Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 22/04/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02206/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2206 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di -OMISSIS-– Sportello unico – del 19.05.2021di rigetto della domanda di emersione ex art. 103 comma I D.L. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato con il presente ricorso, il provvedimento con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha respinto la domanda di emersione da lavoro irregolare subordinato presentata ai sensi dell’art. 103 comma I D.L. 34/2020 dalla Sig. ra Sig.ra -OMISSIS-, titolare dell’Azienda Agricola -OMISSIS-
Secondo la ricostruzione dell’esponente, l’Azienda Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS-, in data 10.12.2019 otteneva dalla Prefettura di -OMISSIS- il nulla osta per lavoro stagionale per il ricorrente, il quale in tal modo acquisiva dall’Ambasciata Italiana in Egitto, il visto per motivi di lavoro subordinato, con validità dal 15.01.2020 al 28.01.2021, facendo ingresso in Italia nel febbraio 2020.
Non riuscendo ad ottenere il permesso di soggiorno dalla Questura, a causa del periodo pandemico., il ricorrente non poteva sottoscrivere il contratto di soggiorno presso la Prefettura di -OMISSIS-.
In tale contesto, all’atto dell’entrata in vigore del D.L. 34/2020, la rappresentante legale dell’azienda Agricola -OMISSIS-, presentava domanda di emersione da lavoro irregolare per il ricorrente, senza tuttavia poi presentarsi per la sottoscrizione del contratto di soggiorno alla convocazione in Prefettura per la data del 5.03.2021, chiedendo un rinvio.
Medio tempore, a seguito degli accertamenti effettuati dall’Ispettorato del lavoro di -OMISSIS- e dall’INPS – Direzione provinciale di -OMISSIS-, la Prefettura inviava il preavviso di rigetto del 15.07.2021, contestando l’assenza di attività imprenditoriale.
Il procedimento si concludeva con il decreto in epigrafe, che richiama il parere non favorevole dell’Ispettorato del Lavoro, formulato sulla base degli accertamenti dell’Inps, dai quali emergeva l’assenza di attività imprenditoriale dal 2020.
In particolare l’Ispettorato dichiarava di aver svolto due visite ispettive nel marzo del 2021 e di non aver rinvenuto valida documentazione in merito al rapporto di lavoro con i lavoratori; si attesta altresì che “l’azienda non ha inviato denunce contributive all’INPS dal 2013 e non ha tenuto alcuna documentazione fiscale ”.
L’INPS ha dichiarato che “ in seguito alle verifiche documentali, la denunzia aziendale del 16.12.2020 per iscrizione azienda agricola da emersione art. 103 D.L. 34/2020 -OMISSIS-è stata respinta con le seguenti motivazioni – assenza di attività imprenditoriale”.
Avvero il diniego parte ricorrente deduce la violazione di legge, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere, in quanto l’Azienda Agricola -OMISSIS- sarebbe stata operativa sino al 23.04.2021, data di cessazione dell’attività a causa della pandemia.
Nel provvedimento non viene indicata quale attività di verifica sia stata effettuata dall’Inps, al fine di determinare l’assenza di attività imprenditoriale in capo all’Azienda Agricola -OMISSIS-; questa omissione avrebbe impedito al ricorrente di presentare osservazioni.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 766 del 29.6.2022 la domanda cautelare veniva respinta, non ravvisando elementi di fumus boni iuris, “ in quanto l’amministrazione ha fornito la prova non solo che l’azienda è cessata ma anche che, nell’anno 2020, nel quale è stata presentata l’istanza di emersione, l’azienda non era operativa, come da verbale dell’Ispettorato del lavoro”.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il ricorso è infondato.
2.1 Giova premettere che l'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 ha introdotto una procedura volta a favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, per accedere alla quale il Legislatore ha previsto una serie di requisiti in capo al lavoratore e al datore di lavoro.
L'art. 9 del decreto interministeriale del 27/05/2020 dispone che " L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui".
L'indicazione della soglia reddituale minima, che il datore di lavoro deve attestare nel corso della procedura di emersione, risponde alla "ratio" di conferire certezza alla retribuzione che verrà erogata, posto che il reddito del datore di lavoro diventa la fonte di sostentamento del lavoratore, in vista del proficuo e pacifico inserimento di quest'ultimo nella realtà lavorativa e sociale italiana (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 4399).
2.2 Nel caso in esame dagli accertamenti effettuati dall’Ispettorato, emerge non solo che l’azienda non era più operativa dal 2020, ma già dal 2013 non ha inviato all’INPS denunce contributive, né ha tenuto documentazione fiscale.
Nella fattispecie in esame è, dunque, risultato in maniera palese l’assenza di reddito dell’azienda, cui presumibilmente corrisponde l’inattività. Per tale ragione, non è stato riscontrato il requisito economico richiesto per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale e per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
Nemmeno assume rilievo la “situazione pandemica”, atteso che, come affermato in giurisprudenza sul punto (TAR Toscana, II, 10.9.2021, n.1175), “ il limite minimo di reddito del datore di lavoro è funzionale a garantire un minimo di serietà dell’istanza di emersione, risultando ovvio che senza un adeguato livello reddituale del datore (che deve garantire al lavoratore una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) l’istanza ben potrebbe risultare fasulla e finalizzata esclusivamente a ottenere una regolarizzazione illegittima”.
2.3 Il Collegio, nel confermare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione già anticipata in fase cautelare, ritiene che la documentazione prodotta dal ricorrente non sia idonea a superare quanto accertato dall'ITL e dall’INPS, assunto dalla Prefettura di -OMISSIS- a motivo dirimente del diniego, cioè l’assenza di attività dell’Azienda Agricola.
2.4 Sostiene parte ricorrente che la Prefettura sarebbe stata tenuta a considerare la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in favore del ricorrente.
Tuttavia anche questa tesi è infondata, in quanto Il possibile rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione è correlato all'esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dalla legge.
III) Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvana Bini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.