Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 407
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge, errata attribuzione di valore vincolante al DOCFA, omesso esame di fatto decisivo, mancata perizia di parte

    La Corte ritiene che l'attività di valutazione della rendita catastale non possa essere svolta in fase giudiziale mediante prove ulteriori come una perizia, ma sia di competenza esclusiva dell'Ufficio accertatore. La procedura DOCFA è a struttura partecipata e l'ufficio ha motivato adeguatamente la rettifica basandosi sui dati oggettivi accertati.

  • Rigettato
    Radicale difetto di motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia correttamente rappresentato nei presupposti di fatto e nella motivazione dell'accertamento le ragioni della rettifica.

  • Rigettato
    Insussistenza dei parametri indicati dall'Agenzia delle Entrate - Infondatezza nel merito - Deposito nuova perizia di parte

    La Corte ha escluso la possibilità di introdurre una nuova perizia in fase giudiziale per contestare la valutazione catastale, in quanto attività di competenza esclusiva dell'Ufficio accertatore. La rettifica è stata effettuata sulla base della planimetria depositata.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione

    L'istanza di sospensione è stata rigettata per insussistenza delle condizioni del danno grave e irreparabile e dei fondati motivi di accoglimento dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 407
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 407
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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