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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/08/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973/2025 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
BAGALA' e dell'Avv. PAOLO BONECCHI
RICORRENTE contro
, C.F. , contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
NEL MERITO In via principale A) dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato da nei confronti CP_1 del ricorrente per insussistenza del o, e pertanto Parte_1 condannare la alla reintegra del ricorrente nel precedente posto di CP_1 lavoro o equivalente, ed inoltre condannare la stessa convenuta a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria prevista per legge nella retribuzione dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, rispettando in ogni caso la soglia massima di 12 mensilità In via subordinata B) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere applicabile alla fattispecie la pronuncia relativa all'insussistenza del fatto contestato, ferma restando la declaratoria relativa alla illegittimità del licenziamento, per sproporzionalità della sanzione espulsiva in relazione al fatto contestato e stante la punibilità del fatto contestato con una sanzione conservativa, condannare in ogni caso la società convenuta alla reintegra del ricorrente nel precedente posto di lavoro o equivalente, ed inoltre condannare la stessa convenuta a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria prevista per legge nella retribuzione dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, rispettando in ogni caso la soglia massima di 12 mensilità. In via ulteriormente subordinata C) Nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice non dovesse ritenere applicabile alla fattispecie la pronuncia relativa alla insussistenza del fatto contestato ed alla punibilità dello stesso con sanzione conservativa e per sproporzionalità tra l'entità del fatto contestato e la sanzione espulsiva comminata, ferma restando la declaratoria relativa alla illegittimità del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare e/o per la mancata specificità della contestazione disciplinare e/o comunque per la valutazione di congruità che il Giudice dovesse ritenere, configurandosi così una fattispecie ritenuta conforme alla sola condanna risarcitoria prevista dalla riforma c.d. Fornero, condannare in ogni caso la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria omnicomprensiva prevista per legge, calcolata sull'ultima retribuzione, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con una soglia da rispettare minima di 12 mensilità e massima di 24 mensilità, e che stante tutto quanto esposto in premessa di fatto e di diritto, si chiede che il Giudice voglia quantificare nel massimo previsto per legge di 24 mensilità, o comunque della migliore, anche minore quantificazione che il Giudice dovesse ritenere di giustizia e quindi di applicare.
-Condannare la società convenuta alle spese di giudizio da distrarsi a favore del legale anti-statario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti principali e l'oggetto del giudizio.
Dai documenti allegati al ricorso risultano provati i seguenti fatti rilevanti per la decisione.
è stato assunto da il 3 luglio 2006; alla fine del 2024 svolgeva le Parte_1 CP_1 mansioni di responsabile dell'ufficio spedizioni e aveva una retribuzione mensile utile ai fini del TFR pari a € 4.313,96 (tutti questi elementi si ricavano dalle buste-paga depositate quali docc. sub 1). Il 13 dicembre 2024 la datrice di lavoro comunicò al dipendente la seguente contestazione disciplinare (doc. 2): “… in data 05.12.2024 alle ore 15:38, il Dr. nella sua veste di Controparte_2
Amministratore Delegato della società AM TR S.p.a. … ha telefonato in chiedendo di poter parlare con qualcuno della Direzione. ON
La telefonata veniva così passata all'Amministratore Delegato di sig. ON
, a cui il Dr. riferiva di essere appena stato informato che, durante un CP_3 CP_2 meeting interno con il Direttore Commerciale della AM TR S.p.a. Sig.
[...]
, veniva riferito di un grave episodio che La vede coinvolto. Per_1
In particolare è emerso che a metà dicembre 2021 Ella, nella sua qualità di Responsabile dell' di questa società, domandava al predetto della AM Parte_2 Per_1
TR, il riconoscimento di un “regalo in denaro” a fronte della possibilità di continuare e/o aumentare il rapporto di lavoro tra le due società, ma la Direzione della AM TR all'epoca sempre rappresentata dal Dr. declinava a tale richiesta. CP_2
Quanto sopra veniva rammentato dal Direttore Commerciale sig. al proprio Per_1 superiore Amministratore Delegato della AM TR S.p.a., Dott. CP_2 per giustificare le ragioni del forte calo dei volumi di vendita con
[...] ON che risultavano pesantemente diminuiti negli ultimi 2 anni (2023-2024) nell'ordine del 70 %. E ancora è emerso che la Sua proposta prevedeva l'aumento ingiustificato della tariffa di trasporto, la cui differenza sarebbe poi stata divisa al 50 % tra Lei e la AM TR S.p.a. Le si contesta altresì che: Ella formulava la proposta al sig. AM TR S.p.a. in occasione di una Parte_3 visita di cortesia di quest'ultimo presso proposta che Ella confermava per ON iscritto tramite messaggi WhatsApp inviati dal proprio telefono cellulare in data 18.02.2022 al sig. con specifici solleciti ad accettare tale proposta, pena la diminuzione dei Per_1 volumi, come di seguito pedissequamente si riporta nell'estratto della corrispondenza mediante messaggistica da noi ricevuta in data 12.12.2024 dal sig. e inoltrato alla Per_1 scrivente società nei seguenti termini: 18 febbraio 2022 ciao … sono walter della ER … prova a verificare se è possibile rivedere quel Per_1 discorso che abbiamo fatto … che mi hai bocciato … ci sono le condizioni per guadagnarci entrambi … se però mi dici che l'azienda non si smuove … non te lo chiedo più … grazie
Ciao … ok verifico e ti faccio sapere. Saluti.
Oggi ne parlo con la Direzione
NS … perché cominciano a scarseggiare i carichi e la concorrenza e spietata
24 febbraio 2022
La mia Direzione non è incline ad accordi di questo tipo. Al contrario, dato il buon servizio offerto, si aspetta che il rapporto di collaborazione continui su queste basi con reciproca soddisfazione. Saluti.
Ok grazie” Le giustificazioni rese dal ricorrente (doc. 3) non vennero ritenute soddisfacenti da
, che, il 20 dicembre 2024, irrogò al dipendente il licenziamento per giusta causa CP_1
(doc. 5). Poiché l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento non ha avuto esito, Parte_1 ha introdotto questo giudizio, con ricorso depositato il 25 giugno 2025, nel quale ha negato di aver posto in essere il comportamento contestatogli e ha domandato la reintegrazione nel posto di lavoro, rassegnando le conclusioni sopra riportate. Vista la contumacia della resistente, all'udienza disciplinata dall'art. 420 c.p.c. non è stato possibile tentare la conciliazione e questa giudice ha provveduto all'interrogatorio libero del ricorrente, personalmente presente, nell'assenza del legale rappresentante della resistente, che invece non ha ritenuto di comparire, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Risultando superflue le prove orali dedotte nel ricorso, la causa è stata immediatamente discussa e decisa con la lettura del dispositivo.
2. L'assenza di prova della condotta contestata.
Come s'è visto, il licenziamento è stato intimato dalla resistente al ricorrente per giusta causa, sulla base della contestazione disciplinare sopra riportata. Deve, quindi, ricordarsi che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 604/1966 “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”. Dato il chiarissimo contenuto della norma, non v'è alcuno spazio interpretativo;
possono qui richiamarsi, solo a titolo di esempio, due pronunce di legittimità, che si pongono nel solco della giurisprudenza di legittimità e di merito assolutamente costanti. Con la sentenza n. 13063/2022 la Suprema Corte ha rilevato che “In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato”. Analogamente, è stato rilevato che “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello secondo cui, in un'ipotesi di licenziamento disciplinare fondato sulla produzione di certificati medici falsi, fosse onere del lavoratore dimostrare la veridicità di detti documenti)” (Cass. n. 7830/2018). Nel caso che ci occupa parte resistente, decidendo di non costituirsi, non ha fornito alcun elemento di prova adeguato a sostenere gli addebiti mossi al dipendente. Infatti, nonostante quest'ultimo non abbia negato di aver inviato al dipendente di AM TR i messaggi contenuti nella lettera di contestazione, tali messaggi sono tutt'altro che univoci e non possono di per sé dimostrare che abbia mai preteso Parte_1 alcuna somma per sé al fine di favorire, o di non danneggiare, tale società. Infatti, in nessun messaggio si fa riferimento al pagamento di somme;
i richiami al
“discorso che abbiamo fatto” e alle “condizioni per guadagnarci entrambi” ben possono essere riferiti alla circostanza, evidenziata dal dipendente nelle proprie giustificazioni, nonché nel ricorso introduttivo di questo giudizio e durante l'interrogatorio libero reso in udienza, che egli propose al dipendente di AM TR una ridefinizione degli accordi commerciali tra le due società, con uno sconto a favore della resistente proporzionale al fatturato. Anche la prospettiva di un calo delle commesse nel caso di mancato accordo è stata chiaramente riferita nei messaggi alla riduzione dei trasporti richiesti e all'esistenza di concorrenza “spietata”. L'offerta di un trasportatore diverso da AM TR, ossia Move Intermodal, e le missive scambiate tra gli uffici della resistente e i vari trasportatori (rispettivamente doc. 4 e docc. sub 7 allegati al ricorso) confermano come la resistente potesse ottenere condizioni contrattuali più vantaggiose di quelle praticate da AM TR nel 2022 e come più dipendenti di seguissero l'affidamento dei trasporti ai vari vettori. Dunque, il fatto CP_1 che per il lungo tempo trascorso dalla presunta richiesta illecita sino al momento della contestazione disciplinare la resistente non abbia rilevato alcuna anomalia conferma la pretestuosità della contestazione stessa. È, poi, certamente possibile che le gravi affermazioni fatte dal dipendente di AM TR, con un ritardo di tre anni, abbiano rappresentato un estremo tentativo di riavere da maggiori incarichi, a seguito della contrazione delle commesse degli anni CP_1 precedenti. Non pare, inoltre, inutile sottolineare che nella lettera di contestazione la resistente ha riferito che l'amministratore di AM TR, durante la telefonata del dicembre 2024 essere stato “appena” informato dell'illecita proposta che avrebbe fatto nel Pt_1 dicembre 2021 al proprio dipendente , mentre quest'ultimo, nei messaggi whatsapp Per_1 scambiati con il ricorrente, del febbraio 2022, ha dichiarato di aver parlato con la direzione della propria azienda ottenendo un rifiuto rispetto alla proposta ricevuta, come peraltro parrebbe riferito in altro punto della lettera di contestazione. Anche queste discrasie negli elementi temporali tolgono qualsiasi efficacia probatoria ai messaggi in esame, rispetto ai fatti contestati a . Parte_1
Infine, deve rilevarsi che quest'ultimo, durante l'interrogatorio libero (v. verbale dell'udienza) ha ulteriormente chiarito, con affermazioni del tutto coerenti e verosimili, le ragioni del calo di commesse a AM TR e pertanto non v'è alcun elemento per ritenere che egli abbia agito ai danni della resistente.
3. L'illegittimità del licenziamento e le conseguenze di tale illegittimità.
Poiché, sulla base di quanto sin qui esposto, deve escludersi che il ricorrente abbia posto in essere le gravi condotte a lui contestate in sede disciplinare, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto contestato. In merito alle conseguenze di tale illegittimità, deve in primo luogo osservarsi che il ricorrente è stato assunto prima del 7 marzo 2015 e che la resistente aveva, al momento del licenziamento di cui si tratta, 153 lavoratori dipendenti (v. pagg. 20 e 21 della visura camerale depositata quale doc. 8); ne deriva che risulta applicabile al caso di specie l'art. 18 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come riformato dalla L. n. 92/2012. Sulla base di tale norma devono, quindi, essere accolte le domande di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e di condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria pari alla retribuzione dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, con la soglia di dodici mensilità, non ancora trascorse al momento attuale.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza, visto l'accoglimento delle domande del ricorrente. Le spese vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività difensiva non è stata particolarmente complessa, vista la contumacia della resistente e visto che si è celebrata una sola udienza;
pertanto, vengono applicati i compensi medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi di trattazione e di decisione.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1 con ricorso depositato il 25 giugno 2025:
[...]
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento per il quale è lite;
2) condanna a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, quale ON responsabile dell'ufficio spedizioni, con inquadramento al livello B2 del CCNL applicato e retribuzione mensile base lorda di € 4.313,96;
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le retribuzioni (pari a € 4.313,96 lordi al mese) maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettivo ripristino del rapporto, con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
4) condanna parte resistente al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni indicate al punto che precede;
5) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
6.852,00 per compensi e in € 259,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dei difensori, che si sono dichiarati anticipatari;
6) si riserva di depositare la sentenza entro 60 giorni da oggi. Deciso all'udienza del 12 agosto 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21 febbraio 2022 Ricordati di me …
22 febbraio 2022 Saputo qualcosa?
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973/2025 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
BAGALA' e dell'Avv. PAOLO BONECCHI
RICORRENTE contro
, C.F. , contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
NEL MERITO In via principale A) dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato da nei confronti CP_1 del ricorrente per insussistenza del o, e pertanto Parte_1 condannare la alla reintegra del ricorrente nel precedente posto di CP_1 lavoro o equivalente, ed inoltre condannare la stessa convenuta a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria prevista per legge nella retribuzione dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, rispettando in ogni caso la soglia massima di 12 mensilità In via subordinata B) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere applicabile alla fattispecie la pronuncia relativa all'insussistenza del fatto contestato, ferma restando la declaratoria relativa alla illegittimità del licenziamento, per sproporzionalità della sanzione espulsiva in relazione al fatto contestato e stante la punibilità del fatto contestato con una sanzione conservativa, condannare in ogni caso la società convenuta alla reintegra del ricorrente nel precedente posto di lavoro o equivalente, ed inoltre condannare la stessa convenuta a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria prevista per legge nella retribuzione dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, rispettando in ogni caso la soglia massima di 12 mensilità. In via ulteriormente subordinata C) Nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice non dovesse ritenere applicabile alla fattispecie la pronuncia relativa alla insussistenza del fatto contestato ed alla punibilità dello stesso con sanzione conservativa e per sproporzionalità tra l'entità del fatto contestato e la sanzione espulsiva comminata, ferma restando la declaratoria relativa alla illegittimità del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare e/o per la mancata specificità della contestazione disciplinare e/o comunque per la valutazione di congruità che il Giudice dovesse ritenere, configurandosi così una fattispecie ritenuta conforme alla sola condanna risarcitoria prevista dalla riforma c.d. Fornero, condannare in ogni caso la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria omnicomprensiva prevista per legge, calcolata sull'ultima retribuzione, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con una soglia da rispettare minima di 12 mensilità e massima di 24 mensilità, e che stante tutto quanto esposto in premessa di fatto e di diritto, si chiede che il Giudice voglia quantificare nel massimo previsto per legge di 24 mensilità, o comunque della migliore, anche minore quantificazione che il Giudice dovesse ritenere di giustizia e quindi di applicare.
-Condannare la società convenuta alle spese di giudizio da distrarsi a favore del legale anti-statario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti principali e l'oggetto del giudizio.
Dai documenti allegati al ricorso risultano provati i seguenti fatti rilevanti per la decisione.
è stato assunto da il 3 luglio 2006; alla fine del 2024 svolgeva le Parte_1 CP_1 mansioni di responsabile dell'ufficio spedizioni e aveva una retribuzione mensile utile ai fini del TFR pari a € 4.313,96 (tutti questi elementi si ricavano dalle buste-paga depositate quali docc. sub 1). Il 13 dicembre 2024 la datrice di lavoro comunicò al dipendente la seguente contestazione disciplinare (doc. 2): “… in data 05.12.2024 alle ore 15:38, il Dr. nella sua veste di Controparte_2
Amministratore Delegato della società AM TR S.p.a. … ha telefonato in chiedendo di poter parlare con qualcuno della Direzione. ON
La telefonata veniva così passata all'Amministratore Delegato di sig. ON
, a cui il Dr. riferiva di essere appena stato informato che, durante un CP_3 CP_2 meeting interno con il Direttore Commerciale della AM TR S.p.a. Sig.
[...]
, veniva riferito di un grave episodio che La vede coinvolto. Per_1
In particolare è emerso che a metà dicembre 2021 Ella, nella sua qualità di Responsabile dell' di questa società, domandava al predetto della AM Parte_2 Per_1
TR, il riconoscimento di un “regalo in denaro” a fronte della possibilità di continuare e/o aumentare il rapporto di lavoro tra le due società, ma la Direzione della AM TR all'epoca sempre rappresentata dal Dr. declinava a tale richiesta. CP_2
Quanto sopra veniva rammentato dal Direttore Commerciale sig. al proprio Per_1 superiore Amministratore Delegato della AM TR S.p.a., Dott. CP_2 per giustificare le ragioni del forte calo dei volumi di vendita con
[...] ON che risultavano pesantemente diminuiti negli ultimi 2 anni (2023-2024) nell'ordine del 70 %. E ancora è emerso che la Sua proposta prevedeva l'aumento ingiustificato della tariffa di trasporto, la cui differenza sarebbe poi stata divisa al 50 % tra Lei e la AM TR S.p.a. Le si contesta altresì che: Ella formulava la proposta al sig. AM TR S.p.a. in occasione di una Parte_3 visita di cortesia di quest'ultimo presso proposta che Ella confermava per ON iscritto tramite messaggi WhatsApp inviati dal proprio telefono cellulare in data 18.02.2022 al sig. con specifici solleciti ad accettare tale proposta, pena la diminuzione dei Per_1 volumi, come di seguito pedissequamente si riporta nell'estratto della corrispondenza mediante messaggistica da noi ricevuta in data 12.12.2024 dal sig. e inoltrato alla Per_1 scrivente società nei seguenti termini: 18 febbraio 2022 ciao … sono walter della ER … prova a verificare se è possibile rivedere quel Per_1 discorso che abbiamo fatto … che mi hai bocciato … ci sono le condizioni per guadagnarci entrambi … se però mi dici che l'azienda non si smuove … non te lo chiedo più … grazie
Ciao … ok verifico e ti faccio sapere. Saluti.
Oggi ne parlo con la Direzione
NS … perché cominciano a scarseggiare i carichi e la concorrenza e spietata
24 febbraio 2022
La mia Direzione non è incline ad accordi di questo tipo. Al contrario, dato il buon servizio offerto, si aspetta che il rapporto di collaborazione continui su queste basi con reciproca soddisfazione. Saluti.
Ok grazie” Le giustificazioni rese dal ricorrente (doc. 3) non vennero ritenute soddisfacenti da
, che, il 20 dicembre 2024, irrogò al dipendente il licenziamento per giusta causa CP_1
(doc. 5). Poiché l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento non ha avuto esito, Parte_1 ha introdotto questo giudizio, con ricorso depositato il 25 giugno 2025, nel quale ha negato di aver posto in essere il comportamento contestatogli e ha domandato la reintegrazione nel posto di lavoro, rassegnando le conclusioni sopra riportate. Vista la contumacia della resistente, all'udienza disciplinata dall'art. 420 c.p.c. non è stato possibile tentare la conciliazione e questa giudice ha provveduto all'interrogatorio libero del ricorrente, personalmente presente, nell'assenza del legale rappresentante della resistente, che invece non ha ritenuto di comparire, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Risultando superflue le prove orali dedotte nel ricorso, la causa è stata immediatamente discussa e decisa con la lettura del dispositivo.
2. L'assenza di prova della condotta contestata.
Come s'è visto, il licenziamento è stato intimato dalla resistente al ricorrente per giusta causa, sulla base della contestazione disciplinare sopra riportata. Deve, quindi, ricordarsi che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 604/1966 “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”. Dato il chiarissimo contenuto della norma, non v'è alcuno spazio interpretativo;
possono qui richiamarsi, solo a titolo di esempio, due pronunce di legittimità, che si pongono nel solco della giurisprudenza di legittimità e di merito assolutamente costanti. Con la sentenza n. 13063/2022 la Suprema Corte ha rilevato che “In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato”. Analogamente, è stato rilevato che “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello secondo cui, in un'ipotesi di licenziamento disciplinare fondato sulla produzione di certificati medici falsi, fosse onere del lavoratore dimostrare la veridicità di detti documenti)” (Cass. n. 7830/2018). Nel caso che ci occupa parte resistente, decidendo di non costituirsi, non ha fornito alcun elemento di prova adeguato a sostenere gli addebiti mossi al dipendente. Infatti, nonostante quest'ultimo non abbia negato di aver inviato al dipendente di AM TR i messaggi contenuti nella lettera di contestazione, tali messaggi sono tutt'altro che univoci e non possono di per sé dimostrare che abbia mai preteso Parte_1 alcuna somma per sé al fine di favorire, o di non danneggiare, tale società. Infatti, in nessun messaggio si fa riferimento al pagamento di somme;
i richiami al
“discorso che abbiamo fatto” e alle “condizioni per guadagnarci entrambi” ben possono essere riferiti alla circostanza, evidenziata dal dipendente nelle proprie giustificazioni, nonché nel ricorso introduttivo di questo giudizio e durante l'interrogatorio libero reso in udienza, che egli propose al dipendente di AM TR una ridefinizione degli accordi commerciali tra le due società, con uno sconto a favore della resistente proporzionale al fatturato. Anche la prospettiva di un calo delle commesse nel caso di mancato accordo è stata chiaramente riferita nei messaggi alla riduzione dei trasporti richiesti e all'esistenza di concorrenza “spietata”. L'offerta di un trasportatore diverso da AM TR, ossia Move Intermodal, e le missive scambiate tra gli uffici della resistente e i vari trasportatori (rispettivamente doc. 4 e docc. sub 7 allegati al ricorso) confermano come la resistente potesse ottenere condizioni contrattuali più vantaggiose di quelle praticate da AM TR nel 2022 e come più dipendenti di seguissero l'affidamento dei trasporti ai vari vettori. Dunque, il fatto CP_1 che per il lungo tempo trascorso dalla presunta richiesta illecita sino al momento della contestazione disciplinare la resistente non abbia rilevato alcuna anomalia conferma la pretestuosità della contestazione stessa. È, poi, certamente possibile che le gravi affermazioni fatte dal dipendente di AM TR, con un ritardo di tre anni, abbiano rappresentato un estremo tentativo di riavere da maggiori incarichi, a seguito della contrazione delle commesse degli anni CP_1 precedenti. Non pare, inoltre, inutile sottolineare che nella lettera di contestazione la resistente ha riferito che l'amministratore di AM TR, durante la telefonata del dicembre 2024 essere stato “appena” informato dell'illecita proposta che avrebbe fatto nel Pt_1 dicembre 2021 al proprio dipendente , mentre quest'ultimo, nei messaggi whatsapp Per_1 scambiati con il ricorrente, del febbraio 2022, ha dichiarato di aver parlato con la direzione della propria azienda ottenendo un rifiuto rispetto alla proposta ricevuta, come peraltro parrebbe riferito in altro punto della lettera di contestazione. Anche queste discrasie negli elementi temporali tolgono qualsiasi efficacia probatoria ai messaggi in esame, rispetto ai fatti contestati a . Parte_1
Infine, deve rilevarsi che quest'ultimo, durante l'interrogatorio libero (v. verbale dell'udienza) ha ulteriormente chiarito, con affermazioni del tutto coerenti e verosimili, le ragioni del calo di commesse a AM TR e pertanto non v'è alcun elemento per ritenere che egli abbia agito ai danni della resistente.
3. L'illegittimità del licenziamento e le conseguenze di tale illegittimità.
Poiché, sulla base di quanto sin qui esposto, deve escludersi che il ricorrente abbia posto in essere le gravi condotte a lui contestate in sede disciplinare, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto contestato. In merito alle conseguenze di tale illegittimità, deve in primo luogo osservarsi che il ricorrente è stato assunto prima del 7 marzo 2015 e che la resistente aveva, al momento del licenziamento di cui si tratta, 153 lavoratori dipendenti (v. pagg. 20 e 21 della visura camerale depositata quale doc. 8); ne deriva che risulta applicabile al caso di specie l'art. 18 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come riformato dalla L. n. 92/2012. Sulla base di tale norma devono, quindi, essere accolte le domande di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e di condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria pari alla retribuzione dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, con la soglia di dodici mensilità, non ancora trascorse al momento attuale.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza, visto l'accoglimento delle domande del ricorrente. Le spese vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività difensiva non è stata particolarmente complessa, vista la contumacia della resistente e visto che si è celebrata una sola udienza;
pertanto, vengono applicati i compensi medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi di trattazione e di decisione.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1 con ricorso depositato il 25 giugno 2025:
[...]
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento per il quale è lite;
2) condanna a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, quale ON responsabile dell'ufficio spedizioni, con inquadramento al livello B2 del CCNL applicato e retribuzione mensile base lorda di € 4.313,96;
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le retribuzioni (pari a € 4.313,96 lordi al mese) maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettivo ripristino del rapporto, con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
4) condanna parte resistente al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni indicate al punto che precede;
5) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
6.852,00 per compensi e in € 259,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dei difensori, che si sono dichiarati anticipatari;
6) si riserva di depositare la sentenza entro 60 giorni da oggi. Deciso all'udienza del 12 agosto 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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