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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 20478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20478 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IL MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE d'APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 22 giugno 2022 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per i reati di estorsione e di detenzione e porto di un fucile a canne mozze. 2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputato deduce con un unico motivo plurimi vizi di motivazione (art.606 lett. e c.p.p.) per travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione a: - riconoscimento della voce dell'imputato da parte della persona offesa;
- le frasi e le minacce proferite dalla coimputata (giudicata separatamente) nei confronti della persona offesa;
- il possesso del fucile a canne mozze. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Anche il difensore della parte civile IO AN, Avv. Irene della Rocca, inviando memoria e nota spese con lo stesso mezzo, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato alle spese a favore della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 20478 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 24/01/2024 1. Il ricorso è inammissibile poiché fondato su un motivo non consentito e comunque manifestamente infondato (ari 606 comma 3 c.p.p.). Non è consentito infatti riproporre in sede di legittimità, i temi attinenti al merito della vicenda che ha prodotto l'illecito, perché ciò è contrario alla struttura processuale penale, che assegna a questa Corte pure questioni di legittimità ovvero, in relazione a vizi della motivazione, le sole questioni che rientrino negli stretti schemi della mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta infondatezza. Ciò è tanto più rilevante alla luce del fatto che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestatigli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. In sostanza, l'intero ricorso, denunciando travisamento delle prove sotto differenti profili, si risolve nella proposizione di letture alternative dei fatti piuttosto che nella formulazione di vizi di legittimità. Ma ciò non è consentito, giacché confligge con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, foss'anche logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). E comunque occorre ricordare che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed evocata dalla difesa dell'imputato, è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °cuti, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Incongruenze argomentative minori o aporie secondarie dell'ordito argomentativo della motivazione non sono idonee a disarticolarne la valenza giustificativa. 3. La motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati, di travisamento, contraddittorietà e manifesta illogicità. Essa, nelle pagine da 7 a 9, illustra compiutamente i motivi d'appello attinenti alla affermazione di responsabilità e confuta adeguatamente le tesi difensive partendo dalla ricostruzione, utilizzata come scenario in cui collocare le condotte estorsive, delle fasi finali del rapporto tra la OP ed il AN. L È importante sottolineare che nelle prime 9 pagine del ricorso, ove si sostiene la inattendibilità del riconoscimento vocale effettuato dal AN e la erroneità della motivazione della Corte d'appello sul punto, non viene mai menzionato e tanto meno spiegato uno dei tre parametri di critica della motivazione che costituiscono gli unici 'veicoli' del giudizio di legittimità (art.606 lett. e c.p.p.). Non si dice che la motivazione sia mancante, che sia contraddittoria o che sia manifestamente illogica. Si contesta, piuttosto, per la terza volta, che il riconoscimento vocale vi possa essere stato a fronte della dichiarazione del AN di non aver mai parlato con Lo LL, e si contesta la spiegazione 'da analisi psicoanalitica' (pg.7, in fondo) fornita dalla Corte. Ma anche ad ammettere che la motivazione della Corte d'appello si sia spinta troppo oltre nel ricercare una spiegazione per conciliare i due termini dell'equazione (riconoscimento da un lato, mancata interlocuzione con l'imputato, dall'altro), non si può ignorare che già in primo grado la questione era stata affrontata dal Tribunale, che aveva dato la spiegazione più logica e ovvia, vale a dire che il AN, che incontestatamente aveva più volte incontrato il Lo LL in compagnia della propria -ritenuta- compagna, pur non avendo parlato direttamente con costui, avesse comunque avuto modo di percepirne la voce, quando questi parlava con la OP o con altri, ad esempio il NI. In tal senso, non si può ad esempio ignorare che proprio la mattina prima dell'agguato il AN, rientrato a casa inaspettatamente, aveva trovato la OP a letto con i due (Lo LL e NI), circostanza che aveva generato una discussione con la OP, rispetto alla quale è difficile ritenere che le altre due persone astanti avessero svolto il ruolo dei convitati di pietra, senza proferir parola. 4. Quanto agli ulteriori profili sollevati dal ricorso, in relazione alle condotte descritte ai punti 1 e 3 del capo A di imputazione, è necessario innanzitutto fare un po' di chiarezza, ricostruendo il contenuto delle estorsioni contestate all'imputato. I tre episodi descritti in imputazione e indicati con i tre numeri capitali si riferiscono (si legge nella seconda parte dell'imputazione) a due (e non tre) episodi di estorsione. Il primo (anche se successivo cronologicamente) venne realizzato costringendo IO AN a sottoscrivere la scrittura privata con cui si obbligava a pagare il canone d'affitto per l'abitazione in uso alla OP e a Lo LL. Il secondo, solamente tentato, per costringere AN a far partecipare la OP nella gestione del locale CLUB 34. Quest'ultima condotta viene ascritta specificamente al Lo LL, con la partecipazione all'assalto armato, nella sentenza di primo grado (cfr. pg .8, in fine), mentre nella sentenza d'appello si legge (pg.4) che "il Tribunale ha ritenuto che il Lo LL ha concorso nella minaccia e nella violenza, prendendo materialmente parte all'aggressione ai danni di IO AN descritta al punto 2 del capo A dell'imputazione". D'altronde, trattando dell'aspetto sanzionatorio, la sentenza di primo grado considera un unico reato, senza aumenti interni, mentre l'unica continuazione riconosciuta in sentenza riguarda la contestata detenzione e porto del fucile a canne mozze. 3 In conclusione, non vi è interesse all'impugnazione da parte dell'imputato in relazione ad una condanna che non lo ha interessato mentre ogni aspetto inerente alla qualificazione come tentato del reato per cui vi è stata condanna ed al relativo trattamento sanzionatorio si risolve in un errore di qualificazione e di calcolo della pena che avrebbe dovuto essere dedotto con i motivi d'appello. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti la Corte d'appello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è ammissibile, in quanto in violazione della catena devolutiva. 5. L'ultimo punto trattato nel ricorso (relativo alla condanna per la detenzione e l'uso del fucile a canne mozze) trae fondamento dall'applicazione della clausola di equivalenza simul stabunt, simul capdent non essendo provato, si sostiene in linea difensiva, il riconoscimento dell'imputato da parte di AN, anche l'accusa del capo B di imputazione, ascritta all'autore dell'aggressione ai danni della parte civile, è destinata a cadere. Tuttavia, come visto, è stato ritenuto manifestamente infondato il motivo attinente alla affermazione di responsabilità dell'imputato per l'episodio estorsivo attuato con il fucile a canne mozze, ciò che implica la responsabilità di IM Lo LL anche per la detenzione e porto dell'arma di cui al capo B di imputazione. 6. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Segue altresì la condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello stato, con liquidazione a cura della Corte d'appello, secondo quanto indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. 4i Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024 Il Consi ere rel tore Il Preside te
udite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 22 giugno 2022 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per i reati di estorsione e di detenzione e porto di un fucile a canne mozze. 2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputato deduce con un unico motivo plurimi vizi di motivazione (art.606 lett. e c.p.p.) per travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione a: - riconoscimento della voce dell'imputato da parte della persona offesa;
- le frasi e le minacce proferite dalla coimputata (giudicata separatamente) nei confronti della persona offesa;
- il possesso del fucile a canne mozze. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Anche il difensore della parte civile IO AN, Avv. Irene della Rocca, inviando memoria e nota spese con lo stesso mezzo, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato alle spese a favore della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 20478 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 24/01/2024 1. Il ricorso è inammissibile poiché fondato su un motivo non consentito e comunque manifestamente infondato (ari 606 comma 3 c.p.p.). Non è consentito infatti riproporre in sede di legittimità, i temi attinenti al merito della vicenda che ha prodotto l'illecito, perché ciò è contrario alla struttura processuale penale, che assegna a questa Corte pure questioni di legittimità ovvero, in relazione a vizi della motivazione, le sole questioni che rientrino negli stretti schemi della mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta infondatezza. Ciò è tanto più rilevante alla luce del fatto che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestatigli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. In sostanza, l'intero ricorso, denunciando travisamento delle prove sotto differenti profili, si risolve nella proposizione di letture alternative dei fatti piuttosto che nella formulazione di vizi di legittimità. Ma ciò non è consentito, giacché confligge con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, foss'anche logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). E comunque occorre ricordare che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed evocata dalla difesa dell'imputato, è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °cuti, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Incongruenze argomentative minori o aporie secondarie dell'ordito argomentativo della motivazione non sono idonee a disarticolarne la valenza giustificativa. 3. La motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati, di travisamento, contraddittorietà e manifesta illogicità. Essa, nelle pagine da 7 a 9, illustra compiutamente i motivi d'appello attinenti alla affermazione di responsabilità e confuta adeguatamente le tesi difensive partendo dalla ricostruzione, utilizzata come scenario in cui collocare le condotte estorsive, delle fasi finali del rapporto tra la OP ed il AN. L È importante sottolineare che nelle prime 9 pagine del ricorso, ove si sostiene la inattendibilità del riconoscimento vocale effettuato dal AN e la erroneità della motivazione della Corte d'appello sul punto, non viene mai menzionato e tanto meno spiegato uno dei tre parametri di critica della motivazione che costituiscono gli unici 'veicoli' del giudizio di legittimità (art.606 lett. e c.p.p.). Non si dice che la motivazione sia mancante, che sia contraddittoria o che sia manifestamente illogica. Si contesta, piuttosto, per la terza volta, che il riconoscimento vocale vi possa essere stato a fronte della dichiarazione del AN di non aver mai parlato con Lo LL, e si contesta la spiegazione 'da analisi psicoanalitica' (pg.7, in fondo) fornita dalla Corte. Ma anche ad ammettere che la motivazione della Corte d'appello si sia spinta troppo oltre nel ricercare una spiegazione per conciliare i due termini dell'equazione (riconoscimento da un lato, mancata interlocuzione con l'imputato, dall'altro), non si può ignorare che già in primo grado la questione era stata affrontata dal Tribunale, che aveva dato la spiegazione più logica e ovvia, vale a dire che il AN, che incontestatamente aveva più volte incontrato il Lo LL in compagnia della propria -ritenuta- compagna, pur non avendo parlato direttamente con costui, avesse comunque avuto modo di percepirne la voce, quando questi parlava con la OP o con altri, ad esempio il NI. In tal senso, non si può ad esempio ignorare che proprio la mattina prima dell'agguato il AN, rientrato a casa inaspettatamente, aveva trovato la OP a letto con i due (Lo LL e NI), circostanza che aveva generato una discussione con la OP, rispetto alla quale è difficile ritenere che le altre due persone astanti avessero svolto il ruolo dei convitati di pietra, senza proferir parola. 4. Quanto agli ulteriori profili sollevati dal ricorso, in relazione alle condotte descritte ai punti 1 e 3 del capo A di imputazione, è necessario innanzitutto fare un po' di chiarezza, ricostruendo il contenuto delle estorsioni contestate all'imputato. I tre episodi descritti in imputazione e indicati con i tre numeri capitali si riferiscono (si legge nella seconda parte dell'imputazione) a due (e non tre) episodi di estorsione. Il primo (anche se successivo cronologicamente) venne realizzato costringendo IO AN a sottoscrivere la scrittura privata con cui si obbligava a pagare il canone d'affitto per l'abitazione in uso alla OP e a Lo LL. Il secondo, solamente tentato, per costringere AN a far partecipare la OP nella gestione del locale CLUB 34. Quest'ultima condotta viene ascritta specificamente al Lo LL, con la partecipazione all'assalto armato, nella sentenza di primo grado (cfr. pg .8, in fine), mentre nella sentenza d'appello si legge (pg.4) che "il Tribunale ha ritenuto che il Lo LL ha concorso nella minaccia e nella violenza, prendendo materialmente parte all'aggressione ai danni di IO AN descritta al punto 2 del capo A dell'imputazione". D'altronde, trattando dell'aspetto sanzionatorio, la sentenza di primo grado considera un unico reato, senza aumenti interni, mentre l'unica continuazione riconosciuta in sentenza riguarda la contestata detenzione e porto del fucile a canne mozze. 3 In conclusione, non vi è interesse all'impugnazione da parte dell'imputato in relazione ad una condanna che non lo ha interessato mentre ogni aspetto inerente alla qualificazione come tentato del reato per cui vi è stata condanna ed al relativo trattamento sanzionatorio si risolve in un errore di qualificazione e di calcolo della pena che avrebbe dovuto essere dedotto con i motivi d'appello. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti la Corte d'appello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è ammissibile, in quanto in violazione della catena devolutiva. 5. L'ultimo punto trattato nel ricorso (relativo alla condanna per la detenzione e l'uso del fucile a canne mozze) trae fondamento dall'applicazione della clausola di equivalenza simul stabunt, simul capdent non essendo provato, si sostiene in linea difensiva, il riconoscimento dell'imputato da parte di AN, anche l'accusa del capo B di imputazione, ascritta all'autore dell'aggressione ai danni della parte civile, è destinata a cadere. Tuttavia, come visto, è stato ritenuto manifestamente infondato il motivo attinente alla affermazione di responsabilità dell'imputato per l'episodio estorsivo attuato con il fucile a canne mozze, ciò che implica la responsabilità di IM Lo LL anche per la detenzione e porto dell'arma di cui al capo B di imputazione. 6. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Segue altresì la condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello stato, con liquidazione a cura della Corte d'appello, secondo quanto indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. 4i Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024 Il Consi ere rel tore Il Preside te