Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2006, n. 16337
CASS
Sentenza 6 aprile 2006

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In tema di tutela delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige, non sussiste la nullità del decreto di citazione a giudizio (e degli atti conseguenti) redatto in lingua tedesca - anziché nella lingua italiana scelta dall'imputato, in sede di verbale dinanzi ai carabinieri - qualora l'imputato si sia rifiutato di sottoscrivere il detto verbale, considerato che tale rifiuto, alla luce delle disposizioni che tutelano l'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato, deve essere interpretato come rifiuto di rispondere all'interpello sulla lingua materna (ex art. 14 e 15 d.P.R. n. 574 del 1988), con la conseguenza che legittimamente il giudizio si è svolto nella lingua minoritaria presunta e cioè in lingua tedesca.

Commentario1

  • 1Art. 26 c.p.p. Prove acquisite dal giudice incompetente
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2006, n. 16337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16337
Data del deposito : 6 aprile 2006

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