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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 40705/2022 R.G. promossa da
( ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Milano, piazza Grandi n. 19, presso lo studio dell'avv. Marco Vittorio Possidoni, che lo rappresenta e difende per delega in atti
Attore/opponente
contro
( ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
presso il domicilio digitale dell'avv. Giuseppe Milotta
del Foro di Milano, che lo rappresenta e Email_1
difende per delega in atti
Convenuto/opposto
Oggetto: appalto d'opera – recesso del committente – restituzione somma –
opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da fogli allegati al verbale di udienza del 12/11/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione, ha domandato nei confronti di Controparte_1 Parte_1
la restituzione della somma di euro 149.258,45 oltre interessi moratori, pari alla differenza fra la complessiva somma pagata in acconto alla società appaltatrice in base al contratto di appalto concluso dalle parti e il minor valore delle opere realizzate dall'impresa accertato dal CTU nel procedimento di istruzione preventiva introdotto dal committente davanti al Tribunale di Busto Arsizio.
Ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale Parte_1
del Tribunale di Milano adito da controparte con il ricorso monitorio e deducendo nel merito: che la risoluzione per inadempimento era stata invocata senza fondamento dal committente;
che dal 20/12/2019 era stato impedito all'impresa di accedere al cantiere e di completare le opere appaltate;
che le conclusioni del
CTU non erano idonee a provare il diritto di credito del committente azionato con il ricorso monitorio;
che la controparte aveva impedito all'impresa appaltatrice di ritirare i propri beni presenti nel cantiere;
che l'appaltatore aveva diritto al mancato guadagno e al rimborso degli acconti pagati ai fornitori per opere ancora da eseguire. Su tali premesse l'opponente chiedeva di dichiarare l'incompetenza del tribunale adito da controparte e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo o comunque la riduzione della somma eventualmente dovuta al committente,
nonché la condanna della controparte a pagare la somma di euro 25.000,00 pari al valore dei beni dell'appaltatore rimasti nel cantiere e non restituiti.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'eccezione di Controparte_1
incompetenza territoriale sollevata da controparte e nel merito esponendo: che aveva concluso con l'impresa opponente un contratto di appalto d'opera per la ristrutturazione dell'immobile in Legnano via Venezia n. 25; che, in presenza di ritardi dell'impresa e di difetti nelle opere sino ad allora realizzate, nel dicembre
2019 il committente aveva risolto il contratto di appalto, l'appaltatore aveva lasciato il cantiere e restituito le chiavi dell'immobile; che all'esito del procedimento di istruzione preventiva introdotto davanti al Tribunale di Busto
Arsizio il CTU aveva quantificato in complessivi euro 303.716,76 il valore delle opere eseguite dall'impresa fino alla risoluzione del contratto;
che il committente aveva pagato acconti per complessivi euro 452.975,21 oltre IVA ed aveva pertanto diritto alla restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al valore delle opere eseguite da controparte;
che l'appaltatore non aveva lasciato nel cantiere beni di sua proprietà e non aveva diritto al pagamento della somma di euro 25.000,00. Pertanto, l'opposto concludeva nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande avversarie.
L'istruttoria si è articolata nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti,
nell'ammissione della relazione tecnica depositata dal CTU nel procedimento di istruzione preventiva R.G. n. 5682/2020 svolto davanti al Tribunale di Busto
Arsizio, nell'assunzione dell'interrogatorio formale dell'opposto e nell'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
La controversia verte sul contratto scritto di appalto del 30/11/2018 concluso dalle parti ed avente ad oggetto opere di ristrutturazione dell'immobile del committente sito in Legnano via Venezia al prezzo preventivato (“stimato”) Controparte_1
di euro 780.000,00 oltre IVA (compresi euro 21.000,00 per oneri di sicurezza).
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'impresa opponente è
infondata. È incontroverso che nel contratto in questione il committente assumeva la qualità
di consumatore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza, il committente è libero di far valere i suoi diritti nei confronti dell'appaltatore/professionista sia davanti all'autorità giudiziaria nel cui circondario ha la residenza (foro del consumatore), sia davanti alla diversa autorità giudiziaria competente in base ai comuni criteri previsti dal codice di rito.
Nel caso in esame, il consumatore/committente ha agito con il ricorso monitorio davanti al giudice del luogo in cui ha sede legale l'opponente Parte_1
(convenuto sostanziale). Il Tribunale di Milano adito dal consumatore è quindi competente a conoscere della controversia in base al criterio generale previsto dall'art. 19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche) e l'opponente non può
fondatamente eccepire l'incompetenza del giudice adito dalla controparte. Come
noto, infatti, la disciplina consumeristica è dettata a tutela della parte debole del rapporto obbligatorio ed è rimessa all'esclusiva volontà di tale parte la facoltà di avvalersi o meno del foro del consumatore.
L'eccezione di incompetenza non è fondata neppure sulle pattuizioni contenute nel contratto di appalto. Contrariamente a quanto sostiene in giudizio l'opponente, infatti, nella clausola n. 18 del contratto le parti hanno previsto per le controversie derivanti dall'appalto la competenza facoltativa e non esclusiva del
Foro di Brescia. Pertanto, a prescindere dalla validità e dall'efficacia di tale clausola sottoscritta dal consumatore, del tutto legittimamente l'opposto ha ritenuto di non avvalersi del foro facoltativo previsto nel contratto ed ha preferito agire in giudizio davanti al Tribunale di Milano.
Passando all'esame della domanda del committente volta ad ottenere la restituzione di una parte della somma pagata all'appaltatore, va premesso che è pacifico fra le parti che il contratto di appalto si è sciolto sulla base di una decisione unilaterale del committente , il quale ha ritenuto di Controparte_1
porre termine al rapporto prima dell'ultimazione e della consegna dell'opera da parte della In particolare, il committente ha comunicato alla Parte_1
controparte di ritenere risolto il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore ed è incontroverso che dal 20/12/2019 l'impresa opponente ha lasciato il cantiere.
Nessuna delle parti chiede di accertare la risoluzione di diritto del contratto di appalto o di pronunciare la risoluzione giudiziale per inadempimento della controparte. Pertanto, ad eccezione della mancata esecuzione a regola d'arte di talune opere realizzate dall'impresa di cui come si dirà il CTU ha tenuto conto nel determinare il loro valore, non assumono rilievo ai fini della presente decisione eventuali inadempimenti o inesatti adempimenti posti in essere dai contraenti prima della cessazione del rapporto contrattuale avvenuta per volontà del committente. Peraltro, come emerge chiaramente dalla relazione tecnica depositata dal CTU ing. nel procedimento di istruzione Persona_1
preventiva, non vi sono elementi per ritenere giustificata la risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'appaltatore invocata dal committente nel dicembre del 2019. E' ben vero che le parti avevano previsto per l'esecuzione delle opere il termine del 31/10/2019, ma tale termine non era essenziale;
inoltre,
come evidenziato dal CTU, i lavori erano stati sospesi sei settimane per le avverse condizioni metereologiche ed in corso d'opera erano state apportate delle varianti richieste dal committente (vd p. 20 della relazione del CTU).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in giudizio dalla difesa opposta, nel dicembre 2019 non vi erano i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore (che, come detto, non è oggetto di domanda nel presente giudizio).
La comunicazione alla controparte di ritenere risolto il contratto di appalto e la successiva estromissione dell'appaltatore dal cantiere - unite alla mancata proposizione della domanda di risoluzione del contratto - sono chiara espressione della volontà del committente di sciogliersi dal rapporto contrattuale con l'impresa a far data dal 20/12/2019. Parte_1
Il comportamento tenuto dal committente nel caso concreto va qualificato come esercizio del diritto di recesso dal contratto di appalto, a norma dell'art. 1671 c.c.
non derogato dalle parti nel contratto oggetto di causa. Il recesso dall'appalto del committente non richiede, come noto, alcuna giustificazione, ma obbliga tale parte ad indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opposta, sin dalla citazione in opposizione l'impresa opponente ha contestato il proprio inadempimento ed ha espressamente chiesto il riconoscimento del proprio credito derivante dal mancato guadagno subito in conseguenza della “risoluzione” unilaterale del contratto da parte del committente (vd pag. 10 punto 19 della citazione e le conclusioni ivi precisate). Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 l'opponente ha precisato le domande ed ha chiesto la condanna della controparte a pagare le somme corrispondenti al mancato guadagno e alle spese sostenute, oltre all'ulteriore somma corrispondente al valore di alcuni beni che avrebbe lasciato in cantiere. La domanda volta ad ottenere il riconoscimento del mancato guadagno e delle spese sostenute per adempiere il contratto è stata precisata dall'opponente nella memoria n. 1 e non costituisce una domanda nuova. Nessun rilievo assume che l'opponente qualifichi come danni risarcibili, anziché come indennizzo ex art. 1671 c.c., il mancato guadagno e le spese sostenute che ha diritto di vedersi riconoscere dal committente in conseguenza del recesso dall'appalto. Si tratta di una errata qualificazione giuridica della pretesa che l'appaltatore ha tuttavia indubbiamente avanzato in causa, sia nel chiedere la diminuzione della somma che la controparte chiede in restituzione, sia nel domandare la condanna in via riconvenzionale del committente (vd conclusioni dell'opponente).
Nell'esaminare le rispettive ragioni di credito delle parti, occorre muovere dalle risultanze della relazione tecnica del CTU, le cui conclusioni vengono fatte proprie dal giudice in quanto logiche e coerenti, sulla base degli accertamenti compiuti e della documentazione relativa all'appalto esaminata. Peraltro, in relazione al valore delle opere eseguite dall'appaltatore/opponente e ai pagamenti eseguiti dall'opposto a titolo di acconto non si registra un contrasto fra le parti.
In particolare, è incontroverso che il committente ha pagato acconti per complessivi euro 452.975,21 compresa IVA al 10% (p. 9 della relazione del
CTU).
Sulla base delle opere che l'ausiliare ha riscontrato essere state realizzate dall'impresa fino al dicembre 2019, tenuto conto dei prezzi pattuiti dalle parti, dei costi necessari per eliminare taluni vizi riscontrati dall'ausiliare (p. 13-17) e delle osservazioni formulate dai consulenti delle parti (p. 21-25), il CTU ha stimato in complessivi euro 303.779,50 il valore delle opere realizzate dall'impresa fino al recesso della controparte (vd p. 10-13 e p.26 della relazione in atti). A seguito del recesso dal contratto il committente è tenuto a pagare all'appaltatore il valore dei lavori eseguiti pari a quanto determinato dal CTU.
Inoltre, a norma dell'art. 1671 c.c. il committente è altresì tenuto a riconoscere un indennizzo per il mancato guadagno che l'appaltatore avrebbe ricavato dall'integrale esecuzione dell'opera. Nella determinazione del mancato guadagno spettante all'appaltatore a seguito del recesso del committente, la Suprema Corte
ha precisato che “qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato, l'indennizzo spettante all'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate” (Cass. 12/06/2024, n. 16346).
Considerato che il prezzo dell'appalto concluso dalle parti ammontava ad euro
780.000,00 (oltre IVA) e che il committente è receduto dal rapporto quando l'impresa aveva eseguito lavori per euro 303.779,50, il mancato guadagno della società opponente viene liquidato equitativamente nella somma di euro
47.622,00, pari al 10% del prezzo residuo (euro 476.220,00) che l'appaltatore avrebbe ricavato dall'integrale esecuzione delle opere.
Per i lavori eseguiti e per il mancato guadagno l'impresa opponente ha dunque maturato un credito complessivo di euro 351.401,50 (303.779,50 + 47.622).
Nessuna somma può essere riconosciuta all'impresa opponente a titolo di spese sostenute per predisporsi all'esecuzione delle opere non eseguite, che l'appaltatore non ha neppure adeguatamente chiesto di provare. Come pure, risulta infondata la pretesa risarcitoria dell'opponente di vedersi riconoscere un'ulteriore somma di euro 25.000,00 per i beni che sarebbero rimasti nel cantiere e non restituiti dal committente. Invero, secondo la stessa prospettazione dell'opponente, una parte dei beni in questione erano di proprietà
di terzi e non viene neppure dedotto (tantomeno provato) da di Parte_1
aver provveduto a pagare il valore di tali beni ai proprietari;
mentre per quanto riguarda alcuni beni di sua proprietà che sarebbero rimasti nel cantiere,
l'opponente/appaltatore avrebbe eventualmente dovuto domandare la restituzione al committente, ma non può fondatamente chiedere il pagamento a titolo risarcitorio di un controvalore in denaro del tutto indimostrato.
Ora, posto che, come detto, è pacifico in atti che il committente ha pagato acconti per complessivi euro 452.975,21 e tenuto conto che per effetto del recesso dall'appalto tale parte è tenuta a riconoscere all'appaltatore l'importo complessivo di euro 351.401,50, va operata la cd compensazione impropria fra i rispettivi crediti delle parti in lite e va riconosciuto all'opposto il diritto Controparte_1
alla restituzione della somma di euro 101.573,71, pari alla differenza fra il totale degli acconti pagati all'appaltatore e il complessivo credito spettante all'impresa per i lavori eseguiti e il mancato guadagno.
Il credito restitutorio vantato dal committente è dunque inferiore a quello preteso con il ricorso alla procedura monitoria e l'opposizione proposta da Parte_1
risulta in parte fondata.
[...]
Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto e va condannata la società
opponente a restituire all'opposto la somma di euro 101.573,71, maggiorata degli interessi al tasso legale dal 20/12/2019 al saldo. Sulla somma spettante al committente a titolo restitutorio sono dovuti dall'opponente gli interessi al tasso legale dalla data del recesso, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria
(pure richiesta dall'opposto) trattandosi di un debito di valuta.
Infine, considerato che l'opposizione risulta in parte fondata le spese di lite vengono compensate per un terzo, ponendo a carico della società opponente la restante quota di spese liquidata come in dispositivo sulla base del valore della domanda dell'opposto risultata fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 17/10/2022, da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 14147/2022 emesso dal Tribunale di CP_1
Milano il 10/8/2022 e notificato il 12/9/2022, nel contraddittorio delle parti,
contrariis reiectis, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accertato che il contratto di appalto concluso dalle parti si è sciolto per il recesso ex art. 1671 c.c. del committente e che Controparte_1
l'appaltatore ha maturato un credito di euro 351.401,50 Parte_1
per lavori eseguiti e mancato guadagno, detratto tale importo dalla maggior somma di euro 452.975,21 pagata in acconto dal committente,
condanna a restituire a la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 101.573,71 maggiorata degli interessi al tasso legale dal 20/12/2019
al saldo;
- respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dall'opponente Parte_1 - compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'opponente Parte_1
a rifondere alla controparte la restante quota di spese, liquidata in
[...]
complessivi euro 9.000,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 28/4/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari