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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AT ZO, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore CIARAMELLA ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4656/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Viale A. Ciamarra N.139 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2205/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023RM0521045 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 14/01/2026
RG 4656/2025
Svolgimento del processo
La Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2205/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, Sezione 19, depositata il 18.02.2025 nell'ricorso RG n. 628/2024.
A sostegno dell'appello ha dedotto i seguenti motivi:
1. NULLITA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE DI LEGGE– ERRONEA ATTRIBUZIONE DI VALORE VINCOLANTE AL DOCFA – OMESSO ESAME DI FATTO DECISIVO – MANCATA PERIZIA DI PARTE
2. RADICALE DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
3. INSUSSISTENZA DEI PARAMETRI INDICATI DALL'AGENZIA ENTRATE - INFONDATEZZA NEL MERITO – DEPOSITO NUOVA PERIZIA DI PARTE
4. ISTANZA DI SOSPENSIONE Si è costituita l'appellata Agenzia sottolineando che l'atto di notifica impugnato riguarda l' avviso di accertamento n. RM0521045/2023 del 23/10/2023 emesso dalla Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, notificato agli aventi diritto a decorrere dal 28/11/2023, con il quale veniva accertato il nuovo classamento e la rendita catastale ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 relativo all'unità immobiliare sita nel comune di ROMA in catasto identificata con il Dati catastali_1.
Motivi della decisione
Ritiene questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Preliminarmente deve essere rigettata la istanza di sospensione in quanto non sussistono le condizioni del danno grave e irreparabile, e devono inoltre, essere esclusi i fondati motivi di accoglimento dell'appello.Nel merito deve osservarsi quanto segue.
Dagli atti in causa, risulta che a seguito della presentazione del DOCFA dal tecnico di parte, l'ufficio ha provveduto ad analizzare, a verificare e poi a rettificare quanto presentato con il Sistema Docfa e l'allegata planimetria del locale commerciale sito in Roma, oggetto del presente contenzioso. L'Agenzia delle Entrate Territorio ha effettuato il previsto collaudo come compito istituzionale previsto dall'articolo 1 comma 3 del D.M. 701/94 ed ha rettificato la consistenza dell'immobile, considerando una nuova superficie che, si è visibilmente venuta a creare con la presentazione dei dati oggettivi a seguito della variazione presentata dal tecnico della ricorrente società.
Nella rettifica non veniva da parte dell'accertatore modificata né la Classe, né la Categoria, ma solo la consistenza dovuta alla nuova planimetria presentata, applicando dei coefficienti specifici per la categoria del C/1 locale commerciale - Negozi o Botteghe;
veniva evidenziato che era stata tenuta presente tutta la superficie come negozio considerare il retro-negozio così come rappresentato nell'elaborato tecnico (planimetria) depositato dalla parte ricorrente.
Il Contribuente presentava l'atto di aggiornamento catastale con procedura Do.C.Fa n. RM0238391 in atti dal 07/06/2022, con la causale “DIV. DISTR. SPAZI INTERNI”.
Il classamento proposto dalla parte per l'unità immobiliare identificata al Dati catastali_1 è stato il seguente:
- Categoria C/1 (negozio), classe 5, consistenza mq. 118, rendita 4.332,97.
L'ufficio effettuava il collaudo istituzionale (prot. 2023RM0294024 in atti 05/06/2023) della documentazione (ai sensi del DM701/94-art.
1-comma.3), confermava la categoria C/1 e la classe 5^, e rettificava la consistenza da mq 118 a mq. 142, sulla base dei documenti allegati alla variazione DOCFA, quali la planimetria, rideterminando così la rendita catastale. Il classamento così determinato è stato il seguente: - Categoria C/1, classe 5^, consistenza mq. 142 rendita catastale euro 5.214,25.
Alla luce di quanto argomentato è escluso che l'attività di valutazione sulla rendita proposta possa avvenire in fase giudiziale mediante prove ulteriori, in questo caso una perizia che smentisca l'originaria scheda planimetrica depositata con la variazione Docfa oggetto di verifica, prodotte successivamente;
in questo caso si tratta di attività di competenza esclusiva dell'Ufficio accertatore, fermo restando la possibilità di impugnare la rettifica catastale per vizi inerenti all'attività svolta ma in base agli elementi che risultano dichiarati e allegati nella variazione Docfa, oggetto di contestazione.
Anche la giurisprudenza è orientata nel considerare la procedura Docfa a struttura partecipata, a conferma della legittimità dell'attività accertatrice dell'Ufficio, Indirizzo_1 di Cassazione n. 6559 del 09 marzo 2020 dove viene affermato che
“Il provvedimento di classamento della rendita può ritenersi motivato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi accertati dall'Ufficio Tecnico Erariale, trattandosi di dati idonei a consentire al contribuente, mediante raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di comprendere le diverse conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio.
Deve evidenziarsi che l'avviso impugnato costituisce l'atto conclusivo di un procedimento avviato dalla richiesta/proposta depositata dalla parte mediante dichiarazione Docfa che prevede
“la partecipazione del contribuente”. (v. ancora Corte di cassazione n. 28089/2020).
Deve aggiungersi che l'Ufficio ha correttamente rappresentato nei presupposti di fatto e con la motivazione dell'accertamento, le ragioni della rettifica.
L'Ufficio, infatti, con protocollo n. RM0294024 in atti dal 06/05/2023, lasciando invariata la categoria C/1 e la Classe 5^, ha rettificato la consistenza da mq. 118 a mq. 142. Tale rettifica è stata effettuata, come riportato nell'avviso di accertamento alla pagina 3, poichè a seguito del collaudo è stata verificata la consistenza dichiarata mediante confronto con la planimetria depositata e ricalcolata con il sistema dei poligoni (lo stesso programma in uso al Docfa).
La parte accortasi dell'errore, avrebbe dovuto tempestivamente, cioè prima dell'avvenuto accertamento, ripresentare una nuova variazione catastale, a rettifica del precedente Docfa, con le giuste destinazioni d'uso dei vari locali, negozio e retro-negozio, costituenti l'immobile. Affermazione che appare corretta in quanto la contribuente ha rettificato le dichiarazioni secondo un nuovo DOCFA n.RM0432094 in data 10/07/2024, che sarà oggetto di successiva valutazione per quanto rappresentato.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello della contribuente. Spese a carico di parte soccombente che si liquidano in € 500,00.
Roma, 12 gennaio 2026
Il Magistrato estensore Il Presidente
IO TA Nominativo_1
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AT ZO, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore CIARAMELLA ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4656/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Viale A. Ciamarra N.139 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2205/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023RM0521045 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 14/01/2026
RG 4656/2025
Svolgimento del processo
La Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2205/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, Sezione 19, depositata il 18.02.2025 nell'ricorso RG n. 628/2024.
A sostegno dell'appello ha dedotto i seguenti motivi:
1. NULLITA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE DI LEGGE– ERRONEA ATTRIBUZIONE DI VALORE VINCOLANTE AL DOCFA – OMESSO ESAME DI FATTO DECISIVO – MANCATA PERIZIA DI PARTE
2. RADICALE DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
3. INSUSSISTENZA DEI PARAMETRI INDICATI DALL'AGENZIA ENTRATE - INFONDATEZZA NEL MERITO – DEPOSITO NUOVA PERIZIA DI PARTE
4. ISTANZA DI SOSPENSIONE Si è costituita l'appellata Agenzia sottolineando che l'atto di notifica impugnato riguarda l' avviso di accertamento n. RM0521045/2023 del 23/10/2023 emesso dalla Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, notificato agli aventi diritto a decorrere dal 28/11/2023, con il quale veniva accertato il nuovo classamento e la rendita catastale ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 relativo all'unità immobiliare sita nel comune di ROMA in catasto identificata con il Dati catastali_1.
Motivi della decisione
Ritiene questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Preliminarmente deve essere rigettata la istanza di sospensione in quanto non sussistono le condizioni del danno grave e irreparabile, e devono inoltre, essere esclusi i fondati motivi di accoglimento dell'appello.Nel merito deve osservarsi quanto segue.
Dagli atti in causa, risulta che a seguito della presentazione del DOCFA dal tecnico di parte, l'ufficio ha provveduto ad analizzare, a verificare e poi a rettificare quanto presentato con il Sistema Docfa e l'allegata planimetria del locale commerciale sito in Roma, oggetto del presente contenzioso. L'Agenzia delle Entrate Territorio ha effettuato il previsto collaudo come compito istituzionale previsto dall'articolo 1 comma 3 del D.M. 701/94 ed ha rettificato la consistenza dell'immobile, considerando una nuova superficie che, si è visibilmente venuta a creare con la presentazione dei dati oggettivi a seguito della variazione presentata dal tecnico della ricorrente società.
Nella rettifica non veniva da parte dell'accertatore modificata né la Classe, né la Categoria, ma solo la consistenza dovuta alla nuova planimetria presentata, applicando dei coefficienti specifici per la categoria del C/1 locale commerciale - Negozi o Botteghe;
veniva evidenziato che era stata tenuta presente tutta la superficie come negozio considerare il retro-negozio così come rappresentato nell'elaborato tecnico (planimetria) depositato dalla parte ricorrente.
Il Contribuente presentava l'atto di aggiornamento catastale con procedura Do.C.Fa n. RM0238391 in atti dal 07/06/2022, con la causale “DIV. DISTR. SPAZI INTERNI”.
Il classamento proposto dalla parte per l'unità immobiliare identificata al Dati catastali_1 è stato il seguente:
- Categoria C/1 (negozio), classe 5, consistenza mq. 118, rendita 4.332,97.
L'ufficio effettuava il collaudo istituzionale (prot. 2023RM0294024 in atti 05/06/2023) della documentazione (ai sensi del DM701/94-art.
1-comma.3), confermava la categoria C/1 e la classe 5^, e rettificava la consistenza da mq 118 a mq. 142, sulla base dei documenti allegati alla variazione DOCFA, quali la planimetria, rideterminando così la rendita catastale. Il classamento così determinato è stato il seguente: - Categoria C/1, classe 5^, consistenza mq. 142 rendita catastale euro 5.214,25.
Alla luce di quanto argomentato è escluso che l'attività di valutazione sulla rendita proposta possa avvenire in fase giudiziale mediante prove ulteriori, in questo caso una perizia che smentisca l'originaria scheda planimetrica depositata con la variazione Docfa oggetto di verifica, prodotte successivamente;
in questo caso si tratta di attività di competenza esclusiva dell'Ufficio accertatore, fermo restando la possibilità di impugnare la rettifica catastale per vizi inerenti all'attività svolta ma in base agli elementi che risultano dichiarati e allegati nella variazione Docfa, oggetto di contestazione.
Anche la giurisprudenza è orientata nel considerare la procedura Docfa a struttura partecipata, a conferma della legittimità dell'attività accertatrice dell'Ufficio, Indirizzo_1 di Cassazione n. 6559 del 09 marzo 2020 dove viene affermato che
“Il provvedimento di classamento della rendita può ritenersi motivato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi accertati dall'Ufficio Tecnico Erariale, trattandosi di dati idonei a consentire al contribuente, mediante raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di comprendere le diverse conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio.
Deve evidenziarsi che l'avviso impugnato costituisce l'atto conclusivo di un procedimento avviato dalla richiesta/proposta depositata dalla parte mediante dichiarazione Docfa che prevede
“la partecipazione del contribuente”. (v. ancora Corte di cassazione n. 28089/2020).
Deve aggiungersi che l'Ufficio ha correttamente rappresentato nei presupposti di fatto e con la motivazione dell'accertamento, le ragioni della rettifica.
L'Ufficio, infatti, con protocollo n. RM0294024 in atti dal 06/05/2023, lasciando invariata la categoria C/1 e la Classe 5^, ha rettificato la consistenza da mq. 118 a mq. 142. Tale rettifica è stata effettuata, come riportato nell'avviso di accertamento alla pagina 3, poichè a seguito del collaudo è stata verificata la consistenza dichiarata mediante confronto con la planimetria depositata e ricalcolata con il sistema dei poligoni (lo stesso programma in uso al Docfa).
La parte accortasi dell'errore, avrebbe dovuto tempestivamente, cioè prima dell'avvenuto accertamento, ripresentare una nuova variazione catastale, a rettifica del precedente Docfa, con le giuste destinazioni d'uso dei vari locali, negozio e retro-negozio, costituenti l'immobile. Affermazione che appare corretta in quanto la contribuente ha rettificato le dichiarazioni secondo un nuovo DOCFA n.RM0432094 in data 10/07/2024, che sarà oggetto di successiva valutazione per quanto rappresentato.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello della contribuente. Spese a carico di parte soccombente che si liquidano in € 500,00.
Roma, 12 gennaio 2026
Il Magistrato estensore Il Presidente
IO TA Nominativo_1