Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18259 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE1825 9 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMO DIC Oggetto reviudica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: е и ар ш R.G.N. 237/00 CORONADott. Rafaele - Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. 43040 - Rel. Consigliere- Rep. 4887 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Rosario DE JULIO Consigliere- Ud. 15/03/02 Consigliere -Dott. RAco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ST ET, ST DO, ST QU, ST IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARGUTTA 1/A, presso lo studio dell'avvocato MARIO ST, difesi dall'avvocato PIETRO DI FABIO, giusta delega in atti;
т ricorrenti и contro щ NI NA, NI TA per essa deceduta gli eredi: SANTOPADRE LEONARDO, SANTOPADRE MAURO, FABIO, SANTOPADRE SANTOPADRE LUCIANO, SANTOPADRE 2002 ALESSANDRO, NI ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, 436 -1- presso lo studio dell'avvocato ST D'OTTAVI, difesi dall'avvocato GIULIO TAROSSI, giusta delega in atti%;B - controricorrenti avverso la sentenza n. 52/99 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 29/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ет ищ л -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NN, DE e TA IN, con atto di citazione notificato il 9 dicembre 1974, convennero innanzi al Pretore di Alatri AE, DO, PA e PI AT, chiedendo che, previo accertamento del loro diritto di comproprietà, nella misura di due terzi, sugli immobili siti in Vico nel Lazio ed identificati al N.C.E.U., fg. 15, mapp. 410, sub. 5, e fg. 15, mapp. 515, sub. 1-2, i convenuti fossero condannati a restituire loro tali immobili. Esposero gli attori che: gli immobili di cui rinvendicavano la proprietà facevano parte dell'asse ereditario relitto da ER IN a favore degli eredi, legittimi suoi figli, TO, GI TA ed NG IN;
degli eredi erano deceduti il TO ed il GI TA, ет lasciando superstiti, il primo, le figlie NN e TA ed, il secondo, il figlio DE;
nonostante ив р che gli immobili rivendicati si fossero trasmessi п iure successionis ai suddetti eredi e, pertanto, si appartenessero in comunione indivisa alla IN NG, alle figlie di IN TO ed al figlio di IN GI TA, in ragione di un terzo per ciascuna stirpe, la IN 3 NG aveva donata l'intera proprietà di essi ai convenuti, suoi figli, con atto per NO D'AN del 27 aprile 1974 ed i donatori si rifiutavano di restituire ad essi attori i due terzi. I convenuti resistettero alla domanda, chieden- done il rigetto e, per l'ipotesi di accoglimento di proposero domanda di garanzia per evizione essa, nei confronti della donante, NG IN, all'uopo chiamata in causa. La IN NG contestò tale domanda, opponendo di aver acquistata per usucapione ordi- naria la proprietà dell'intero compendio immobi- liare, avendone avuto il possesso esclusivo sin dal 1933, allorquando il genitore ER si era trasferito in Argentina. L'adito pretore rigettò la domanda proposta т и dagli attori, ritenendo fondata l'eccezione di ив usucapione proposta dalla IN NG, ma il Tribunale di Frosinone, adito in appello dai ч soccombenti attori, con sentenza resa in data 29 gennaio 1999, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che la comproprietà indivisa degli immobili oggetto della domanda si appartiene, per un terzo, ad NN e TA IN e, per un terzo, 4 ad DE IN e, pertanto, ha dichiarata l'inefficacia del contratto di donazione a rogito NO D'AN del 27 aprile 1974, nella parte in cui disponeva dei diritti eccedenti la quota di un terzo di cui la donante era proprietaria;
ha dichiarato, inoltre, non esservi luogo a provvedere sulla domanda di garanzia per evizione proposta dai convenuti nei confronti della donante, NG IN, per essere, costei, deceduta nel corso lasciando suoi eredi gli stessi del giudizio, convenuti. Ha ritenuto il giudice d'appello che la laIN NG non potesse avere usucapita proprietà esclusiva degli immobili, non avendone avuto il possesso per il termine di venti anni, necessario ad usucapire, essendo pacifico in causa, come fatto non mai contestato", che la predetta, "1 ит dalla data dell'emigrazione in Argentina dei в genitori (1933) a quella di apertura della и successione del padre ER, ne aveva avuta la ч mera detenzione. Tale dato di fatto, inteso come consapevolezza di disporre come detentrice degli immobili e come riconoscimento della proprietà del genitore non era mai stato posto in dubbio dalla IN NG, che, peraltro, era venuta meno all'onere di provare l'interventione della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141 cod. civ. Al riguardo, il Tribunale ha chiarito che, poiché gli immobili non si erano trasferita agli non alla data di apertura dellaeredi se successione del de cuius ER IN, eventuali atti di dis ssione di diritti su di essi compiuti dal coerede TO a favore della IN NG non potevano essere qualificati come atti di interventione per causa proveniente da terzi, essendo stati compiuti solo nei confronti della coerede NG, detentrice degli immobili, e, quindi, essendo inopponibili al possessore mediato, ER IN. Sicchè, ha concluso il Tribunale, non potendosi ritenere provato, da parte della IN NG, r e un possesso esclusivo se non dalla data di apertura b l della successione (1960) ed essendosi, il termine i G ventennale utile ad usucapire, interrotto nel 1974 per effetto della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'eccezione di usucapione risultava infondata. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, fondato su di un unico motivo, 6 AE, DO, PA e PI AT. Resistono con controricorso NN ed DE IN nonché gli eredi di TA IN, in persona di AR SA, coniuge, e RO, IS, BI ed AN SA, figli. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo formulato i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione о falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1140 e 1141, co. 1°, cod. civ. nonché per insufficiente e contraddittoria motiva- convincimento del Tribu- zione, adducendo che il nale, secondo cui tra le parti in causa sarebbe stato pacifico che la IN NG aveva disposto degli immobili solo come detentrice dalla data di emigrazione dei genitori, non solo non è ит confortato da alcun dato oggettivo, ma trova ц inequivoca smentita nel materiale probatorio и raccolto. ч leInvero, precisano i ricorrenti, da tutte deposizioni testimoniali acquisite emerge come fosse, non solo pacifico, ma altresì diffuso fra tutte le parti interessate e finanche tra i concittadini dellail fermo convincimento titolarità degli immobili in capo alla IN NG. In tal senso sono la deposizione del teste OT, messo comunale addetto alle notifiche degli avvisi di pagamento delle imposte, nonché le deposizioni dello stesso OT e delle testi ER e AT in ordine alla divisione latra amichevole ed informale intervenuta IN NG ed il fratello TO. Sostengono, inoltre, i ricorrenti che il giudice d'appello, violando il disposto dell'art. 1141, cod. 1° cod. civ., secondo cui "si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, quando non si prova che ha incominciato a esercitarlo semplicemente come detentore", avrebbe investito l'onere della prova, ponendolo a carico della IN NG, che, comunque, . s avrebbe provato di avere sempre posseduto uti u l domina gli immobili, avendo compiuto, in relazione l u ad essi, tutte le attività tipiche di colui che G esercita il diritto di proprietà. Il ricorso è infondato. Va, in primo luogo, rilevato che sulla premessa dell'iter logico seguito dal Tribunale - costi- tuita dall'esser pacifico in causa che dall'epoca dell'emigrazione in Argentina dei suoi genitori la IN NG fosse stata mera detentrice degli 8 immobili, il cui possesso sarebbe stato sempre esercitato dal genitore, loro proprietario i ricorrenti, pur contestando formalmente l'esattezza di tale premessa, formulano una censura tesa a non già la mancata contestazione delladimostrare, qualità di detentrice in capo alla loro dante causa, bensì la smentita che tale ritenuta qualità riceverebbe dalle risultanze processuali. Ciò posto, risulta evidente l'inammissibilità della censura sotto tale profilo, poiché per provocare il sindacato di questa Corte sulla sentenza impugnata, nella parte in cui dà per pacifica tra le parti la consapevolezza della IN NG di abita 2 negli immobili come mera detentrice (al riguardo, il giudice d'appello si т и esprime in termini netti: "La stessa convenuta non в ha mai posto in dubbio tale consapevolezza, in и nessuna delle sue difese ed allegazioni in corso di ч causa") i ricorrenti avrebbero dovuto dar corpo alla pur enunciata censura mediante il richiamo di atti processuali, il cui contenuto evidenziasse che quel dato non era pacifico, in causa, essendo stato contestato dalla loro dante causa. In difetto di una siffatta censura, detta premessa deve ritenersi non contestata dai 9 ricorrenti, con la conseguenza che resta superata la critica che gli stessi ricorrenti muovono in forza della presunzione di possesso stabilita dallo art. 1141, co. 1°, cod. civ., essendo evidente che, שר rera pacifico tra le parti che la relazione di fatto della IN NG con gli immobili si qualificò come detenzione al tempo dell'allonta- namento dall'Italia del proprietario dei beni, detta presunzione restava eo ipso smentita dalla stessa convenuta e gli attori non avevano l'onere di fornire la prova di un dato non contestato. Devesi escludere, pertanto, la denunciata 1141, co. 1°, cod. civ. e, violazione dell'art. conseguentemente, l'indagine residuale deve incen- trarsi sull'esistenza di una eventuale interver- s. sione della detenzione in possesso, che sembra u l costituire oggetto della disamina critica effet- ul tivamente svolta dai ricorrenti laddove fanno J riferimento alla dismissione dei propri diritti operata dal coerede TO IN, alla divisione di fatto intervenuta tra i coeredi ed alla condotto di costoro in ordine al pagamento delle imposte sugli immobili. La questione ha costituito oggetto di approfondito esame da parte del giudice d'appello, 10 che l'ha risolta correttamente sia con riferimento all'ipotesi di un atto di opposizione proveniente dalla detentrice NG IN sia con riferimento all'ipotesi di un atto proveniente dai coeredi, considerati come terzi. In ordine alla prima ipotesi, giova ricordare l'atto di opposizione del detentore, che consistente nel rendere nota l'intenzione di tenere la cosa come propria, dev'essere rivolto nei confronti del possessore, vale a dire di colui in nome del quale l'opponente detiene il bene. Nel caso in esame il giudice d'appello ha esattamente esclusa l'esistenza di atti di tal genere, avendo rilevato che gli atti compiuti dalla detentrice furono, tutti, rivolti nei confronti dei т и propri fratelli, i quali al tempo (dalla data di в emigrazione del genitore alla data di apertura и della successione dello stesso) non erano titolari ч di alcun diritto sui beni, avendo solo una aspettativa alla successione nell'asse ereditario del genitore, comprendente quei beni. Si trattò, dunque, di atti non solo inopponibili al possessore mediato - il IN altresì, inidonei a far decorrere, a ER - ma, favore della detentrice, il termine utile ad 11 usucapire nei confronti dei destinatari di essi. Ciò, perché, non essendosi ancora aperta la successione del IN ER, ogni atto compiuto nei confronti di coloro che erano titolari di una mera aspettativa rispetto a tale successione, non poteva, per il principio "contro non valentem agere non currit praescriptio", valere a considerare i destinatari degli atti inerti nello esercizio del diritto, tale diritto, essi, non avendo ancora acquisito, e, correlativamente, non nella detentricepoteva valere a determinare lo acquisto dello stesso diritto (cfr., per un'analoga applicazione del menzionato principio, Cass., 6 novembre 1978, n. 5049). Ugualmente, proprio perché i coeredi non ит potevano ancora vantare un diritto sui beni иц compresi nel patrimonio del comune genitore, non si potrebbe riconoscere ad eventuali atti di ч derelictio compiuti dagli stessi da taluno di essi a favore della sorella NG il carattere e l'efficacia di atti di mutamento della detenzione in possesso provenienti da terzi, tale ipotesi potendosi realizzare solo quando l'atto di trasferimento del bene a favore del detentore, ancorchè invalido, provenga da un terzo astrat- 12 tamente idoneo ad apparire titolare del diritto trasferito. Di tali principi il Tribunale ha fatto puntuale applicazione, sicchè la sua decisione non merita le censure rivoltele. Il ricorso va, pertanto, respinto e, secondo lo ordinario criterio, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare ai controri- correnti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1646,50 - di cui euro 1550,00 per onorari. Così deciso in Roma, addi 15 marzo 2002, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. se Puviducte Il Consigliere est.ri хопил IL CANCE HERE C1 CORTE SUPREMA IO RA NI Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 13/2/2003 DEPOSITATO IN CANCELLERIA delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 6302 versate € 170,43 23 DIC 2002. apposta in calce alla copia autentica IL CANCELLIERE C1 Roma (art. 278 T.U: n°115 del 30/5/2002) ARE C1 RAco NI CANCELLERIA 13