Decreto cautelare 13 giugno 2024
Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/04/2026, n. 6518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6518 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06473/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6473 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento reso in data 19 aprile 2024, con il quale veniva comunicata alla ricorrente l’esclusione dall’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 241/97 dal 19 febbraio 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa ES RO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente svolge attività di dottore commercialista, essendo iscritta nell’apposito Albo, ed è abilitata al rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d. lgs n. 241 del 1997.
La stessa, dopo aver presentato istanza di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati al predetto rilascio, riceveva dalla Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione prot. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 28 marzo 2024, con la quale l’amministrazione finanziaria, avendo riscontrato la presenza, alla data del 26 marzo 2024, di diverse partite debitorie definitivamente accertate e ivi compiutamente elencate, sulla scorta delle informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, la invitava a procedere alla regolarizzazione delle relative violazioni nel termine di 20 giorni, al fine di evitare l’esclusione dal suddetto elenco.
Con successiva nota, che la ricorrente riferisce aver ricevuto in data 19 aprile 2024, la Direzione Regionale del Lazio comunicava alla stessa l’esclusione dall’elenco a decorrere dal 19 febbraio 2024, giorno successivo alla scadenza della polizza assicurativa, significando che risultava trascorso il termine di 20 giorni precedentemente assegnato “ senza ricevere sue comunicazioni al riguardo ”.
2. La ricorrente è insorta avverso detto provvedimento con ricorso notificato e depositato nella medesima data del 12 giugno 2024, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Ella rappresenta, in premessa, di aver aderito alla rottamazione cd “quater”, per la quale erano stati eseguiti i relativi pagamenti, e di aver incardinato dinanzi al Tribunale di Roma un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso alcune cartelle esattoriali (come attestato dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso), sollevando in punto di diritto le censure come di seguito testualmente rubricate e sintetizzate:
I . “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del Dlgs n. 241 del 1997 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del Dm 164/1999, e può revocare legittimamente l’abilitazione Entratel, di cui all’articolo 3, comma 4, del Dpr 322/1998. Eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia – Difetto di istruttoria ”.
L’Amministrazione finanziaria può procedere alla cancellazione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 164/1999, oltre a revocare legittimamente l’abilitazione Entratel di cui all’art. 3, co. 4 del d.P.R. n. 322/1998, nei confronti del professionista che, in occasione dell’iscrizione nell’elenco o del rinnovo della stessa, abbia mendacemente attestato di non aver commesso violazioni gravi e ripetute in materia contributiva e tributaria, laddove nel caso di specie la dott.ssa -OMISSIS- non avrebbe reso alcuna falsa attestazione, avendo in corso un procedimento di definizione agevolata e un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione pendente in sede civile per alcune imposte che ritiene non dovute. Ne consegue che tali circostanze, che impediscono il pagamento dei tributi in essere, renderebbero illegittima l’esclusione “da un albo” ovvero il “ritiro del titolo abilitativo”, atteso che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente a tal fine l’esistenza di un debito tributario anche di importo minimo, rendendo il potere di revoca arbitrario e contrario ai crismi dell’ agere lecitum e ai principi fissati dallo Statuto del contribuente (L. n. 212/2000), sconfinando l’operato dell’amministrazione in un’ipotesi di coazione alla “regolarità fiscale”;
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione ”.
La motivazione che sorregge il gravato provvedimento di esclusione sarebbe gravemente carente, in quanto non precisa in alcun modo quale sia la rilevanza attribuita alle violazioni e irregolarità connesse rispetto all’utilizzo del visto di conformità. Peraltro, essa contiene un’indicazione non veritiera, giacché la ricorrente aveva fornito riscontro alla precedente comunicazione del 28 marzo 2024 con una nota (prodotta in allegata al ricorso) sulla quale l’amministrazione non ha preso alcuna posizione.
3. In data 12 luglio 2024, in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la ricorrente ha prodotto memoria e documentazione ( i.e. , istanza di rateizzazione), insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa.
4. Con ordinanza n. 3216/2024 del 17 luglio 2024 questo Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione, rilevando come “ il ricorso, al sommario esame, proprio della presente fase cautelare, non si presenti assistito dal necessario fumus boni juris; Considerato infatti che, come rappresentato all’odierna camera di consiglio dalla difesa erariale e in parte confermato dalla stessa documentazione da ultimo versata dalla ricorrente, sussiste in capo alla stessa una significativa esposizione nei confronti del Fisco per diverse cartelle esattoriali non pagate, anche con riferimento a somme oggetto della richiesta di rottamazione, non onorata dalla richiedente ”.
Avverso tale provvedimento è stato proposto appello cautelare, rigettato dal Consiglio di Stato con ordinanza -OMISSIS- del 20 settembre 2024, con la seguente motivazione: “ la domanda cautelare non appare assistita dai necessari presupposti, in specie alla luce degli elementi dedotti dalla difesa erariale, anche in ordine alla cartella, non opposta e dovuta, -OMISSIS-, per la somma di euro 92.376,78 ”.
5. In data 19 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha depositato formale atto di costituzione in giudizio.
6. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, in vista della quale nessuna delle parti ha prodotto scritti difensivi né documentazione, il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione.
7. Il gravame è infondato.
8. Rileva il Collegio, quale doverosa precisazione, che appaiono inconferenti, ai fini che oggi occupano, i riferimenti alla normativa in tema di abilitazione e revoca alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali di cui all’art. 3, co. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (richiamata nella rubrica e nel testo del primo motivo di diritto quale “ specifica e ulteriore conseguenza ” sanzionatoria a carico del professionista che abbia commesso violazioni gravi e ripetute in materia tributaria e contributiva): nel caso di specie, infatti, la ricorrente si è limitata ad impugnare la nota con la quale l’amministrazione finanziaria ne ha disposto l’esclusione dall’elenco dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 d. lgs. n. 241/1997, di talché l’oggetto del presente giudizio è costituito unicamente da tale ultimo provvedimento.
Vero è che detta nota precisa, nella sua parte conclusiva, che “ eventuali visti di conformità rilasciati in assenza di autorizzazione saranno considerati irregolari e che, in tal caso, questo Ufficio attiverà il procedimento di vigilanza previsto dall’art. 25 del D.M. n. 164/1999 ”, ma deve ritenersi che trattasi di semplice avviso reso a titolo meramente informativo (come del resto appare chiaro anche dall’ incipit della frase di chiusura, che recita “ La informo, inoltre ”), prodromico all’esercizio di un potere (quale quello contemplato dal richiamato art. 25, di “ revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 ”) che, dal tenore letterale dell’atto, emerge non essere stato ancora esercitato.
9. Ciò premesso, va rammentato che, nell’ambito dell’attività di “assistenza fiscale” prestata ai contribuenti, rientra anche la verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali alla relativa documentazione, giusta il disposto dell’art. 34, co. 3, lett. c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attestata a mezzo del rilascio di apposito visto di conformità, disciplinato dal successivo art. 35.
Tra i soggetti autorizzati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni da essi predisposte (i cui nominativi sono iscritti in apposito elenco tenuto a cura della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate) si annoverano anche quelli “ indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 del 1998, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ”, ossia, per quanto qui specificamente rilevata, gli “ scritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro ”.
L’art. 39, co. 4 del medesimo decreto disciplina il potere sanzionatorio spettante all’amministrazione, prevedendo, per quanto qui specificamente rileva, che “ In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare ”.
Con decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 è stato adottato il “ Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ”.
L’art. 21 del citato D.M. n. 164/1999 statuisce che per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità i professionisti interessati debbano presentare una preventiva richiesta all’Agenzia delle entrate, completa dei dati e documenti ivi menzionati, tra cui anche una “ dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1 ” (giusta il disposto del comma 2, lett. c ).
La disposizione da ultimo citata disciplina i “Requisiti soggettivi” richiesti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, tra cui è previsto anche quello di “ non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria ” (cfr. lett. c ).
L’esercizio del potere di vigilanza sui professionisti abilitati al rilascio del visto è disciplinato dall’art. 25 del medesimo decreto.
La previsione di “requisiti soggettivi” si giustifica ponendo mente alla ratio dell’istituto del visto di conformità: esso consegue ad una preventiva attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, che il legislatore ha affidato a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria, sostanzialmente delegando al professionista una porzione del potere di accertamento di cui la stessa P.A. è titolare (potere, quest’ultimo, finalizzato alla correttezza e completezza della riscossione dei crediti tributari da parte dell’Erario, a beneficio dell’intera collettività). Di talché, i requisiti soggettivi previsti dalla normativa secondaria sono funzionali ad assicurare che il professionista che rilascia il visto di conformità garantisca all’Erario, nonché al contribuente che a lui si è affidato, l’onorabilità e la moralità di alto profilo dell’attività da lui posta in essere: l’attribuzione di detto potere, infatti, è fondata su un necessario rapporto fiduciario, che risulta compromesso nel momento in cui il professionista si renda autore di condotte che determinano il venir meno dei requisiti soggettivi per l’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità.
In tal senso depone anche la giurisprudenza pronunciatasi sul tema: “«l’attività di assistenza fiscale può essere affidata esclusivamente a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo, tali da dare garanzia all'Erario, nonché al contribuente che a lui si è affidato, della corretta applicazione della normativa tributaria (TAR Milano, sez. III, 12 marzo 2021 n. 651; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 17/07/2018, n. 250). La conclusione si giustifica con la considerazione che il rilascio del visto comporta il riscontro della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle norme che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto; la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto e della corrispondenza tra i dati esposti nelle dichiarazioni e le risultanze delle scritture contabili stesse, e di queste ultime con la relativa documentazione (art. 2, d.m. n. 164/1999). Si tratta di attività che, in assenza dell’istituto del visto di conformità rilasciato da privati, dovrebbe essere esercitata dall’Amministrazione finanziaria, cui il professionista si sostituisce. È quindi necessario che quest’ultimo dia garanzie di alta moralità, le quali possono essere lese da violazioni tributarie compiute non solo in riferimento alla sua attività professionale ma anche quale contribuente-persona fisica. Tanto prevede testualmente la normativa di cui al d.m. n. 164/1999 che, nel prevedere i requisiti di onorabilità ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei certificatori, non distingue tra fatti ostativi riguardanti l’attività professionale dell’interessato e quelli riguardanti lo stesso come persona fisica (TAR Toscana, sez. II, 14/03/2022, sent. n. 329)» (T.A.R. Toscana, n. 795 del 28 luglio 2023)” (TAR Toscana, II, 20 gennaio 2025 n. 87).
Ed ancora: “Tra i requisiti contemplati dall’art. 8, comma 1, è previsto, alla lett. c), il «non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per la loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria». Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il requisito soggettivo appena richiamato è strumentale ad assicurare l’affidabilità e l’onorabilità dei professionisti. La violazione di norme contributive e tributarie da parte del professionista, compreso il mancato versamento delle somme dovute a titolo di tributi, lede infatti il rapporto di fiducia tra l’amministrazione finanziaria e il professionista medesimo e fa venir meno l’affidabilità di quest’ultimo, richiesta per lo svolgimento di un’attività particolarmente importante e delicata, anche in ragione dei numerosi benefici che da essa derivano per il contribuente, quale è l’apposizione del visto di conformità. Il predetto requisito soggettivo deve sussistere ab initio e deve permanere nel tempo (…). L’insussistenza originaria o sopravvenuta del requisito comporta la revoca della facoltà di apposizione del visto di conformità per assenza della necessaria affidabilità soggettiva del professionista (potere di revoca previsto dagli art. 10 e, per quanto in questa sede specificamente rileva, 25 del d.m. n. 164/1999, nell’ambito dell’esercizio del potere di vigilanza)” (così Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2026, n. 433).
10. Ciò premesso, la competente Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, all’esito delle verifiche effettuate in occasione della richiesta di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati presentata dall’odierna ricorrente, riscontrava, sulla scorta dei dati reperiti in Anagrafe Tributaria, l’esistenza di una significativa esposizione debitoria della stessa nei confronti dell’Erario, e di ciò dava notizia all’interessata, invitandola contestualmente alla regolarizzazione delle violazioni rilevate.
A ciò provvedeva con la comunicazione trasmessa in data 28 marzo 2024, la quale riportava dettagliatamente un nutrito elenco di cartelle (notificate dal 2015 in avanti), contenenti partite debitorie definitivamente accertate, e ivi espressamente qualificate come “ violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria ”: per ciascuna cartella è stato indicato, oltre agli estremi indentificativi e alla data di notifica, anche il totale residuo, con importi in alcuni casi piuttosto elevati (fino ad arrivare alla cifra massima di oltre 42 mila euro, chiesta con cartella notificata in data 20 agosto 2018). In una nota a piè di pagina la comunicazione fornisce la seguente precisazione: “ Non sono stati presi in considerazione i carichi a ruolo per i quali: • è presente una rateizzazione in corso; • risulta accolta la domanda di definizione agevolata da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e risultano versate le rate scadute entro il 20 marzo 2024; • non risultano ancora decorsi i termini per l’impugnazione; • risultano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e la cartella risulta tempestivamente impugnata; • risultano adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa ”.
Essendo rimasta priva di esito la richiesta di regolarizzazione, l’amministrazione finanziaria ha provveduto a disporre l’esclusione della ricorrente dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Il provvedimento di cui trattasi, pertanto, è stato legittimamente emesso ai sensi della normativa di cui al combinato disposto degli artt. 8, co. 1, lett. c) e 21, co. 2, lett. c) . del D.M. n. 164/1999, essendo stato accertato il venir meno dei requisiti soggettivi cui è subordinato l’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, e resiste alle censure veicolate con l’odierno gravame.
11. In particolare, quanto alla deduzione (oggetto del primo motivo) che la ricorrente non avrebbe reso alcuna “falsa” dichiarazione con riferimento alla propria esposizione debitoria, essendo in corso una procedura di definizione agevolata a mezzo di cd rottamazione (per la quale produce agli atti due documenti caricati nel fascicolo telematico con la denominazione “Rateizzazione 1” e “Rateizzazione 2”) e avendo la stessa presentato atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, trattasi di circostanze non dirimenti.
11.1. In particolare, sotto il primo profilo, dall’analisi del materiale di causa non risulta comprovata una piena e totale corrispondenza tra le partite debitorie prese in considerazione dall’amministrazione ai fini della disposta cancellazione dall’elenco e quelle che la ricorrente documenta essere state “rottamate”.
Il documento denominato “Rateizzazione 1”, infatti, si riferisce a tutt’altre cartelle rispetto a quelle elencate della comunicazione preventiva dell’Agenzia del 28 marzo 2024.
Quello denominato “Rateizzazione 2” si riferisce a quattro cartelle, due delle quali figurano in quell’elenco (cartelle -OMISSIS-), ma indica, come data di scadenza di versamento della prima rata, il 15/04/2024, e dunque trattasi di rateizzazione prevista a partire da una data successiva a quella indicata nella prefata comunicazione della Direzione Regionale del Lazio, nella nota in calce (sopra testualmente riportata): la stessa, infatti, precisava che nella lista delle violazioni definitivamente accettate non erano stati ricompresi i carichi iscritti a ruolo per i quali era già presente una rateizzazione in corso o quelli già rottamati per i quali risultavano versate le rate scadute “ entro il 20 marzo 2024 ”. In ogni caso, anche a voler escludere dal computo le suddette due cartelle (oggetto della seconda richiesta di rottamazione), in ogni caso residuano numerose altre partite debitorie ancora insolute, alcune di importo non irrilevante (vedasi ad esempio la cartella notificata in data 13/09/2015, di importo superiore a 16.000 euro).
Ed ancora, non vale ad escludere la legittimità del gravato provvedimento il documento prodotto in giudizio in data 12 luglio 2024, contenente richiesta di rateizzazione per importi iscritti a ruoli di ammontare pari a circa 331.000 euro, atteso che trattasi di richiesta intervenuta successivamente alla data di adozione del gravato provvedimento, e che pertanto, in base al principio tempus regit actum , non vale ad inficiare la validità di quest’ultimo, né ad ogni buon conto vi è prova in atti dell’effettivo pagamento delle relative rate [cfr. sul punto TAR Toscana, n. 87/2025, cit., secondo cui “il pagamento tardivo dei debiti fiscali, mediante gli istituti della rateizzazione delle cartelle esattoriali o la definizione agevolata delle stesse, non pone nel nulla l’illegittimità della condotta del professionista che, al tempo del provvedimento di revoca (adottato, evidentemente, sulla base della situazione fattuale coeva alla relativa emissione, secondo il noto principio tempus regit acutm), risultava debitore di somme il cui termine di pagamento spontaneo era scaduto”].
11.2. Quanto al giudizio incardinato dinanzi al Tribunale civile di Roma con atto di citazione che riporta la data 30 ottobre 2023, in disparte il fatto che non è stata offerta evidenza in atti della corrispondenza tra le cartelle ivi “opposte” e quelle considerate dall’amministrazione ai fini dell’adozione del gravato provvedimento (l’opposizione all’esecuzione, infatti, si riferisce a “ cartelle esattoriali mai notificate di rilevante importo ”, che risulterebbero elencate in un estratto di ruolo allegato all’atto di citazione ma non depositato agli atti del presente giudizio), in ogni caso non è stato specificato se detti carichi siano stati eventualmente oggetto di un provvedimento giudiziale di sospensione (v. sempre i chiarimenti riportati in calce alla comunicazione del 28 marzo 2024, secondo cui non erano stati presi in considerazione i ruoli per i quali erano stati “ adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa ”).
12. Tali argomentazioni valgono anche ad escludere il deficit motivazionale dedotto con il secondo mezzo di gravame, con cui la ricorrente lamenta di aver fornito tempestivo riscontro alla comunicazione dell’Agenzia del 28 marzo 2028 (è stata all’uopo versata in atti la pec spedita in data 2 aprile 2024 e successiva integrazione inviata il giorno successivo), senza che l’amministrazione abbia preso posizione al riguardo: invero, con tali messaggi l’interessata si era limitata a rappresentare le circostanze fattuali (definizione agevolata e giudizio di impugnazione incardinato dinanzi al Tribunale di Roma) che si è già argomentato non essere dirimenti ai fini che oggi occupano.
Di talché il gravato provvedimento risulta sufficientemente ed esaustivamente motivato in ragione del riferimento alle diverse cartelle di pagamento risultanti ancora insolute, per cifre anche considerevoli, e dunque della consistente esposizione debitoria verso l’Erario, ritenuta dall’amministrazione di rilevanza tale da escludere il requisito soggettivo dell’assenza di “violazioni gravi e ripetute” delle disposizioni tributarie, richiesto dalla normativa secondaria ai fini della iscrizione e permanenza nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto.
13. In conclusione, il ricorso va rigettato.
14. Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente, soccombente nel merito, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AN, Presidente
ES RO RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RO RO | LA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.