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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1654/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RE SA, RE
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6922/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3640/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 27/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802245/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802245/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802245/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802245/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 819/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva ricorso, con istanza di sospensione, nei confronti dell'Agenzia Entrate DiP di Salerno avverso l'avviso di accertamento TF901P802245/2024 per l'anno 2018, notificato a mezzo posta ben due volte in data 09/08/2024 ed in data 10/10/2024. Con tale atto accertava, ai sensi dell'art.39, comma 1, lettera d) e 41 bis del DPR n. 600/1973, maggiori compensi di lavoro autonomo per €. 105.683,00
(differenza tra compensi accertabili così come determinati nell'Invito n. TF9I1P800195/2024 per €.
194.696,00 e compensi dichiarati nella dichiarazione integrativa per €. 89.013,00). Eccepiva: I) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lettera d) DPR 600/73 per carenza dei presupposti e della prova documentale e di presunzioni gravi, precise e concordanti;
II) Illegittimità per violazione dell'obbligo della motivazione ex art. 7, I° comma, L. 27 luglio 2000, n. 212- dell'art. 42 del DPR n. 600/1973 – dell'art. 3, I° comma, L. n. 241/1990; III) illegittimità per violazione della motivazione per relationem ad atti presupposti mai notificati con conseguente immotivata attribuzione di un numero irreale di visite mediche;
IV) illegittimità per arbitraria determinazione del presunto compenso percepito per ogni singola visita e V)
illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del DPR n. 600/73. Chiedeva in via preliminare la sospensione dell'atto impugnato e l'efficacia esecutiva dello stesso ed in via principale di annullare il provvedimento impugnato, con vittoria delle spese, anche quelle generali 15%, ex art.2 della tariffa professionale, e degli onorari di causa, con attribuzione ai difensori antistatari.
L'Agenzia Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzioni contestava in toto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto. Faceva presente che l'acclarata condotta tenuta del contribuente per diversi anni di imposta (avvisi di accertamento anni 2015, 2016 e 2017), legittimava l'Amministrazione
Finanziaria, in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'articolo 39, comma 2, lettera d)-bis, dello stesso decreto, a determinare il reddito di lavoro autonomo "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze di bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma", ossia gravità, precisione e concordanza (cosiddette presunzioni "qualificate"). Evidenziava che per l'anno 2018 il ricorrente aveva effettuato n.
7.436 visite per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica al conseguimento della patente come espressamente riportato negli elenchi forniti dal MIT.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio come da nota allegata.
La CGT di primo grado di Salerno con sentenza n. 3640/03/2025 del 09/04/2025, depositata il 27/06/2025, dopo aver evidenziato le posizioni delle parti ed i motivi del ricorrente e le controdeduzioni, rigettava il ricorso ritenendo infondati e privi di pregio i motivi eccepiti. Confermava l'atto impugnato con condanna al pagamento delle spese.
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva atto di appello, con istanza di sospensione, in data 11/10/2025 avverso tale sentenza in quanto illegittima, nulla, oltre ad essere ingiusta e ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi: I) Nullità per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in ordine alla omessa pronuncia sulla invocata tutela cautelare;
II) Illegittimità per incoerenza, contraddittorietà, illogicità e difetto della motivazione con palese violazione dell'art. 7, co. 5 bis, D.Lgs. 546/92, per aver ritenuto legittima la pretesa ancorché sfornita di prova: a) di un numero irreale di visite mediche e b) sul presunto compenso percepito per ogni singola visita e III) Illegittimità per violazione del principio dell'autonomia dei periodi d'imposta. Concludeva, in accoglimento dei motivi d'appello e di ogni eccezione, deduzione e difesa proposta, respinta ogni altra deduzione di parte appellata ed in riforma dell'appellata sentenza, chiedeva in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento;
nel merito di annullare l'impugnato avviso di accertamento e condannare parte appellata al rimborso delle somme che aveva già pagato, in virtù dell'atto coattivo di riscossione, “presa in carico” di €. 21.883,15, dell'impugnato avviso di accertamento, trasmesso dall'ADE ed emesso dall'ADER, nonché delle eventuali somme che fosse costretto a pagare nelle more, oltre agli interessi fino al soddisfo. Il tutto con vittoria delle spese anche quelle generali 15%, ex art.2 della tariffa professionale, e degli onorari di causa del doppio grado di giustizia, con attribuzione ai difensori antistatari.
L'Agenzia Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio in data 11/10/2025 e con controdeduzioni evidenziava, preliminarmente, che la sentenza impugnata, pienamente condivisa, esprime il proprio giudizio con affermazioni chiare e incontrovertibili, evidenziando l'iter seguito dal giudice ed il percorso logico attraverso cui il collegio è giunto alla decisione, tale da consentire una adeguata attività di controllo e difensiva, ratificando l'atto di accertamento e di conseguenza rigettando tutte le eccezioni poste. Nel merito era pretestuosa la lagnanza in ordine alla mancata allegazione degli atti presupposti in quanto il contribuente, in ogni fase dell'iter istruttorio, era stato messo a conoscenza delle informazioni comunicate dal MIT in cui risultava che il Dott. Ricorrente_1 aveva effettuato, per l'anno 2018, n.
7.436 visite per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica al conseguimento della patente e che, a seguito dei contraddittori, l'Ufficio aveva proceduto ad esaminare la documentazione prodotta nonché a valutare le osservazioni avanzate dalla Parte, ritenendole non valide ai fini della rideterminazione dei maggiori compensi. Faceva presente che l'acclarata condotta del contribuente per gli accertamenti per l'anno 2015, 2016 e 2017 legittimava l'Amministrazione
Finanziaria a determinare il reddito di lavoro autonomo "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze di bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 39, comma 2, lettera d)”. Concludeva con la richiesta di rigetto: a) della richiesta di sospensione, in quanto non sussistono sia i presupposti previsti dalla legge e sia per la completa infondatezza dell'appello che lo rende privo del fumus boni juris e sia in quanto non viene portata nessuna dimostrazione reale a suffragio del c.
d. periculum che deriverebbe dall'esecuzione dell'atto impugnato e b) dell'appello. Con vittoria di spese di giudizio, come da nota allegata.
Questa Corte con Ordinanza n. 2661/2025 del 03/12/2025, depositata il 09/12/2025, accoglieva la richiesta di sospensione e rinviava per il merito alla data odierna.
Il Dott. Ricorrente_1 depositava memorie, in data 29/01/2026, in replica alle argomentazioni addotte da parte appellata. Nel riportarsi al ricorso in appello impugnava il contenuto delle controdeduzioni, depositate dall'appellata Agenzia delle Entrate, in quanto manifestamente generiche, ridondante, ripetitive, pretestuose, illegittime, contraddittorie, incoerenti, temerarie ed infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto in toto. Concludeva con l'accoglimento dell'appello, vinte le spese del doppio grado.
Il Dott. Ricorrente_1 depositava note integrative, in data 06/02/2026, in cui evidenziava, come ribadito dalla recentissima Ordinanza numero 1868/2026 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria, pubblicata in data 27/01/2026, sull'ipotesi di motivazione per relationem nell'avviso di accertamento, che la sentenza gravata è illegittima perché si limita a richiamare la giurisprudenza, secondo cui non è necessaria l'allegazione della documentazione esterna, cc.dd. “elenchi forniti dal MIT” all'avviso di accertamento senza chiarire se e come l'Amministrazione Finanziaria avesse assolto l'onere probatorio o perché le difese del contribuente fossero state rigettate. Ribadiva quanto già contenuto nei propri scritti difensivi che l'Agenzia mai gli aveva notificato e/o comunicato e/o fatto visionare i cc.dd. “elenchi forniti dal MIT”, atto richiamato nell'avviso di accertamento impugnato, ma aveva depositato, solo nel ricorso principale, solamente e semplicemente cinque o sei foglietti bianchi anonimi di uso interno, senza alcuna garanzia di attendibilità e validità, carenti di tutte le più basilari garanzie in termini di sicurezza, integrità ed immodificabilità del contenuto del documento informatico e certezza della fonte di provenienza, privi sia di sottoscrizione che di qualsivoglia riferimento al Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero
Infrastrutture e Trasporti. Stesse considerazioni anche in relazione all'arbitraria ed illegittima determinazione del presunto compenso mai provato dall'Agenzia, con una compressione ed illegittimo sbilanciamento tra l'interesse fiscale ed il diritto di difesa del contribuente.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione in giudizio delle parti, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente che l'omessa pronuncia sulla sospensiva tributaria (istanza cautelare, art. 47 D.lgs. 546/1992) non invalida automaticamente la sentenza di primo grado, poiché tale vizio viene assorbito dalla decisione nel merito. Se il giudice non decide sulla sospensione, gli effetti della domanda cautelare cessano con la sentenza di merito, che prevale.
In merito all'illegittimità dell'avviso di accertamento bisogna premettere che:
La Suprema Corte ha più volte affermato (v. tra le varie, Sez. 5, Ordinanza n. 27384 del 2020; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27804; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7382 del 2021) che “in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse”.
Ed ancora, “l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l'abnormità e l'irragionevolezza della percentuale di ricarico (Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 5189; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27552; Cass., Sez. V, 13 luglio 2018, n. 18627; Cass., 29 dicembre 2016, n. 27329; Cass., Sez. VI, 9 dicembre 2013, n. 27488). Nel qual caso, da un lato, l'abnormità del dato economico esposto in contabilità priva le stesse scritture contabili di qualsiasi attendibilità (Cass., Sez. V, 29 marzo 2021, n. 8690; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2011, n. 26167; Cass., Sez.
V, 24 settembre 2010, n. 20201)….”.
Nello stesso senso, Cass. n. 7382/2021 secondo cui “l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni" (cfr., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638202-01; idem, Sez.
5. Ordinanza n. 25217 del
11/101/2018; n. 32624 del 2019).
La Riforma fiscale – Legge delega n. 111/2023 – ha inteso rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove sulle quali si basa la pretesa, in linea con quanto già previsto dall'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla Legge n. 130/2022. L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
La Corte rileva che l'onere della prova è un principio logico-argomentativo in base al quale chi intende dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove della sua esistenza. Tale principio è disciplinato dall'art. 2697 del codice civile.
La novella legislativa introdotta dall'art. 6 della Legge nr. 130/22, avente natura processuale e, dunque, come tale applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge, con la quale è stato aggiunto all'articolo 7 del DLGS 546/92, il comma 5 bis, secondo cui
"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”-.
Nel merito, sulla specifica questione controversa, va osservato che il quadro accertativo passa attraverso la lettura dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui: “[...] l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”
Norma che va letta congiuntamente con l'articolo 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331/1993, conv. con modif. dalla L. n. 427/1993, secondo cui gli accertamenti analitici, con posta induttiva sui ricavi ex articolo 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e 54 del D.P.R. n. 633/1972: “possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta...”
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 21656/22 depositata in data 08.07.2022 ricorda che l'art. 39, comma
1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, facoltizza l'Agenzia delle Entrate a desumere l'esistenza di attività non dichiarate, così come l'inesistenza di passività dichiarate, anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 2746 del 30 gennaio 2024 ritiene che la nuova formulazione dell'art. 7, c.
5-bis D.Lgs. 546/1992 non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova limitandosi semplicemente ad affermare che è “l'Amministrazione Finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell'accertamento, senza giungere, come pretenderebbe la contribuente, ad addossare ogni onere probatoria all'Agenzia delle Entrate. Tale ordinaria ripartizione dell'onere della prova nel giudizio resta ancorata ai principi classici, ovvero quelli stabiliti dall'art. 2697 c.c. che non risulta affatto abrogato o comunque inapplicabile al processo tributario”.
Il Collegio rileva che nel caso in esame, come previsto dalla specifica disciplina, l'Agenzia delle Entrate ha instaurato un contraddittorio endoprocedimentale agli esiti del quale il contribuente aveva argomentato, con una serie di documentazione, finalizzata a giustificare quanto dedotto dall'Ufficio in merito al numero di visite ed all'importo corrisposto per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica per il conseguimento della patente.
La Corte rileva che l'avviso di accertamento trae origine da un elenco fornito dal Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) in cui risultava che per l'anno 2018, il ricorrente aveva effettuato n.
7.436 visite per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica al conseguimento della patente presso varie autoscuole in Napoli quale “medico certificatore”.
L'Agenzia accertava, nei confronti del medico Dott. Ricorrente_1, dipendente a tempo indeterminato dell'Aeronautica Militare (tenente Colonello), con modalità analitico-induttiva ex art.39, comma 1, lettera d)
e 41 bis del DPR n. 600/1973, maggiori compensi di lavoro autonomo per €. 105.683,00 (differenza tra quelli autodichiarati nel Mod. Unico 2019 integrativo, quadro RE rigo 2, per €. 89.013,00 rispetto a quelli accertati pari a €. 194.696,00). Deduceva che non aveva accolto quanto prodotto e rappresentato nell'invito
TFI1P800195/2024, data l'incoerenza di quanto determinato per l'attività svolta nei confronti di agenzie automobilistiche pari ad €. 118.976,00 (visite n. 7.436 * €. 16,00 a visita - coerente con quello determinato in relazione all'anno 2017 visto l'atto di adesione effettuato) rispetto a quello dichiarato pari ad €. 13.240,00 per n.
2.170 prestazioni.
Va evidenziato che l'elenco adottato dall'Ufficio per l'accertamento è un atto interno con l'estrazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate dall'appellante forniti dal Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione
Civile (MIT), in cui viene evidenziato il Codice fiscale, l'anno della prestazione, il richiedente e la data della visita. Tali elementi sono sufficienti di per sé a sostenere l'inattendibilità del reddito dichiarato dal ricorrente Dott. Ricorrente_1 e la sussistenza del maggior reddito accertato. Il contribuente non ha dato prova del contrario.
Non può considerarsi valida la quantificazione dell'onorario di €. 16,00 per ogni singola visita effettuata ancorata alla sola considerazione dell'accertamento ricevuto dal ricorrente per l'anno 2017 e conclusosi con adesione. La Corte di Cassazione ha più volte richiamato il principio dell'autonomia delle annualità d'imposta in cui ogni annualità oggetto di accertamento debba essere considerata come autonoma e separata dalle altre. Ogni periodo fiscale è indipendente. Con l'ordinanza n. 28226 del il 24 ottobre 2025, la Corte di
Cassazione ha riaffermato un principio cardine del sistema tributario “ogni periodo d'imposta è autonomo e il giudicato formatosi su un'annualità non si estende automaticamente alle altre”.
L'art. 7, c. 1, TUIR stabilisce che ogni periodo d'imposta costituisce un'entità distinta e indipendente, con la propria obbligazione tributaria, accertamento e contenzioso.
In merito all'accertamento con adesione, come nel caso de quo, e al suo riconoscimento valevole per altre annualità, è da escludere in quanto “l'accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l'Amministrazione Finanziaria ed il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel D.Lgs. n. 218 del 1997, avente carattere cogente siccome afferente all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile. Da ciò discende che nessun riconoscimento, ammissione o confessione
- tanto più se relativi a periodo di imposta diversi da quello considerato dell'accertamento con adesione - possono discendere da tale istituto” (Cass. n. 14568/2021; Cass. n. 31779/2021).
La Corte fa presente che non esiste una tariffa vincolante per il medico ed in particolare per la prestazione resa per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica al conseguimento della patente. L'appellante a supporto del corretto fatturato e compenso liquidato, quale medico certificatore, ha depositato documentazione relativa alle varie Aziende Sanitarie Locali in cui veniva determinato e corrisposto un compenso pari ad €. 5,58 a visita ai medici certificatori per patente di guida. L'Amministrazione Finanziaria non ha offerto adeguata prova contraria e nulla ha eccepito e fatto valere per contrastare detto dato.
L'appellante, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, ha dimostrato l'esistenza di fatti costitutivi della minore pretesa tributaria, fornendo la prova di elementi e circostanze rivelatori della sussistenza di un minor reddito imponibile.
La Corte, alla luce di quanto su esposto ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'appello determinando il compenso in €. 5,58 per ogni visita, con rideterminazione da parte dell'Ufficio dell'importo dovuto oltre sanzioni ed interessi. Rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore eccezione, in quanto gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese compensate del doppio grado.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RE SA, RE
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6922/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3640/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 27/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802245/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802245/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802245/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P802245/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 819/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva ricorso, con istanza di sospensione, nei confronti dell'Agenzia Entrate DiP di Salerno avverso l'avviso di accertamento TF901P802245/2024 per l'anno 2018, notificato a mezzo posta ben due volte in data 09/08/2024 ed in data 10/10/2024. Con tale atto accertava, ai sensi dell'art.39, comma 1, lettera d) e 41 bis del DPR n. 600/1973, maggiori compensi di lavoro autonomo per €. 105.683,00
(differenza tra compensi accertabili così come determinati nell'Invito n. TF9I1P800195/2024 per €.
194.696,00 e compensi dichiarati nella dichiarazione integrativa per €. 89.013,00). Eccepiva: I) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lettera d) DPR 600/73 per carenza dei presupposti e della prova documentale e di presunzioni gravi, precise e concordanti;
II) Illegittimità per violazione dell'obbligo della motivazione ex art. 7, I° comma, L. 27 luglio 2000, n. 212- dell'art. 42 del DPR n. 600/1973 – dell'art. 3, I° comma, L. n. 241/1990; III) illegittimità per violazione della motivazione per relationem ad atti presupposti mai notificati con conseguente immotivata attribuzione di un numero irreale di visite mediche;
IV) illegittimità per arbitraria determinazione del presunto compenso percepito per ogni singola visita e V)
illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del DPR n. 600/73. Chiedeva in via preliminare la sospensione dell'atto impugnato e l'efficacia esecutiva dello stesso ed in via principale di annullare il provvedimento impugnato, con vittoria delle spese, anche quelle generali 15%, ex art.2 della tariffa professionale, e degli onorari di causa, con attribuzione ai difensori antistatari.
L'Agenzia Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzioni contestava in toto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto. Faceva presente che l'acclarata condotta tenuta del contribuente per diversi anni di imposta (avvisi di accertamento anni 2015, 2016 e 2017), legittimava l'Amministrazione
Finanziaria, in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'articolo 39, comma 2, lettera d)-bis, dello stesso decreto, a determinare il reddito di lavoro autonomo "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze di bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma", ossia gravità, precisione e concordanza (cosiddette presunzioni "qualificate"). Evidenziava che per l'anno 2018 il ricorrente aveva effettuato n.
7.436 visite per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica al conseguimento della patente come espressamente riportato negli elenchi forniti dal MIT.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio come da nota allegata.
La CGT di primo grado di Salerno con sentenza n. 3640/03/2025 del 09/04/2025, depositata il 27/06/2025, dopo aver evidenziato le posizioni delle parti ed i motivi del ricorrente e le controdeduzioni, rigettava il ricorso ritenendo infondati e privi di pregio i motivi eccepiti. Confermava l'atto impugnato con condanna al pagamento delle spese.
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva atto di appello, con istanza di sospensione, in data 11/10/2025 avverso tale sentenza in quanto illegittima, nulla, oltre ad essere ingiusta e ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi: I) Nullità per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in ordine alla omessa pronuncia sulla invocata tutela cautelare;
II) Illegittimità per incoerenza, contraddittorietà, illogicità e difetto della motivazione con palese violazione dell'art. 7, co. 5 bis, D.Lgs. 546/92, per aver ritenuto legittima la pretesa ancorché sfornita di prova: a) di un numero irreale di visite mediche e b) sul presunto compenso percepito per ogni singola visita e III) Illegittimità per violazione del principio dell'autonomia dei periodi d'imposta. Concludeva, in accoglimento dei motivi d'appello e di ogni eccezione, deduzione e difesa proposta, respinta ogni altra deduzione di parte appellata ed in riforma dell'appellata sentenza, chiedeva in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento;
nel merito di annullare l'impugnato avviso di accertamento e condannare parte appellata al rimborso delle somme che aveva già pagato, in virtù dell'atto coattivo di riscossione, “presa in carico” di €. 21.883,15, dell'impugnato avviso di accertamento, trasmesso dall'ADE ed emesso dall'ADER, nonché delle eventuali somme che fosse costretto a pagare nelle more, oltre agli interessi fino al soddisfo. Il tutto con vittoria delle spese anche quelle generali 15%, ex art.2 della tariffa professionale, e degli onorari di causa del doppio grado di giustizia, con attribuzione ai difensori antistatari.
L'Agenzia Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio in data 11/10/2025 e con controdeduzioni evidenziava, preliminarmente, che la sentenza impugnata, pienamente condivisa, esprime il proprio giudizio con affermazioni chiare e incontrovertibili, evidenziando l'iter seguito dal giudice ed il percorso logico attraverso cui il collegio è giunto alla decisione, tale da consentire una adeguata attività di controllo e difensiva, ratificando l'atto di accertamento e di conseguenza rigettando tutte le eccezioni poste. Nel merito era pretestuosa la lagnanza in ordine alla mancata allegazione degli atti presupposti in quanto il contribuente, in ogni fase dell'iter istruttorio, era stato messo a conoscenza delle informazioni comunicate dal MIT in cui risultava che il Dott. Ricorrente_1 aveva effettuato, per l'anno 2018, n.
7.436 visite per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica al conseguimento della patente e che, a seguito dei contraddittori, l'Ufficio aveva proceduto ad esaminare la documentazione prodotta nonché a valutare le osservazioni avanzate dalla Parte, ritenendole non valide ai fini della rideterminazione dei maggiori compensi. Faceva presente che l'acclarata condotta del contribuente per gli accertamenti per l'anno 2015, 2016 e 2017 legittimava l'Amministrazione
Finanziaria a determinare il reddito di lavoro autonomo "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze di bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 39, comma 2, lettera d)”. Concludeva con la richiesta di rigetto: a) della richiesta di sospensione, in quanto non sussistono sia i presupposti previsti dalla legge e sia per la completa infondatezza dell'appello che lo rende privo del fumus boni juris e sia in quanto non viene portata nessuna dimostrazione reale a suffragio del c.
d. periculum che deriverebbe dall'esecuzione dell'atto impugnato e b) dell'appello. Con vittoria di spese di giudizio, come da nota allegata.
Questa Corte con Ordinanza n. 2661/2025 del 03/12/2025, depositata il 09/12/2025, accoglieva la richiesta di sospensione e rinviava per il merito alla data odierna.
Il Dott. Ricorrente_1 depositava memorie, in data 29/01/2026, in replica alle argomentazioni addotte da parte appellata. Nel riportarsi al ricorso in appello impugnava il contenuto delle controdeduzioni, depositate dall'appellata Agenzia delle Entrate, in quanto manifestamente generiche, ridondante, ripetitive, pretestuose, illegittime, contraddittorie, incoerenti, temerarie ed infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto in toto. Concludeva con l'accoglimento dell'appello, vinte le spese del doppio grado.
Il Dott. Ricorrente_1 depositava note integrative, in data 06/02/2026, in cui evidenziava, come ribadito dalla recentissima Ordinanza numero 1868/2026 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria, pubblicata in data 27/01/2026, sull'ipotesi di motivazione per relationem nell'avviso di accertamento, che la sentenza gravata è illegittima perché si limita a richiamare la giurisprudenza, secondo cui non è necessaria l'allegazione della documentazione esterna, cc.dd. “elenchi forniti dal MIT” all'avviso di accertamento senza chiarire se e come l'Amministrazione Finanziaria avesse assolto l'onere probatorio o perché le difese del contribuente fossero state rigettate. Ribadiva quanto già contenuto nei propri scritti difensivi che l'Agenzia mai gli aveva notificato e/o comunicato e/o fatto visionare i cc.dd. “elenchi forniti dal MIT”, atto richiamato nell'avviso di accertamento impugnato, ma aveva depositato, solo nel ricorso principale, solamente e semplicemente cinque o sei foglietti bianchi anonimi di uso interno, senza alcuna garanzia di attendibilità e validità, carenti di tutte le più basilari garanzie in termini di sicurezza, integrità ed immodificabilità del contenuto del documento informatico e certezza della fonte di provenienza, privi sia di sottoscrizione che di qualsivoglia riferimento al Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero
Infrastrutture e Trasporti. Stesse considerazioni anche in relazione all'arbitraria ed illegittima determinazione del presunto compenso mai provato dall'Agenzia, con una compressione ed illegittimo sbilanciamento tra l'interesse fiscale ed il diritto di difesa del contribuente.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione in giudizio delle parti, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente che l'omessa pronuncia sulla sospensiva tributaria (istanza cautelare, art. 47 D.lgs. 546/1992) non invalida automaticamente la sentenza di primo grado, poiché tale vizio viene assorbito dalla decisione nel merito. Se il giudice non decide sulla sospensione, gli effetti della domanda cautelare cessano con la sentenza di merito, che prevale.
In merito all'illegittimità dell'avviso di accertamento bisogna premettere che:
La Suprema Corte ha più volte affermato (v. tra le varie, Sez. 5, Ordinanza n. 27384 del 2020; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27804; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7382 del 2021) che “in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse”.
Ed ancora, “l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l'abnormità e l'irragionevolezza della percentuale di ricarico (Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 5189; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27552; Cass., Sez. V, 13 luglio 2018, n. 18627; Cass., 29 dicembre 2016, n. 27329; Cass., Sez. VI, 9 dicembre 2013, n. 27488). Nel qual caso, da un lato, l'abnormità del dato economico esposto in contabilità priva le stesse scritture contabili di qualsiasi attendibilità (Cass., Sez. V, 29 marzo 2021, n. 8690; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2011, n. 26167; Cass., Sez.
V, 24 settembre 2010, n. 20201)….”.
Nello stesso senso, Cass. n. 7382/2021 secondo cui “l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni" (cfr., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638202-01; idem, Sez.
5. Ordinanza n. 25217 del
11/101/2018; n. 32624 del 2019).
La Riforma fiscale – Legge delega n. 111/2023 – ha inteso rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove sulle quali si basa la pretesa, in linea con quanto già previsto dall'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla Legge n. 130/2022. L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
La Corte rileva che l'onere della prova è un principio logico-argomentativo in base al quale chi intende dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove della sua esistenza. Tale principio è disciplinato dall'art. 2697 del codice civile.
La novella legislativa introdotta dall'art. 6 della Legge nr. 130/22, avente natura processuale e, dunque, come tale applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge, con la quale è stato aggiunto all'articolo 7 del DLGS 546/92, il comma 5 bis, secondo cui
"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”-.
Nel merito, sulla specifica questione controversa, va osservato che il quadro accertativo passa attraverso la lettura dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui: “[...] l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”
Norma che va letta congiuntamente con l'articolo 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331/1993, conv. con modif. dalla L. n. 427/1993, secondo cui gli accertamenti analitici, con posta induttiva sui ricavi ex articolo 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e 54 del D.P.R. n. 633/1972: “possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta...”
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 21656/22 depositata in data 08.07.2022 ricorda che l'art. 39, comma
1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, facoltizza l'Agenzia delle Entrate a desumere l'esistenza di attività non dichiarate, così come l'inesistenza di passività dichiarate, anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 2746 del 30 gennaio 2024 ritiene che la nuova formulazione dell'art. 7, c.
5-bis D.Lgs. 546/1992 non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova limitandosi semplicemente ad affermare che è “l'Amministrazione Finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell'accertamento, senza giungere, come pretenderebbe la contribuente, ad addossare ogni onere probatoria all'Agenzia delle Entrate. Tale ordinaria ripartizione dell'onere della prova nel giudizio resta ancorata ai principi classici, ovvero quelli stabiliti dall'art. 2697 c.c. che non risulta affatto abrogato o comunque inapplicabile al processo tributario”.
Il Collegio rileva che nel caso in esame, come previsto dalla specifica disciplina, l'Agenzia delle Entrate ha instaurato un contraddittorio endoprocedimentale agli esiti del quale il contribuente aveva argomentato, con una serie di documentazione, finalizzata a giustificare quanto dedotto dall'Ufficio in merito al numero di visite ed all'importo corrisposto per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica per il conseguimento della patente.
La Corte rileva che l'avviso di accertamento trae origine da un elenco fornito dal Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) in cui risultava che per l'anno 2018, il ricorrente aveva effettuato n.
7.436 visite per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica al conseguimento della patente presso varie autoscuole in Napoli quale “medico certificatore”.
L'Agenzia accertava, nei confronti del medico Dott. Ricorrente_1, dipendente a tempo indeterminato dell'Aeronautica Militare (tenente Colonello), con modalità analitico-induttiva ex art.39, comma 1, lettera d)
e 41 bis del DPR n. 600/1973, maggiori compensi di lavoro autonomo per €. 105.683,00 (differenza tra quelli autodichiarati nel Mod. Unico 2019 integrativo, quadro RE rigo 2, per €. 89.013,00 rispetto a quelli accertati pari a €. 194.696,00). Deduceva che non aveva accolto quanto prodotto e rappresentato nell'invito
TFI1P800195/2024, data l'incoerenza di quanto determinato per l'attività svolta nei confronti di agenzie automobilistiche pari ad €. 118.976,00 (visite n. 7.436 * €. 16,00 a visita - coerente con quello determinato in relazione all'anno 2017 visto l'atto di adesione effettuato) rispetto a quello dichiarato pari ad €. 13.240,00 per n.
2.170 prestazioni.
Va evidenziato che l'elenco adottato dall'Ufficio per l'accertamento è un atto interno con l'estrazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate dall'appellante forniti dal Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione
Civile (MIT), in cui viene evidenziato il Codice fiscale, l'anno della prestazione, il richiedente e la data della visita. Tali elementi sono sufficienti di per sé a sostenere l'inattendibilità del reddito dichiarato dal ricorrente Dott. Ricorrente_1 e la sussistenza del maggior reddito accertato. Il contribuente non ha dato prova del contrario.
Non può considerarsi valida la quantificazione dell'onorario di €. 16,00 per ogni singola visita effettuata ancorata alla sola considerazione dell'accertamento ricevuto dal ricorrente per l'anno 2017 e conclusosi con adesione. La Corte di Cassazione ha più volte richiamato il principio dell'autonomia delle annualità d'imposta in cui ogni annualità oggetto di accertamento debba essere considerata come autonoma e separata dalle altre. Ogni periodo fiscale è indipendente. Con l'ordinanza n. 28226 del il 24 ottobre 2025, la Corte di
Cassazione ha riaffermato un principio cardine del sistema tributario “ogni periodo d'imposta è autonomo e il giudicato formatosi su un'annualità non si estende automaticamente alle altre”.
L'art. 7, c. 1, TUIR stabilisce che ogni periodo d'imposta costituisce un'entità distinta e indipendente, con la propria obbligazione tributaria, accertamento e contenzioso.
In merito all'accertamento con adesione, come nel caso de quo, e al suo riconoscimento valevole per altre annualità, è da escludere in quanto “l'accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l'Amministrazione Finanziaria ed il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel D.Lgs. n. 218 del 1997, avente carattere cogente siccome afferente all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile. Da ciò discende che nessun riconoscimento, ammissione o confessione
- tanto più se relativi a periodo di imposta diversi da quello considerato dell'accertamento con adesione - possono discendere da tale istituto” (Cass. n. 14568/2021; Cass. n. 31779/2021).
La Corte fa presente che non esiste una tariffa vincolante per il medico ed in particolare per la prestazione resa per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica al conseguimento della patente. L'appellante a supporto del corretto fatturato e compenso liquidato, quale medico certificatore, ha depositato documentazione relativa alle varie Aziende Sanitarie Locali in cui veniva determinato e corrisposto un compenso pari ad €. 5,58 a visita ai medici certificatori per patente di guida. L'Amministrazione Finanziaria non ha offerto adeguata prova contraria e nulla ha eccepito e fatto valere per contrastare detto dato.
L'appellante, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, ha dimostrato l'esistenza di fatti costitutivi della minore pretesa tributaria, fornendo la prova di elementi e circostanze rivelatori della sussistenza di un minor reddito imponibile.
La Corte, alla luce di quanto su esposto ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'appello determinando il compenso in €. 5,58 per ogni visita, con rideterminazione da parte dell'Ufficio dell'importo dovuto oltre sanzioni ed interessi. Rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore eccezione, in quanto gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese compensate del doppio grado.