Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16067
CASS
Sentenza 25 ottobre 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che la clausola contrattuale, che configura come giusta causa di dimissioni il ritardo di dieci giorni nel pagamento della retribuzione, deve essere interpretata nel senso che, superato il predetto termine, può presumersi la intollerabilità del ritardo, senza che il protrarsi di esso faccia venire meno il diritto del lavoratore al recesso per giusta causa).

Commentario1

  • 1Posso licenziarmi subito per mancato pagamento dello stipendio?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 luglio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16067
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16067
Data del deposito : 25 ottobre 2003

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