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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/09/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 581 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Pratticò Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Scriva C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. NASO ANTONINO C.F._2
CARMELO
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/07/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/05/2001 in RN (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.17, parte II, serie A anno 2001 ) e che dall'unione sono nati due figli: nata a [...] il [...] e Per_1
nato a [...] il [...], hanno riferito che con provvedimento del Per_2
3/11/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1 2. I coniugi si danno atto che la casa coniugale è assegnata alla moglie la quale la adibirà a residenza familiare ove abiterà con i figli;
3. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori;
Per_2
4. Il sig. provvederà al pagamento del mantenimento in favore della prole Parte_1 nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita del figlio anche tutti i giorni con Per_3 preavviso alla madre di almeno un'ora.
6. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
7. Spese legali compensate.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
26/05/2001 in RN (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.17, parte II, serie A, anno 2001 ) e che dall'unione sono nati due figli: Per_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], hanno riferito che Per_2 con provvedimento del 3/11/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
2 In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio. contratto da in data 26/05/2001 in RN Parte_1
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 17, parte II, serie A, anno 2001 ) alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I coniugi si danno atto che la casa coniugale è assegnata alla moglie la quale la adibirà a residenza familiare ove abiterà con i figli;
3. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori;
Per_2
4. Il sig. provvederà al pagamento del mantenimento in favore della prole Parte_1 nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita del figlio anche tutti i giorni con Per_3 preavviso alla madre di almeno un'ora.
6. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
7. Spese legali compensate.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Pratticò Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Scriva C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. NASO ANTONINO C.F._2
CARMELO
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/07/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/05/2001 in RN (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.17, parte II, serie A anno 2001 ) e che dall'unione sono nati due figli: nata a [...] il [...] e Per_1
nato a [...] il [...], hanno riferito che con provvedimento del Per_2
3/11/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1 2. I coniugi si danno atto che la casa coniugale è assegnata alla moglie la quale la adibirà a residenza familiare ove abiterà con i figli;
3. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori;
Per_2
4. Il sig. provvederà al pagamento del mantenimento in favore della prole Parte_1 nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita del figlio anche tutti i giorni con Per_3 preavviso alla madre di almeno un'ora.
6. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
7. Spese legali compensate.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
26/05/2001 in RN (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.17, parte II, serie A, anno 2001 ) e che dall'unione sono nati due figli: Per_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], hanno riferito che Per_2 con provvedimento del 3/11/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
2 In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio. contratto da in data 26/05/2001 in RN Parte_1
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 17, parte II, serie A, anno 2001 ) alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I coniugi si danno atto che la casa coniugale è assegnata alla moglie la quale la adibirà a residenza familiare ove abiterà con i figli;
3. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori;
Per_2
4. Il sig. provvederà al pagamento del mantenimento in favore della prole Parte_1 nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita del figlio anche tutti i giorni con Per_3 preavviso alla madre di almeno un'ora.
6. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
7. Spese legali compensate.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
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