Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 33808
CASS
Sentenza 26 aprile 2007

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Ai fini del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 570, cpv. n. 2, cod. pen., la circostanza del recupero forzoso dei crediti operato dall'avente diritto non esclude la presenza dello stato di bisogno del medesimo, nè dell'elemento soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione, come un "post factum" dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell'obbligato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 33808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33808
    Data del deposito : 26 aprile 2007

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