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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2024, n. 37652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37652 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST TANJA nato il [...] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello 1-7 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37652 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/07/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto ST AN colpevole del reato di furto pluriaggravato in concorso e l'aveva condannata alla pena di giustizia. La ricorrente ricorre in cassazione e denuncia, con un unico motivo, di ordine processuale, la violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art.178/ lett.c)/ cod.proc.pen. per non esserle stato consentito di presenziare alla udienza e, in termini più generali, per essere stato limitato il diritto di difesa della stessa/ atteso che, avendo la ST richiesto di partecipare alla udienza, in quanto reclusa presso istituto di detenzione, la cancelleria comunicava al difensore avviso di trattazione orale del processo alla udienza del 27 febbraio 2023, convocando le parti per detta udienza e disponendo il videocollegamento dal carcere dell'imputata. Inopinatamente, alla udienza di trattazione, il giudice di appello riteneva che la richiesta di trattazione orale del processo non fosse stata inoltrata nelle forme previste dalla legge, e cioè tramite difensore, e quindi disponeva procedersi con le forme del rito cartolare non partecipato. Ciò aveva determinato un vulnus del diritto di difesa, atteso che il difensore era stato avvisato che la udienza si sarebbe svolta alla presenza dell'imputata e in forma partecipata, di talchè non era stata rispettata la procedura emergenziale dalla legge (art.23 bis, D.L. 28/10/2020, n.137 successivamente prorogato dal d.l. n.198/2022), che avrebbe consentito alle parti di depositare conclusioni scritte entro termini prefissati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con la disciplina emergenziale sulla trattazione dei giudizi in appello / a seguito della introduzione dell'art.23 bis del d.l. 28 ottobre 137, convertito nella legge 18 ottobre 2020 n.176, la cui durata è stata prorogata dall'art.8 comma 8 del d.l. 29 dicembre 2022 n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n.lí e con la giurisprudenza di legittimità che ne ha interpretato l'estensione e l'ambito di applicazione. 2. La parte ricorrente denuncia un duplice profilo di violazione di legge processuale: sotto un primo profilo assume che all'imputata, detenuta per altra causa, non è stato consentito di partecipare al giudizio, pure avendo inoltrato rituale richiesta di partecipazione mediante l'ufficio matricola dell'istituto di detenzione in cui era reclusa. Sotto un secondo profilo deduce un vulnus nel diritto di difesa per non essere stato consentito alla difesa dell'imputato di presentare conclusioni scritte od orali per 1 un asserito "mutamento del rito" da orale a cartolare, verificatosi soltanto all'esito degli atti introduttivi della trattazione del giudizio di appello, fissata per l'udienza del 27 febbraio 2023. 2.1 Il primo rilievo non trova riscontro dall'esame degli atti processuali, il quale è consentito in ragione della valenza processuale della doglianza. Invera/ a seguito della richiesta di partecipazione alla udienza da parte dell'imputata ST Tanja, sebbene inoltrata personalmente e non tramite difensore, come richiesto dalla disciplina emergenziale (art.23 bis comma 4 d.l. cit.), la Corte di appello aveva disposto procedersi in video collegamento con l'istituto di detenzione di Rebibbia, tantochè l'imputata non solo era stata interpellata dal Presidente del collegio giudicante sulla sua effettiva partecipazione, ma la stessa era stata resa edotta che il difensore di fiducia non aveva avanzato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale del giudizio (ai sensi del comma 4 dell'art.23 bis cit.). Risulta poi che il collegamento era stato disattivato in quanto l'imputata aveva "preso atto" che il procedimento avrebbe seguito il rito cartolare e quindi era stata chiesta, senza alcuna opposizione al riguardo, "la disconnessione del video collegamento". La riferita sequenza procedimentale non risulta avere leso in alcun modo le prerogative dell'imputata, il cui diritto a partecipare effettivamente al giudizio di appello era stato previsto ed assicurato nelle forme previste dalla legge e fino a quando la stessa imputata non aveva ritenuto di tb-iedere,:1 -,to-M1M-1ue, ,di aderire, alla cessazione del collegamento in quanto il giudizio non avrebbe avuto una definizione "a trattazione orale", da parte del suo difensore e del rappresentante dell'accusa. 2.2 Il secondo rilievo è manifestamente infondato in quanto, a fronte di giudizio cartolare in appello a seguito di fissazione di udienza camerale, il difensore dell'imputata non ha inoltrato la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art.23 bis comma 4 d.l. 28.10.2020 n.137 e, pertanto, il contraddittorio tra le parti processuali avrebbe dovuto trovare espansione attraverso l'inoltro, a mezzo PEC, delle conclusioni scritte di cui all'art.23 bis ,comma 2 d.l. citato e pertanto, quanto ai difensori delle parti diverse dalla pubblica accusa, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, fissata per il giorno 27 febbraio 2023 e quindi entro la data del 22 febbraio 2023. La circostanza che il difensore di fiducia della ST, avv.to Andrea Masotta, fosse stato destinatario in data 23 febbraio 2023 di una comunicazione via PEC da parte di funzionario della Corte di appello di Roma (come peraltro allegato per l'autosufficienza) in cui si afferma che l'udienza si sarebbe svolta in forma orale, non è idonea ad arrecare alcuna lesione al diritto di difesa laddove, come è pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è il difensore e non la parte 2 personalmente a potere richiedere la trattazione orale del giudizio di appello ai sensi dell'art.23 bis comma 4 d.l. cit. (sez.1, n.11501 del 28/02/2023, Marrano, Rv.284259) e che l'eventuale errore contenuto nella comunicazione della cancelleria non poteva invero determinare alcuna lesione al diritto di difesa dell'imputata in quanto, alla data in cui la stessa è intervenuta, era ormai scaduto il termine entro il quale andavano depositate le conclusioni scritte e quindi il difensore di fiducia della ST, così come l'ufficio della Procura Generale, era tà) ormai decaduti dalla facoltà di depositarle. Né una tale comunicazione avrebbe potuto ingenerare nella difesa dell'imputata alcun affidamento di essere ammessa alla discussione orale, laddove gli adempimenti previsti dalla disciplina emergenziale sono indicati a pena di decadenza e risultano essere stati disattesi, né è prevista alcuna facoltà del giudice del dibattimento di rimettere in termini le parti onde procedere alla discussione orale della impugnazione in appello. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., che si determina come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello 1-7 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37652 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/07/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto ST AN colpevole del reato di furto pluriaggravato in concorso e l'aveva condannata alla pena di giustizia. La ricorrente ricorre in cassazione e denuncia, con un unico motivo, di ordine processuale, la violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art.178/ lett.c)/ cod.proc.pen. per non esserle stato consentito di presenziare alla udienza e, in termini più generali, per essere stato limitato il diritto di difesa della stessa/ atteso che, avendo la ST richiesto di partecipare alla udienza, in quanto reclusa presso istituto di detenzione, la cancelleria comunicava al difensore avviso di trattazione orale del processo alla udienza del 27 febbraio 2023, convocando le parti per detta udienza e disponendo il videocollegamento dal carcere dell'imputata. Inopinatamente, alla udienza di trattazione, il giudice di appello riteneva che la richiesta di trattazione orale del processo non fosse stata inoltrata nelle forme previste dalla legge, e cioè tramite difensore, e quindi disponeva procedersi con le forme del rito cartolare non partecipato. Ciò aveva determinato un vulnus del diritto di difesa, atteso che il difensore era stato avvisato che la udienza si sarebbe svolta alla presenza dell'imputata e in forma partecipata, di talchè non era stata rispettata la procedura emergenziale dalla legge (art.23 bis, D.L. 28/10/2020, n.137 successivamente prorogato dal d.l. n.198/2022), che avrebbe consentito alle parti di depositare conclusioni scritte entro termini prefissati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con la disciplina emergenziale sulla trattazione dei giudizi in appello / a seguito della introduzione dell'art.23 bis del d.l. 28 ottobre 137, convertito nella legge 18 ottobre 2020 n.176, la cui durata è stata prorogata dall'art.8 comma 8 del d.l. 29 dicembre 2022 n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n.lí e con la giurisprudenza di legittimità che ne ha interpretato l'estensione e l'ambito di applicazione. 2. La parte ricorrente denuncia un duplice profilo di violazione di legge processuale: sotto un primo profilo assume che all'imputata, detenuta per altra causa, non è stato consentito di partecipare al giudizio, pure avendo inoltrato rituale richiesta di partecipazione mediante l'ufficio matricola dell'istituto di detenzione in cui era reclusa. Sotto un secondo profilo deduce un vulnus nel diritto di difesa per non essere stato consentito alla difesa dell'imputato di presentare conclusioni scritte od orali per 1 un asserito "mutamento del rito" da orale a cartolare, verificatosi soltanto all'esito degli atti introduttivi della trattazione del giudizio di appello, fissata per l'udienza del 27 febbraio 2023. 2.1 Il primo rilievo non trova riscontro dall'esame degli atti processuali, il quale è consentito in ragione della valenza processuale della doglianza. Invera/ a seguito della richiesta di partecipazione alla udienza da parte dell'imputata ST Tanja, sebbene inoltrata personalmente e non tramite difensore, come richiesto dalla disciplina emergenziale (art.23 bis comma 4 d.l. cit.), la Corte di appello aveva disposto procedersi in video collegamento con l'istituto di detenzione di Rebibbia, tantochè l'imputata non solo era stata interpellata dal Presidente del collegio giudicante sulla sua effettiva partecipazione, ma la stessa era stata resa edotta che il difensore di fiducia non aveva avanzato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale del giudizio (ai sensi del comma 4 dell'art.23 bis cit.). Risulta poi che il collegamento era stato disattivato in quanto l'imputata aveva "preso atto" che il procedimento avrebbe seguito il rito cartolare e quindi era stata chiesta, senza alcuna opposizione al riguardo, "la disconnessione del video collegamento". La riferita sequenza procedimentale non risulta avere leso in alcun modo le prerogative dell'imputata, il cui diritto a partecipare effettivamente al giudizio di appello era stato previsto ed assicurato nelle forme previste dalla legge e fino a quando la stessa imputata non aveva ritenuto di tb-iedere,:1 -,to-M1M-1ue, ,di aderire, alla cessazione del collegamento in quanto il giudizio non avrebbe avuto una definizione "a trattazione orale", da parte del suo difensore e del rappresentante dell'accusa. 2.2 Il secondo rilievo è manifestamente infondato in quanto, a fronte di giudizio cartolare in appello a seguito di fissazione di udienza camerale, il difensore dell'imputata non ha inoltrato la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art.23 bis comma 4 d.l. 28.10.2020 n.137 e, pertanto, il contraddittorio tra le parti processuali avrebbe dovuto trovare espansione attraverso l'inoltro, a mezzo PEC, delle conclusioni scritte di cui all'art.23 bis ,comma 2 d.l. citato e pertanto, quanto ai difensori delle parti diverse dalla pubblica accusa, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, fissata per il giorno 27 febbraio 2023 e quindi entro la data del 22 febbraio 2023. La circostanza che il difensore di fiducia della ST, avv.to Andrea Masotta, fosse stato destinatario in data 23 febbraio 2023 di una comunicazione via PEC da parte di funzionario della Corte di appello di Roma (come peraltro allegato per l'autosufficienza) in cui si afferma che l'udienza si sarebbe svolta in forma orale, non è idonea ad arrecare alcuna lesione al diritto di difesa laddove, come è pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è il difensore e non la parte 2 personalmente a potere richiedere la trattazione orale del giudizio di appello ai sensi dell'art.23 bis comma 4 d.l. cit. (sez.1, n.11501 del 28/02/2023, Marrano, Rv.284259) e che l'eventuale errore contenuto nella comunicazione della cancelleria non poteva invero determinare alcuna lesione al diritto di difesa dell'imputata in quanto, alla data in cui la stessa è intervenuta, era ormai scaduto il termine entro il quale andavano depositate le conclusioni scritte e quindi il difensore di fiducia della ST, così come l'ufficio della Procura Generale, era tà) ormai decaduti dalla facoltà di depositarle. Né una tale comunicazione avrebbe potuto ingenerare nella difesa dell'imputata alcun affidamento di essere ammessa alla discussione orale, laddove gli adempimenti previsti dalla disciplina emergenziale sono indicati a pena di decadenza e risultano essere stati disattesi, né è prevista alcuna facoltà del giudice del dibattimento di rimettere in termini le parti onde procedere alla discussione orale della impugnazione in appello. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., che si determina come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 Il consigliere estensore