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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9429 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14898/2025 + R.G. 30978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 14898/2025 e 30978/2025 entrambe promosse da:
[...]
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO
[...] P.IVA_1
TAMBURINI (p.e.c. Email_1
-attore-
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ARTURO DI CATERINO (p.e.c. Email_2
-convenuto- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, per i motivi sopra illustrati;
Parte
- nel merito dichiarare che l' nulla deve al Sig. , in forza del titolo Controparte_1 azionato, per le motivazioni meglio illustrate in premessa;
- in subordine limitare le somme dovute a quelle che verranno effettivamente accertate nel corso del giudizio
- In ogni caso condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali ed accessorio di legge.”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“1. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a precetto per violazione dell'art.
165 c.p.c;
2. sempre in via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione in opposizione a precetto per espressa violazione dell'art. 163 N. 7;
3. nel merito, rigettare integralmente la domanda dell'opponente in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
4. Confermare la piena efficacia esecutiva del titolo;
5. Condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”
pagina 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di opposizione a precetto introdotto dall'
[...] contro a seguito della Parte_1 Controparte_1 notificazione da parte di quest'ultimo di atto di precetto in data 12.03.2025 e per l'importo complessivo di € 14.296,02, in forza della sentenza n. 146/2025 n. R.G. 803/2024 emessa dal
Giudice di pace di Carinola in data 06.03.2025 e notificata unitamente al richiamato precetto.
A sostegno delle proprie doglianze, parte opponente ha eccepito, sinteticamente: (i)
l'errata elezione di domicilio del creditore ai fini dell'opposizione preventiva;
(ii) l'errato conteggio del dovuto nell'atto di precetto opposto, contenente una presunta maggiorazione pari ad € 165,04.
Si costituiva tempestivamente parte opposta il quale Controparte_1 precisava: (i) l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'opposizione; (ii) la nullità dell'atto di citazione in opposizione per violazione dell'art. 163 c. 7 c.p.c.; (iii) la regolarità di titolo e precetto notificati, anche in ordine ai conteggi dedotti.
Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c, questo Giudice, con ordinanza del 24.07.2025, dichiarata infondata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, nonché dichiarata altresì sanata la nullità dell'atto di citazione, disponeva il mutamento del rito da ordinario in semplificato, fissando l'udienza di comparizione delle parti al 03.12.2025.
Nelle more, il creditore ha notificato un secondo (identico) precetto e parte opponente ha spiegato una nuova opposizione, notificata in data 07.08.2025 ed iscritta a ruolo al n.
R.G. 30978/2025. Le due cause sono state prontamente riunite.
All'esito della prima udienza del 03.12.2025, discussa oralmente la causa e precisate le conclusioni, il giudizio è stato subito trattenuto in decisione.
2.- Nel merito. Infondatezza della domanda principale ed accoglimento della domanda subordinata.
Preliminarmente si può dare atto che le questioni processuali spiegate in atti risultano tutte superate, come le parti hanno riconosciuto a verbale dell'udienza del 03.12.2025.
Nel merito, invece, l'opposizione spiegata è infondata nella domanda principale e pertanto è meritevole di accoglimento solo limitatamente alla domanda subordinata proposta dall Pt_1
pagina 3 di 5 In principalità, infatti, parte opponente ha chiesto ed insistito per l'annullamento integrale dell'atto di precetto notificato. Sul punto nulla è stato provato dall' in Pt_1 ordine all'illegittimità integrale della somma dedotta nell'atto opposto;
in realtà, la stessa nell'atto di citazione si è limitata a contestare la sola erronea maggiorazione di € 165,04 portata dal precetto, senza null'altro dire e provare in ordine alla presunta illegittimità della complessiva somma richiesta dal Sig. Controparte_1
Limitatamente alla maggior somma richiesta per € 165,04, la censura è fondata poiché tale importo, comprensivo di rimborso spese generali e c.p.a., costituisce effettivamente un'ingiustificata duplicazione del compenso per la redazione dell'atto di precetto previsto e disciplinato dal D.M. 55/2014. Pertanto, la domanda subordinata, tesa alla limitazione delle somme dovute a favore dell'opposto, è da accogliersi, riducendo quindi l'importo dovuto al Sig. n complessivi € 14.130,98. Controparte_1
3.- Spese legali
Relativamente alla regolazione delle spese, si ritiene necessario tenere conto delle seguenti circostanze: (i) il rigetto della domanda principale di integrale annullamento dell'atto di precetto;
(ii) l'accoglimento della domanda subordinata di riduzione dell'atto di precetto, seppur limitatamente ad una somma di minima entità; (iii) il fatto che il creditore abbia notificato un secondo atto di precetto dopo la proposizione della prima opposizione – atto del tutto inutile stante la sospensione dei termini ex art. 481 c.p.c. – inducendo così il debitore alla presentazione della seconda opposizione;
(iv) l'estrema semplicità del giudizio, deciso immediatamente all'esito della prima udienza senza alcuna ulteriore attività difensiva. Per tali motivi, questo Giudice ritiene di giustizia disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA la domanda principale spiegata dall' Pt_1
2) ACCOGLIE la domanda subordinata e ACCERTA che CP_1 ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per la minor somma di €
[...]
14.130,98;
3) , per l'effetto, l'atto di precetto notificato in data 12.03.2025 limitatamente Pt_2 alla somma di € 165,04;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 14898/2025 e 30978/2025 entrambe promosse da:
[...]
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO
[...] P.IVA_1
TAMBURINI (p.e.c. Email_1
-attore-
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ARTURO DI CATERINO (p.e.c. Email_2
-convenuto- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, per i motivi sopra illustrati;
Parte
- nel merito dichiarare che l' nulla deve al Sig. , in forza del titolo Controparte_1 azionato, per le motivazioni meglio illustrate in premessa;
- in subordine limitare le somme dovute a quelle che verranno effettivamente accertate nel corso del giudizio
- In ogni caso condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali ed accessorio di legge.”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“1. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a precetto per violazione dell'art.
165 c.p.c;
2. sempre in via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione in opposizione a precetto per espressa violazione dell'art. 163 N. 7;
3. nel merito, rigettare integralmente la domanda dell'opponente in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
4. Confermare la piena efficacia esecutiva del titolo;
5. Condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”
pagina 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di opposizione a precetto introdotto dall'
[...] contro a seguito della Parte_1 Controparte_1 notificazione da parte di quest'ultimo di atto di precetto in data 12.03.2025 e per l'importo complessivo di € 14.296,02, in forza della sentenza n. 146/2025 n. R.G. 803/2024 emessa dal
Giudice di pace di Carinola in data 06.03.2025 e notificata unitamente al richiamato precetto.
A sostegno delle proprie doglianze, parte opponente ha eccepito, sinteticamente: (i)
l'errata elezione di domicilio del creditore ai fini dell'opposizione preventiva;
(ii) l'errato conteggio del dovuto nell'atto di precetto opposto, contenente una presunta maggiorazione pari ad € 165,04.
Si costituiva tempestivamente parte opposta il quale Controparte_1 precisava: (i) l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'opposizione; (ii) la nullità dell'atto di citazione in opposizione per violazione dell'art. 163 c. 7 c.p.c.; (iii) la regolarità di titolo e precetto notificati, anche in ordine ai conteggi dedotti.
Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c, questo Giudice, con ordinanza del 24.07.2025, dichiarata infondata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, nonché dichiarata altresì sanata la nullità dell'atto di citazione, disponeva il mutamento del rito da ordinario in semplificato, fissando l'udienza di comparizione delle parti al 03.12.2025.
Nelle more, il creditore ha notificato un secondo (identico) precetto e parte opponente ha spiegato una nuova opposizione, notificata in data 07.08.2025 ed iscritta a ruolo al n.
R.G. 30978/2025. Le due cause sono state prontamente riunite.
All'esito della prima udienza del 03.12.2025, discussa oralmente la causa e precisate le conclusioni, il giudizio è stato subito trattenuto in decisione.
2.- Nel merito. Infondatezza della domanda principale ed accoglimento della domanda subordinata.
Preliminarmente si può dare atto che le questioni processuali spiegate in atti risultano tutte superate, come le parti hanno riconosciuto a verbale dell'udienza del 03.12.2025.
Nel merito, invece, l'opposizione spiegata è infondata nella domanda principale e pertanto è meritevole di accoglimento solo limitatamente alla domanda subordinata proposta dall Pt_1
pagina 3 di 5 In principalità, infatti, parte opponente ha chiesto ed insistito per l'annullamento integrale dell'atto di precetto notificato. Sul punto nulla è stato provato dall' in Pt_1 ordine all'illegittimità integrale della somma dedotta nell'atto opposto;
in realtà, la stessa nell'atto di citazione si è limitata a contestare la sola erronea maggiorazione di € 165,04 portata dal precetto, senza null'altro dire e provare in ordine alla presunta illegittimità della complessiva somma richiesta dal Sig. Controparte_1
Limitatamente alla maggior somma richiesta per € 165,04, la censura è fondata poiché tale importo, comprensivo di rimborso spese generali e c.p.a., costituisce effettivamente un'ingiustificata duplicazione del compenso per la redazione dell'atto di precetto previsto e disciplinato dal D.M. 55/2014. Pertanto, la domanda subordinata, tesa alla limitazione delle somme dovute a favore dell'opposto, è da accogliersi, riducendo quindi l'importo dovuto al Sig. n complessivi € 14.130,98. Controparte_1
3.- Spese legali
Relativamente alla regolazione delle spese, si ritiene necessario tenere conto delle seguenti circostanze: (i) il rigetto della domanda principale di integrale annullamento dell'atto di precetto;
(ii) l'accoglimento della domanda subordinata di riduzione dell'atto di precetto, seppur limitatamente ad una somma di minima entità; (iii) il fatto che il creditore abbia notificato un secondo atto di precetto dopo la proposizione della prima opposizione – atto del tutto inutile stante la sospensione dei termini ex art. 481 c.p.c. – inducendo così il debitore alla presentazione della seconda opposizione;
(iv) l'estrema semplicità del giudizio, deciso immediatamente all'esito della prima udienza senza alcuna ulteriore attività difensiva. Per tali motivi, questo Giudice ritiene di giustizia disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA la domanda principale spiegata dall' Pt_1
2) ACCOGLIE la domanda subordinata e ACCERTA che CP_1 ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per la minor somma di €
[...]
14.130,98;
3) , per l'effetto, l'atto di precetto notificato in data 12.03.2025 limitatamente Pt_2 alla somma di € 165,04;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 5 di 5