TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 86
TAR
Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 138 T.U. Pubblica Sicurezza. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta tra le valutazioni. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica ed irrazionalità manifesta

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che le segnalazioni a carico della ricorrente, pur astrattamente rilevanti, non fossero sufficienti a giustificare il diniego. Ha sottolineato che le denunce risalgono a diversi anni fa, sono state archiviate con valutazioni favorevoli o con motivazioni non sufficientemente chiarite dall'amministrazione, e che le frequentazioni con soggetti segnalati erano occasionali. Inoltre, ha evidenziato che la valutazione doveva tenere conto della natura non armata della nomina e del diritto al lavoro della ricorrente.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso proposto da una cittadina avverso il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Ancona ha respinto la sua istanza di approvazione alla nomina di guardia particolare non armata. La ricorrente, che svolge attività di vigilanza privata non armata dal 2017 senza precedenti contestazioni o sanzioni, ha presentato l'istanza confidando nel possesso dei requisiti e nell'esperienza maturata. La Prefettura, tuttavia, ha preannunciato il rigetto basandosi sull'asserita pendenza di procedimenti penali a suo carico. La ricorrente ha contestato tale presupposto, affermando che i procedimenti penali passati a suo carico erano stati tutti archiviati e riguardavano frequentazioni occasionali. Nonostante ciò, la Prefettura ha rigettato l'istanza, ritenendo sussistente il mancato possesso del requisito di buona condotta morale di cui all'art. 138 del R.D. n. 773/1931. La ricorrente ha censurato il diniego deducendo un unico motivo di ricorso, articolato in diverse censure, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 138 T.U. Pubblica Sicurezza, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà manifesta ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato l'affermazione di una dubbia moralità basata su procedimenti penali archiviati e frequentazioni occasionali, evidenziando la sua condotta irreprensibile e il fatto che l'autorizzazione richiesta riguardava un'attività non armata. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, la Prefettura di Ancona.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato illegittimo. Ha preliminarmente chiarito che la norma invocata dall'Amministrazione, nella sua versione originaria, poneva a carico del richiedente l'onere di provare la propria buona condotta, ma tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale. Nel merito, pur riconoscendo che le segnalazioni a carico della ricorrente, quali indagini per ricettazione e controlli in compagnia di soggetti segnalati, potrebbero astrattamente giustificare un diniego, ha ritenuto che la valutazione della Prefettura fosse insufficiente. Ha sottolineato la risalenza di alcuni precedenti (dieci e sette anni fa) e la natura delle archiviazione dei procedimenti penali, evidenziando che in un caso l'archiviazione è stata disposta per irrilevanza penale del fatto e che, in generale, l'autorità di P.S. non è vincolata dall'esito penale ma deve rafforzare la motivazione in caso di esito favorevole all'interessato. Ha inoltre considerato che i controlli in compagnia di soggetti segnalati, ma non condannati, non sono di per sé sufficienti a fondare un giudizio di inaffidabilità, in assenza di accertamenti su rapporti più consistenti e sull'esito delle denunce a carico di tali soggetti. Infine, ha richiamato l'interesse sostanziale della ricorrente al diritto al lavoro. Pertanto, il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, ordinando alla Prefettura di rideterminarsi sulla domanda entro 30 giorni, compensando le spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 86
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 86
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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