CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1716/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3276/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Concordato Preventivo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia N. 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 981/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 1
e pubblicata il 28/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3287 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello ed in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo ex art. 17 bis D.Lvo n. 546/92 notificato al COMUNE di RAGUSA in data 28.XII.2020 la Ricorrente_1 s.r.l., società in concordato preventivo con cessione dei beni, ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 3287/2020 del 25.X.2020 - notificatole dal
COMUNE anzidetto il 28.X.2020 per il recupero della complessiva somma di € 35.719,44, pretesa a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2015, con relativo aggravio di sanzioni e interessi, su n. 18 unità immobiliari tra fabbricati e terreni -, del quale ha eccepito l'illegittimità e invocato l'annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 10, comma sesto, D.Lvo n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, L. n.
296/2006, per il quale il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'IMU “per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”, disposizione analogicamente applicabile al concordato preventivo con cessione dei beni, attesa la eadem ratio sottesa al fallimento e al concordato liquidatorio, con conseguente inesigibilità del tributo prima dell'alienazione degli immobili ripresi a tassazione, oggetto dell'omologata proposta concordataria depositata presso il Tribunale di Ragusa il 17.IX.2014, anteriormente dunque alla reclamata annualità d'imposta;
2) illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione degli artt. 161 e 168 L.F. e 5 D.Lvo n. 472/1997, la richiesta di pagamento essendo stata formulata dopo l'ammissione della società alla procedura di concordato, per modo che alla contribuente risultava precluso il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale o del commissario giudiziale e ai creditori aventi titolo anteriore l'inizio o la prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore, con conseguente giuridica impossibilità, per essa opponente, di procedere al pagamento del tributo e corrispondente difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del sanzionato illecito;
3) illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione dell'art. 12 D.Lvo n. 472/1997 per omessa applicazione, in luogo del cumulo materiale delle sanzioni irrogate per ciascuno degli immobili ripresi a tassazione, il più favorevole e doveroso regime del cumulo giuridico o della continuazione, sollecitandosi in via gradata la riliquidazione della pena pecuniaria in ossequio al regime anzidetto.
Ultimata la trattazione della causa nella contumacia del COMUNE di RAGUSA, la Commissione l'ha quindi assunta in decisione all'esito della pubblica udienza del 07.III.2022.
Affermava la Corte adita:
“L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso.
Va innanzitutto premesso che con decreto ex art. 163 L.F. del 13.X.2014 (in atti) il Tribunale di Ragusa ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo sollecitata dalla società ricorrente con ricorso ex art. 161 L.F. proposto in data 17.IX.2014 - contestualmente nominando il Commissario giudiziale e il G.
D. - e che a mente dell'art. 167, commi primo e secondo, e 168, comma primo, L.F. “durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del G.D., sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato” e “dalla data della pubblicazione del ricorso nel
R.I. e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
Incontestata in capo al COMUNE, per quanto sopra e per quanto occupa, la qualità di creditore non concorsuale - il reclamato credito tributario essendo sorto nell'anno 2015, ovvero successivamente all'apertura del concordato, avuto riguardo allo spartiacque emergente dal c.d. degli artt. 169 e 56 L.F. -, va dunque chiarito in via generale che la società debitrice, la quale conserva la titolarità e l'amministrazione dei propri beni durante la procedura, è tenuta all'adempimento delle obbligazioni sorte nel corso della medesima senza dispensa alcuna dall'osservanza dei prescritti o convenuti termini;
ciò detto, va quindi esaminata l'eccezione di inesigibilità di cui al primo motivo di opposizione, formulata dalla
Ricorrente_1 s.r.l. in ragione dell'invocata applicazione analogica della disposizione eccezionale di cui all'art. 10, comma sesto, D.Lvo n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, L. n. 296/2006, per il quale “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore (…) sono (…) tenuti al versamento dell'imposta (ICI/IMU) per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
La disposizione in commento - introduttiva di deroga agli ordinari termini di pagamento dell'imposta per cui
è causa - è all'evidenza espressamente dettata “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa” e perciò esclusivamente indirizzata al curatore e al commissario liquidatore;
nessun riferimento diretto o indiretto è dato reperire alla diversa procedura di cui agli artt. 161 e ss. L.F., alla quale l'opponente ritiene doversi nondimeno applicare - in via analogica o di interpretazione estensiva - al proprio concordato, il cui programma prevede la cessione ai creditori dei medesimi beni ripresi a tassazione e al quale andrebbe per ciò solo riconosciuta la medesima natura e finalità liquidatoria delle procedure concorsuali di cui al novellato art. 10, comma sesto, D.Lvo n. 504/1992.
L'argomento, tuttavia, non è fondato. Premesso che, contrariamente a quanto affermato in opposizione, non si rinviene assoluta coincidenza tra i beni oggetto della proposta cessione ai creditori e i beni ripresi a tassazione con l'impugnato avviso (il quale espone, tra i beni soggetti alla liquidata imposta, anche mappali non compresi tra quelli proposti in cessione), va intanto evidenziata la profonda e cruciale differenza tra fallimento e L.C.A. da una parte e concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, dall'altra, quest'ultimo non comportando, come illustrato, alcuno spossessamento dei beni o trasferimento della loro gestione agli organi della procedura - il debitore ammesso conservandone l'amministrazione, ancorché in vista della loro futura liquidazione - ed essendo esattamente preordinato ad evitare il fallimento, ancorché previa liquidazione di parte del patrimonio in favore del ceto creditorio. La differenza strutturale e finalistica della procedura - certamente nota al legislatore del 2006 - giustifica ampiamente l'espressa limitazione della deroga ai beni immobili compresi nel fallimento o nella L.C.A., con esclusione di ogni altra procedura concorsuale che non comporti l'integrale trasferimento della gestione dei beni agli organi preposti alla loro liquidazione, non reperendosi perciò la eadem ratio dispositiva dedotta a fondamento dell'invocata applicazione analogica della deroga normativa al concordato liquidatorio, né alcuno spazio esegetico di tipo estensivo, il cristallino tenore letterale della disposizione non consentendo, pur nella massima estensione interpretativa, di abbracciare l'ipotesi sub iudice.
In applicazione delle ordinarie disposizioni di cui alla L. n. 147/2013, deve dunque ritenersi che la società opponente fosse tenuta al pagamento della reclamata imposta nei termini di legge - senza necessità di autorizzazione alcuna del G.D. a termini del richiamato art. 168 L.F., trattandosi non già di atto negoziale, ma di atto dovuto - e a soggiacere alle conseguenze sanzionatorie del proprio inadempimento.
Disattesi per quanto sopra i primi due motivi di opposizione, va infine respinto anche il terzo, fondato sull'eccepita illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione dell'art. 12 D.Lvo n. 472/1997. Premessa la natura sostanziale e non formale delle sanzionate violazioni (omesso versamento di imposte già liquidate), a mezzo dell'impugnato avviso il COMUNE di RAGUSA ha invero fatto espressa e corretta applicazione dell'art. 1, comma 695, L. n. 147/2013, per il quale “in caso di omesso o insufficiente versamento (…) si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”, il quale ultimo dispone che “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici (….) è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”, ovvero a sanzione proporzionale stabilita, in deroga alla generale applicazione degli istituti di favor rei, al precipuo fine di attribuire rilievo all'autonomia quoad poenam di ciascun tardivo od omesso versamento d'imposta, che perciò risulta sottratto all'applicazione del regime del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 D.Lvo
n. 472/1997 (cfr. CASS. n. 8148/2019; CASS. n. 1540/2017; CASS. n. 5897/2013).
Attesa l'infondatezza delle formulate doglianze, l'opposizione va integralmente rigettata.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia del COMUNE di RAGUSA.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 Srl in Corcordato Preventivo con atto del 23 Giugno 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata laddove rigetta il motivo di ricorso col quale è stata eccepita l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 10, comma VI, d.lgs 504/1992 in quanto società sottoposta alla procedura concorsuale di concordato preventivo in liquidazione con cessione di beni immobili – postergazione versamento IMU
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado ha errato nel ritenere inapplicabile la disciplina della postergazione del versamento IMU al concordato preventivo con cessione dei beni. Secondo la società, la norma, pur riferendosi espressamente a fallimento e liquidazione coatta amministrativa, deve essere interpretata estensivamente anche al concordato liquidatorio, in quanto vi è una sostanziale identità di ratio tra le procedure: tutte sono finalizzate alla liquidazione del patrimonio sotto controllo giudiziale e alla tutela della par condicio creditorum. L'appellante richiama giurisprudenza di merito e di legittimità che ha riconosciuto tale estensione, sottolineando che la differenza strutturale tra le procedure non giustifica una disparità di trattamento. Viene inoltre prodotto materiale tecnico (perizie) per dimostrare la coincidenza tra gli immobili oggetto di cessione e quelli oggetto dell'avviso di accertamento, contestando la motivazione della sentenza impugnata che aveva rilevato una presunta non coincidenza.
L'appello sottolinea che la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, pur non comportando lo spossessamento totale del debitore come nel fallimento, realizza comunque una liquidazione controllata dei beni a favore dei creditori, sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria. Si evidenzia che la giurisprudenza citata (ad esempio, Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia n. 241/02/19 e Cass. 30722/2011) ha già riconosciuto la possibilità di applicare la disciplina della postergazione anche al concordato liquidatorio, in virtù della eadem ratio tra le procedure. L'appellante argomenta che negare tale applicazione comporterebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra soggetti in situazioni sostanzialmente analoghe.
Inoltre, viene contestata la motivazione della sentenza impugnata secondo cui non vi sarebbe coincidenza tra i beni oggetto di cessione e quelli oggetto dell'avviso di accertamento. A tal fine, l'appellante produce due perizie tecniche (Nom._1 e Nom._2) che, attraverso una dettagliata analisi catastale, dimostrano la sostanziale coincidenza tra gli immobili coinvolti nella procedura concorsuale e quelli oggetto dell'accertamento IMU.
2) Erroneità della sentenza laddove rigetta l'eccezione di illegittimità dell'applicazione delle sanzioni, trattandosi di società in concordato preventivo - violazione degli artt. 161 e 168 L.F. e 5 del D.lgs n. 472/1997 – società impossibilitata giuridicamente ad adempiere perché sottoposta a procedura concorsuale
L'appellante contesta la legittimità delle sanzioni irrogate, sostenendo che la società, essendo in concordato preventivo, era giuridicamente impossibilitata ad adempiere spontaneamente al pagamento dell'IMU, in quanto soggetta alle limitazioni degli artt. 161 e 168 L.F. La sentenza impugnata avrebbe errato nel non considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la moratoria generale dei debiti d'impresa derivante dall'ammissione al concordato impedisce l'irrogazione di sanzioni per mancato pagamento di tributi, in assenza di colpevolezza e volontarietà. L'appellante richiama sentenze specifiche che hanno riconosciuto tale principio, anche in casi analoghi.
Si sottolinea che, secondo la Cassazione (sent. n. 4234/2006 e altre), il mancato pagamento di tributi da parte di un soggetto ammesso a concordato preventivo non può essere sanzionato, poiché la moratoria concorsuale impedisce l'adempimento spontaneo e manca il presupposto della colpevolezza. L'appellante evidenzia che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di tale orientamento, già applicato anche dalla stessa Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa in precedenti analoghi (sent. n. 2106/3/2016).
L'appello ribadisce che la società non aveva alcuna possibilità giuridica di eseguire il pagamento delle somme richieste, poiché solo dopo l'omologa del concordato e la nomina del liquidatore sarebbe stato possibile procedere all'estinzione dei debiti. Pertanto, l'irrogazione delle sanzioni risulta priva di fondamento.
3) Erroneità della sentenza laddove rigetta l'eccezione di illegittimità dell'applicazione delle sanzioni per violazione dell'art. 12 del d.lgs 472/97 – applicazione del c.d. cumulo materiale delle sanzioni in luogo di quello c.d. giuridico (più favorevole)
L'appellante contesta la decisione della Corte di primo grado nella parte in cui ha ritenuto corretta l'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni da parte del Comune di Ragusa, in relazione all'avviso di accertamento IMU 2015. Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del principio generale sancito dall'art. 12 del D.lgs. 472/1997, che prevede l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni in presenza di più violazioni della stessa indole commesse anche in tempi diversi, purché siano oggetto di un unico procedimento.
L'appellante evidenzia che il Comune ha applicato la sanzione del 30% per ciascun immobile, cumulando materialmente le sanzioni, senza considerare che, secondo la normativa e la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. civ. Sez. 5, Sentenza n. 21570 del 26/10/2016, nonché Cass. nn. 411/2015, 2609/2000,
7163/2002, 3265/2012), il cumulo giuridico rappresenta una regola di favore per il contribuente e deve essere applicato ogniqualvolta le violazioni siano della stessa specie e siano contestate con un unico atto.
La sentenza impugnata, secondo l'appellante, ha erroneamente ritenuto che la disciplina del cumulo giuridico non fosse applicabile al caso di specie, omettendo di considerare che la contestazione riguarda una pluralità di violazioni omogenee (omesso versamento IMU su più immobili) accertate con un unico avviso. In tal modo, la determinazione delle sanzioni risulta eccessiva e non conforme al principio del favor rei, che impone di applicare la sanzione unica più favorevole al contribuente.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 981/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 1 e depositata il 28
Novembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Ragusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Nel merito, l'appellato sottolinea come la disciplina invocata dall'appellante, ossia l'art. 10, comma 6, del d. lgs. n. 504/1992, sia riferita esclusivamente alle procedure di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, attribuendo obblighi specifici al curatore o al commissario liquidatore. Nel caso del concordato preventivo, invece, il debitore mantiene la gestione ordinaria e resta soggetto agli obblighi fiscali, compreso il pagamento dell'IMU nei termini di legge, senza necessità di autorizzazione del giudice delegato. Tale distinzione, secondo l'appellato, è stata correttamente valorizzata dalla sentenza di primo grado, che ha riconosciuto la piena legittimità dell'avviso di accertamento. Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi, l'appellato precisa che la sanzione applicata è unica e pari al 30% dell'imposta non versata, come previsto dalla normativa, e non per ciascun immobile. Il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni, richiamato dall'appellante, presuppone una pluralità di violazioni che non ricorre nel caso di specie. Gli interessi sono stati calcolati al tasso legale, in conformità alle disposizioni vigenti.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 9 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'applicabilità dell'art.10, comma 6, D. Lgs.504/1992 al concordato preventivo, il motivo è infondato.
L'art.10, comma 6, D. Lgs.504/1992 disciplina in modo espresso e puntuale gli obblighi del curatore fallimentare e del commissario liquidatore in fallimento e liquidazione coatta amministrativa, prevedendo un particolare regime temporale di assolvimento dell'imposizione immobiliare. La norma, per tenore letterale,
è riferita a procedure caratterizzate dal sostanziale spossessamento e dal trasferimento della gestione agli organi della procedura, con conseguente necessità di coordinare gli adempimenti fiscali con le regole del riparto. Diversamente, nel concordato preventivo, il debitore: conserva la soggettività passiva d'imposta; mantiene, almeno quanto all'ordinaria amministrazione, la gestione e la responsabilità degli adempimenti fiscali connessi alla perdurante titolarità dei beni e ai doveri tributari. Ne consegue che non può essere accolta l'invocata estensione del differimento previsto per altre procedure concorsuali, poiché: manca un espresso fondamento normativo che assimili il concordato, ai fini in esame, a fallimento/LCA; l'applicazione invocata comporterebbe una deroga alle ordinarie scadenze di versamento e, come tale, non può essere introdotta in via interpretativa in assenza di chiaro aggancio testuale;
la struttura del concordato preventivo
è diversa da fallimento e LCA quanto alla gestione dei beni e ai poteri degli organi della procedura, con riflessi anche sul regime degli adempimenti tributari. Pertanto, correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto che l'IMU 2015 fosse dovuta alle ordinarie scadenze.
Sulla legittimità delle sanzioni (art.5 D. Lgs.472/1997), anche tale motivo è infondato. Il mancato versamento dell'IMU alle scadenze determina l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge, salvo che il contribuente dimostri l'assenza dell'elemento soggettivo e l'esistenza di una causa di non punibilità rilevante. Nel caso di specie, l'appellante deduce una generica “impossibilità giuridica” collegata alla procedura di concordato;
tuttavia: la procedura concordataria, per come rappresentata in atti, non esonera il debitore dagli adempimenti tributari correnti;
il pagamento di imposte dovute alle scadenze ordinarie rientra nell'alveo degli atti dovuti e, come tali, non risulta dimostrata un'impossibilità giuridica in senso stretto idonea a neutralizzare la responsabilità sanzionatoria. In difetto di prova rigorosa di una causa impeditiva tipica e concreta, la pretesa sanzionatoria resta legittima.
Sul cumulo giuridico ex art.12 D. Lgs.472/1997, il motivo è infondato. Dalle controdeduzioni dell'Ente emerge che: è stata contestata un'unica violazione: l'omesso versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2015; ed è stata irrogata una sanzione unica nella misura prevista (30% dell'imposta non versata). L'istituto del cumulo giuridico presuppone una pluralità di violazioni;
ove, come nel caso in esame, la violazione sia unica e unitaria, non vi è spazio applicativo per l'art.12 D. Lgs.472/1997.
Sulla richiesta di CTU e sulle perizie di parte, l'istanza istruttoria non è meritevole di accoglimento. La controversia verte principalmente su una questione giuridica: se il regime di differimento/inesigibilità invocato possa applicarsi al concordato preventivo. La dedotta coincidenza degli immobili con il programma di cessione (supportata da perizie di parte) non è decisiva ai fini della soluzione della lite, non incidendo sul presupposto dell'obbligazione IMU né sull'an debenatur, trattandosi di imposta correlata al possesso e alla titolarità secondo la disciplina ordinaria applicabile al caso. La CTU si risolverebbe, pertanto, in attività istruttoria non necessaria.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 Srl In Concordato Preventivo va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Ragusa, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3276/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Concordato Preventivo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia N. 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 981/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 1
e pubblicata il 28/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3287 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello ed in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo ex art. 17 bis D.Lvo n. 546/92 notificato al COMUNE di RAGUSA in data 28.XII.2020 la Ricorrente_1 s.r.l., società in concordato preventivo con cessione dei beni, ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 3287/2020 del 25.X.2020 - notificatole dal
COMUNE anzidetto il 28.X.2020 per il recupero della complessiva somma di € 35.719,44, pretesa a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2015, con relativo aggravio di sanzioni e interessi, su n. 18 unità immobiliari tra fabbricati e terreni -, del quale ha eccepito l'illegittimità e invocato l'annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 10, comma sesto, D.Lvo n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, L. n.
296/2006, per il quale il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'IMU “per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”, disposizione analogicamente applicabile al concordato preventivo con cessione dei beni, attesa la eadem ratio sottesa al fallimento e al concordato liquidatorio, con conseguente inesigibilità del tributo prima dell'alienazione degli immobili ripresi a tassazione, oggetto dell'omologata proposta concordataria depositata presso il Tribunale di Ragusa il 17.IX.2014, anteriormente dunque alla reclamata annualità d'imposta;
2) illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione degli artt. 161 e 168 L.F. e 5 D.Lvo n. 472/1997, la richiesta di pagamento essendo stata formulata dopo l'ammissione della società alla procedura di concordato, per modo che alla contribuente risultava precluso il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale o del commissario giudiziale e ai creditori aventi titolo anteriore l'inizio o la prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore, con conseguente giuridica impossibilità, per essa opponente, di procedere al pagamento del tributo e corrispondente difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del sanzionato illecito;
3) illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione dell'art. 12 D.Lvo n. 472/1997 per omessa applicazione, in luogo del cumulo materiale delle sanzioni irrogate per ciascuno degli immobili ripresi a tassazione, il più favorevole e doveroso regime del cumulo giuridico o della continuazione, sollecitandosi in via gradata la riliquidazione della pena pecuniaria in ossequio al regime anzidetto.
Ultimata la trattazione della causa nella contumacia del COMUNE di RAGUSA, la Commissione l'ha quindi assunta in decisione all'esito della pubblica udienza del 07.III.2022.
Affermava la Corte adita:
“L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso.
Va innanzitutto premesso che con decreto ex art. 163 L.F. del 13.X.2014 (in atti) il Tribunale di Ragusa ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo sollecitata dalla società ricorrente con ricorso ex art. 161 L.F. proposto in data 17.IX.2014 - contestualmente nominando il Commissario giudiziale e il G.
D. - e che a mente dell'art. 167, commi primo e secondo, e 168, comma primo, L.F. “durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del G.D., sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato” e “dalla data della pubblicazione del ricorso nel
R.I. e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
Incontestata in capo al COMUNE, per quanto sopra e per quanto occupa, la qualità di creditore non concorsuale - il reclamato credito tributario essendo sorto nell'anno 2015, ovvero successivamente all'apertura del concordato, avuto riguardo allo spartiacque emergente dal c.d. degli artt. 169 e 56 L.F. -, va dunque chiarito in via generale che la società debitrice, la quale conserva la titolarità e l'amministrazione dei propri beni durante la procedura, è tenuta all'adempimento delle obbligazioni sorte nel corso della medesima senza dispensa alcuna dall'osservanza dei prescritti o convenuti termini;
ciò detto, va quindi esaminata l'eccezione di inesigibilità di cui al primo motivo di opposizione, formulata dalla
Ricorrente_1 s.r.l. in ragione dell'invocata applicazione analogica della disposizione eccezionale di cui all'art. 10, comma sesto, D.Lvo n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, L. n. 296/2006, per il quale “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore (…) sono (…) tenuti al versamento dell'imposta (ICI/IMU) per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
La disposizione in commento - introduttiva di deroga agli ordinari termini di pagamento dell'imposta per cui
è causa - è all'evidenza espressamente dettata “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa” e perciò esclusivamente indirizzata al curatore e al commissario liquidatore;
nessun riferimento diretto o indiretto è dato reperire alla diversa procedura di cui agli artt. 161 e ss. L.F., alla quale l'opponente ritiene doversi nondimeno applicare - in via analogica o di interpretazione estensiva - al proprio concordato, il cui programma prevede la cessione ai creditori dei medesimi beni ripresi a tassazione e al quale andrebbe per ciò solo riconosciuta la medesima natura e finalità liquidatoria delle procedure concorsuali di cui al novellato art. 10, comma sesto, D.Lvo n. 504/1992.
L'argomento, tuttavia, non è fondato. Premesso che, contrariamente a quanto affermato in opposizione, non si rinviene assoluta coincidenza tra i beni oggetto della proposta cessione ai creditori e i beni ripresi a tassazione con l'impugnato avviso (il quale espone, tra i beni soggetti alla liquidata imposta, anche mappali non compresi tra quelli proposti in cessione), va intanto evidenziata la profonda e cruciale differenza tra fallimento e L.C.A. da una parte e concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, dall'altra, quest'ultimo non comportando, come illustrato, alcuno spossessamento dei beni o trasferimento della loro gestione agli organi della procedura - il debitore ammesso conservandone l'amministrazione, ancorché in vista della loro futura liquidazione - ed essendo esattamente preordinato ad evitare il fallimento, ancorché previa liquidazione di parte del patrimonio in favore del ceto creditorio. La differenza strutturale e finalistica della procedura - certamente nota al legislatore del 2006 - giustifica ampiamente l'espressa limitazione della deroga ai beni immobili compresi nel fallimento o nella L.C.A., con esclusione di ogni altra procedura concorsuale che non comporti l'integrale trasferimento della gestione dei beni agli organi preposti alla loro liquidazione, non reperendosi perciò la eadem ratio dispositiva dedotta a fondamento dell'invocata applicazione analogica della deroga normativa al concordato liquidatorio, né alcuno spazio esegetico di tipo estensivo, il cristallino tenore letterale della disposizione non consentendo, pur nella massima estensione interpretativa, di abbracciare l'ipotesi sub iudice.
In applicazione delle ordinarie disposizioni di cui alla L. n. 147/2013, deve dunque ritenersi che la società opponente fosse tenuta al pagamento della reclamata imposta nei termini di legge - senza necessità di autorizzazione alcuna del G.D. a termini del richiamato art. 168 L.F., trattandosi non già di atto negoziale, ma di atto dovuto - e a soggiacere alle conseguenze sanzionatorie del proprio inadempimento.
Disattesi per quanto sopra i primi due motivi di opposizione, va infine respinto anche il terzo, fondato sull'eccepita illegittimità dell'irrogata sanzione per violazione dell'art. 12 D.Lvo n. 472/1997. Premessa la natura sostanziale e non formale delle sanzionate violazioni (omesso versamento di imposte già liquidate), a mezzo dell'impugnato avviso il COMUNE di RAGUSA ha invero fatto espressa e corretta applicazione dell'art. 1, comma 695, L. n. 147/2013, per il quale “in caso di omesso o insufficiente versamento (…) si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”, il quale ultimo dispone che “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici (….) è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”, ovvero a sanzione proporzionale stabilita, in deroga alla generale applicazione degli istituti di favor rei, al precipuo fine di attribuire rilievo all'autonomia quoad poenam di ciascun tardivo od omesso versamento d'imposta, che perciò risulta sottratto all'applicazione del regime del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 D.Lvo
n. 472/1997 (cfr. CASS. n. 8148/2019; CASS. n. 1540/2017; CASS. n. 5897/2013).
Attesa l'infondatezza delle formulate doglianze, l'opposizione va integralmente rigettata.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia del COMUNE di RAGUSA.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 Srl in Corcordato Preventivo con atto del 23 Giugno 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata laddove rigetta il motivo di ricorso col quale è stata eccepita l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 10, comma VI, d.lgs 504/1992 in quanto società sottoposta alla procedura concorsuale di concordato preventivo in liquidazione con cessione di beni immobili – postergazione versamento IMU
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado ha errato nel ritenere inapplicabile la disciplina della postergazione del versamento IMU al concordato preventivo con cessione dei beni. Secondo la società, la norma, pur riferendosi espressamente a fallimento e liquidazione coatta amministrativa, deve essere interpretata estensivamente anche al concordato liquidatorio, in quanto vi è una sostanziale identità di ratio tra le procedure: tutte sono finalizzate alla liquidazione del patrimonio sotto controllo giudiziale e alla tutela della par condicio creditorum. L'appellante richiama giurisprudenza di merito e di legittimità che ha riconosciuto tale estensione, sottolineando che la differenza strutturale tra le procedure non giustifica una disparità di trattamento. Viene inoltre prodotto materiale tecnico (perizie) per dimostrare la coincidenza tra gli immobili oggetto di cessione e quelli oggetto dell'avviso di accertamento, contestando la motivazione della sentenza impugnata che aveva rilevato una presunta non coincidenza.
L'appello sottolinea che la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, pur non comportando lo spossessamento totale del debitore come nel fallimento, realizza comunque una liquidazione controllata dei beni a favore dei creditori, sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria. Si evidenzia che la giurisprudenza citata (ad esempio, Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia n. 241/02/19 e Cass. 30722/2011) ha già riconosciuto la possibilità di applicare la disciplina della postergazione anche al concordato liquidatorio, in virtù della eadem ratio tra le procedure. L'appellante argomenta che negare tale applicazione comporterebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra soggetti in situazioni sostanzialmente analoghe.
Inoltre, viene contestata la motivazione della sentenza impugnata secondo cui non vi sarebbe coincidenza tra i beni oggetto di cessione e quelli oggetto dell'avviso di accertamento. A tal fine, l'appellante produce due perizie tecniche (Nom._1 e Nom._2) che, attraverso una dettagliata analisi catastale, dimostrano la sostanziale coincidenza tra gli immobili coinvolti nella procedura concorsuale e quelli oggetto dell'accertamento IMU.
2) Erroneità della sentenza laddove rigetta l'eccezione di illegittimità dell'applicazione delle sanzioni, trattandosi di società in concordato preventivo - violazione degli artt. 161 e 168 L.F. e 5 del D.lgs n. 472/1997 – società impossibilitata giuridicamente ad adempiere perché sottoposta a procedura concorsuale
L'appellante contesta la legittimità delle sanzioni irrogate, sostenendo che la società, essendo in concordato preventivo, era giuridicamente impossibilitata ad adempiere spontaneamente al pagamento dell'IMU, in quanto soggetta alle limitazioni degli artt. 161 e 168 L.F. La sentenza impugnata avrebbe errato nel non considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la moratoria generale dei debiti d'impresa derivante dall'ammissione al concordato impedisce l'irrogazione di sanzioni per mancato pagamento di tributi, in assenza di colpevolezza e volontarietà. L'appellante richiama sentenze specifiche che hanno riconosciuto tale principio, anche in casi analoghi.
Si sottolinea che, secondo la Cassazione (sent. n. 4234/2006 e altre), il mancato pagamento di tributi da parte di un soggetto ammesso a concordato preventivo non può essere sanzionato, poiché la moratoria concorsuale impedisce l'adempimento spontaneo e manca il presupposto della colpevolezza. L'appellante evidenzia che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di tale orientamento, già applicato anche dalla stessa Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa in precedenti analoghi (sent. n. 2106/3/2016).
L'appello ribadisce che la società non aveva alcuna possibilità giuridica di eseguire il pagamento delle somme richieste, poiché solo dopo l'omologa del concordato e la nomina del liquidatore sarebbe stato possibile procedere all'estinzione dei debiti. Pertanto, l'irrogazione delle sanzioni risulta priva di fondamento.
3) Erroneità della sentenza laddove rigetta l'eccezione di illegittimità dell'applicazione delle sanzioni per violazione dell'art. 12 del d.lgs 472/97 – applicazione del c.d. cumulo materiale delle sanzioni in luogo di quello c.d. giuridico (più favorevole)
L'appellante contesta la decisione della Corte di primo grado nella parte in cui ha ritenuto corretta l'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni da parte del Comune di Ragusa, in relazione all'avviso di accertamento IMU 2015. Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del principio generale sancito dall'art. 12 del D.lgs. 472/1997, che prevede l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni in presenza di più violazioni della stessa indole commesse anche in tempi diversi, purché siano oggetto di un unico procedimento.
L'appellante evidenzia che il Comune ha applicato la sanzione del 30% per ciascun immobile, cumulando materialmente le sanzioni, senza considerare che, secondo la normativa e la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. civ. Sez. 5, Sentenza n. 21570 del 26/10/2016, nonché Cass. nn. 411/2015, 2609/2000,
7163/2002, 3265/2012), il cumulo giuridico rappresenta una regola di favore per il contribuente e deve essere applicato ogniqualvolta le violazioni siano della stessa specie e siano contestate con un unico atto.
La sentenza impugnata, secondo l'appellante, ha erroneamente ritenuto che la disciplina del cumulo giuridico non fosse applicabile al caso di specie, omettendo di considerare che la contestazione riguarda una pluralità di violazioni omogenee (omesso versamento IMU su più immobili) accertate con un unico avviso. In tal modo, la determinazione delle sanzioni risulta eccessiva e non conforme al principio del favor rei, che impone di applicare la sanzione unica più favorevole al contribuente.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 981/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 1 e depositata il 28
Novembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Ragusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Nel merito, l'appellato sottolinea come la disciplina invocata dall'appellante, ossia l'art. 10, comma 6, del d. lgs. n. 504/1992, sia riferita esclusivamente alle procedure di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, attribuendo obblighi specifici al curatore o al commissario liquidatore. Nel caso del concordato preventivo, invece, il debitore mantiene la gestione ordinaria e resta soggetto agli obblighi fiscali, compreso il pagamento dell'IMU nei termini di legge, senza necessità di autorizzazione del giudice delegato. Tale distinzione, secondo l'appellato, è stata correttamente valorizzata dalla sentenza di primo grado, che ha riconosciuto la piena legittimità dell'avviso di accertamento. Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi, l'appellato precisa che la sanzione applicata è unica e pari al 30% dell'imposta non versata, come previsto dalla normativa, e non per ciascun immobile. Il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni, richiamato dall'appellante, presuppone una pluralità di violazioni che non ricorre nel caso di specie. Gli interessi sono stati calcolati al tasso legale, in conformità alle disposizioni vigenti.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 9 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'applicabilità dell'art.10, comma 6, D. Lgs.504/1992 al concordato preventivo, il motivo è infondato.
L'art.10, comma 6, D. Lgs.504/1992 disciplina in modo espresso e puntuale gli obblighi del curatore fallimentare e del commissario liquidatore in fallimento e liquidazione coatta amministrativa, prevedendo un particolare regime temporale di assolvimento dell'imposizione immobiliare. La norma, per tenore letterale,
è riferita a procedure caratterizzate dal sostanziale spossessamento e dal trasferimento della gestione agli organi della procedura, con conseguente necessità di coordinare gli adempimenti fiscali con le regole del riparto. Diversamente, nel concordato preventivo, il debitore: conserva la soggettività passiva d'imposta; mantiene, almeno quanto all'ordinaria amministrazione, la gestione e la responsabilità degli adempimenti fiscali connessi alla perdurante titolarità dei beni e ai doveri tributari. Ne consegue che non può essere accolta l'invocata estensione del differimento previsto per altre procedure concorsuali, poiché: manca un espresso fondamento normativo che assimili il concordato, ai fini in esame, a fallimento/LCA; l'applicazione invocata comporterebbe una deroga alle ordinarie scadenze di versamento e, come tale, non può essere introdotta in via interpretativa in assenza di chiaro aggancio testuale;
la struttura del concordato preventivo
è diversa da fallimento e LCA quanto alla gestione dei beni e ai poteri degli organi della procedura, con riflessi anche sul regime degli adempimenti tributari. Pertanto, correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto che l'IMU 2015 fosse dovuta alle ordinarie scadenze.
Sulla legittimità delle sanzioni (art.5 D. Lgs.472/1997), anche tale motivo è infondato. Il mancato versamento dell'IMU alle scadenze determina l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge, salvo che il contribuente dimostri l'assenza dell'elemento soggettivo e l'esistenza di una causa di non punibilità rilevante. Nel caso di specie, l'appellante deduce una generica “impossibilità giuridica” collegata alla procedura di concordato;
tuttavia: la procedura concordataria, per come rappresentata in atti, non esonera il debitore dagli adempimenti tributari correnti;
il pagamento di imposte dovute alle scadenze ordinarie rientra nell'alveo degli atti dovuti e, come tali, non risulta dimostrata un'impossibilità giuridica in senso stretto idonea a neutralizzare la responsabilità sanzionatoria. In difetto di prova rigorosa di una causa impeditiva tipica e concreta, la pretesa sanzionatoria resta legittima.
Sul cumulo giuridico ex art.12 D. Lgs.472/1997, il motivo è infondato. Dalle controdeduzioni dell'Ente emerge che: è stata contestata un'unica violazione: l'omesso versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2015; ed è stata irrogata una sanzione unica nella misura prevista (30% dell'imposta non versata). L'istituto del cumulo giuridico presuppone una pluralità di violazioni;
ove, come nel caso in esame, la violazione sia unica e unitaria, non vi è spazio applicativo per l'art.12 D. Lgs.472/1997.
Sulla richiesta di CTU e sulle perizie di parte, l'istanza istruttoria non è meritevole di accoglimento. La controversia verte principalmente su una questione giuridica: se il regime di differimento/inesigibilità invocato possa applicarsi al concordato preventivo. La dedotta coincidenza degli immobili con il programma di cessione (supportata da perizie di parte) non è decisiva ai fini della soluzione della lite, non incidendo sul presupposto dell'obbligazione IMU né sull'an debenatur, trattandosi di imposta correlata al possesso e alla titolarità secondo la disciplina ordinaria applicabile al caso. La CTU si risolverebbe, pertanto, in attività istruttoria non necessaria.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 Srl In Concordato Preventivo va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Ragusa, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)