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Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/01/2024, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario, dott.ssa Arianna Speranza, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25742 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017, assegnata in decisione all'udienza del 25/05/2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pendente tra
TRA
(P.I. , in persona del le- Parte_1 P.IVA_1
gale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Quarto (NA) alla via IV Novem- bre n. 5, (P. i.v.a. ), ed elettivamente domiciliata in Pozzuoli alla via G. Matteot- P.IVA_2
ti n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Murano del Foro di Napoli (C.F.
) dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti (PEC: C.F._1
. Email_1
- ATTRICE-
E
Controparte_1
con sede legale in Milano, Via Marco Ulpio Traiano n. 18, (P. i.v.a. e iscrizio-
[...]
ne al Reg. delle Imprese di Milano n. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Alfredo Adolfini del Foro di Milano (c.f. ) (pec: C.F._2 Email_2
- CONVENUTA -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/05/2023 la convenuta ha precisato le conclusioni come segue “per la per delega dell'avv. Alfredo Adolfini, l'avv. Raf- Controparte_1
faele Ventriglia il quale si riporta ai propri scritti difensivi, conclude come da foglio di preci- sazione delle conclusioni depositato telematicamente e chiede che la causa venga introitata a
Pag. 1 sentenza con concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc;
in subordine, chiede rinvio ex art. 281 sexies con termine per note.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modifi- cati dalla l. 2009/69 e, quindi, omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo.
2. La presente, trasmessa alla sottoscritta in data 23/09/2021, va qualificata come opposizione all'esecuzione avendo l'opponente contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
La proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1
di precetto notificatole in data 28/08/2017 dalla
[...]
con il quale le veniva intimato il pa- Controparte_2
gamento della somma di euro 11.493,03 in virtù – a suo dire - del Decreto Ingiuntivo n.
31066/2013 emesso dal Tribunale di Milano. Deduceva l'avvenuto pagamento della sorta ca- pitale in data successiva all'emissione del predetto titolo per € 32.365,94 a mezzo n. 5 bonifici bancari, che produceva, ed effettuati in data 08/05/2014, 28/07/2014, 17/10/2014, 20/11/2014
e 26/03/2015.
Orbene, dall'atto di precetto impugnato si legge che il titolo in virtù del quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 11.493,03 è, in realtà, la Sentenza n. 3861/2015, pubblicata il 24/03/2015 e notificata unitamente ad esso, con la quale il Tribunale di Milano, pronun- ciando sull'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 31066/2013, lo revocava e - dando atto dei pagamenti corrisposti nelle more della stessa per € 22.824,99 - condannava gli oppo- nenti al pagamento del residuo pari ad euro 8.074,95 oltre interessi legali ed alle spese di lite.
Nell'atto di precetto il creditore dava, altresì, atto dell'ulteriore corresponsione della somma complessiva di euro 9.537,95 di cui € 8.047,95 in data 20/11/2014 –ancora in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – ed € 1.463,00 in data 26/03/2015, ovvero due giorni dopo la pubblicazione della sentenza de qua.
Dunque, l'opponente deduce, sostanzialmente, con lo strumento dell'opposizione questioni di merito sottese all'emissione del titolo per quanto attiene ai primi quattro acconti versati e rela- tivamente ad essi è ius receptum che avverso i titoli di formazione giudiziale, come quello quivi azionato, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul tito- lo esecutivo giudiziario, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che anda- vano dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo, dovendosi egli soltanto limitare a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua for-
Pag. 2 mazione (cfr. Cass. 18.6.91 n. 6893, Cass. 20.5.87 n. 4617, Cass. 22.4.81 n. 2385, Cass.
23.11.78 n. 5496.) Pertanto, l'opponente può fare valere, in sede di opposizione all'esecuzione, soltanto i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato da con- troparte che siano successivi alla formazione del giudicato stesso, e non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di co- gnizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (cfr. Cass.
5.12.88 nn. 6605-6608,
Cass. 15.10.85 n. 5062). «In sede di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotti solo fatti modificativi o estintivi del rapporto successivo alla formazione del titolo e non questioni di merito, da farsi valere nella competente sede di cognizione» (Cass., 28.8.1999, n. 9061) Ciò in virtù dei principi della tipi- cità dei mezzi di impugnazione e di intangibilità del giudicato (salvi i casi tassativi di impu- gnazione straordinaria), propri del nostro ordinamento: in effetti, o il titolo esecutivo è costi- tuito da una sentenza passata in giudicato (o da altro provvedimento giurisdizionale definiti- vo), ed in tal caso il suo contenuto non può essere messo più in discussione dalle parti e dai loro aventi causa (art. 2909 c.c.), oppure consiste in una decisione ancora impugnabile o già impugnata, ed allora del suo contenuto deve discutersi in sede di impugnazione. Né nell'una né, tantomeno, nell'altra evenienza il rimedio dell'opposizione all'esecuzione può dunque rappresentare una forma sussidiaria di gravame.
Pertanto, i motivi di opposizione articolati dall'attore devono essere dichiarati inammissibili quanto alle prime quattro rate eccepite in pagamento ed infondata per quanto attiene all'ultima, in quanto già riconosciuta e decurtata dal creditore nell'impugnato atto di precetto che, per l'effetto, va dichiarato legittimo.
4. In definitiva, quindi, l'opponente va condannata alla refusione delle spese processuali nei confronti dell'opposta ex art. 92 c.p.c. non ravvisandosi in atti motivi per la compensazione.
In ordine alla quantificazione, le stesse vengono liquidate nella misura determinata in disposi- tivo sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014, considerata la natura meramen- te documentale della causa e la mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 14 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 25742 dell'anno 2017 del R.G.A.C., ogni contra- ria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda e dichiara la legittimità dell'atto di precetto impugnato;
2) condanna la 79 , l.r.p.t., al paga- Parte_1 Parte_1
mento in favore della Controparte_1
Pag. 3 l.r.p.t., delle spese processuali che liquida in € 1.700,00 per Controparte_2
compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 18/12/2022.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Arianna Speranza
Firma digitale
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