Sentenza 21 dicembre 2005
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti, ai sensi dell'art. 63 comma secondo cod. proc. pen., opera soltanto quando si tratta di dichiarazioni rese da un soggetto nei cui confronti sussistevano, fin dall'inizio, indizi in ordine al medesimo reato, a un reato connesso (ex. art. 12 comma primo lett. a) e c) cod. proc. pen.) oppure a un reato collegato (ex art. 371 comma secondo lett. b) cod. proc. pen.) con quello attribuito nelle dichiarazioni a un terzo, in quanto solo in tali casi al soggetto dichiarante é riconosciuto il diritto a non rendere tali dichiarazioni auto- e etero-indizianti, sussistendo l'incompatibilità a ricoprire l'ufficio di testimone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2005, n. 9540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9540 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/12/2005
Dott. RIGGIO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 4439
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 035506/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN EN N. IL 19/12/1963;
avverso ORDINANZA del 10/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VITALIANO ESPOSITO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore, avv. Gagliano Antonio Francesco Angelo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Rileva:
Con ordinanza del 10/5/2005 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza custodiate emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di NR MA indagato per estorsione aggravata e partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato "Stidda" operante in Gela.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità, per carenza degli avvisi di cui all'art. 63 c.p.p., delle dichiarazioni rese da AT PA, non concernendo le ipotesi di inutilizzabilità previste da tale disposizione le dichiarazioni indizianti nei confronti di terzi;
ne' alcuna ipotesi di nullità era ravvisabile, ad avviso del Tribunale, in conseguenza della avvenuta prospettazione al dichiarante, da parte degli inquirenti, dell'esistenza di registrazioni di rilievo non rinvenute in atti, potendo siffatta circostanza al più influire sulla valutazione della attendibilità del dichiarante. Quanto al merito della vicenda, il Tribunale ha ritenuto che dalle dichiarazioni dello PA relative alle dazioni di denaro pretese e ricevute dal MA in quanto associato alla Stidda, confortate da quelle rese dal socio RO AN e dalle dichiarazioni dei collaboratori CE Sergio ed Emanuele, emergessero a carico dell'indagato MA precisi elementi di reità in ordine alle ipotesi contestate. Quanto alle esigenze cautelari la natura dei reati rendeva applicabile la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 e comunque sussisteva il pericolo di una strumentalizzazione ulteriore, ove rimesso in libertà l'indagato, dei poteri di intimidazione e di inquinamento probatorio dell'associazione criminosa di appartenenza, nonché il pericolo di fuga e di reiterazione dei fatti.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in data 22/3/2005 da AT PA perché in contrasto con l'art. 63 c.p.p., comma 1 e 2 atteso che lo stesso avrebbe dovuto, alla sua terza convocazione, essere sentito non già come persona informata sui fatti ma come indagato, con la conseguenza che, ciò non essendo avvenuto, le sue dichiarazioni erano inutilizzabili erga omnes. Pertanto, reggendosi la motivazione del provvedimento pressoché completamente su tali dichiarazioni, veniva a mancare il presupposto della gravità indiziaria. Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni anche sotto altro profilo, rilevando come le stesse, ottenute mediante l'illecita tecnica di una falsa prospettazione di dati e comunque, sostanzialmente, attraverso un comportamento intimidatorio, fossero state assunte in spregio degli artt. 188, 191 c.p.p.. Con il terzo motivo il ricorrente ha comunque rilevato che le dichiarazioni dello PA si riferivano a "voci pubbliche" o incontrollabili, divenendo anche per tale aspetto inutilizzabili ai sensi dell'art. 195 c.p.p.; il Tribunale, inoltre aveva illogicamente desunto la qualità di mafioso del MA da circostanze a tal proposito irrilevanti o inconferenti.
DIRITTO
Osserva:
Il ricorso deve essere rigettato non essendo condivisibile alcuna delle censure con esso avanzate.
In ordine alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AT PA deve innanzi tutto osservarsi come nella specie rilevi la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 63 c.p.p., nessun interesse avendo il terzo all'osservanza di quanto disposto del primo comma del medesimo articolo a tutela esclusiva del diritto di difesa del soggetto dichiarante. Ma nessuna ipotesi di inutilizzabilità è altresì individuabile - nella specie - ai sensi del citato art. 63, comma 2, atteso che siffatta sanzione opera esclusivamente quando trattasi di dichiarazioni rese da soggetto a cui carico sussistevano sin dall'inizio indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso (ex art. 12 c.p.p., comma 1 lett. a - c) o collegato (ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) con quello attribuito al terzo, solo in tali casi essendo riconosciuto al soggetto dichiarante - ove fosse stato sentito come imputato od indagato - il diritto a non rendere le dichiarazioni auto ed etero - indizianti e solo in tali casi sussistendo l'incompatibilità a ricoprire l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a - b (con espresso richiamo ai citati artt. 12 e 371 c.p.p.); di contro, allorquando le dichiarazioni riguardino persone coinvolte in reati diversi o non connessi o collegati, il dichiarante viene a trovarsi rispetto a tali persone e fatti in una posizione di estraneità e pertanto assume legittimamente la posizione di testimone o di persona informata sui fatti, per la cui assunzione non sono previste le formalità e le garanzie concernenti l'imputato e l'indagato; ed ancora, e da ultimo, nessuna ipotesi di inutilizzabilità può formularsi in relazione alle dichiarazioni rese da soggetti nei cui confronti si profilino, in corso di escussione, indizi non già per fatti pregressi ma in relazione ad ipotesi di reato - quali il favoreggiamento, la calunnia o la falsa testimonianza - realizzantisi proprio attraverso le dichiarazioni rese, peraltro ancora suscettibili di ritrattazione, modifica o chiarimento. Alla stregua di quanto sopra, dunque, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha correttamente escluso ogni ipotesi di inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. delle dichiarazioni rese da AT PA, sentito quale persona offesa in relazione ai fatti estorsivi addebitati al MA e la cui ipotizzata condotta favoreggiatrice non può in alcun modo considerarsi connessa o collegata - nei termini sopra precisati - con i reati oggetto delle indagini a carico del MA. Quanto alla sostenuta violazione dell'art. 188 c.p.p. - con prospettazione di un ulteriore e diverso profilo di inutilizzabilità delle dichiarazioni PA - deve escludersi che nel modo di procedere degli inquirenti siano ravvisabili metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto interrogato od atte ad alterare la capacità dello stesso di ricordare o di valutare i fatti, atteso che la ventilata esistenza di registrazioni (non rinvenute in atti) concernenti contatti tra lo PA ed il MA non poteva comunque indurre il primo a dichiarare fatti non realmente verificatisi (all'evidenza non potendo costui temere, nel riferire i fatti come realmente accaduti, di ricevere smentita alcuna dalle registrazioni) nè incidere sulla sua capacità di ricordo e di valutazione. La decisione del Tribunale del riesame deve quindi ritenersi corretta anche sotto tale profilo.
In ordine, infine, all'ultima censura avanzata con il gravame, ritiene il Collegio che nessuna violazione dei criteri di valutazione probatoria ne' carenze od illogicità motivazionali siano ravvisabili nell'iter argomentativo seguito dal Tribunale del riesame. Il Tribunale infatti, lungi dal ricavare - come si sostiene dal ricorrente - gravi indizi di reità in ordine all'ipotesi associativa addebitata al MA da "voci pubbliche" incontrollate o da dichiarazioni meramente de relato, ha richiamato e sottolineato elementi di sicura gravità indiziaria quali: le dichiarazioni dello PA (ritenute attendibili con motivazione priva di vizi logico - giuridici) relative all'affermazione del MA di agire per conto del sodalizio mafioso "Stidda", le dichiarazioni dei collaboratori Emanuele e Sergio CE, soggetti intranei a "Cosa Nostra" e conoscitori dell'ambiente malavitoso di Gela, che hanno riferito circa i rapporti (connessi con i problemi legati alla gestione della riscossione dei proventi dalle estorsioni attuate nel territorio gelose) intrattenuti con il MA quale esponente della "Stidda" di Gela, la militanza - in tempi pregressi - del MA in tale sodalizio così come posto in evidenza nel provvedimento coercitivo 6/9/99 del GIP del Tribunale di Caltanissetta. Trattasi di elementi aventi indubbia efficacia indiziante ove valutati singolarmente e nel loro insieme, non riconducibili a "voci pubbliche", suscettibili di controllo e conferma, rilevanti anche sotto il profilo dell'attualità dell'appartenenza maliosa del MA, se considerata - in unione agli elementi, pur "datati", ricavabili dalle dichiarazioni dei CE e dalla pregressa ordinanza custodiale - la specifica condotta estorsiva recentemente attuata nei confronti dello PA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente MA NR al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006