Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
Commentari • 3
- 1. Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiarehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2). 2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 3. Il delitto è punibile a querela …
Leggi di più… - 2. Violazione degli obblighi di assistenza familiare: esclusa la particolare tenuità ex art. 131 bis c.p. se l’omissione non è occasionaleFederica Aloisi · https://www.diritto.it/ · 26 marzo 2020
Cass. Pen. Sez. VI, Sent. del 13 febbraio 2020, n. 5774 Sommario: 1. Il caso. -2. Omessa prestazione dei mezzi di assistenza: art.570, secondo comma, n.2 c.p. -3. Particolare tenuità del fatto: art.131 bis c.p.; applicabile in assenza di abitualità. Il caso Con sentenza del 09 gennaio 2019 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma delle precedenti sentenze del Tribunale di primo grado di Cosenza del 13 maggio 2016 e 5 luglio 2017, dichiarava l'imputato non punibile, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., del reato di cui all'art 570, secondo comma, n.2, per aver omesso di versare la somma statuita dal giudice civile della separazione a titolo di mantenimento dei figli minori, violando di …
Leggi di più… - 3. Come e in che termini l’incapacità economica del genitore tenuto agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli rileva come esimente: brevi cenni sui profili…https://www.filodiritto.com/ · 6 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 41362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41362 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
O S C U R AT A In caso di diffusione del presente provvedimento
41 362 / 1 0 omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto: Sentenza sezione VI n.: 1771
□ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte Registro Generale n.: 33808/08 imposto dalla legge Udienza pubblica 21 ottobre 2010
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Francesco Serpico Presidente
Consigliere Tito Garribba
Consigliere relatore Luigi Lanza
Giovanni Conti Consigliere
Giorgio Fidelbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da M.A. natomiss avverso la sentenza 21 febbraio 2008 della "omissis" '
Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza 29 settembre 2005 del Tribunale di Roma, di condanna alla pena di mesi 3 di reclusione ed €. 200 di multa per il reato di cui all'art. 570 commi I e II cod. pen..
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Sante Spinaci, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. Rubeo che ne ha chiesto invece l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO M.A. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 21 febbraio 2008 della Corte di appello di Roma, che
ha confermato la sentenza 29 settembre 2005 del Tribunale di
Roma, di condanna alla pena di mesi 3 di reclusione ed €. 200 di multa per il reato di cui all'art. 570 commi I e II cod. pen., avendo,in particolare, fatto mancare i mezzi di sussistenza alla minore figlia ed alla di lei madre.
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa considerazione della sussistenza di una causa di forza maggiore ex art. 45 cod. pen. avuto riguardo alla incolpevole ed oggettiva impossibilità ad adempiere del M. privo di risorse sufficienti.
Il motivo è palesemente privo di fondamento a fronte dell'ampia, completa ed ineccepibile argomentazione dei giudici di merito.
Per risalente ed immodificata giurisprudenza di questa sezione, l'incapacità economica, intesa come impossibilità dell'obbligato di fare fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere "assoluta", nel senso di estendersi a tutto il periodo dell'inadempimento e deve altresì concretizzarsi in una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti (cfr. in tal senso: sez. 6, 21 settembre
2001 Mangatia;
Cass. Pen. sez. 6, 7 maggio 1998 Giannetti;
sez. 6, 5 ottobre 1998 Genova).
Inoltre, tale "condizione non momentanea" deve essere documentata con rigore da chi la prospetta in termini di forza maggiore, o, comunque essere oggetto di una precisa e circostanziata allegazione (Cass. Pen. sez. 6, 22 settembre 2000
Atzori), nella specie non rinvenibile, come illustrato in modo ineccepibile dalla corte distrettuale e dal giudice di primo grado, con valutazioni ragionevoli ed in questa sede non sindacabili.
Con un secondo motivo si lamenta: la valutazione della prova in punto di affidabilità intrinseca ed estrinseca attribuita O S C U RATA
alla persona offesa e sulla mancata valorizzazione della realtà
familiare dell'imputato, sposato con due figli e padre di una terza bambina avuta dalla convivente;
la mancanza di motivazione sul dolo del ritenuto delitto.
Il motivo è manifestamente infondato.
Innanzitutto i giudici di merito hanno valorizzato la deposizione della persona offesa in termini di attendibilità intrinseca ed estrinseca e ne hanno tratto un coerente giudizio di credibilità, logico e rigoroso, non censurabile dal giudice di legittimità.
Quanto al secondo profilo, che propone una giustificazione basata sulla presenza di obblighi di paternità concorrenti (altra figlia avuta dalla convivenza con altra donna) e configgenti di fatto con quelli della prima famiglia, ritiene la Corte, al di là di una inammissibile gerarchia di crediti privilegiati (famiglia legittima e di fatto) e maturati in tempi successivi
(cronologicamente prima la prole della famiglia legittima ed in atti,e via gradata la prole della famiglia di fatto), che vi sia in nei termini fatti propri dalle due conformi decisioni dei giudici di merito, la prova convincente ed indiscutibile della ricorrenza della soggettività e dell'azione esecutiva del contestato delitto, avuto riguardo alle condotte di radicale inadempienza attribuite al ricorrente, con motivazione indenne da vizi od incoerenze sul piano della logica e del diritto.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille).
P.Q.M.
O S C U R A T A
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2010
Il consigliere estensore
Luigi Lanza
AII Presidente Francesco Serpico
A norma dell'art. 734 bis cod. proc. pen. e dell'art. 52 d.lg. 30 giugno 2003 n.196, è vietata la divulgazione delle generalità e di altri dati identificativi, anche relativi a terzi, dai quali può desumersi l'identità delle persone offese nei delitti relativi alla prostituzione e alla pornografia minorile e alla materia sessuale, o può desumersi l'identità di minori, oppure delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi 23 NOV 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia SC
LE