Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2018, n. 5865
CASS
Sentenza 4 dicembre 2018

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In tema di confisca di prevenzione, l'estinzione dei crediti erariali per confusione, prevista dall'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, presuppone che il credito erariale sia stato accertato dal giudice delegato, nella sua esistenza e nel grado di privilegio, secondo la procedura di verifica prevista dagli artt. 57 e seguenti d.lgs. n. 159 del 2011, non configurando la norma citata un'ipotesi di prededuzione che, comportando deroga al principio sistematico della "par condicio creditorum", rivestirebbe carattere eccezionale e necessiterebbe di un'espressa ed inequivoca previsione legale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2018, n. 5865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5865
    Data del deposito : 4 dicembre 2018

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