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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1980/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 3.11.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/01/1963, rappresentato e difeso dell'avv. MASSERINI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BG) il 25/05/1962, in persona dell'amministratore di sostegno, avv. MASSEROLI SIMONA, rappresentata e difesa dall'avv. BOZZA JESSICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni:
1 per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1 telematicamente;
per ( come da note scritte contenti conclusioni congiunte CP_1 Controparte_1 depositate telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
) e hanno contratto Pt_1 Pt_1 Pt_1 CP_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in GROMO in data 16.04.1988 (anno 1988, n. 2, GROMO, parte II, serie
A).
Dalla loro unione non sono nati i figli.
All'udienza del 25.09.2025, ha formulato la seguente proposta Parte_1 conciliativa: “- obbligo del signor i versare alla signora n assegno di mantenimento Pt_1 CP_1 di euro 100,00 al mese per la sola causa di separazione;
- spese di lite compensate” (v. verbale udienza 25.09.2025), mentre il difensore della convenuta ha domandato un breve rinvio per sottoporre la proposta conciliativa al Giudice Tutelare.
La convenuta ha successivamente depositato il decreto del Giudice Tutelare del 18.10.2025 di autorizzazione del curatore speciale e dell'amministratore di sostegno della convenuta al fine di
“confermare le condizioni di separazione di cui al verbale del 25.09.2025 secondo quanto segue:
1. obbligo del sig. i versare alla signora n assegno di mantenimento di euro 100,00 Pt_1 CP_1 al mese per la sola causa di separazione;
2. spese di lite compensate.
Autorizza altresì le parti ricorrenti a compiere ogni azione necessaria al fine di adempiere alle relative pattuizioni e giungere in tal modo alla consensualizzazione della separazione tra coniugi, operando così in conformità a quanto richiesto in ricorso, in nome e per conto della beneficiaria, alle condizioni
e con le modalità ivi indicate”.
Ciò premesso, dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi
2 compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie,
l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti, per come riportati in dispositivo, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati al contemperamento delle rispettive posizioni economiche delle parti.
Considerato che le parti hanno domandato al Tribunale anche la pronuncia del divorzio, si osserva che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché, decorsi sei mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, sia disposta la prosecuzione del processo per la pronuncia divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale di e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in GROMO in Controparte_1 data 16.04.1988 (anno 1988, n. 2, GROMO, parte II, serie A);
2. pone a carico del signor 'obbligo di versare alla signora entro il giorno 10 di Pt_1 CP_1 ogni mese, un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 100,00 al mese, importo annualmente rivalutabile secondo indici Istat;
3. provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Stancampiano per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
4. spese al definitivo.
3 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
GROMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 3.11.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/01/1963, rappresentato e difeso dell'avv. MASSERINI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BG) il 25/05/1962, in persona dell'amministratore di sostegno, avv. MASSEROLI SIMONA, rappresentata e difesa dall'avv. BOZZA JESSICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni:
1 per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1 telematicamente;
per ( come da note scritte contenti conclusioni congiunte CP_1 Controparte_1 depositate telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
) e hanno contratto Pt_1 Pt_1 Pt_1 CP_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in GROMO in data 16.04.1988 (anno 1988, n. 2, GROMO, parte II, serie
A).
Dalla loro unione non sono nati i figli.
All'udienza del 25.09.2025, ha formulato la seguente proposta Parte_1 conciliativa: “- obbligo del signor i versare alla signora n assegno di mantenimento Pt_1 CP_1 di euro 100,00 al mese per la sola causa di separazione;
- spese di lite compensate” (v. verbale udienza 25.09.2025), mentre il difensore della convenuta ha domandato un breve rinvio per sottoporre la proposta conciliativa al Giudice Tutelare.
La convenuta ha successivamente depositato il decreto del Giudice Tutelare del 18.10.2025 di autorizzazione del curatore speciale e dell'amministratore di sostegno della convenuta al fine di
“confermare le condizioni di separazione di cui al verbale del 25.09.2025 secondo quanto segue:
1. obbligo del sig. i versare alla signora n assegno di mantenimento di euro 100,00 Pt_1 CP_1 al mese per la sola causa di separazione;
2. spese di lite compensate.
Autorizza altresì le parti ricorrenti a compiere ogni azione necessaria al fine di adempiere alle relative pattuizioni e giungere in tal modo alla consensualizzazione della separazione tra coniugi, operando così in conformità a quanto richiesto in ricorso, in nome e per conto della beneficiaria, alle condizioni
e con le modalità ivi indicate”.
Ciò premesso, dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi
2 compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie,
l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti, per come riportati in dispositivo, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati al contemperamento delle rispettive posizioni economiche delle parti.
Considerato che le parti hanno domandato al Tribunale anche la pronuncia del divorzio, si osserva che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché, decorsi sei mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, sia disposta la prosecuzione del processo per la pronuncia divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale di e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in GROMO in Controparte_1 data 16.04.1988 (anno 1988, n. 2, GROMO, parte II, serie A);
2. pone a carico del signor 'obbligo di versare alla signora entro il giorno 10 di Pt_1 CP_1 ogni mese, un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 100,00 al mese, importo annualmente rivalutabile secondo indici Istat;
3. provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Stancampiano per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
4. spese al definitivo.
3 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
GROMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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