TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/04/2026, n. 6518
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Decreto cautelare 13 giugno 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
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Sentenza 10 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del Dlgs n. 241/1997 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del Dm 164/1999, e può revocare legittimamente l’abilitazione Entratel, di cui all’articolo 3, comma 4, del Dpr 322/1998. Eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia – Difetto di istruttoria

    Il Collegio rileva che la normativa di riferimento (art. 8, comma 1, lett. c) del D.M. n. 164/1999) richiede il requisito di non aver commesso violazioni gravi e ripetute in materia contributiva e tributaria. La ricorrente non ha provato la piena corrispondenza tra le cartelle esattoriali considerate dall'amministrazione e quelle oggetto di definizione agevolata o contenzioso. Inoltre, una richiesta di rateizzazione è intervenuta successivamente al provvedimento impugnato e non vi è prova del pagamento delle relative rate. Il contenzioso civile non è stato dimostrato essere ostativo all'esclusione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione

    Il Collegio ritiene che il provvedimento sia sufficientemente motivato, facendo riferimento alle cartelle di pagamento insolute e alla conseguente esposizione debitoria. Le comunicazioni inviate dalla ricorrente non erano dirimenti ai fini della decisione, in quanto si limitavano a rappresentare circostanze già considerate non ostative all'esclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/04/2026, n. 6518
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6518
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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