Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2013, n. 44442
CASS
Sentenza 3 ottobre 2013

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La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta in udienza successiva a precedente rinvio disposto previa effettuazione della mera ricognizione delle persone presenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2013, n. 44442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44442
Data del deposito : 3 ottobre 2013

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