CA
Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/09/2024, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Sapone Natalino Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 927/2018 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2023 e vertente
T R A
(p.i.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Cinquefrondi Corso Garibaldi, n. 81 presso lo studio dell'avv. Paola
Sciarrone che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
- APPELLANTE -
E
c.f. e p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE -
NONCHE'
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3
1 - APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: spese di lite;
Appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi n. 610/2018 pronunciata il 21.6.2018, pubblicata in data 23.6.2018;
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.10.2023 il procuratore di parte appellante precisa le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiede che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la “
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Palmi, esponendo: - di avere stipulato con la predetta società Controparte_1
un contratto di somministrazione di energia elettrica;
- che l'attrice, sin dal 2008, aveva chiesto un nuovo contatore di energia elettrica in sostituzione di quello vetusto, installato al momento della fornitura;
- che, in data 09.07.2010, alcuni dipendenti dell si CP_1
presentavano presso la sede della Società e, rimossi i sigilli, effettuavano dei lavori sull'apparecchio misuratore di corrente elettrica, senza rilasciare alcun verbale;
- che, dopo insistenti sollecitazioni, in data 04.05.2012, l' rovvedeva alla sostituzione del CP_1
contatore preesistente;
- che, essa attrice riscontrava un consistente aumento dell'importo e del relativo consumo di energia elettrica, rispetto a quello pagato in precedenza;
- che, nonostante le lamentele della Società, l' osteneva che la lettura portata nella fattura CP_1
in contestazione era reale e che, pertanto, quanto fatturato, era dovuto;
- che, stante quanto sopra, la Società proponeva ricorso ex art. 696 c.p.c. al fine di accertare, mediante un c.t.u. all'uopo nominato, la causa dell'aumento sproporzionato di consumo di energia elettrica;
- che tuttavia l'incardinata procedura preventiva si era estinta per l'impossibilità di compiere la necessaria verifica del contatore sostituito in quanto ormai rottamato;
- che pertanto, avendo ricevuto da minacce di azioni legali per Controparte_1
il recupero del credito, la società si vedeva costretta ad incardinare il presente giudizio al
2 fine di contestare il quantum fatturato richiesto in pagamento dalla convenuta pari ad €
14.472,88. Concludeva chiedendo di:
“A) Accertare e dichiarare che la lettura del contatore sostituito, a causa del suo
malfunzionamento, non corrisponde al reale consumo di energia elettrica effettuato dall'attrice e pertanto non dovuto l'importo indicato nella fattura per cui è causa;
B) Ritenere e dichiarare, che il consumo, e quindi l'importo da corrispondere per il
periodo in contestazione, debba essere calcolato sulla base della media dei consumi
precedenti al 09.07.10 e di quelli successivi al periodo del 04.05.2012, da quantificare
in corso di causa;
C) Vittoria e competenze difensive”
Si costituiva contestando il dedotto attoreo e chiedendo Controparte_1
la chiamata in causa di risentendo la controversia comune Controparte_2
al fornitore poiché la fatturazione e la relativa contabilizzazione era stata effettuata da
. Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_2
che contestava la sua legittimazione non avendo la stessa alcun potere sulla
[...]
gestione ed erogazione della fornitura elettrica che invero era di esclusiva spettanza di e pertanto non era legittimata ad effettuare alcun tipo di intervento Controparte_1
sulla stessa fornitura.
Completata l'istruttoria mediante l'espletamento di C.t.u., all'udienza dell'1.12.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 610/2018 pronunciata il 21.6.2018, pubblicata in data 23.6.2018, il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea e sulla base della C.t.u. espletata, rideterminava in € 991,44 la somma dovuta ad Controparte_2
in luogo del maggior importo di € 14.472,88 richiesto in pagamento dalla convenuta condannando parte attrice al pagamento delle spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio.
3 Avverso la predetta statuizione Parte_1
proponeva atto d'appello ritualmente notificato alle controparti. A mezzo
[...]
del gravame l'appellante impugnava la sentenza limitatamente al capo della statuizione con la quale il primo giudice aveva omesso di liquidare i compensi di lite in suo favore ponendo, altresì, a suo carico, le spese della C.t.u. nonostante fossa risultata parte vittoriosa del giudizio. Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio Controparte_1
di primo grado ivi comprese le spese di C.t.u. nonché al pagamento delle spese di lite relative al gravame, disponendo la compensazione delle spese afferenti al giudizio di primo e di secondo nei confronti di salva l'opposizione di Controparte_2
quest'ultima alla domanda.
Non si costituivano in giudizio entrambe le parti appellate.
All'udienza collegiale del 2.10.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti insistevano in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle parti appellate
[...]
ed che, sebbene ritualmente Controparte_1 Controparte_2
evocate in giudizio, non si sono costituite.
Quanto al merito del gravame, con un unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure limitatamente alla parte in cui il giudice di prime cure ha omesso la pronuncia sulla regolamentazione alle spese di lite e statuito la condanna di essa appellante al pagamento delle spese della espletata c.t.u. nonostante fosse risultata parte vittoriosa del giudizio.
Il mezzo è fondato nei termini che seguono.
4 Va rammentato che secondo giurisprudenza “Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso - nella specie,
l'ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati, di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, che non si sottrae alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. - integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 25/03/2022, n. 9785; in senso conforme Corte di Cassazione,
Sez. II, 17 giugno 2016, n. 12625).
Il principio della soccombenza nelle spese processuali stabilisce che solo la parte che risulta completamente vittoriosa non può essere condannata a pagare le spese processuali, neanche in minima parte, lasciando al giudice di merito il potere discrezionale di valutare in che misura compensare le spese.
Nel caso di specie parte attrice è risultata soccombente solo in minima parte, essendo stata condannata al pagamento dell'importo di € 991,44 rispetto ad un fatturato richiesto in pagamento di € 14.472,88
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata sul punto, per il principio della soccombenza e tenuto conto della non complessità della causa nonché dell'unitarietà del giudizio, le spese di lite vanno così regolamentate:
- Condanna al pagamento delle spese di lite afferenti al Controparte_1
primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.764,65, di cui € 224,65 a titolo di spese documentate ed € 2.540,00 a titolo di compensi (oltre 15% spese generali, Iva e C.pa. se dovute) secondo i parametri minimi del DM n. 147/2022 previsti per lo scaglione di valore della causa compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00 (valore dichiarato dall'attrice € 14.472,88) di seguito specificati: €
460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase di istruzione/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale;
- Condanna al pagamento delle spese di lite afferenti al Controparte_1
gravame che liquida in complessivi € 1.840,50 di cui € 382,50 per spese
5 documentate ed € 1.458,00 per compensi (oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi del DM n. 147/2022 previsti per lo scaglione di valore della causa compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 (valore disputandum € 2.764,65 pari alle spese di lite liquidate in primo grado) così di seguito specificati: € 268,00 per la fase di studio;
€ 268,00 per la fase introduttiva;
€ 496,00 per la fase di istruzione/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale;
- Pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. così Controparte_1
come liquidate nel giudizio di primo grado (€ 2.125,52 oltre accessori di legge);
- Dispone che le spese di lite sopra liquidate per il primo ed il secondo grado del giudizio (ivi comprese le spese della c.t.u.) siano compensate in ragione di 1/3 di talché l'appellata va condannata al pagamento Controparte_1
dell'appellante dei restanti 2/3 pari ad € 1.843,10 (oltre accessori di legge) per il giudizio di primo grado ed € 1.227,00 (oltre accessori di legge) per il gravame nonché € 1.417,00 (oltre accessori di legge) per le spese sostenute per la c.t.u. svolta in primo grado;
- Dispone che le spese di lite liquidate per il giudizio di primo e di secondo grado siano distratte in favore del procuratore antistatario dell'appellante che ne ha fatto richiesta;
- Compensa interamente le spese di lite del primo e del secondo grado tra l'appellante e l'appellata (in conformità alla Controparte_2
domanda);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 927/2018 Rg. A.C. proposto da Parte_1
contro nonché
[...] Controparte_1 [...]
, così dispone: Controparte_2
1) Dichiara la contumacia delle appellate “ ed Controparte_1 [...]
[...
[...] [...]
Controparte_3
2) Accoglie l'appello;
3) Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite afferenti Controparte_1
al primo grado di giudizio che, stante la disposta compensazione in ragione di
1/3, liquida in complessivi € 1.843,10 nonché in € 1.417,00 (oltre accessori di legge) per le spese della c.t.u.;
4) Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite Controparte_1
afferenti al gravame che, stante la disposta compensazione in ragione di 1/3, liquida in complessivi € 1.227,00 (oltre accessori di legge);
5) Dispone che le spese sopra liquidate siano distratte in favore del procuratore antistatario dell'appellante che ne ha fatto richiesta;
6) Compensa interamente le spese di lite di primo e di secondo grado tra l'appellante e l'appellata Controparte_2
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 9.9.2024
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Sapone Natalino Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 927/2018 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2023 e vertente
T R A
(p.i.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Cinquefrondi Corso Garibaldi, n. 81 presso lo studio dell'avv. Paola
Sciarrone che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
- APPELLANTE -
E
c.f. e p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE -
NONCHE'
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3
1 - APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: spese di lite;
Appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi n. 610/2018 pronunciata il 21.6.2018, pubblicata in data 23.6.2018;
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.10.2023 il procuratore di parte appellante precisa le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiede che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la “
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Palmi, esponendo: - di avere stipulato con la predetta società Controparte_1
un contratto di somministrazione di energia elettrica;
- che l'attrice, sin dal 2008, aveva chiesto un nuovo contatore di energia elettrica in sostituzione di quello vetusto, installato al momento della fornitura;
- che, in data 09.07.2010, alcuni dipendenti dell si CP_1
presentavano presso la sede della Società e, rimossi i sigilli, effettuavano dei lavori sull'apparecchio misuratore di corrente elettrica, senza rilasciare alcun verbale;
- che, dopo insistenti sollecitazioni, in data 04.05.2012, l' rovvedeva alla sostituzione del CP_1
contatore preesistente;
- che, essa attrice riscontrava un consistente aumento dell'importo e del relativo consumo di energia elettrica, rispetto a quello pagato in precedenza;
- che, nonostante le lamentele della Società, l' osteneva che la lettura portata nella fattura CP_1
in contestazione era reale e che, pertanto, quanto fatturato, era dovuto;
- che, stante quanto sopra, la Società proponeva ricorso ex art. 696 c.p.c. al fine di accertare, mediante un c.t.u. all'uopo nominato, la causa dell'aumento sproporzionato di consumo di energia elettrica;
- che tuttavia l'incardinata procedura preventiva si era estinta per l'impossibilità di compiere la necessaria verifica del contatore sostituito in quanto ormai rottamato;
- che pertanto, avendo ricevuto da minacce di azioni legali per Controparte_1
il recupero del credito, la società si vedeva costretta ad incardinare il presente giudizio al
2 fine di contestare il quantum fatturato richiesto in pagamento dalla convenuta pari ad €
14.472,88. Concludeva chiedendo di:
“A) Accertare e dichiarare che la lettura del contatore sostituito, a causa del suo
malfunzionamento, non corrisponde al reale consumo di energia elettrica effettuato dall'attrice e pertanto non dovuto l'importo indicato nella fattura per cui è causa;
B) Ritenere e dichiarare, che il consumo, e quindi l'importo da corrispondere per il
periodo in contestazione, debba essere calcolato sulla base della media dei consumi
precedenti al 09.07.10 e di quelli successivi al periodo del 04.05.2012, da quantificare
in corso di causa;
C) Vittoria e competenze difensive”
Si costituiva contestando il dedotto attoreo e chiedendo Controparte_1
la chiamata in causa di risentendo la controversia comune Controparte_2
al fornitore poiché la fatturazione e la relativa contabilizzazione era stata effettuata da
. Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_2
che contestava la sua legittimazione non avendo la stessa alcun potere sulla
[...]
gestione ed erogazione della fornitura elettrica che invero era di esclusiva spettanza di e pertanto non era legittimata ad effettuare alcun tipo di intervento Controparte_1
sulla stessa fornitura.
Completata l'istruttoria mediante l'espletamento di C.t.u., all'udienza dell'1.12.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 610/2018 pronunciata il 21.6.2018, pubblicata in data 23.6.2018, il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea e sulla base della C.t.u. espletata, rideterminava in € 991,44 la somma dovuta ad Controparte_2
in luogo del maggior importo di € 14.472,88 richiesto in pagamento dalla convenuta condannando parte attrice al pagamento delle spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio.
3 Avverso la predetta statuizione Parte_1
proponeva atto d'appello ritualmente notificato alle controparti. A mezzo
[...]
del gravame l'appellante impugnava la sentenza limitatamente al capo della statuizione con la quale il primo giudice aveva omesso di liquidare i compensi di lite in suo favore ponendo, altresì, a suo carico, le spese della C.t.u. nonostante fossa risultata parte vittoriosa del giudizio. Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio Controparte_1
di primo grado ivi comprese le spese di C.t.u. nonché al pagamento delle spese di lite relative al gravame, disponendo la compensazione delle spese afferenti al giudizio di primo e di secondo nei confronti di salva l'opposizione di Controparte_2
quest'ultima alla domanda.
Non si costituivano in giudizio entrambe le parti appellate.
All'udienza collegiale del 2.10.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti insistevano in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle parti appellate
[...]
ed che, sebbene ritualmente Controparte_1 Controparte_2
evocate in giudizio, non si sono costituite.
Quanto al merito del gravame, con un unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure limitatamente alla parte in cui il giudice di prime cure ha omesso la pronuncia sulla regolamentazione alle spese di lite e statuito la condanna di essa appellante al pagamento delle spese della espletata c.t.u. nonostante fosse risultata parte vittoriosa del giudizio.
Il mezzo è fondato nei termini che seguono.
4 Va rammentato che secondo giurisprudenza “Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso - nella specie,
l'ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati, di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, che non si sottrae alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. - integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 25/03/2022, n. 9785; in senso conforme Corte di Cassazione,
Sez. II, 17 giugno 2016, n. 12625).
Il principio della soccombenza nelle spese processuali stabilisce che solo la parte che risulta completamente vittoriosa non può essere condannata a pagare le spese processuali, neanche in minima parte, lasciando al giudice di merito il potere discrezionale di valutare in che misura compensare le spese.
Nel caso di specie parte attrice è risultata soccombente solo in minima parte, essendo stata condannata al pagamento dell'importo di € 991,44 rispetto ad un fatturato richiesto in pagamento di € 14.472,88
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata sul punto, per il principio della soccombenza e tenuto conto della non complessità della causa nonché dell'unitarietà del giudizio, le spese di lite vanno così regolamentate:
- Condanna al pagamento delle spese di lite afferenti al Controparte_1
primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.764,65, di cui € 224,65 a titolo di spese documentate ed € 2.540,00 a titolo di compensi (oltre 15% spese generali, Iva e C.pa. se dovute) secondo i parametri minimi del DM n. 147/2022 previsti per lo scaglione di valore della causa compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00 (valore dichiarato dall'attrice € 14.472,88) di seguito specificati: €
460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase di istruzione/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale;
- Condanna al pagamento delle spese di lite afferenti al Controparte_1
gravame che liquida in complessivi € 1.840,50 di cui € 382,50 per spese
5 documentate ed € 1.458,00 per compensi (oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi del DM n. 147/2022 previsti per lo scaglione di valore della causa compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 (valore disputandum € 2.764,65 pari alle spese di lite liquidate in primo grado) così di seguito specificati: € 268,00 per la fase di studio;
€ 268,00 per la fase introduttiva;
€ 496,00 per la fase di istruzione/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale;
- Pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. così Controparte_1
come liquidate nel giudizio di primo grado (€ 2.125,52 oltre accessori di legge);
- Dispone che le spese di lite sopra liquidate per il primo ed il secondo grado del giudizio (ivi comprese le spese della c.t.u.) siano compensate in ragione di 1/3 di talché l'appellata va condannata al pagamento Controparte_1
dell'appellante dei restanti 2/3 pari ad € 1.843,10 (oltre accessori di legge) per il giudizio di primo grado ed € 1.227,00 (oltre accessori di legge) per il gravame nonché € 1.417,00 (oltre accessori di legge) per le spese sostenute per la c.t.u. svolta in primo grado;
- Dispone che le spese di lite liquidate per il giudizio di primo e di secondo grado siano distratte in favore del procuratore antistatario dell'appellante che ne ha fatto richiesta;
- Compensa interamente le spese di lite del primo e del secondo grado tra l'appellante e l'appellata (in conformità alla Controparte_2
domanda);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 927/2018 Rg. A.C. proposto da Parte_1
contro nonché
[...] Controparte_1 [...]
, così dispone: Controparte_2
1) Dichiara la contumacia delle appellate “ ed Controparte_1 [...]
[...
[...] [...]
Controparte_3
2) Accoglie l'appello;
3) Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite afferenti Controparte_1
al primo grado di giudizio che, stante la disposta compensazione in ragione di
1/3, liquida in complessivi € 1.843,10 nonché in € 1.417,00 (oltre accessori di legge) per le spese della c.t.u.;
4) Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite Controparte_1
afferenti al gravame che, stante la disposta compensazione in ragione di 1/3, liquida in complessivi € 1.227,00 (oltre accessori di legge);
5) Dispone che le spese sopra liquidate siano distratte in favore del procuratore antistatario dell'appellante che ne ha fatto richiesta;
6) Compensa interamente le spese di lite di primo e di secondo grado tra l'appellante e l'appellata Controparte_2
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 9.9.2024
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
7