Sentenza 4 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, l'estinzione dei crediti erariali per confusione, prevista dall'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, presuppone che il credito erariale sia stato accertato dal giudice delegato, nella sua esistenza e nel grado di privilegio, secondo la procedura di verifica prevista dagli artt. 57 e seguenti d.lgs. n. 159 del 2011, non configurando la norma citata un'ipotesi di prededuzione che, comportando deroga al principio sistematico della "par condicio creditorum", rivestirebbe carattere eccezionale e necessiterebbe di un'espressa ed inequivoca previsione legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2018, n. 5865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5865 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2018 |
Testo completo
05865-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2481/2018 MARIA VESSICHELLI -Presidente - CC 04/12/2018 UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore - SCOTTI R.G.N. 22285/2018 FRANCESCA MORELLI CO TO AN NI TO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL MI DR nato a [...] il [...] avverso il decreto del 17/04/2018 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
form lette le conclusioni del Procuratore generale;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 17/4/2018, ha dichiarato inammissibili tutte le istanze congiuntamente presentate nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano e di - AN ES LT e ha disposto trasmettersi copia del provvedimento all'amministratore giudiziario per l'inclusione dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano tra i creditori invitati a depositare istanza di accertamento dei crediti ex art.57, comma 2, d.lgs. 159/2011. In via gradata i ricorrenti avevano chiesto a) dichiararsi estinto ex lege il credito erariale di complessivi € 1.819.294,99, oggetto dell'avviso di accertamento T9B01PS 05005/2017 del 27/11/2017 nei confronti di AN ES LT, originato da un omesso versamento di IRPEF e imposta sostitutiva (adempimenti ex d.l.167/1990) su capitali esportati in Svizzera e depositati in conti bancari elvetici per l'anno di imposta 2008, in ordine al quale lo LT aveva proposto istanza di accertamento con adesione ex art.6, comma 2, d.lgs.218/1997; b) svincolarsi a favore dell'Agenzia delle Entrate o della Tesoreria dello Stato le somme oggetto di confisca definitiva di prevenzione depositate sulla relazione bancaria Q135768, denominata Redsun, intestata a VO ST SA Panama presso Banca BSI SA, di cui era già stata ordinata la confisca e la consegna allo Stato italiano;
c) l'inserimento dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano nell'elenco dei creditori ex art.57, comma 2, d.lgs. 159/2011, all'esclusivo scopo di effettuare i pagamenti del debito tributario direttamente a favore dell'Agenzia delle Entrate o della Tesoreria dello Stato mediante le giacenze della predetta relazione bancaria, denominata Redsun Q135768. 2. Hanno proposto ricorso gli avv. Daniele Maggi e ES Sacca, difensori di fiducia e procuratori speciali di AN ES LT, svolgendo quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per la mancata applicazione della confusione ex art.50 d.gs.159/201 con la conseguente estinzione del credito erariale sorto relativamente alla relazione bancaria denominata Redsun Q135768. Cody L'estinzione del debito non riguardava AN ES LT e la misura di prevenzione patrimoniale divenuta definitiva ma l'Agenzia delle Entrate e il Tribunale di Prevenzione;
era solo necessario a tal fine che la confisca fosse definitiva perché i debiti erariali maturati si azzerassero, compresi quelli colpiti da provvedimento ablativo Diversamente ragionando, il patrimonio della VO presente sulla relazione bancaria risulterebbe aggredibile dai terzi creditori, lasciando insoddisfatto il credito vantato dallo Stato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta motivazione illogica relativa alla ammissibilità della confusione ex art.50 d.lgs. 159/2011 con conseguente estinzione del credito per erariale per unicità del soggetto debitore/creditore. Non era condivisibile l'asserita necessità di applicazione dell'art.50 solo all'esito della procedura di verifica dei crediti ex art.52 e segg. d.lgs. 159/2011, in considerazione della collocazione dell'art.50 predetto differenziata e anticipata in diverso titolo e della operatività preventiva e preliminare della confusione rispetto alle procedure preordinate alla tutela dei terzi, concetto questo non riferibile alla Agenzia delle Entrate. Il presupposto del credito erariale era lo stesso della confisca, il creditore era sempre lo Stato, i criteri di valutazione della buona fede del creditore ex art.52 non potevano riferirsi alla Agenzia per la riscossione. Diversamente ragionando, si determinerebbe in capo al contribuente una macroscopica duplicazione di imposta e sanzione, in quanto alla confisca definitiva dei conti si sommerebbe la perdurante debenza delle imposte e delle sanzioni dovute in forza dell'accertamento, in contrasto con i principi dettati in tema di bis in idem dalla Corte EDU nella nota sentenza «Grande Stevens» del 4/4/2014 e la sentenza Johannesson del 18/5/2017. 2.3. Con il terzo motivo cod.proc.pen. il ricorrente lamenta erronea individuazione della incompetenza del Tribunale Misure di Prevenzione a decidere circa le domande proposte. Il Tribunale non aveva chiarito se la competenza dovesse essere ravvisata in capo al Giudice delegato, più improbabilmente, all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANSBC). Ciò non può essere, stante la definitività del provvedimento di confisca che priva il destinatario del provvedimento ablativo del diritto al contraddittorio in sede di verifica dei crediti.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura l'erronea interpretazione della Gdy legge circa la qualifica attribuita all'Agenzia delle Entrate di creditore soggetto alla procedura di verifica ex art.57 e seguenti d.lgs. 159/2011, non assimilabile a un comune credito suscettibile di valutazione di strumentalità e buona fede e sorto invece naturalmente a favore dell'Erario al momento della presentazione della mendace dichiarazione dei redditi per il 2008 che ha generato il debito erariale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina della confusione ex art.50 d.lgs.159/201 con la conseguente estinzione del credito erariale sorto relativamente alla relazione bancaria denominata Redsun Q135768. 1.1. Il ricorrente afferma che l'estinzione del debito non riguardava AN ES LT e la misura di prevenzione patrimoniale divenuta definitiva ma l'Agenzia delle Entrate e il Tribunale di Prevenzione;
era solo necessario a tal fine che la confisca fosse definitiva perché i debiti erariali maturati si azzerassero, compresi quelli colpiti da provvedimento ablativo. 3 Diversamente ragionando, il patrimonio della VO presente sulla relazione bancaria risulterebbe aggredibile dai terzi creditori, lasciando insoddisfatto il credito vantato dallo Stato.
1.2. La censura non è agevolmente comprensibile e in effetti non sussiste legittimazione e interesse del ricorrente a far valere il meccanismo di estinzione per confusione dei crediti erariali nei suoi confronti ex art.50, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 1253 cod.civ.; questa infatti riguarda i rapporti fra l'Erario e la procedura di prevenzione e investe semmai il conflitto fra il credito erariale e quello degli altri terzi creditori che vantano diritti reali o personali sui beni ex art.52 e seguenti d.lgs. 159/2011. Il provvedimento impugnato ha inteso posporre il meccanismo estintivo per confusione al preventivo accertamento dell'esistenza e del grado di privilegio dei crediti dei terzi secondo la procedura di cui agli artt.57 e seguenti del decreto;
secondo la tesi patrocinata dal ricorrente e condivisa nell'istanza dall'Agenzia delle Entrate, che non ha però coltivato impugnazione avverso il provvedimento reiettivo, l'art.50 invece si applica prima e a prescindere dalla procedura di verifica. Ciò delinea all'evidenza un conflitto fra lo Stato, creditore erariale, che attraverso il meccanismo della confusione anticipata si soddisferebbe in via assolutamente privilegiata, e gli altri terzi creditori, rispetto al quale il titolare del তদ compendio confiscato può vantare solo un interesse di mero fatto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta motivazione illogica relativa alla ammissibilità della confusione ex art.50 d.lgs.159/2011 con conseguente estinzione del credito per erariale per unicità del soggetto debitore/creditore.
2.1. Secondo il ricorrente non era condivisibile l'asserita necessità di applicazione dell'art.50 solo all'esito della procedura di verifica dei crediti ex art.52 e segg. d.lgs. 159/2011, in considerazione della collocazione dell'art.50 predetto differenziata e anticipata in diverso titolo e della operatività preventiva e preliminare della confusione rispetto alle procedure preordinate alla tutela dei terzi, concetto questo non riferibile alla Agenzia delle Entrate. Il presupposto del credito erariale era lo stesso della confisca, il creditore era sempre lo Stato, i criteri di valutazione della buona fede del creditore ex art.52 non potevano riferirsi alla Agenzia per la riscossione.
2.2. E' opportuno ricordare preliminarmente che il ricorso per cassazione contro provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione personale e patrimoniale è ammesso solo per violazione di legge (art.10, comma 3, e art. 27, comma 2, d.lgs. 6/9/2011 n.159); in tale nozione si devono ricomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto 4 mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 2017, Faiella, Rv. 269296). Pertanto, in tale materia, come pure in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080; cfr inoltre: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; S.U., 29/5/2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto;
Sez. Un. n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). E' stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma undicesimo, della I. 27/12/1956, n. 1423 e 3 ter, comma secondo, della legge 31/5/1965, n. 575 (attualmente artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. 6/9/2011, n. 159) - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione, in quanto la ratio della normativa vigente trova il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami costituzionali né con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura reale, rispetto agli altri ordinari provvedimenti giudiziari (Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014 - dep.2015, Leotta ed altri, Rv. 261954). Costituisce pertanto violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, e non anche la sua illogicità manifesta, perché effettivamente ricorra l'ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 125, comma 3, è necessario che l'apparato giustificativo del provvedimento risulti o del tutto mancante o, quanto meno, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. In sostanza, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manca del tutto, o risulta privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza 5 e di ragionevolezza, in modo da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento.
2.3. Tuttavia nella fattispecie il ricorrente intende far valere un vizio logico della motivazione in diritto e quindi nella sostanza prospetta un vero e proprio vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata, suscettibile di deduzione in sede di legittimità.
2.4. Secondo il Collegio, la ricostruzione operata dal Tribunale milanese, secondo cui anche il credito erariale va accertato secondo le disposizioni di cui agli artt.57 e seguenti d.lgs. 159/2011, salvo estinguersi per confusione una volta accertato nella sua esistenza nel grado di privilegio, è perfettamente aderente alle coordinate di un sistema improntato alla tutela della par condicio creditorum nella quale la particolare disciplina della confusione estintiva in ragione della coincidenza della qualità di creditore e debitore presuppone però la valutazione comparativa dei titoli vantati dai terzi. Il rischio paventato dal ricorrente, ossia che il compendio confiscato sulla relazione bancaria risulterebbe aggredibile dai terzi creditori, lasciando insoddisfatto il credito vantato dallo Stato, pur teorico, è del tutto conforme ai form principi generali dell'ordinamento, mentre sarebbe la diversa soluzione propugnata, che sacrifica sempre e comunque, a prescindere dalla tipologia delle cause di prelazione, i diritti dei terzi creditori, a manifestare seri dubbi di tenuta costituzionale. La regola di cui all'art.50 del d.lgs. 159/2011 intende disciplinare solo le modalità di estinzione (per confusione) dei crediti erariali suscettibili di essere fatti valere sui beni confiscati. La tesi propugnata dal ricorrente finirebbe con l'assegnare a tale disposizione l'impropria valenza di riconoscimento di credito in prededuzione, che rappresenta invece una ipotesi del tutto eccezionale in deroga alla par condicio, tanto più se attribuito a un credito non contratto nell'interesse e nel corso della procedura concursuale e in difetto di una specifica e inequivocabile norma di legge in tal senso, come appare lecito ritenere argomentare sistematicamente dall'art.111 della legge fallimentare.
2.5. Il ricorrente sostiene che, diversamente ragionando da quanto da lui argomentato, si determinerebbe in capo al contribuente una macroscopica duplicazione di imposta e sanzione, in quanto alla confisca definitiva dei conti si sommerebbe la perdurante debenza delle imposte e delle sanzioni dovute in forza dell'accertamento, in contrasto con i principi dettati in tema di bis in idem dalla Corte EDU nella nota sentenza «Grande Stevens» del 4/4/2014 e la sentenza Johannesson del 18/5/2017. 6 L'argomentazione non coglie il segno, perché il pericolo prospettato, lungi dal configurare una impropria e ingiustificata duplicazione di interventi sanzionatori, scaturisce semplicemente dalla coesistenza di altri diritti vantati dai terzi sul bene confiscato, che assoggetta, secondo le regole di sistema, anche il credito erariale al concorso e ne permette l'integrale soddisfazione, tramite l'istituto della confusione, solo se e in quanto risulta assistito da una poziore causa di prelazione.
2.6. Il ricorrente non si confronta, in ogni caso, con la concorrente motivazione addotta dal Tribunale, secondo il quale uno dei presupposti dell'istanza non poteva dirsi acquisito perché il provvedimento dell'Autorità giudiziaria elvetica dell'11/4/2018, che, in accoglimento di varie commissioni rogatorie e della richiesta di esecuzione del decreto di confisca, aveva ordinato la confisca e la consegna all'Autorità rogante dei valori patrimoniali in essere sulle relazioni bancarie presso EFG SA, non era definitivo perché ancora impugnabile con effetto sospensivo. Il che, anche di per sé solo, determina, come rilevato dal Procuratore generale, vizio di a-specificità del ricorso.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea individuazione della incompetenza del Tribunale Misure di Prevenzione a decidere circa le domande proposte.
3.1. Il Tribunale non aveva chiarito se la competenza dovesse essere ravvisata in capo al Giudice delegato, o più improbabilmente, all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANSBC). Ciò non può essere, stante la definitività del provvedimento di confisca che priva il destinatario del provvedimento ablativo del diritto al contraddittorio in sede di verifica dei crediti.
3.2. L'eventuale errore del Tribunale nell'indicare il soggetto competente a provvedere, non vizierebbe comunque la sua pronuncia, che, fra l'altro, non è di incompetenza, ma di inammissibilità del ricorso. In ogni caso il Tribunale ha chiaramente sostenuto che l'effetto confusorio di cui all'art.50 invocato dal ricorrente si produce solo all'esito della verifica dei crediti di cui all'art.57, ad opera del Giudice delegato. Che poi, come osserva il ricorrente, la definitività del provvedimento di confisca privi il destinatario del provvedimento ablativo del diritto al contraddittorio in sede di verifica dei crediti conferma solo coerentemente la carenza di interesse concreto e attuale de soggetto espropriato a contraddire nel conflitto fra i terzi creditori, incluso lo Stato.
4. Con il quarto motivo il ricorrente censura l'erronea interpretazione della legge circa la qualifica attribuita all'Agenzia delle Entrate di creditore soggetto alla procedura di verifica ex art.57 e seguenti d.lgs. 159/2011, non assimilabile a un comune credito suscettibile di valutazione di strumentalità e buona fede e sorto invece naturalmente a favore dell'Erario al momento della presentazione della mendace dichiarazione dei redditi per il 2008 che ha generato il debito erariale. La Corte ha già risposto in precedenza;
appare solo il caso di ribadire che non vi è nessuna ragione di trattare diversamente il credito erariale rispetto agli altri crediti eventualmente sussistenti, fatta salva ovviamente la peculiare disciplina di soddisfazione per confusione prevista dalla legge.
5. Il ricorso va quindi rigettato;
ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.616 cod. proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 dicembre 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Umberto Luigi Scotti Maria Vessichelli Sberto DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 FEB. 2019 Il Funzionario Giudiziario Diana URANDI 00