Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
In tema di tutela delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige, non sussiste la nullità del decreto di citazione a giudizio (e degli atti conseguenti) redatto in lingua tedesca - anziché nella lingua italiana scelta dall'imputato, in sede di verbale dinanzi ai carabinieri - qualora l'imputato si sia rifiutato di sottoscrivere il detto verbale, considerato che tale rifiuto, alla luce delle disposizioni che tutelano l'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato, deve essere interpretato come rifiuto di rispondere all'interpello sulla lingua materna (ex art. 14 e 15 d.P.R. n. 574 del 1988), con la conseguenza che legittimamente il giudizio si è svolto nella lingua minoritaria presunta e cioè in lingua tedesca.
Commentario • 1
- 1. Art. 26 c.p.p. Prove acquisite dal giudice incompetentehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2006, n. 16337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16337 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 06/04/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 596
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 26699/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI KA, nato il [...] ad [...];
avverso la sentenza pronunciata il giorno 8.11.2004 dalla Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
nei confronti delle parti civili:
- GG ER;
- ER AR;
- RK ER;
- SE LO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Di Tomassi M. Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo Santi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. TRIBULATO Sebastiano.
FATTO
1. Con sentenza pronunziata il 31.1.2003 il Tribunale di Bolzano dichiarava ZI KA responsabile, in concorso con Regina AI, dei delitti (posti in continuazione) di contraffazione e spendita di buoni del tesoro, tentativo di truffa in danno di GG ER, truffa aggravata in danno di AD ER e RK ER (art. 56 c.p.; art. 81 c.p., comma 1, art. 110 c.p., art. 455 c.p., in relazione all'art. 458 c.p.; art. 640 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 7) commessi fra l'aprile 1998 ed il marzo 1999 e sostanzialmente consistiti nel circuire soggetti (ER GG, punto A;
UR AR, punti B e C;
ER RK, punto D;
LO SE, punto E) ai quali era stata prospettata una possibilità matrimoniale ovvero una relazione con la AI, unicamente per ottenere da loro somme di danaro;
consegnando in un caso (a UR AR, punti B e C) a garanzia del "prestito" un buono del tesoro poliennale, del valore nominale di L. 50.000.000, contraffato. Lo ZI veniva condannato per l'effetto alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e di Euro 1.000,00 di multa.
2. Investita del gravame degli imputati, nonché della parte civile ER GG quanto alla statuizione risarcitoria, con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava i giudizi di colpevolezza e condannava lo ZI agli ulteriori danni patrimoniali non considerati in primo grado.
3. Ha proposto ricorso KA ZI, a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione al rigetto della eccezione di violazione del D.P.R. n. 574 del 1978, artt. 14 e 18, con riferimento al decreto di citazione a giudizio redatto in lingua tedesca anziché nella lingua italiana dichiarata dall'imputato, sul presupposto che dal verbale redatto il 14.4.1999 dai Carabinieri di Appiano risultava che l'imputato, interpellato, aveva scelto la lingua italiana, a nulla valendo che l'imputato avesse quindi rifiutato di sottoscrivere detto verbale. La Corte d'appello aveva ritenuto che, avendo la dichiarazione di scelta della lingua, D.P.R. 15 luglio 1998, n. 574, ex artt. 13 e segg. (nella formulazione dell'epoca), natura di dichiarazione di volontà "negoziale-processuale", il rifiuto di sottoscrizione del verbale nel quale risultava "barrata" la casella di scelta della lingua italiana rendeva "nullo" il medesimo - come è per la dichiarazione o elezione di domicilio - e comunque improduttivo di effetti, di tal che legittimamente il procedimento si era svolto nella lingua presunta (la lingua tedesca).
Sostiene il ricorrente che il citato D.P.R., art. 14, non prevede, a pena di nullità della dichiarazione di scelta linguistica, la sottoscrizione della dichiarazione stessa, citando pronunce della Suprema Corte dalle quali dovrebbe ricavarsi il principio che si procede nella lingua presunta nella sola ipotesi in cui l'imputato si rifiuti di rispondere e che neppure è necessario che la richiesta di quale sia la lingua madre debba essere verbalizzata;
e afferma che non è invocabile una sorta di analogia con il caso della mancata sottoscrizione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio - caso nel quale la sottoscrizione è richiesta espressamente - e, comunque, che neppure in tale ipotesi la dichiarazione è invalida salvo che il rifiuto risulti motivato dal formale disconoscimento del contenuto dell'atto o dalla mutata volontà di non eleggere il domicilio.
3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 516 c.p.p., in relazione alla mancata restituzione degli atti al Pubblico Ministero a seguito della modifica dell'imputazione avvenuta nella udienza dibattimentale del 5.12.2001 mediante la contestazione del concorso con la AI nei reati di cui agli artt. 455 e 458, 640 c.p.. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, prospettato quale violazione dell'art. 192 c.p.p. ed erronea valutazione delle prove.
3.4. Con il quarto lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge "in relazione all'art. 640 c.p. per mancanza dell'elemento oggettivo del reato (artifizi e raggiri) nonché all'elemento soggettivo (dolo).
3.5. Con il quinto deduce (1) che la Corte d'appello nel negare al ricorrente le attenuanti generiche non avrebbe tenuto nel debito conto che a suo carico esisteva un solo precedente penale;
(2) che la sua minima partecipazione al fatto avrebbe imposto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; (3) che l'aumento di pena per la continuazione e la recidiva risultava sproporzionato, tanto più con riguardo al trattamento sanzionatorie riservato alla AI. DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente reitera l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti i conseguenti atti del procedimento di primo grado, a causa dell'uso della lingua tedesca affermando violati, D.P.R. n. 574 del 1988, artt. 14 e 18. Il motivo è manifestamente infondato.
Gli artt. da 14 a 17 (l'art. 18, relativo a procedimento nel quale sono state effettuate diverse opzioni linguistiche, non rileva nel caso in esame) del D.P.R. n. 574 del 1988 prescrivono:
a) che all'atto dell'arresto o del fermo (art. 14), o nel primo interrogatorio reso all'autorità giudiziaria, l'organo procedente interpelli l'imputato sulla lingua materna;
b) che si proceda nella lingua indicata dall'imputato ove questi manifesti la sua opzione sulla lingua del processo nell'ambito delle situazioni espressamente indicate ovvero con dichiarazione da lui sottoscritta resa personalmente o fatta pervenire all'autorità giudiziaria, non oltre l'apertura del dibattimento;
c) che si proceda con la lingua presunta nel caso in cui l'imputato si rifiuti di rispondere all'interpello sulla lingua madre, ovvero non abbia comunque reso alcuna formale dichiarazione sulla lingua prescelta.
Il sistema è chiaramente improntato al riconoscimento del diritto all'uso della lingua materna da parte dell'imputato alloglotta appartenente ad una minoranza linguistica, indipendentemente da ogni accertamento circa la conoscenza o meno della lingua italiana da parte sua, sul presupposto che il diritto all'uso della lingua minoritaria è espressione e forma della tutela delle minoranze linguistiche. A siffatta ratio risponde la regola, più volte ribadita, che le facoltà previste nelle disposizioni evocate - non incidenti sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) a cui presidio sono poste invece le norme codicistiche in tema di traduzione degli atti e diritto all'assistenza di un interprete per l'imputato che non conosce la lingua italiana - sono attribuite in via esclusiva all'imputato, che deve espressamente e personalmente esercitarle mediante la rivendicazione dell'appartenenza alla minoranza linguistica, quale manifestazione della sua identità culturale (art. 6 Cost., anche in riferimento all'art. 2, Cost.).
Le disposizioni evocate dettano, in altri termini, norme particolari per il processo penale, a protezione del cittadino italiano appartenente alle minoranze di lingua tedesca o ladina che integrano la analoga tutela riconosciuta in via generale all'imputato appartenente ad un minoranza linguistica riconosciuta dall'art. 109 c.p.p. e art. 26 disp. att. c.p.p. (l'uno prevedente il diritto,
esercitabile a richiesta, di essere interrogato o esaminato nella madre lingua, con relativa verbalizzazione anche in tale lingua, nonché il diritto alla traduzione degli atti del processo a lui indirizzati;
l'altro, il dovere dell'autorità giudiziaria, negli stessi casi, di tener conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato, nell'individuare il difensore d'ufficio o nel designare il sostituto del difensore). Tutela in relazione alla quale, come ribadito da C. cost. n. 406 del 1999, diritti linguistici e diritti di difesa possono in effetti intrecciarsi nel concreto svolgersi del processo, ma restano essenzialmente distinti (C. cost. sentenze nn. 213 del 1998, 15 del 1996, 16 del 1995, 62 del 1992). Ne discende che la sanzione della nullità ex art. 185, cpv. c.p.p. del 1930, che espressamente assisteva la violazione delle disposizioni in tema di lingua del processo recate dal D.P.R. n. 274 del 1988, non può essere in alcun modo "estesa" oltre le ipotesi espressamente previste, contrassegnate da una ratio di esclusiva tutela dell'uso della lingua minoritaria e dalla tassativa necessità che l'imputato sia interpellato, manifesti espressamente la sua opzione, e che, in assenza di questa, si proceda con la lingua presunta.
Tanto ricordato, nel caso in esame deve osservarsi che il verbale citato dal difensore è sicuramente idoneo a dimostrare che l'imputato è stato interpellato sulla lingua di appartenenza, e, proprio alla luce dell'impianto del sistema richiamato e della sua ratio, il fatto che l'imputato si sia rifiutato di firmarlo non può che essere interpretato alla stregua di un rifiuto di rispondere all'interpello sull'uso della lingua italiana. Sicché, in assenza di diversa rituale dichiarazione proveniente dall'imputato personalmente, legittimamente s'è proceduto in lingua tedesca e cioè nella lingua minoritaria presunta (la correttezza dell'accertamento sul gruppo linguistico d'appartenenza non è contestata in concreto e risulta in astratto garantita dal censimento linguistico previsto dal comma 2 dell'art. 89 dello Statuto). Nè può condurre a diversa conclusione la giurisprudenza citata dal ricorrente, concernente l'affatto diverso aspetto della necessità che la richiesta di quale sia la sua lingua madre, sia stata effettivamente rivolta all'imputato, non occorrendo che sia anche verbalizzata (la richiesta, non già la risposta: cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12288 del 04/10/1995). Mentre è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, risultando nei casi previsti l'interpello, la nullità può conseguire solo all'uso di lingua madre diversa da quella espressamente indicata a verbale o formalmente chiesta dall'interessato, ovvero, in assenza di una esplicita opzione, dall'uso diverso della lingua presunta (Sez. 5^, Sentenza n. 8431 del 30/05/1997; Sez. 5^, Sentenza n. 11956 del 19/11/1997).
2. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo. Richiamando le deduzioni già prospettate nell'atto d'appello e rigettate dalla Corte territoriale, il difensore sostiene che, essendo stato originariamente contestato allo ZI il reato di ricettazione (dei titoli consegnati dalle persone offese alla AI), la modifica dell'imputazione avvenuta mediante la contestazione in udienza del concorso nei reati attribuiti alla coimputata doveva ritenersi integrare contestazione di fatti "nuovi e diversi". Lamenta di conseguenza, e nella sostanza, il ricorrente: (1) che, non avendo dato lo ZI il proprio consenso ex art. 518 c.p.p., comma 2, i fatti nuovi non potevano essergli contestati;
(2) che comunque, non essendo stata celebrata l'udienza preliminare per i suddetti reati a carico dello ZI, gli atti dovevano essere restituiti al Pubblico ministero, ai sensi degli artt. 516 c.p.p., comma 1 ter, e art. 521 c.p.p., bis;
(3) che, dipendendo la contestazione in udienza da un errore del Pubblico Ministero, atteso che essa si fondava su elementi già noti nel corso delle indagini, la modifica dell'imputazione aveva privato l'imputato della possibilità di chiedere i riti alternativi per tali reati nella sede propria, e cioè nel corso dell'udienza preliminare e la contestazione stessa non poteva essere effettuata (alla luce di Cass. n. 1431 del 2001).
2.1. Orbene, deve innanzitutto osservarsi che la modifica dell'imputazione da ricettazione a concorso nel reato presupposto integra senz'altro l'ipotesi del fatto diverso di cui all'art. 516 c.p.p., allorché non risulti che all'imputato era stato per tempo posto in grado di difendersi, in fatto, da tale accusa (essendo altrimenti sufficiente la riqualificazione del fatto già in concreto contestato). Modificata dunque l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p., la contestazione del reato di cui agli artt. 455 e 458 c.p. (spendita del buono del tesoro contraffatto di cui al punto b., funzionale alla consumazione della truffa al punto c), non configurava certamente, alla stregua di quanto emerge dagli stessi atti di parte e dalla sentenza impugnata, "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 518 c.p.p., comma 1, il quale espressamente è riferito ad ipotesi in cui tra l'ulteriore reato e quello già contestato non ricorra l'ipotesi di concorso formale o di continuazione ("fuori dell'ipotesi di cui all'art. 517 c.p.p."). Non solo, difatti, la contestazione venne sin dall'origine formulata ritenendo i vari episodi delittuosi avvinti dalla continuazione (ex art. 81 cpv. c.p., c.p.), ma la continuazione è stata ritenuta in sentenza e sul punto non è stato mai formulata alcuna censura.
2.2. Errata è quindi l'evocazione delle situazioni in cui l'udienza preliminare "non si è tenuta", previste dall'art. 516 c.p.p., comma 1 ter, richiamato dall'art. 517 c.p.p., comma 1 bis, e art. 521 bis c.p.p..
È affatto evidente, difatti, che se il reato "concorrente" o il reato "diverso" viene contestato in dibattimento (ed è il caso di cui si occupano le norme evocate), con specifico riferimento a tale reato l'udienza preliminare non può, per definizione, essersi tenuta nei confronti di quell'imputato.
Le disposizioni citate fanno dunque indubbiamente riferimento, escludendole dall'ambito di operatività della previsione della restituzione degli atti al Pubblico ministero, alle ipotesi in cui la vocatio in ius è stata comunque disposta a seguito d'udienza preliminare, vuoi perché per il reato originariamente contestato essa era comunque prevista, vuoi perché detto reato era comunque connesso ad altri per i quali l'udienza andava tenuta (cfr. Sez. 1^, Sentenza n. 25258 del 22/04/2004, confl., comp. in proc. Ciotti).
2.3. Quanto alle censure concernenti il fatto che la modifica dell'imputazione non poteva essere effettuata perché non fondata su elementi emersi in dibattimento ma preesistenti, sicché (sotto altro profilo) la mancata restituzione degli atti al Pubblico Ministero avrebbe privato l'imputato della possibilità di accedere ai riti alternativi, osserva il Collegio che esse appaiono manifestamente infondate in fatto e in diritto.
Chiaramente, infatti, la sentenza impugnata ribadisce che la contestazione suppletiva fu "resa necessaria dalle dichiarazioni della AI durante l'istruzione dibattimentale". La "novità" di tale specifico (e sicuramente determinante, per ciò che si dirà in relazione alle restanti censure) elemento non è contestata dal ricorrente, ed è anzi implicitamente confermata da quanto si legge nell'atto d'appello circa le "dichiarazioni dell'"ultima ora"" della AI;
ne' può incidere su siffatta novità il fatto che la fonte acquisita a dibattimento veniva in ipotesi a colmare un quadro preesistente latamente indiziario (evidenziato peraltro in ricorso soltanto mediante il riferimento alla nota situazione di convivenza tra i due coimputati) la cui valenza e consistenza è frutto di apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede. La modifica dell'imputazione era dunque sicuramente legittima, non solo alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte, v. S.U. 128.10.1998, Barbagallo;
e, sulla base di tale;
orientamento consolidato, C. cost. n. 265 del 1994) secondo cui la modifica dell'imputazione potrebbe essere legittimamente effettuata anche sulla sola base degli atti d'indagine, ma anche alla stregua dei principi affermati nella, peraltro affatto isolata, pronunzia ricordata dal ricorrente.
In tale ottica è quindi manifestamente infondata, alla stregua della consolidata giurisprudenza ordinaria e costituzionale, oltreché generica ed astratta (non facendo alcun riferimento concreto al tipo di rito la cui scelta si lamenta sia stata preclusa ne' all'esistenza dell'effettiva manifestazione di un'opzione in tal senso), l'ulteriore doglianza relativa alla violazione del diritto di difesa conseguente alla "perdita" della possibilità di accedere ai riti alternativi.
Come ricordava, difatti, la Corte costituzionale nella sentenza n. 265 del 1994 - dopo aver richiamato la sentenza n. 593 del 1990 a proposito del nesso inscindibile tra vantaggi premiali e funzioni di economia processuale che assiste i riti alternativi - fra le "valutazioni che lo stesso imputato deve compiere, ai fini della determinazione della scelta del rito" vi è "la evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria dibattimentale, non infrequente nell'attuale sistema processuale penale il quale riserva al dibattimento la formazione della prova, mentre nella fase preliminare si raccolgono solo gli elementi sufficienti per la formulazione dell'accusa e il rinvio a giudizio" (C. cost. ordinanza n. 213 del 1992); di conseguenza anche "il relativo rischio rientra naturalmente nel calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiedere o meno tale rito, onde egli non ha che da addebitare a se medesimo le conseguenze della propria scelta" (sentenza n. 316 del 1992; ordinanza n. 107 e sentenza n. 129 del 1993). Sicché soltanto quando non può rinvenirsi "alcun profilo di inerzia dell'imputato e quindi di "addebitabilità" al medesimo delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato" (sentenza n. 101 del 1993), e cioè solamente nelle situazioni di "tardività" della contestazione, nelle quali la libera determinazione dell'imputato verso i riti speciali risulta sviata da aspetti di "anomalia" caratterizzanti la condotta processuale del Pubblico Ministero, la preclusione per l'imputato ad accedere "ai riti speciali" può considerarsi lesiva del diritto di difesa (tanto da imporre la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non consentono di richiedere, in siffatta ipotesi, al giudice del dibattimento l'applicazione di pena).
Discende da tali principi che nel caso in esame, nel quale non risulta che la contestazione suppletiva fosse tardiva per "colpa" del Pubblico ministero, nessuna lesione del diritto di difesa può, anche in astratto, predicarsi avvenuta.
E peraltro, nella diversa situazione (ipotizzata in ricorso) di contestazione suppletiva sulla base di elementi preesistenti, l'imputato avrebbe avuto la possibilità di richiedere in dibattimento il patteggiamento a seguito della sentenza citata (n. 265 del 199; l'attualità di tale pronunzia essendo stata confermata dalle ordinanze n. 486 del 2002 e n. 236 del 2005). Nella stessa situazione, inoltre, la possibilità di una soluzione analoga con riferimento al nuovo giudizio abbreviato parrebbe essere stata lasciata aperta proprio da C. cost. n. 236 del 2005, assieme a C. cost. n. 169 del 2003 (nonché all'ord. n. 54 del 2002), a condizione, ovviamente, che l'imputato avesse manifestato la volontà di chiedere tale rito, cosa che non risulta. Ferma, in ogni caso, la considerazione che la soluzione della "trasmissione degli atti al Pubblico Ministero" fuori dei casi tassativamente previsti, tanto più sulla base di un interesse "astratto" e non oggetto di specifica richiesta, era ed è addirittura eccentrica rispetto al sistema, "complessivamente improntato, per esigenze di speditezza e di economia, all'opposto principio di non regressione del procedimento" (ord. cit. n. 236 del 2005).
3. I restanti motivi sono palesemente inammissibili.
3.1. Con il terzo e quarto il ricorrente ripropone, sotto diversi angoli di vista (carenza di motivazione/insussistenza degli elementi costitutivi del reato) i medesimi argomenti difensivi prospettati con l'atto d'appello, adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata. E non v'è punto o argomento che non sia interamente in fatto o che non proponga una diversa, asseritamente più plausibile, lettura degli elementi di prova acquisiti, insuscettibili di rivalutazione in questa sede perché ampiamente illustrati e logicamente considerati.
Può aggiungersi soltanto che l'intero discorso del ricorrente ruota sulla asserita inattendibilità delle coimputata, che ingiustamente e calunniosamente avrebbe accusato lo ZI. Al contrario, la Corte d'appello ha congruamente giustificato le sue conclusioni attraverso una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni e una valutazione delle prove puntuale, segnalando l'inconsistenza degli argomenti addotti a sospetto della AI dall'appellante (gli stessi ripetuti in ricorso) e l'esistenza di validi e tranquillanti elementi di riscontro (titoli in possesso del ricorrente;
uso da parte sua della vettura intestata ad una delle "vittime"; dichiarazioni rese dai testi sul fatto che la AI aveva parlato dello ZI come di persona che le "spillava" danaro;
condizioni disagiate in cui viveva la AI;
dichiarazioni di altre due donne reclutate e "usate" nello stesso modo dallo ZI). Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede perché la Corte di Cassazione non è chiamata a condividere la decisione ne' l'iter cognitivo o valutativo attraverso cui il giudice è pervenuto ad essa, ma deve limitarsi a verificare se la sua giustificazione sia sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, valida la premessa in "fatto", sia logica: sia insomma esauriente e plausibile.
Nè possono condurre a diversa conclusione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., le puntigliose indicazioni contenute nel ricorso sulla possibilità di valutare in modo difforme certuni dati probatori, anche perché non c'è elemento, per quanto in apparenza significativo, che possa essere letto fuori dal contesto probatorio nel quale è inserito, la cui valutazione complessiva è fuori dalla portata di questa Corte, se non altro perché, oggettivamente, resta vincolata ai motivi di ricorso.
3.2. Anche sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato la Corte d'appello ha adeguatamente risposto, rilevando che la AI aveva ammesso di avere stabilito i contati con le persone offese al solo scopo di carpirne la fiducia e il denaro, agendo su istigazione dello ZI. Sicché le dazioni di denaro non costituivano meri atti di liberalità ma ingiusto profitto dolosamente carpito con "artifizi e raggiri" degli aspiranti compagni della AI.
4. Inammissibile è infine il quinto motivo, articolato in censure, in parte assolutamente generiche (quelle sull'aumento della continuazione e sulla denegata attenuante della minima partecipazione al fatto) e in parte volte a censurare senza ragione le valutazioni squisitamente di merito, e più che congruamente motivate, della Corte d'appello sulla complessiva gravità dei fatti e sulla allarmante personalità dell'imputato, desumibile da precedenti penali e ruolo svolto nelle vicende in esame.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006