Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
Ai fini del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 570, cpv. n. 2, cod. pen., la circostanza del recupero forzoso dei crediti operato dall'avente diritto non esclude la presenza dello stato di bisogno del medesimo, nè dell'elemento soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione, come un "post factum" dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell'obbligato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2007, n. 33808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33808 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/04/2007
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 682
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 20354/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON DA, n. 14.04.1959;
avverso la sentenza emessa il giorno 07.12.2004 dalla Corte d'Appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 07.12.2004 la Corte d'Appello di Torino confermava la penale responsabilità di AV AN per il reato ex art. 570 cpv. c.p., (mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza alla moglie NA NA e al figlio minore ER).
Propone ricorso l'imputato, deducendo che nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, lo stato di bisogno degli aventi diritto avrebbe dovuto essere escluso in considerazione del recupero forzoso dei crediti positivamente operato dalla NA: recupero che, in ogni caso, doveva essere valutato per l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai fini del delitto di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 570 cpv. c.p., invero, la circostanza del recupero forzoso dei crediti operato dall'avente diritto non esclude affatto ma anzi indirettamente conferma lo stato di bisogno del medesimo (nella specie, peraltro, ampiamente accertato "aliunde"), e, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione, come un "post factum" dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell'obbligato, offre elementi non favorevoli ma decisamente contrari all'esclusione del dolo del reato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2007