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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4874/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4874 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 30.09.2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, al C.so Secondigliano, n. 286, presso lo studio dell'avv. Luigi
ON (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
, (C.F. ), nato a [...],il [...], e CP_1 C.F._3 residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
pagina 1 di 6 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12-06-2024 e regolarmente notificato, la ricorrente premesso Parte_1 che da una relazione di fatto con era nato un figlio - a Civitanova Marche il CP_1 Per_1
31.05.2015) riconosciuto da entrambi i genitori;
che, il 16-06-2021 con provvedimento del
Tribunale di Napoli Nord - RG.1643/21 V.G., veniva stabilito l'affido condiviso del piccolo Per_1 con un calendario di incontri padre-figlio il versamento a titolo di contributo per il suo mantenimento per una somma pari ad euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stilato dal Tribunale e il C.O.A. di
Napoli Nord;
che, ciononostante, il padre già dal lontano maggio dell'anno 2017 sino all'anno
2021 (data di emissione del provvedimento di questo Tribunale) non aveva versato alcun importo a titolo di mantenimento né per le spese straordinarie ma solo la cifra di € 200,00 dal mese di giugno
2021 risultando debitore per un importo di € 7567,00, nei confronti della ricorrente e in seguito aveva mostrato un totale disinteresse per la salute e le gravi patologie da cui era affetto Per_1 rendendosi estremamente difficoltoso instaurare un dialogo con il resistente per le decisioni da adottare per il minore anche per il trapianto del rene;
tanto premesso, chiedeva, - a modifica delle condizioni stabilite con decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 16-06-2021- disporsi l'affido esclusivo del figlio alla madre con collocazione prevalente presso la di lei e il riconoscimento al 100% dell'assegno unico al genitore collocatario;
diritto di visita paterno secondo il piano genitoriale indicato in ricorso;
il versamento dell' assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 225,35 ( così rivalutato l'originario importo) , rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di giudizio.
Non si costituiva il resistente sebbene ritualmente citato.
All'udienza del 10-12-2024, il Giudice procedeva all' audizione della ricorrente, la quale dichiarava di aver vissuto con il resistente nelle Marche ma di aver fatto rientro nel paese di origine
(IZ) mentre lui continuava a vivere fuori regione ove aveva creato una nuova famiglia e gestiva un centro cinofilo. Dichiarava di aver sempre comunicato le gravi condizioni di salute del figlio al padre ma il resistente era totalmente assente nella vita del figlio non ottemperando Per_1 moralmente ed economicamente ai suoi doveri e rifiutandosi di dare le autorizzazioni sanitarie di cui il minore necessitava. pagina 2 di 6 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del 11-12-2024 ex art. 473- bis.22 c.p.c., con cui, a parziale modifica reso dal Tribunale di Napoli Nord il 16-06-2021- tenuto conto della pacifica assenza di incontri tra il padre ed il figlio, stante il rifiuto di incontrarlo nonché il disinteresse morale e materiale nei suoi confronti, essendo anche il resistente rimasto contumace - autorizzava la ricorrente all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sul figlio minore con facoltà della madre di poter Per_1 adottare da sola tutte le decisioni riguardanti la salute e le cure mediche per il figlio rinviando il processo per l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali di IZ e Porto ANLP.
Depositate ed acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di IZ e Porto ANLP, il
Giudice delegato all'udienza del 28-02-2025, assegnava i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. e all'udienza 30-09-2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., riservava la causa al Collegio per la decisione.
Sull'affido del minore nato il [...] a [...] Persona_2
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Tanto premesso va rilevato che i SS di Porto ANLP con nota dell' 11.02.2025 hanno relazionato che il risiede nel Comune di Porto ANLP insieme alla nuova compagna e CP_1 le loro due figlie, con contratto di locazione di alloggio E.R.P. e lo stesso resistente ha raccontato agli assistenti sociali di non vedere il figlio da oltre un anno e mezzo perché i rapporti con Per_1 la ex compagna dopo un iniziale periodo di collaborazione sono divenuti conflittuali e, di conseguenza, non riusciva a trovare un accordo circa le frequentazioni o le videochiamate con il figlio. Il ha riferito ai SS che non aveva accettato l'assegno di mantenimento fissato dal CP_1 tribunale, che nei primi tempi aveva dei contatti telefonici con la madre che lo informava anche delle condizioni di salute del minore che vedeva sporadicamente ma con il tempo tale rapporto è
pagina 3 di 6 scemato e da circa un anno e mezzo non vedeva e non sentiva più il figlio ed acquisiva ogni tanto informazioni da parenti . Inoltre non è contestato che non versa il mantenimento per Per_1
Dalla relazione dei SS di IZ prot. 11080 del 2024 emerge che il minore è ben inserito nel nucleo familiare della madre e che quest'ultima riferiva un disinteresse del padre sia per gli accertamenti diagnostici del figlio che necessitavano del consenso del padre sia da un punto di vista economico.
Nella relazione dei SS di IZ emerge che dal colloquio con il minore gli assistenti Per_1 sociali scrivono “ che con il padre non ha un buon rapporto anzi completamente assente … “ .
Alla luce di tali elementi va disposto l'affido esclusivo del minore alla madre che potrà adottare da sola tutte le decisioni in ordine alla salute del figlio Per_1
Va ammonito d'ufficio il ad un più rispettoso adempimento del diritto- dovere di visita e CP_1 degli obblighi di natura ed economica riguardanti la figlia ai sensi dell'art 473 bis 39 c.p.c.
Diritto di visita del coniuge non collocatario della prole
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio minore va Per_1 confermato il regime di visita di cui al piano genitoriale depositato in atti.
Il Collegio suggerisce alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di recuperare i rapporti con il minore, disposto di concerto tra i SS di ANLP e quelli di IZ
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento del figlio, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore che la ricorrente ha richiesto di aumentare ad euro 225,35 sulla base della sola rivalutazione della somma di euro 200,00 concordata nel 2021, rivalutazione prevista per legge e disposta nel provvedimento
Va quindi accolta la domanda.
Inoltre, l'assegno unico universale per il minore verrà percepito interamente dalla ricorrente in considerazione dell'affido esclusivo
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Il resistente va condannato al pagamento del 50% delle spese del giudizio attesa la parziale soccombenza liquidate sulla scorta dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. modif., relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del pagina 4 di 6 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase istruttoria ridotte al 50 % (€ 903,00); fase decisionale ridotta del 40 % (€ 1.743,00) ex art. 4 comma 1 DM 55/14 ( 4388,4/2= 2194,2) mentre va compensato il restante 50%
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_2 confronti di così decide: CP_1
1)dichiara la contumacia di nato a [...], il [...] (cf. CP_1
) e residente in [...]; C.F._3
2) a parziale modifica del decreto del tribunale di Napoli Nord del 16-06-2021 dispone l'affido esclusivo del minore alla madre che potrà adottare da sola tutte le scelte Per_1 mediche, terapeutiche ed in generale tutte le decisioni ordinarie e straordinarie riguardanti la salute del figlio;
3) ammonisce d'ufficio il ad un più rispettoso adempimento del diritto dovere di CP_1 visita del figlio e degli obblighi di natura economica, ai sensi dell'art 473 bis 39 c.p.c.;
4) adegua l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore di per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore nella misura di euro 225,35 mensili da Persona_2 corrispondersi alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese oltre al il 50%, delle spese straordinarie per la figlia, come previste e disciplinate da protocollo di intesa di questo tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto il 25.10.19 ( che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai a decorrere dall'1.1.2026; l'assegno unico universale per il figlio Per_2 verrà percepito al 100% dalla sig.ra
[...] Parte_1
5) invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità di concerto tra i SS di
IZ e di ANLP
5) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio CP_1 Parte_1 che si liquidano in euro € 2.194,50 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge, e compensa il restante 50%
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4874 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 30.09.2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, al C.so Secondigliano, n. 286, presso lo studio dell'avv. Luigi
ON (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
, (C.F. ), nato a [...],il [...], e CP_1 C.F._3 residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
pagina 1 di 6 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12-06-2024 e regolarmente notificato, la ricorrente premesso Parte_1 che da una relazione di fatto con era nato un figlio - a Civitanova Marche il CP_1 Per_1
31.05.2015) riconosciuto da entrambi i genitori;
che, il 16-06-2021 con provvedimento del
Tribunale di Napoli Nord - RG.1643/21 V.G., veniva stabilito l'affido condiviso del piccolo Per_1 con un calendario di incontri padre-figlio il versamento a titolo di contributo per il suo mantenimento per una somma pari ad euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stilato dal Tribunale e il C.O.A. di
Napoli Nord;
che, ciononostante, il padre già dal lontano maggio dell'anno 2017 sino all'anno
2021 (data di emissione del provvedimento di questo Tribunale) non aveva versato alcun importo a titolo di mantenimento né per le spese straordinarie ma solo la cifra di € 200,00 dal mese di giugno
2021 risultando debitore per un importo di € 7567,00, nei confronti della ricorrente e in seguito aveva mostrato un totale disinteresse per la salute e le gravi patologie da cui era affetto Per_1 rendendosi estremamente difficoltoso instaurare un dialogo con il resistente per le decisioni da adottare per il minore anche per il trapianto del rene;
tanto premesso, chiedeva, - a modifica delle condizioni stabilite con decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 16-06-2021- disporsi l'affido esclusivo del figlio alla madre con collocazione prevalente presso la di lei e il riconoscimento al 100% dell'assegno unico al genitore collocatario;
diritto di visita paterno secondo il piano genitoriale indicato in ricorso;
il versamento dell' assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 225,35 ( così rivalutato l'originario importo) , rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di giudizio.
Non si costituiva il resistente sebbene ritualmente citato.
All'udienza del 10-12-2024, il Giudice procedeva all' audizione della ricorrente, la quale dichiarava di aver vissuto con il resistente nelle Marche ma di aver fatto rientro nel paese di origine
(IZ) mentre lui continuava a vivere fuori regione ove aveva creato una nuova famiglia e gestiva un centro cinofilo. Dichiarava di aver sempre comunicato le gravi condizioni di salute del figlio al padre ma il resistente era totalmente assente nella vita del figlio non ottemperando Per_1 moralmente ed economicamente ai suoi doveri e rifiutandosi di dare le autorizzazioni sanitarie di cui il minore necessitava. pagina 2 di 6 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del 11-12-2024 ex art. 473- bis.22 c.p.c., con cui, a parziale modifica reso dal Tribunale di Napoli Nord il 16-06-2021- tenuto conto della pacifica assenza di incontri tra il padre ed il figlio, stante il rifiuto di incontrarlo nonché il disinteresse morale e materiale nei suoi confronti, essendo anche il resistente rimasto contumace - autorizzava la ricorrente all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sul figlio minore con facoltà della madre di poter Per_1 adottare da sola tutte le decisioni riguardanti la salute e le cure mediche per il figlio rinviando il processo per l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali di IZ e Porto ANLP.
Depositate ed acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di IZ e Porto ANLP, il
Giudice delegato all'udienza del 28-02-2025, assegnava i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. e all'udienza 30-09-2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., riservava la causa al Collegio per la decisione.
Sull'affido del minore nato il [...] a [...] Persona_2
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Tanto premesso va rilevato che i SS di Porto ANLP con nota dell' 11.02.2025 hanno relazionato che il risiede nel Comune di Porto ANLP insieme alla nuova compagna e CP_1 le loro due figlie, con contratto di locazione di alloggio E.R.P. e lo stesso resistente ha raccontato agli assistenti sociali di non vedere il figlio da oltre un anno e mezzo perché i rapporti con Per_1 la ex compagna dopo un iniziale periodo di collaborazione sono divenuti conflittuali e, di conseguenza, non riusciva a trovare un accordo circa le frequentazioni o le videochiamate con il figlio. Il ha riferito ai SS che non aveva accettato l'assegno di mantenimento fissato dal CP_1 tribunale, che nei primi tempi aveva dei contatti telefonici con la madre che lo informava anche delle condizioni di salute del minore che vedeva sporadicamente ma con il tempo tale rapporto è
pagina 3 di 6 scemato e da circa un anno e mezzo non vedeva e non sentiva più il figlio ed acquisiva ogni tanto informazioni da parenti . Inoltre non è contestato che non versa il mantenimento per Per_1
Dalla relazione dei SS di IZ prot. 11080 del 2024 emerge che il minore è ben inserito nel nucleo familiare della madre e che quest'ultima riferiva un disinteresse del padre sia per gli accertamenti diagnostici del figlio che necessitavano del consenso del padre sia da un punto di vista economico.
Nella relazione dei SS di IZ emerge che dal colloquio con il minore gli assistenti Per_1 sociali scrivono “ che con il padre non ha un buon rapporto anzi completamente assente … “ .
Alla luce di tali elementi va disposto l'affido esclusivo del minore alla madre che potrà adottare da sola tutte le decisioni in ordine alla salute del figlio Per_1
Va ammonito d'ufficio il ad un più rispettoso adempimento del diritto- dovere di visita e CP_1 degli obblighi di natura ed economica riguardanti la figlia ai sensi dell'art 473 bis 39 c.p.c.
Diritto di visita del coniuge non collocatario della prole
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio minore va Per_1 confermato il regime di visita di cui al piano genitoriale depositato in atti.
Il Collegio suggerisce alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di recuperare i rapporti con il minore, disposto di concerto tra i SS di ANLP e quelli di IZ
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento del figlio, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore che la ricorrente ha richiesto di aumentare ad euro 225,35 sulla base della sola rivalutazione della somma di euro 200,00 concordata nel 2021, rivalutazione prevista per legge e disposta nel provvedimento
Va quindi accolta la domanda.
Inoltre, l'assegno unico universale per il minore verrà percepito interamente dalla ricorrente in considerazione dell'affido esclusivo
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Il resistente va condannato al pagamento del 50% delle spese del giudizio attesa la parziale soccombenza liquidate sulla scorta dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. modif., relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del pagina 4 di 6 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase istruttoria ridotte al 50 % (€ 903,00); fase decisionale ridotta del 40 % (€ 1.743,00) ex art. 4 comma 1 DM 55/14 ( 4388,4/2= 2194,2) mentre va compensato il restante 50%
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_2 confronti di così decide: CP_1
1)dichiara la contumacia di nato a [...], il [...] (cf. CP_1
) e residente in [...]; C.F._3
2) a parziale modifica del decreto del tribunale di Napoli Nord del 16-06-2021 dispone l'affido esclusivo del minore alla madre che potrà adottare da sola tutte le scelte Per_1 mediche, terapeutiche ed in generale tutte le decisioni ordinarie e straordinarie riguardanti la salute del figlio;
3) ammonisce d'ufficio il ad un più rispettoso adempimento del diritto dovere di CP_1 visita del figlio e degli obblighi di natura economica, ai sensi dell'art 473 bis 39 c.p.c.;
4) adegua l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore di per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore nella misura di euro 225,35 mensili da Persona_2 corrispondersi alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese oltre al il 50%, delle spese straordinarie per la figlia, come previste e disciplinate da protocollo di intesa di questo tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto il 25.10.19 ( che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai a decorrere dall'1.1.2026; l'assegno unico universale per il figlio Per_2 verrà percepito al 100% dalla sig.ra
[...] Parte_1
5) invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità di concerto tra i SS di
IZ e di ANLP
5) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio CP_1 Parte_1 che si liquidano in euro € 2.194,50 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge, e compensa il restante 50%
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio pagina 5 di 6 pagina 6 di 6