Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
È configurabile l'interesse dell'imputato all'impugnazione di sentenza di assoluzione pronunciata con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in considerazione delle potenziali conseguenze sfavorevoli, sia in sede civile, sia in sede amministrativa, riconducibili a tale formula assolutoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2009, n. 28846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28846 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 498
Dott. DI TOSS Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 002607/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AN N. IL 21/09/1943;
2) SS ND N. IL 16/09/1951;
avverso SENTENZA del 27/06/2008 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) e (Ndr: testo originale non comprensibile) (in sost. Dell'avv. (Ndr:
testo originale non comprensibile) che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27/6/2008, depositata il 24/9/2008, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza 23/3/99 del Tribunale di Ancona, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art.676 c.p., comma 2, ha assolto IO CI e SI SA
dal reato loro ascritto perché non più preveduto dalla legge come reato, revocando le statuizioni civili della sentenza appellata. La Corte di merito ha riepilogato la vicenda oggetto di causa - relativa al crollo del padiglione n. 3 del reparto 9^ del cimitero Santa Maria di Fabriano, avvenuto il 13/4/95 in concomitanza dei lavori di scavo volti alla realizzazione, in prossimità del padiglione crollato, di un nuovo padiglione - ed ha quindi sintetizzato le argomentazioni del primo Giudice, che aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all'art. 676 c.p., u.c. (così diversamente qualificata l'originaria imputazione ex artt. 449 e 434 c.p.) ed ha riportato le censure degli imputati, che avevano,
ciascuno, attribuito ad altri ogni responsabilità ed escluso ogni loro colpa nella causazione dell'evento, nonché dell'appellante P.M., che aveva censurato il proscioglimento di altro imputato nonché l'avvenuta derubricazione del reato.
Ciò premesso, la Corte ha condiviso la statuizione dei primi Giudici consistita nella derubricazione della originaria contestazione, escludendo che in ragione di ciò si fosse incorsi nella violazione di cui all'art. 522 c.p. e che altresì fosse carente nella specie, in relazione agli imputati SI e CI, la qualifica soggettiva richiesta ai fini della configurabilità in astratto della contravvenzione di cui all'art. 676 c.p.. La Corte ha quindi ritenuto, condividendo l'assunto dei primi Giudici, che sussistessero i profili di colpa contestati agli imputati in relazione alle condotte ed omissioni agli stessi risalenti, atteso che il SI - che aveva redatto il progetto strutturale del nuovo padiglione, da costruirsi in aderenza a quello rovinato al suolo - non aveva nel progetto fatto cenno alcuno alle problematiche della costruzione in aderenza ad altra e della differenza di quota delle due costruzioni, e che il CI, che aveva preso parte ai lavori finalizzati alla costruzione del nuovo edificio, aveva con condotta imprudente ed imperita eseguito, con subappalto non consentito ed in assenza di un direttore di lavori, i lavori di demolizione del muro di contenimento della fondazione del padiglione preesistente tramite pala meccanica e martello pneumatico e senza procedere "per conci" con possibilità di progressivo ed interinale puntellamento. La Corte ha ritenuto altresì che fosse del tutto ininfluente, rispetto alle posizioni ed alle rispettive responsabilità di tali imputati, la posizione dell'imputato assolto, attesa l'indipendenza oggettiva delle diverse condotte ed omissioni contestate, ed ha inoltre riconosciuto agli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 76 c.p., comma 2. Pertanto, dovendosi ravvisare solo una ipotesi punita con sanzione amministrativa, la Corte, pur in presenza di una causa estintiva del reato (prescrizione), ha ritenuto di addivenire alla statuizione di proscioglimento sopra specificata.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati sopra citati, il difensore del SI con atto del 4/11/2008 articolato su cinque motivi ed il difensore del CI con atto del 5/11/2008 fondato su tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che colgono nel segno i rilievi dei due ricorrenti circa la sussistenza del loro interesse, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4, ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha loro applicato, ai sensi dell'art. 129 cpv. c.p.p., la formula assolutoria della sopravvenuta non previsione del fatto come reato, per essere stata la fattispecie a loro carico accertata e - all'esito del formulato giudizio di equivalenza - punita con sanzione depenalizzata in forza del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 51. Se, infatti, fosse raggiunto lo scopo perseguito dalle due impugnazioni, quello di pervenire ad una pronunzia assolutoria piena, afferente la sussistenza o la soggettiva commissione del fatto, ne discenderebbe un indiscutibile effetto riflesso in favore degli imputati, tanto nella sede della valutazione della responsabilità amministrativa e del conseguente giudizio ex lege n. 689 del 1981 quanto nella eventuale sede del giudizio civile di danno intentato a loro carico dal soggetto che dal crollo ebbe a patire danni. Venendo quindi al merito delle impugnazioni, ritiene il Collegio che, nessuna delle censure articolate nei due ricorsi meritando condivisione, entrambe le impugnazioni, che appresso si esaminano partitamente, debbano essere rigettate.
Ricorso proposto per il CI.
Con un primo motivo l'imputato CI ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della sua condotta, atteso che egli non avrebbe potuto adottare alcuna cautela non essendosi evidenziato nel progetto che le strutture dei due padiglioni erano in aderenza e che non avrebbe altresì potuto interpellare il direttore dei lavori che non era mai stato nominato e che, peraltro, non avrebbe potuto pretendere l'esecuzione dei lavori in maniera difforme a quanto progettualmente previsto. La doglianza è palesemente inconsistente, posto che l'impugnata sentenza non è incorsa in alcuna contraddizione avendo essa stigmatizzato che, pur dando per certa l'assenza di una evidenza progettuale del rischio, l'imputato ebbe a comportarsi con totale superficialità ed imperizia, subappaltando "alla cieca" i lavori di demolizione, mancando comunque di pretendere un progressivo (e prudente) smantellamento-puntellamento delle frazioni demolite, non pretendendo la autorizzazione del direttore dei lavori ed astenendosi dal proseguire in assenza della predetta Direzione (pag. 17).
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto analoghe censure con riguardo alle valutazioni asseritamente tratte dalle argomentazioni di cui alla perizia di ufficio. La doglianza è nulla più di un inammissibile tentativo di fornire una diversa lettura delle osservazioni peritali dell'ing. Dezi, afferenti i rischi di lavorazione e l'assenza di una formale nomina di un Direttore dei Lavori (al suo posto essendo stato nominato un dirigente inabilitato allo scopo).
Infine con il terzo motivo il CI ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riguardo alla mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 676 c.p., comma 2 e quindi assumendo difetto di correlazione tra accusa ed addebiti riconosciuti. La censura non ha fondamento, posto che non sussiste alcuna immutazione del fatto per il passaggio, operato con la decisione dei primi giudici, dalla originaria contestata ipotesi del provocato crollo di una costruzione, che ai sensi dell'art. 434 c.p. cagiona pericolo per la pubblica incolumità, alla riconosciuta ipotesi di rovina dell'edificio aggravata dalla esposizione a pericolo delle persone (art. 676 c.p., commi 1 e 2), appunto affermata in primo grado e condivisa dalla Corte di merito (che la ha assunta a premessa per operare il giudizio di equivalenza tra aggravante contestata ed accertata ed attenuante concessa). Ricorso proposto per il SI.
Il difensore dell'imputato SI, con il primo motivo, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento alla carenza della richiesta qualificazione soggettiva, in capo al ricorrente, quale responsabile del reato di cui all'art. 676 c.p.. La doglianza non ha alcun fondamento, posto che ad integrare la previsione de qua (chiunque ha avuto parte nel progetto...) occorre, ma è anche sufficiente, che il tecnico, pur nei limiti dell'incarico progettuale ricevuto, concorra a deliberarne-realizzarne in tutto o in parte i contenuti prescrittivi, esattamente come hanno accertato i giudici del merito affermando che il SI era l'autore del progetto strutturale del nuovo padiglione e che in tale veste avrebbe potuto, e dovuto, evidenziare i rischi di una costruzione in aderenza al vecchio manufatto. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato inosservanza di legge in relazione alla avvenuta diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. La censura è infondata per le ragioni esposte nella disamina del terzo motivo del ricorso dell'imputato CI, alla cui lettura pertanto si rinvia.
Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo, infine, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla affermata responsabilità, pur non avendo il ricorrente compiuto atti di ingerenza nei lavori o dato direttive a chicchessia, e con riguardo alla affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 676 c.p., comma 2. Quanto alla pretesa insussistenza del pericolo per le persone, la censura non ha alcuna rilevanza impugnatoria posto che non si scorge quale interesse abbia il ricorrente, la cui mira è quella di ottenere una assoluzione con più ampia formula liberatoria di merito (e quindi correlata alla mancata commissione del fatto) a denunziare che la Corte di merito avrebbe indebitamente delibato (ai soli fini del giudizio di equivalenza) la sussistenza del pericolo integrante l'ipotesi aggravata di cui all'art. 676 c.p., comma 2. Quanto, poi, alla doglianza relativa al fraintendimento del ruolo progettuale ricoperto dall'imputato, i cui limiti escludevano che egli dovesse, o anche solo potesse, occuparsi di rilevare il rischio di una costruzione in aderenza o le precauzioni da adottare in tal caso, non è chi non veda che si tratta di mere asserzioni di fatto o, al più, di irricevibili proposte di una diversa valutazione del contenuto dell'incarico, le une e le altre non esaminabili in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti CI IO e SI SA, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009