Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05305/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5305 del 2022, proposto da
Santo Marrazzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Nocereto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della determinazione R.O. n. 109 del 13 luglio 2022, ex art. 31, c. 2, d.P.R. 380/2001, adottata dal Comune di Torre del Greco, concernente un ordine di demolizione afferenti gli asseriti interventi abusivi come ivi analiticamente specificati cui si fa espresso rinvio; b) della relazione tecnica redatta dal Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco prot. nn. 34539 del 27 giugno 2022 e 35327 del 30 giugno 2022, per quanto di ragione, mai notificata e/o comunicata e, quindi, sconosciuta; c) di ogni altro atto al predetto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo dell'interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa IV LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Oggetto dell’impugnativa è – in via principale – l’ordinanza n. 109 del 13/7/2022 con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica - Antiabusivismo del Comune di Torre del Greco ha disposto la demolizione di una serie di abusi realizzati alla via Lamaria n. 37 su terreno di proprietà del ricorrente, in zona F3 – verde pubblico attrezzato del PRG, zona PIR (protezione integrazione paesistico –ambientale) del PTP dell’Area del Vesuvio, sottoposta ( ex aliis ) a vincolo idrogeologico, sismico e oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex d.m. 28/3/1985.
Nello specifico gli abusi consistono in difformità rilevate rispetto a quanto assentito con le concessioni in sanatoria ex l. n. 47/ 85 numeri 925, 926 e 927; realizzazione senza titolo di un manufatto adiacente a quello oggetto di sanatoria con la concessione n. 927; mutamento dello stato dei luoghi delle destinazioni d'uso dei suoli, in particolare mediante la realizzazione di campi da gioco; realizzazione di varchi di accesso pedonali e carrabili; pavimentazione; recinzioni in muratura e calcestruzzo al fine di definire le diverse destinazioni di uso dei diversi spazi (ad uso abitazione, depositi, spogliatoi, campi da gioco); realizzazione di impianto fognario ed elettrico e installazione di pali per illuminazione esterna.
1.1 - A sostegno dell’impugnativa il ricorrente ha dedotto in estrema sintesi:
I) Violazione di legge – Violazione dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 – Eccesso di potere per assenza di presupposto: gli interventi sono di modesta entità e sanabili ex art. 36 d.P.R. n. 380/01 siccome conformi alla strumentazione urbanistica vigente; trattandosi di opere assentibili con dia/scia, la sanzione demolitoria è illegittima; il mutamento di destinazione dei depositi è urbanisticamente irrilevante, non comportando il passaggio tra diverse categorie funzionali;
II) Violazione degli artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990 n. 241/90 e ss.mm.ii. Violazione artt. 3 e 6 del d.P.R. n 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria: l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non ha consentito al ricorrente di rappresentare la assentibilità delle opere;
III) Violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di motivazione – Violazione art. 97 Cost.: la motivazione del provvedimento è carente in quanto si limita a rimarcare la contrarietà con la normativa di settore e con i piani urbanistici;
IV) Difetto di istruttoria e di motivazione: l’atto contiene solo generici riferimenti alla normativa che riguarda l’area, ma non precisa i limiti specifici derivanti dai vincoli né il concreto pregiudizio che deriverebbe dal mantenimento dei manufatti.
2 - Il Comune di Torre del Greco ha resistito all’impugnativa instando per il suo rigetto.
3 - All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5/12/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - A confutazione degli assunti ricorsuali contenuti nel primo motivo di ricorso è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui:
“ La valutazione urbanistica e la correlativa qualificazione giuridica di interventi edilizi postula una considerazione unitaria degli stessi onde apprezzarne la rilevanza sotto il profilo urbanistico e la conseguente loro iscrizione alla relativa categoria edilizia (manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione ovvero nuova costruzione) ai fini dell'individuazione del titolo autorizzatorio al cui regime sono assoggettati. Ai fini della ricognizione del regime giuridico e della categoria edilizia cui vanno ricondotti gli abusi edilizi non possono formare oggetto di una considerazione atomistica, ma debbono essere apprezzati nel loro complesso onde stabilire se hanno determinato trasformazione urbanistico - edilizia del territorio, incremento di carico urbanistico e se hanno o meno natura di pertinenza” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 20/02/2018, n. 1093) ” – Tar Campania, Napoli, sez. II, sent, n. 6697/2024.
Le nuove tettoie (di significative dimensioni in superficie ed in altezza), gli ampliamenti volumetrici, le modifiche prospettiche e la modifica della destinazione agricola dei depositi assentiti ex l. n. 47/85 (di cui uno adibito a somministrazione di alimenti e bevande), nonché le connesse opere di pavimentazione e sistemazione delle aree scoperte non possono essere considerate meramente pertinenziali e irrilevanti dal punto di vista urbanistico.
Anche a voler per assurdo ritenere non necessario un pdc a legittimare una così imponente trasformazione del territorio, andrebbe comunque considerato che sempre secondo la giurisprudenza amministrativa qualsiasi intervento edilizio suscettibile di alterare l’assetto territoriale di un’area vincolata è sanzionabile in via demolitoria, ove non assistito dall’autorizzazione paesaggistica: l’art. 27, comma 2, del testo unico edilizia, laddove impone l’applicazione della misura repressivo-ripristinatoria a tutte le opere sine titulo (e, quindi, anche a quelle difettanti di SCIA) in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sancisce, infatti, il canone generale di indifferenza della tipologia di titolo abilitativo rispetto all’individuazione del regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi commessi in zone vincolate.
Ed ancora: “ La DIA (o la SCIA) sono atti soggettivamente e oggettivamente privati (cfr. art. 19, comma 6 ter, della legge n. 241/90; Corte Costituzionale, 13 marzo 2019, n. 45; Consiglio di Stato, II, 12 marzo 2020, n. 1795), che abilitano all’esecuzione di determinate categorie di interventi edilizi, ferma restando però la necessaria sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla normativa, soprattutto quelli, come l'autorizzazione paesaggistica, posti a presidio di interessi particolarmente sensibili e rilevanti, in carenza dei quali la denuncia o la segnalazione non può esplicare alcun effetto (cfr., anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2015, n. 5663; Consiglio di Stato, Sez. VI, del 28 dicembre 2021, n. 8641; Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2021, n. 3952).
…
"In caso di vincolo paesaggistico sull'area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria " (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. II, 30 aprile 2024 n. 3930).
5 - Anche il secondo motivo va respinto. Ed invero, “ l'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione di cui all'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 costituisce attività di natura vincolata e, pertanto, la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e ss. della l. 241 del 1990 agli interessati. In tale contesto deve parimenti escludersi che ai destinatari del provvedimento recante l'ordine di demolizione debbano essere riconosciute le prerogative connesse alla partecipazione procedimentale, tra cui quella di presentare osservazioni con conseguente obbligo per l'amministrazione di prenderle in considerazione prima di assumere la decisione finale ” - ex multis cfr. Cons. St., II, n. 3971/2019; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, n. 49/2022; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, n. 92/2022.
6 - Infondata è anche la censura relativa all’allegato difetto di motivazione. Sul punto, l’Adunanza Plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ” (sentenza 17 ottobre 2017, n. 9).
Infine, si rammenta che “ ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività. Non è necessario che l’amministrazione individui un interesse pubblico, diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata, idonee a giustificare l’ordine di demolizione .. ” (cfr., ex multis, Con Stato, sez. VI, 24/07/2024, n. 6693, id. 02/07/2024, n. 5816); nella fattispecie, il provvedimento reca la descrizione degli interventi realizzati giusta trascrizione della relazione tecnica del 27/6/22 ed elenca tutti i vincoli gravanti sull’area: per tale ragione è adeguatamente e sufficientemente motivato, dal momento che sanziona taluni interventi costituenti opere difformi dai titoli edilizi esistenti, altri del tutto privi di titolo, nessuno dei quali assistito dal necessario titolo paesaggistico.
7 – Inammissibile, infine, è l’impugnativa della relazione tecnica comunale, atto endoprocedimentale di mero accertamento, privo del carattere provvedimentale e come tale inidoneo a ledere la sfera giuridica del destinatario.
8 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
respinge la domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 109/2022;
dichiara inammissibile la domanda di annullamento della relazione comunale in epigrafe sub b).
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Torre del Greco che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA NI, Presidente
IV LE, Consigliere, Estensore
NA AR, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IV LE | PA NI |
IL SEGRETARIO