Sentenza 19 novembre 1997
Massime • 1
La nullità del giudizio conseguente alla violazione dell'art. 15 del DPR 15 luglio 1988 n. 574, che tutela la minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino Alto Adige, prescrivendo la redazione degli atti del processo nella lingua di appartenenza, è configurabile solo quando l'interessato ne abbia esplicitamente richiesto l'uso, secondo il principio generale contenuto nell'art. 109 comma 2 cod. proc. pen., ed è comunque esclusa quando risulti, dagli atti, che questi è stato perfettamente in grado di assistere al giudizio e abbia reso interrogatorio nella lingua italiana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/1997, n. 11956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11956 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 19/11/1997
1. Dott. Nicola MARVULLI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N.1537
3. " Nunzio CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe SICA " N.13803/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GE OL nato a [...] il [...];
2) AS RT nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano in data 29.11.19;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Marvulli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galati Giovanni;
che ha concluso per il rigetto del ricorso di ER OL e per l'inammissibilità del ricorso di HA BE;
Udito il difensore, avv.to De Maria Salvatore;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO OL e AS BE sono stati tratti a giudizio del Pretore di Bolzano per rispondere del delitto previsto dagli artt. 110-624-625 n. 1 C.P., per avere sottratto, in concorso tra loro, alcuni oggetti d'oro e la somma di un milione e centomila lire dall'abitazione di Perathoner Martino il 21 dicembre 1993. Il Pretore, a conclusione del giudizio, riteneva provata la responsabilità di entrambi gli imputati e, concesse loro le attenuanti generiche, considerate equivalenti alle contestate aggravanti, condannava ciascuno a mesi sette di reclusione ed a lire 500 mila di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
La sentenza, appellata dagli imputati, veniva confermata dalla Corte di Appello di Trento il 29.11.1996, ma la pena nei confronti di ER OL veniva ridotta a mesi tre di reclusione ed a lire 200 mila di multa, in considerazione del suo stato di incensuratezza.
Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, formulando diversi rilievi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno censurato l'impugnata sentenza denunciandone, con distinte argomentazioni, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione nonché la manifesta illogicità nella valutazione complessiva della prova.
Osserva la Corte che nessuno dei rilievi dedotti dai ricorrenti puo essere condiviso.
Dalla concorde ricostruzione dei giudici di merito risulta che ER OL fu sorpreso dal derubato nell'atto in cui usciva dall'appartamento nel quale il furto era stato consumato e su espressa richiesta dello stesso derubato indicò AS BE quale l'autore materiale del furto, allontanatosi in possesso della refurtiva.
Le specifiche e costanti dichiarazioni della parte lesa erano state corroborate dal fatto che gli inquirenti potettero riscontrare che alcune delle impronte lasciate sulle scale innevate di quella casa in cui il furto era stato consumato appartenevano proprio a ER e numerose persone avevano confermato di aver visto insieme i due imputati allorquando scendevano quelle scale. Nella sentenza impugnata non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie, perché queste sono state compiutamente analizzate con rigore logico ed hanno fondatamente giustificato quel convincimento di certezza sulla partecipazione dei ricorrenti al delitto, convincimento che si sottrae al sindacato di questa Corte. Anche infondato è l'altro motivo di ricorso indicato da ER OL: ha dedotto il ricorrente la violazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 574 del 1988, e, quindi, la nullità di entrambi i giudizi, perché gli atti del processo erano stati redatti in lingua italiana, benché, egli facesse parte della minoranza linguistica tedesca.
Osserva la Corte che sia il Pretore di Bolzano che la Corte di Appello di Trento hanno correttamente applicato quanto disposto dall'art. 109 comma 2 C.P.P., norma che condiziona l'uso della madrelingua per chi fa parte di una minoranza linguistica ad una sua espressa richiesta, richiesta che nel caso in esame non era stata tempestivamente formulata.
Inoltre dagli atti del procedimento emergeva che l'imputato ricorrente non solo non aveva chiesto, ne' all'atto dell'arresto, nè successivamente, di essere interrogato in lingua tedesca, ma addirittura aveva dimostrato di comprendere senza alcuna difficoltà la lingua italiana, tant'è che in questa lingua rispose all'interrogatorio eseguito dopo il suo arresto e successivamente nella stessa lingua espresse le sue difese.
Pertanto, non sussiste la dedotta causa di nullità di entrambi i giudizi.
I ricorsi debbono essere respinti ed entrambi i ricorrenti vanno condannati, in solido, alle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, GE OL e AS ER, in solido, alle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 19 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1997