. il quale contestava parimenti la domanda giudiziale chiedendone il rigetto per Controparte_4 inammissibilità e/o infondatezza, attesa la tardività delle riserve.
Il giudizio è stato istruito mediante l'espletamento di una ctu ed il deposito della documentazione delle parti.
La causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Si è visto che la difesa dell' ha eccepito la decadenza dell'appaltatore dalle riserve CP_3 perché presentate in ritardo.
In relazione alla tempestività delle riserve occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 192 del dpr
107/2010, ratione temporis applicabile, “2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi
o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Inoltre, “3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.” Dunque, in base alla disciplina normativa appena riportata le riserve, che devono essere formulate in modo specifico e contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme pretese, sono soggette al termine di decadenza che coincide con il primo atto dell'appalto idoneo a riceverle (per Cass. 1215/2025, “verbale di consegna dei lavori;
libretti delle misure, liste settimanali, conto finale;
verbale di sospensione e verbale di ripresa dei lavori;
ordini di servizio;
verbale di ultimazione dei lavori.”), successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore, e devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Infatti, il registro di contabilità è l'unico documento da cui emerge una visione unitaria dell'esecuzione dei lavori ed è solo attraverso tale registro che è rilevabile l'incidenza che le varie vicende hanno sui costi dell'appalto, mentre sono prive di valore le richieste formulate con qualunque altro mezzo (raccomandate, telegrammi, fax, atto dichiaratorio stragiudiziale, ecc.) o riportate su atti anche predisposti in contraddittorio con l'amministrazione (verbale di consegna, di sospensione, di ripresa, ecc.), se, alla prima sottoscrizione utile (come nel caso di specie) non siano state trascritte anche nel Registro di Contabilità, con la conseguenza che le richieste non iscritte tempestivamente in tale Registro sono da considerarsi decadute e non possono essere fatte valere né in via amministrativa, né in via contenziosa.
L'art. 191 del dpr 107/2010 chiarisce ulteriormente, per quanto qui interessa, che “1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato”.
Inoltre, lo stesso articolo 191 prevede che “3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora
l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda” e “6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie”.
Quindi, anche con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, la riserva va comunque iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza, mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (Cass. 1215/2025 cit.).
Venendo al caso di specie, l'appaltatore ha sottoscritto il Registro di Contabilità sottoposto alla firma in data 25.03.2014 senza riserve. Quindi, “presentato” all'appaltatore, ai sensi dell'art. 191 co.
1 del dpr 107/2010, il Registro di Contabilità, questo è stato pacificamente firmato senza riserve, decadendo così lo stesso dal diritto di presentare riserve, atteso che i fatti che avevano determinato i pregiudizi relativi a ciascuna riserva erano già sussistenti e percepibili dall'appaltatore.
Quanto appena affermato lo si desume dalla nota pec dello stesso appaltatore del 2.4.2014:
Quindi, lo stesso appaltatore deduce in tale nota pec che per “mero errore” ha firmato il
Registro di Contabilità “senza riserva”, in relazione a pretese risarcitorie o maggiori compensi che già avrebbe potuto indicare in data 25.3.2014 in detto Registro (ma inserite solo dopo quattordici giorni, cioè l'8.4.2014) chiedendo eventualmente il prescritto termine normativo di quindici giorni per la loro quantificazione (d'altronde, circa la Riserva n. 1 tutti i lavori “extracontratto” ivi indicati erano antecedenti al 25.3.2014, così come lo era il periodo di sospensione parziale dei lavori di cui alla Riserva n. 2 intervenuto dal 26.07.2013 e fino al 28.02.2014 e l'indicazione dei maggiori oneri per la sicurezza di cui alla Riserva n. 4 relativi ai lavori eseguiti fino a quel momento, come si evince dallo stesso contenuto della riserva).
A tal proposito, non si condivide quanto esposto dal ctu nella sua prima perizia (pg. 218), ossia che “Nel caso in oggetto le domande dell'appaltatrice risultano trascritte sul Registro il
08.04.2014 in quanto il DL, in tale data, metteva “a disposizione” dell'appaltatrice il Registro di Contabilità (cfr. pg.23 del Registro, in atti), che trascriveva direttamente le proprie domande alle pagine da 24 a 38.”. Invero, come già esposto, il Registro di Contabilità è stato “presentato”, come la disciplina positiva prescrive, dal DL all'appaltatore il 25.3.2014 ed è in quella sede che dovevano essere esplicitate le riserve con le modalità suindicate, essendo l'appaltatore nelle condizioni di farlo già a quella data (si noti che priva di qualsiasi rilievo è l'altra nota pec del 7.4.2014 dell'appaltatore nella quale si legge: “Facendo riferimento alla nostra nota prot. GF/rd/095/14 del 2.4.2014, si chiede
a codesta spettabile Stazione Appaltante di mettere a disposizione delle scriventi, a partire dalle ore
9,00 del 8.4.2014, gli atti contabili relativi al SAL n.6, in particolare il Registro di Contabilità, per la trascrizione delle riserve sullo stesso”, non consentendo tale richiesta di disponibilità del Registro di Contabilità la rimessione in termini dell'appaltatore per la presentazione delle riserve omesse quando detto Registro gli era stato “presentato” per la firma).
Né hanno pregio le deduzioni della difesa di parte attrice in ordine alla gestione disinvolta del
Registro di Contabilità da parte del DL. Secondo tale difesa: “In concreto la DL compilava il registro di contabilità e lo sottoponeva, già datato, (la data, infatti, com'è facilmente rilevabile è apposta a macchina) all'esecutore in epoca diversa rispetto a quella apposta in epilogo di ogni stato di avanzamento.” e si continua sostenendo che il Registro di Contabilità venne sottoposto per la prima volta all'appaltatore in data 8.4.2018 e che “In tale occasione, l'attrice firmava, ingenuamente, anche le pagine riportanti una data precedente.” (v. pg. 12 e 13 comparsa conclusionale), ma è la stessa difesa che evidenzia (come risulta, del resto, per tabulas) che con nota pec del 2.4.2014 dello stesso appaltatore questo segnalava il proprio errore nel firmare il Registro senza segnalare riserve, sicché, almeno con riferimento, all'iscrizione delle riserve per cui è causa si deve escludere una non corretta redazione del Registro medesimo.
Con specifico riguardo alla Riserva n. 3, iscritta sempre l'8.4.2014 senza l'indicazione di una pretesa monetaria perché all'epoca dell'iscrizione non era quantificabile (mentre, per tutte le altre tre
Riserve, iscritte in pari data, l'appaltatore aveva indicato per ciascuna di esse l'esatto importo richiesto), pur trattandosi di fatto continuativo sussisteva anche per questa, come visto, l'onere, a pena di decadenza, della sua iscrizione tempestiva nel Registro di Contabilità in data 25.3.2014 perché
l'insorgenza del fatto lesivo era a tale data percepibile (come pure si desume dalla nota pec della stessa impresa appaltatrice del 2.4.2014), fatta salva la successiva quantificazione della pretesa.
Tuttavia, anche rispetto a tale riserva, l'iscrizione, per quanto già esposto, è avvenuta tardivamente solo in data 8.4.2014.
La difesa di parte attrice assume che le lavorazioni extracontratto (Riserva n. 1) potevano anche non essere oggetto di riserva, in quanto trattandosi, di lavorazioni palesemente extracontrattuali, queste non sono soggette all'onere di immediata iscrizione della riserva, tenuto anche conto del fatto che l'impresa può rifiutarne l'esecuzione e l'amministrazione affidarne ad altri il compimento. Il ctu ha dedotto che rispetto alla Riserva n. 4, inerente ai maggiori costi per la sicurezza, si deve escludere l'onere della riserva stante i particolari regime e funzione loro inerenti (v. pg. 227 della prima perizia).
Al riguardo, osserva il Collegio che, come ritenuto dalla Suprema Corte, la disciplina delle riserve risponde a tre finalità: “consentire all'amministrazione la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese con immediatezza;
assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera; mettere l'amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino a esercitare la potestà di risoluzione unilaterale” (sent. n. 1215/2025 cit.) e non c'è dubbio che proprio la necessità della continua (e tempestiva) evidenza della spesa dell'opera riguarda tutti gli oneri ulteriori che intervengono durante l'esecuzione dell'appalto tra i quali rientrano i lavori extracontratto e gli oneri della sicurezza (tanto che nella predetta sent. n. 1215/2025 si fa l'esempio dei lavori extracontratto quale oggetto di riserva).
Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea proposta verso l'Università va rigettata.
3. Venendo alla domanda rivolta verso il Direttore dei Lavori (d'ora in avanti, DL), la difesa attorea assume la responsabilità del DL, Ing. in relazione ai costi della , atteso Controparte_4 Parte_3 che lo stesso, in autonomia e senza procedere con perizia di variante approvata dagli organi deliberativi, avrebbe, in più occasioni, richiesto lavorazioni extracontrattuali.
Nella vicenda che ci impegna non risulta siano stati ordinati dal DL lavorazioni extracontrattuali, che l'appaltatore avrebbe comunque potuto legittimamente rifiutare di eseguire, attivando la procedura ex art.164 del dpr 207/2010, nella specie non attivata.
L'assenza di lavorazioni extracontrattuali, a fronte di un generico e cumulativo rinvio da parte della difesa di parte attrice ai doc. 39-44 del proprio fascicolo (v. pg. 21 della memoria di replica), è stata confermata dal ctu, il quale ha puntualmente osservato che: “ con esclusione della domanda 1.1 relativa alla composizione dei vetri degli infissi esterni, per i quali è presente una corrispondenza dell'impresa con la Direzione Lavori, per le restanti domande (da 1.2 a1.9) non sono presenti disposizioni e/o Ordini di servizio della DL né formali richieste formulate all'ufficio della DL da parte dell'esecutriceinerenti le lavorazioni in oggetto. Si consideri infine che in nessun casol'impresa sollevava questioni “tecniche” in contrasto con la DL, circostanza per le quali la normativa prevede
l'attivazione de procedimento ex art.164 del Regolamento dpr 207/201063”.
In relazione al parziale riconoscimento di cui alla Riserva 1.1., si deve osservare, come tali opere, per stessa ammissione dell'appaltatore nel formulare la “si sono rese indispensabili sia per Pt_3 una dovuta osservanza di una espressa previsione normativa (UNI 7697/07), sia anche per la circostanza che tale osservanza era poi pure espressamente imposta dal contratto di appalto” (pag.
25 del Registro di Contabilità). Ciò esclude che il DL abbia agito quale “falsus procurator” dell'ente pubblico trovando l'esecuzione di tali lavori fonte nel contratto in ragione dell'osservanza di una norma espressa.
4. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m.
n. 55/2014 per lo scaglione relativo a ciascun rapporto processuale, con maggiorazione del 5% per gli scaglioni superiori ad € 520.000,00 ex art. 6 del suddetto d.m.
Analogamente, le spese di ctu vanno poste a carico di parte attrice in via definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale civile di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione collegiale, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna la nella qualità in atti, al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore dell' che liquida in complessivi euro Controparte_3
25.996,79 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) condanna la nella qualità in atti, al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore del'Ing. che liquida in complessivi euro 14.100,00 Controparte_4 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
4) pone, in via definitiva, le spese di c.t.u. a carico della nella qualità in atti, Parte_1 così come liquidate in corso di causa.
Così deciso, il 22.7.2025 nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Bari, Sezione
Specializzata in materia di impresa, composto dai suindicati Sigg.ri Magistrati componenti del
Collegio Giudicante.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana