Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1716
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesigibilità del tributo prima dell'alienazione degli immobili

    La Corte ritiene inapplicabile la norma invocata al concordato preventivo, poiché la procedura non comporta lo spossessamento dei beni né il trasferimento della gestione agli organi della procedura. Il debitore conserva la soggettività passiva e la responsabilità degli adempimenti fiscali correnti. Manca un fondamento normativo espresso per l'assimilazione e la struttura del concordato è diversa da fallimento/LCA.

  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione per impossibilità giuridica di adempiere

    La Corte afferma che la procedura concordataria non esonera il debitore dagli adempimenti tributari correnti. Il pagamento delle imposte dovute alle scadenze ordinarie è considerato un atto dovuto, e non è stata dimostrata un'impossibilità giuridica in senso stretto idonea a neutralizzare la responsabilità sanzionatoria. In assenza di una causa impeditiva tipica e concreta, la pretesa sanzionatoria resta legittima.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni

    La Corte ritiene il motivo infondato, poiché l'istituto del cumulo giuridico presuppone una pluralità di violazioni. Nel caso di specie, è stata contestata un'unica violazione (omesso versamento dell'IMU per l'anno 2015) e irrogata una sanzione unica. Pertanto, non vi è spazio applicativo per l'art. 12 D.Lgs. 472/1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1716
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1716
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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