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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1035/2023 vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cosenza, via Panebianco n. 416, presso lo studio dall'avv. Giuseppe Gagliardi, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
APPELLANTE
E
, P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Germaneto (CZ), presso l'Avvocatura Regionale, e rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Coscarella, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'appello.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'odierno appellante ha spiegato appello avverso la sentenza del Giudice di pace n.
334/2023 del 14.3.2023, mai notificata, con cui è stato rigettato il ricorso da lui proposto e confermata l'ordinanza ingiunzione n. 327398/2021, emessa dalla
[...]
con la quale gli Controparte_2 Parte_2
veniva contestata la violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 200/2010 per mancata adozione dei modelli 4 per n. 4 suini nonché per la mancata identificazione di n. 4 suini, con conseguente applicazione della sanzione per la somma di € 1.950,97.
Tra i motivi di gravame, il ha dedotto l'omessa o erronea motivazione del Pt_1 giudice di prime cure sull'eccezione di invalidità dell'ordinanza impugnata;
l'erronea ricostruzione del fatto dal quale ne è derivata la sanzione irrogata;
la violazione dell'art. 6, comma 11 D.Lgs n. 150/2011; la violazione dell'art.4 del D.Lgs. n. 200/2010; la violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché nelle more del giudizio la fattispecie sanzionatoria è stata abrogata dall'art. 22, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 134/2022.
Orbene, sul punto, occorre precisare che il giudizio in esame si configura come un giudizio rivolto sull'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
In ordine al regime probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si osserva che se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza pagina 2 di 5 dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (v. Cass. civ., ordinanza n.
1921/2019).
Orbene, l'odierno appellante deduce l'erronea identificazione, all'interno del verbale di accertamento, della proprietà dei suini.
Nel verbale di accertamento e contestazione (allegato b.2 del ricorso in appello) è indicato che l'ispezione è avvenuta in “c.da oliveto in agro del comune di Fuscaldo, presso l'allevamento suino identificato con codice aziendale 058CS007 di proprietà del
Sig. nel corso della verifica avvenuta alla presenza del sig. Persona_1 Pt_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Oliveto, 22 è stata accertata
[...] la presenza di quattro suini privi di certificati di trasporto”, per poi continuare, “gli illeciti vengono direttamente contestati in corso di sopralluogo tramite verbale di rilievo ispettivo 01DCT/2016/S, al Sig. , figlio del Sig. nato a Parte_1 Persona_1
Fuscaldo il 17.9.19334. Il quale dichiara che: gli animali sono stati acquistati da un ambulante non accorgendomi che erano privi di tatuaggio perché scuri di pelle, il modello 4 era stato richiesto e non è mai stato consegnato. Persona solidamente obbligata: Sig. ”. Persona_1
La dichiarazione rilasciata dal Sig. alla presenza degli accertatori, non Parte_1 lascia dubbi sulla paternità della stessa e sul fatto che sia stato il medesimo ad avere effettuato l'acquisto dei suini non accorgendosi che erano privi di tatuaggio.
Alla luce delle contestazioni rese era, infatti, onere dell'odierno appellante dare la prova di esser estraneo all'illecito contestatogli, essendo l'allevamento di suini di proprietà del padre, . Persona_1
Diversamente, nel verbale per cui è causa, il nulla riferiva in merito all'illecito Pt_1 che gli veniva contestato, né tantomeno dichiarava e/o dimostrava agli accertatori il possesso delle autorizzazioni o altra documentazione dalla quale poter ricavare l'intestazione dell'allevamento in capo a persona diversa, nella specie il padre.
pagina 3 di 5 Occorre inoltre rilevare sul punto, aderendo all'orientamento costante in giurisprudenza, come nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa dell'infrazione - il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza margini di apprezzamento o discrezionalità (v. sul punto Cass. Civ. civ. n. 2734/2002 e Cass. civ. n.
36573/2023).
Né soccorrono in ordine all'estraneità di all'illecito in esame le Parte_1
dichiarazioni rese dai testi e , per le Testimone_1 Testimone_2
ragioni indicate dal primo Giudice e qui condivise.
È evidente, dunque, come dal compendio istruttorio acquisito e dalle dichiarazioni rese in sede di verbale di accertamento da che lo stesso è da intendersi Parte_1
responsabile dell'infrazione rilevata nell'ordinanza di ingiunzione n. 327398/2021
(allegato n. b1 del ricorso in appello) emessa dalla
[...]
insieme, in qualità di obbligato in Controparte_3
solido, al sig. . Persona_1
L'appello è, dunque, infondato e va rigettato per le ragioni sopra evidenziate.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte appellante alla loro rifusione in favore dell'appellata. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), ridotti della metà per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate in relazione allo scaglione fino ad € 5.200,00.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Paola n. 334/2023 emessa in data 14.3.2023 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
, in persona del l.r.p.t. , delle spese di lite relative al presente
[...]
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 997,50, di cui € 850,50 per compensi ed € 147,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.
Così deciso in Paola, 27.11.2025
Il Giudice
(dott. Luigi Varrecchione)
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