Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 1
Sono utilizzabili le dichiarazioni rese dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale (ovvero di altro reato connesso o collegato a quello per cui si procede), qualora lo stesso sia sentito come persona informata sui fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 39278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39278 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
39 27 8/1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/07/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Consigliere - N. 1233 Dott. FRANCESCO SERPICO Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 24323/2013 Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTE MANUEL N. IL 08/08/1989 avverso l'ordinanza n. 395/2013 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, EL 30/04/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
tette/sentite le conclusioni EL PG Dott. OSCAR CEDRANGOLD, ahu ha Ill rigetto EL ricorso-concluso por псолю che ha conclus регper l'accoglimento ELBADOLATO, Udit i difensor Avv;
CESARE ricorso. Ли RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 30 aprile 2013 il Tribunale EL riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza proposta da Forte Manuel avverso l'ordinanza EL G.i.p. presso il Tribunale di Cosenza in data 26 marzo 2013, che applicava nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 73 EL D.P.R. n. 309/1990 (capi 1), 2, 3) e 4) ELla rubrica provvisoria).
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore ELl'indagato, deducendo quattro motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazione di legge, nonché mancanza di motivazione e travisamento ELla prova, in relazione all'art. 273 c.p.p., non emergendo dalle risultanze investigative un sufficiente quadro indiziario a carico ELl'indagato, atteso che, dei tre cessionari indicati nel provvedimento impugnato (NT IV, AO RR e GR IM), il primo ha dichiarato di non sapere se il Forte vendesse droga, il secondo non indica specifici episodi di cessione ed anzi identifica un'altra persona quale suo fornitore, mentre dalle affermazioni EL terzo emerge esclusivamente la consapevolezza, per altrui fonte, ELla presunta attività di spaccio EL Forte, ma non la partecipazione diretta ad episodi di cessione. L'impugnata ordinanza, peraltro, non avrebbe risposto alle doglianze difensive in merito alla credibilità dei dichiaranti GR e RR AO.
2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 63, 64, 199, 273 e 350 c.p.p., atteso che le dichiarazioni accusatorie nei confronti EL Forte sono state rese da persone coindagate nell'ambito ELlo stesso procedimento, senza che le stesse venissero sentite con le garanzie previste dagli artt. 350, 63 e 64 c.p.p. (ed in particolare da NT IV, AO RR e GR IM, con il primo, addirittura, coindagato ELlo stesso ricorrente nell'ambito EL capo n. 31 ELl'imputazione provvisoria). La sanzione di inutilizzabilità, inoltre, colpisce non solo le dichiarazioni, ma anche i riconoscimenti fotografici dagli stessi effettuati. Per quel che attiene alla posizione di RR AO, infine, si deduce anche la violazione EL disposto di cui all'art. 199, comma 2, c.p.p., risultando egli fratello EL coindagato RR NE, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto essere avvisato ELla relativa facoltà di astensione.
2.3. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 406, comma 3, c.p.p., non avendo il Tribunale EL riesame risposto all'eccezione di nullità mossa dalla difesa in ordine alla omessa notifica ELla richiesta di proroga ELle indagini, tenuto conto EL fatto che le ли dichiarazioni EL RR e EL GR sono state rese dopo il termine di scadenza ELle indagini preliminari, ossia quando la prevista notifica non era già stata effettuata.
2.4. Violazione di legge, nonché mancanza di motivazione e travisamento ELla prova, in relazione agli artt. 274, 275, 284 c.p.p., e 73, comma 5, EL D.P.R. n. 309/1990, essendo stati arbitrariamente indicati quali fattori pregiudicanti una rivisitazione in melius ELla misura elementi (ossia, i continui episodi in cui il Forte sarebbe coinvolto, la vicinanza ad ambienti criminali, la sua inclinazione a ELinquere) non supportati da alcun dato oggettivo, nè desumibili dal materiale raccolto durante le indagini preliminari, avuto altresì riguardo al fatto che egli è persona incensurata. Viene infine dedotta la possibilità di sospensione ELla pena in caso di condanna per fatti che potrebbero essere sussunti nella fattispecie di cui al comma 5 ELl'art. 73 EL su menzionato D.P.R., con la conseguente necessità di rivalutare l'applicazione ELla misura cautelare ex art. 275, comma 2-bis, c.p.p. .
3. Con motivi nuovi depositati in data 1° luglio 2013 la difesa deduce violazione di legge, nonché mancanza di motivazione e travisamento ELla prova, in relazione all'art. 273 c.p.p., allegando gli esiti ELl'attività d'indagine difensiva espletata ex artt. 391-bis ss. c.p.p., attraverso un verbale di dichiarazioni rese da RR AO in data 30 maggio 2013, alla presenza EL suo difensore di fiducia, in cui egli nega di avere acquistato sostanze stupefacenti dal Forte. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
5. In ordine al primo motivo di doglianza, deve rilevarsi come la gravità EL panorama indiziario evocato a sostegno ELla misura, e scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice EL riesame cautelare, sia congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico EL ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata, ELle ragioni che giustificano l'epilogo EL relativo percorso decisorio. Entro tale prospettiva, nel richiamare il tessuto motivazionale ELl'ordinanza cautelare "genetica", l'impugnato provvedimento ha fatto buon governo EL quadro dei principii che regolano la materia, ELineando compiutamente sulla base ELle convergenti ed univoche risultanze offerte dagli esiti ELle intercettazioni ambientali, dalle puntuali e dettagliate dichiarazioni rese dai consumatori di droga (vertenti sul nominativo EL fornitore, sui luoghi ELlo spaccio, sulle modalità dei relativi contatti, sulla tipologia ELlo stupefacente acquistato e sul prezzo versato per ottenere le singole dosi), nonchè dagli ulteriori riscontri indiziari emersi ли dall'attività di Polizia giudiziaria e dagli esiti ELle correlative individuazioni fotografiche - un quadro storico-fattuale indicativo, sia pure nei limiti propri ELla cognizione cautelare, di una sistematica e continuativa attività di spaccio di stupefacenti dall'indagato posta in essere nel territorio ELla provincia cosentina. Si tratta, dunque, di un completo apprezzamento ELle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, la cui rivisitazione nel merito non è, evidentemente, sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte.
6. Fondata, di contro, deve ritenersi la terza censura dal ricorrente enucleata (v. supra, il par. 2.3.), non avendo l'impugnata ordinanza dato alcuna risposta alla specifica doglianza difensiva al riguardo articolata in sede di gravame. Si tratta di un profilo oggettivamente rilevante, incidendo sul contenuto di dichiarazioni accusatorie poste a fondamento EL vincolo cautelare, ELle quali tuttavia si eccepisce la radicale inutilizzabilità.
7. Parzialmente fondata deve altresì ritenersi la seconda censura dal ricorrente prospettata, ove si consideri che l'impugnata ordinanza, nel menzionare gli esiti ELle risultanze investigative poste a fondamento EL giudizio cautelare, fa riferimento, tra i cessionari di sostanze stupefacenti detenute a fine di spaccio dall'indagato, alle persone di NT IV, GR IM e RR AO. Invero, solo in relazione alle dichiarazioni rese dal primo dei su indicati cessionari (ossia, dal NT IV) può ritenersi sussistente la specifica evenienza processuale indicata dall'art. 63, comma 2, c.p.p., ove si consideri, sulla base ELla documentazione dalla difesa EL ricorrente allegata a sostegno ELla relativa eccezione, che egli risulta in effetti coindagato, assieme al Forte, per il medesimo fatto-reato (artt. 110 c.p. e 73 EL D.P.R. n. 309/1990) oggetto ELl'imputazione provvisoria enucleata al capo n. 31. Devono, invece, costituire oggetto di un diverso apprezzamento le posizioni degli altri cessionari sui quali si incentra l'eccezione difensiva (ossia, il GR ed il RR), ove si ponga mente al quadro di principiii da questa Suprema Corte ELineati, secondo cui l'inutilizzabilità assoluta nei confronti di terzi, prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p. per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, è subordinata, in ogni caso, alla condizione nel caso di specie non emergente dagli atti, né adeguatamente comprovata dalle allegazioni difensive che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato, ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo, ed è finalizzata ad impedire che l'utilizzazione di tali dichiarazioni possa risolversi, comunque, sia pure indirettamente, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese (Sez. 4, n. 15451 EL 14/03/2012, dep. 20/04/2012, Rv. 253510). Al riguardo si renderebbe necessario, pertanto, il ELinearsi di una obiettiva situazione di connessione procedimentale ex art. 12 c.p.p., ovvero di interferenza probatoria in ragione ELla 3 Me ricorrenza di uno specifico elemento di collegamento individuabile ex art. 371, comma 2, c.p.p., ELle quali, tuttavia, non v'è alcuna traccia nel caso di specie (Sez. 1, n. 9540 EL 21/12/2005, dep. 17/03/2006, Rv. 233532; Sez. 3, n. 16856 EL 10/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246985). Conseguentemente, devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese allorquando, rispetto ai fatti attribuiti al terzo, il dichiarante, indagato di altro reato, assuma solo la specifica veste di testimone. Né, peraltro, potrebbe fondatamente ipotizzarsi, al riguardo, la eccepita violazione EL disposto di cui all'art. 199, comma 2, c.p.p., che ELinea una regola astrattamente evocabile, se EL caso, nella diversa fase dibattimentale. Non può non rilevarsi, EL resto, con riferimento ai fatti addebitati all'indagato, che la verifica ELla sussistenza ELla qualità indicata dall'art. 63, comma 2, c.p.p., deve essere attentamente condotta non secondo un criterio formale (esistenza ELla "notitia criminis", iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale ELla qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state da lui rese (Sez. 6, n. 23776 EL 22/04/2009, dep. 09/06/2009, Rv. 244360), e che i su menzionati dichiaranti, inoltre, quali acquirenti di sostanze stupefacenti, non avevano assunto, nè potevano assumere la qualità di indagati, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ex art. 75 EL D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la conseguente inapplicabilità EL disposto ELl'art. 63, comma 2, c.p.p. (Sez. Un., n. 21832 EL 22/02/2007, dep. 05/06/2007, Rv. 236370; Sez. 6, n. 40586 EL 10/10/2008, dep. 30/10/2008, Rv. 241358). La doglianza difensiva, dunque, è meritevole di accoglimento limitatamente al riferimento operato dall'impugnata ordinanza alla posizione EL primo dei cessionari su menzionati, con la conseguente necessità di un nuovo apprezzamento in merito alla "resistenza", o meno, ELla base indiziaria la cui connotazione di gravità è stata già individuata e posta a fondamento EL provvedimento restrittivo ELla libertà personale, unitamente alla rivisitazione dei correlati elementi di valutazione oggetto EL giudizio in tema di concretezza e persistenza, o meno, ELle già evidenziate esigenze cautelari, tenendo conto EL principio al riguardo stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui la ritenuta sussistenza EL pericolo di reiterazione EL reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione ELla sospensione condizionale ELla pena (Sez. Un., n. 1235 EL 28/10/2010, dep. 19/01/2011, Rv. 248866).
8. Inammissibile, infine, deve ritenersi il nuovo motivo di ricorso (v., supra, il par. 3) dalla difesa incentrato sull'allegazione degli esiti di un'attività d'indagine espletata, ex artt. 391-bis ss. c.p.p., successivamente all'adozione ELl'impugnata ordinanza, attività d'indagine il cui contenuto, evidentemente, il Tribunale EL riesame non ha potuto considerare. L'oggetto EL motivo, pertanto, è ELimitato dalla prospettata rilevanza di elementi sopravvenuti di ле valutazione, il cui apprezzamento di merito non può essere certo sollecitato, tra l'altro per la prima volta, nella sede di legittimità. con rinvio al Tribaled C a r 9. S'impone, conclusivamente, l'annullamento ELl'impugnata ordinanza, per un esame sui punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà dei relativi nuovo apprezzamenti di merito, dovrà colmare le indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei su esposti principii di diritto in questa Sede elaborati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma, lì, 12 luglio 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Serpico인 Gaetano De Amicis Hum ain DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET 2012 IL REMA DI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piste Esposito 5