Sentenza 25 ottobre 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che la clausola contrattuale, che configura come giusta causa di dimissioni il ritardo di dieci giorni nel pagamento della retribuzione, deve essere interpretata nel senso che, superato il predetto termine, può presumersi la intollerabilità del ritardo, senza che il protrarsi di esso faccia venire meno il diritto del lavoratore al recesso per giusta causa).
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- 1. Posso licenziarmi subito per mancato pagamento dello stipendio?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 luglio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16067 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB DE s.p.a. in Amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario Dott. Giorgio Cumin, elettivamente domiciliata in Roma, via Silla n. 3 presso l'avv. Carlo Ferzi, che, unitamente all'avv. Filippo Menichino, la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
RA MA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Conca d'oro n. 285, presso l'avv. Francesco Giuliano, che, unitamente all'avv. Emanuela Rocca, lo rappresenta e difende per procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 93 del 15 febbraio 2001, R.G. n. 483 del 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Luppi;
udito l'avv. Ferzi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 febbraio 2001 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto dalla AR NI s.p.a. in Amministrazione straordinaria nei confronti di IO CA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando la sussistenza della giusta causa per le dimissioni rassegnate dal lavoratore ed il suo conseguente diritto alla indennità di preavviso.
Rilevava in motivazione che era pacifico in fatto il ritardo sistematico nella corresponsione delle retribuzioni, che aveva determinato già un volta le dimissioni dello CA, poi revocate, e che l'art. 60 del CCNL prevede come giusta causa di dimissioni il ritardo di 10 giorni nel pagamento della retribuzione. Aggiungeva che la tolleranza dimostrata dal lavoratore non escludeva la giusta causa e che l'accumulo dei ritardi che aveva reso impossibile proseguire il rapporto di lavoro. Rilevava ancora che la situazione di amministrazione straordinaria era irrilevante, atteso che il commissario liquidatore aveva dedotto che il ritardo dei pagamenti dipendeva dalla disorganizzazione dell'ufficio del personale.
Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la NI AR, resiste con controricorso il lavoratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli art. 6 della legge n. 95 del 1979, e artt. 24, 51, 52 e 201 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), la ricorrente, premessa l'applicabilità alla fattispecie della legge Prodi, in quanto il D.Lgs. n. 270 del 1999 che la ha abrogata fa salve le procedure in corso, contesta la competenza del giudice del lavoro potendosi far valere i crediti verso l'impresa soggetta ad amministrazione straordinaria solo con la procedura di insinuazione al passivo.
La censura è inammissibile in quanto, avendo il primo giudice accolto la domanda pronunciando implicitamente sulla sua competenza, l'incompetenza del giudice del lavoro poteva essere fatta valere con l'appello, il che nella specie non è avvenuto, sicché sulla competenza del giudice del lavoro si è formato il giudicato. Con il secondo motivo deducendo il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia motivato sul rilievo che l'art. 60 del contratto collettivo ha tipizzato un'ipotesi di giusta causa delle dimissioni, verificatasi la quale incombeva al dipendente, che aveva tollerato ripetutamente il ritardo, di provare perché il protrarsi di questo fosse divenuto non più sopportabile e costituisse giusta causa di risoluzione del rapporto. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha dato atto che l'art. 60 del contratto collettivo prevede come giusta causa di dimissioni il ritardo di oltre 10 gg. nel pagamento delle retribuzioni ed ha rilevato che la norma ha la finalità di tutelare il lavoratore. Da questo non contestato rilievo la ricorrente deduce che il lavoratore, trascorso detto termine di inadempimento del datore di lavoro, se non rassegna subito le dimissioni, è tenuto a dimostrare l'immediatezza della sua reazione cui è tenuto dall'art. 2119 c.c. L'interpretazione proposta prospetta illogicamente una interpretazione della clausola contrattuale in danno del lavoratore, secondo la quale trascorsi i dieci giorni di ritardo il lavoratore, che non rassegni le dimissioni, è tenuto a dimostrare l'intollerabilità dell'ulteriore ritardo. Più logica appare, invece, l'interpretazione del Tribunale, secondo la quale dopo detto termine del contratto collettivo può presumersi l'intollerabilità del ritardo, senza che il protrarsi di esso faccia venir meno il diritto del lavoratore al recesso per giusta causa. L'immediatezza della reazione va calibrata, secondo il Tribunale, in relazione alla volontà del lavoratore di collaborare con l'azienda per superare una situazione che potrebbe essere temporanea e dalla difficoltà di reperire una nuova occupazione, ma superato un certo lasso di tempo e tenuto conto della funzione vitale della retribuzione la prosecuzione del rapporto diventa impossibile. In conclusione non appare censurabile sul piano logico l'interpretazione della clausola contrattuale fatta dal Tribunale, secondo la quale il lavoratore dopo dieci giorni di ritardo possa, ma non debba, recedere. Nè criticabile sul piano logico l'accertamento di fatto che il comportamento collaborativo del dipendente non implichi acquiescenza e non escluda l'immediatezza della reazione quando il ritardo nel pagamento della retribuzione, ripetendosi e prolungandosi, divenga non più tollerabile, circostanza che può presumersi dalla funzione di assicurare i mezzi di sostentamento, che è propria della retribuzione.
Con il terzo motivo, denunciando il vizio di motivazione, la ricorrente censura la ritenuta irrilevanza dello stato di amministrazione straordinaria della società in quanto, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dipendeva dal fatto che il Commissario straordinario non poteva procedere a pagamenti di crediti sorti prima del commissariamento e, quindi, l'inadempimento costituito dal ritardo era giustificato.
La censura è infondata in fatto. Il Tribunale ha accertato sulla base delle dichiarazioni dell'amministratore che il ritardo non è dipeso da ragioni della procedura concorsuale, ma per distinzioni dell'ufficio del personale. Non essendo stato censurato questo accertamento di fatto deve ritenersi corretta la valutazione del Tribunale che il ritardo nel pagamento delle retribuzioni sia avvenuto per colpa dell'obbligata e, costituendo inadempimento, legittimava le dimissioni in tronco dello CA. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese della ricorrente, esse si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12,50, oltre Euro.
1.500.00 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2003