Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 2
In tema di rinnovazione del dibattimento, l'obbligo per il giudice di appello, sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, di escutere nuovamente i dichiaranti qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, trova applicazione non soltanto nei casi di ribaltamento della precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso di riqualificazione giuridica dell'ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado, in relazione alla quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell'imputato. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato rinviato a giudizio per i reati di rapina, di violenza privata e di violazione di domicilio, aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991; la sentenza di primo grado lo aveva condannato solo per i primi due delitti, riqualificando il reato di rapina in furto aggravato ed escludendo la sussistenza della suddetta aggravante per entrambi gli illeciti; la sentenza d'appello, pronunciata a seguito di appello del pubblico ministero, riqualificava nuovamente il primo reato in quello di rapina, ritenendo sussistente la circostanza aggravante per entrambi i delitti).
Non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso con riferimento ad una condotta nella quale il contributo dell'imputato alla vita ed al rafforzamento della compagine criminosa sia costituito da fatti costituenti autonome fattispecie criminose (nella specie, estorsioni) allo stesso non contestate autonomamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2017, n. 53601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53601 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
53601-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza Pubblica del 02.03.2017 Registro generale n. 31396/2016 Composta dai Consiglieri: Sentenza n° 249/2017- N° Ruolo : 6 Presidente Mariastefania Di Tomassi EN Siani Palma Talerico Stefano Aprile Antonio Minchella Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DA PE, nato il [...]; OS IR, nato il [...]; IV RI, nato il [...]; SU PE, nato il [...]; SU RE, nato il [...]; Avverso la sentenza n° 1208/2015 della Corte di Appello di Napoli in data 21.07.2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. IR Angelillis, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di RI PE e di RI RE ed ha altresì chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di OS IR, NT PE e ER RI;
1 Udito il difensore di NT PE e di ER RI, Avv. Maurizio Toscano, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
Uditi i difensori di RI PE, Avv. VA De IO e Avv. Antonio Rocco Briganti, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
Uditi i difensori di RI RE, Avv. VA De IO e Avv. Maurizio Frizzi, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza in data 01.07.2014 il Tribunale di Napoli concludeva il processo di primo grado a carico di NT PE, OS IR, ER RI, RI PE e RI RE;
più precisamente il processo riguardava l'accusa mossa nei confronti di OS, ER e RI PE di avere partecipato (rispettivamente dal 2007, dal 2001 e dal 2008) all'associazione di tipo mafioso denominata clan LE, nell'ambito della quale rivestiva un ruolo di primo piano NT AT (capo A): ma, oltre a ciò, il processo riguardava alcuni specifici fatti criminosi motivati dalla volontà di ottenere una conferma della relazione extraconiugale della moglie del NT AT, tale ON NE, con tale SI AE e dalla volontà di allontanare la predetta dalla sua abitazione. Nel dettaglio, ER, RI PE e RI RE rispondevano di avere costretto con minacce l'SI a fissare un appuntamento con la ON NE in una struttura alberghiera (capo B); poi il NT PE (fratello di AT) e RI RE rispondevano di avere fatto irruzione nella camera di albergo e, picchiando la donna, di averla rapinata delle chiavi di casa (capo C) nonché di essersi trattenuti nella stanza contro la volontà dei due amanti (capo D); poi NT PE, RI RE e ER RI rispondevano di avere costretto con minaccia e violenza la ON NE e non entrare più nella sua abitazione (capo E). Tutti fatti occorsi nel luglio del 2012. Rilevava il giudice preliminarmente che le sentenze acquisite (elencate e richiamate singolarmente) non consentivano di dubitare dell'esistenza e della operatività attuale di un clan mafioso denominato LE, dedito al traffico di sostanze stupefacenti, ad omicidi, alla detenzione e porto di armi da guerra, ad estorsioni e ad usura nel territorio di Ercolano, in feroce contrapposizione al clan IR;
si spiegava che detto clan era una federazione nata per contrapporsi al rivale cartello RR e che detta guerra aveva determinato diversi omicidi;
2 peraltro, gli arresti dovuti alle varie inchieste avevano infine portato NT AT al ruolo di reggente della organizzazione;
il NT era stato poi arrestato e sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord.Pen., mentre molti affiliati erano divenuti collaboratori di giustizia;
dopo l'arresto del NT era emerso un ruolo di primo piano della moglie di costui, ON NE. Dal compendio delle testimonianze di appartenenti alla polizia giudiziaria era risultato che OS IR era stato individuato da diversi collaboratori di giustizia come soggetto legato al NT e noto per occuparsi di estorsioni, droga e delitti di sangue;
ER RI era noto per i precedenti penali in tema di spaccio di sostanze stupefacenti e per le sue frequentazioni con personaggi gravitanti nel clan Ascione;
RI PE, di famiglia legata per vincoli parentali a NT AT, era stato indicato da collaboratori di giustizia come coinvolto in attività illecite del clan. Il giudice poi analizzava le dichiarazioni di numerosi collaboranti, tra i quali vi era anche la ON NE. Il giudice riteneva attendibili i collaboranti, perché erano stati stabilmente inseriti nel gruppo Ascione o nel gruppo IR, avevano avuto conoscenza diretta delle dinamiche criminali e dei rapporti interpersonali, avevano ottenuto in altri processi la circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia, si erano accusati di reati ulteriori rispetto a quelli per cui erano detenuti e le loro dichiarazioni erano state positivamente vagliate in diversi processi: non erano emersi elementi di astio né ritrattazioni o modifiche rilevanti e il dettaglio delle dichiarazioni induceva a concludere per una coerenza complessiva, rispetto alla quale alcune divergenze sulle attività criminali erano interpretabili come dovute ai diversi periodi temporali di azione;
seppure erano emersi motivi personali di inimicizia tra alcuni soggetti dichiaranti e alcuni imputati, tuttavia la credibilità complessiva non era stata inficiata;
particolarmente utile veniva considerata la deposizione di ON NE sia per la sua conoscenza delle dinamiche interne sia per il ruolo da lei ricoperto;
e nemmeno il possibile astio per le condotte criminose subite l'aveva indotta a coinvolgere il cognato NT PE nelle attività del clan, per cui veniva ritenuta genuina nel suo racconto. Emergeva allora una totale convergenza sulle attività criminali del clan e risultavano i riscontri di intercettazioni di conversazioni di altri procedimenti, attestanti la reggenza del clan da parte di ON NE. Il clan LE suddivideva gli associati in più sottogruppi nelle varie zone di Ercolano, i quali gestivano le piazze di spaccio ed il giro delle estorsioni, provvedendo poi anche al sostentamento degli affiliati detenuti;
il metodo impiegato era tipicamente mafioso nelle minacce e lo scopo era il controllo di attività illecite sul territorio, grazie anche alla disponibilità costante di armi ed alla indotta omertà. Capo A. Di seguito il giudice esaminava la posizione dei singoli imputati in ordine al reato associativo. 3 Il RI PE veniva indicato da ON NE come persona di estrema importanza per il clan, poiché evitava di essere coinvolto direttamente in azioni per evitare processi, ma finanziava stabilmente il clan, provvedeva al danaro da distribuire alle mogli dei detenuti, impartiva mandati per azioni criminali ed era stato a sua disposizione per le esigenze del clan, così come in precedenza aveva aiutato il marito. Queste dichiarazioni trovavano riscontro dei ricordi di diversi collaboranti, quali SC FA, CA AN ed OS NO, che aveva descritto il RI PE come persona del clan, detentore di armi, assiduo partecipante a riunioni e finanziatore del clan. Peraltro, anche i collaboratori di giustizia già appartenenti al clan contrapposto IR ricordavano il RI PE come soggetto che era solito girare armato insieme a NT AT, che finanziava per l'acquisto di droga. Inoltre si riportavano gli esiti delle operazioni di intercettazioni telefoniche (riportate in motivazione), nelle quali il RI PE colloquiava con NT AT a proposto di affari illeciti e con altri soggetti a proposito di messaggi da recapitare e somme di danaro, probabilmente derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti. Si riteneva quindi che egli fosse in stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del clan per il perseguimento di comuni fini criminosi. L'OS IR veniva indicato dal collaboratore di giustizia SC FA come un soggetto del gruppo di NT AT, spesso armato, e che era andato con lui stesso a rivolgere richieste estorsive ad imprenditori;
inoltre portava messaggi relativi allo spaccio di droga ed il suo ruolo era così rilevante che non riceveva uno stipendio fisso, ma compensi proporzionati all'importanza dei servizi. Anche ON NE descriveva l'OS come soggetto di assoluta fiducia del marito, con cui era spesso insieme ed a cui riferiva i movimenti degli affiliati al clan IR e per conto del quale curava la trasmissione di messaggi;
egli era sempre presente alle riunioni del vertice del clan e veniva incaricato di servizi importanti: tuttavia ella precisava di non aver direttamente collaborato con lui né di avergli dato incarichi dopo l'arresto del marito. Il collaboratore di giustizia Munizzi AG aveva rammentato che l'OS lo aveva aiutato nel 2009, su disposizione del NT AT, a confezionare la cocaina da spacciare;
il collaboratore di giustizia CA AN aveva riferito che l'OS portava spesso il NT AT con la propria vettura, soprattutto quando quegli aveva saputo di blitz in corso e voleva spostarsi: inoltre, in occasione di un agguato contro un esponente del clan IR, l'OS era stato incaricato di recuperare le armi dell'agguato; il collaboratore di giustizia OS AN aveva descritto l'imputato come persona di assoluta fiducia del capo NT, cui segnalava i movimenti inconsueti degli avversari del clan IR;
anche il collaboratore di giustizia Fiore RE lo aveva rammentato, sia pure con qualche incertezza nel riconoscimento fotografico, come colui che accompagnava sempre 4 NT AT negli spostamenti. Parimenti, il rapporto intenso con il capo clan e quello con RI PE era emerso da conversazioni telefoniche intercettate (riportate in motivazione); peraltro, si faceva menzione a lui, alla sua disponibilità ed a messaggi che doveva portare in due conversazioni tra NT AT e RI PE. Il giudice riteneva non credibili le affermazioni dell'imputato circa la sua inconsapevolezza della natura delle attività del NT o sulla impossibilità per lui di militare nel clan Ascione poiché abitante in zona controllata dal clan IR. L'ER RI, invece, veniva concordemente indicati dai collaboratori di giustizia come soggetto noto per essere stato vicino al clan Ascione e per essere stato amico del NT AT, ma nessuno lo aveva indicato come un vero associato bensì come persona che aveva gestito un suo traffico di sostanze stupefacenti ma che, da diversi anni, si era trasferito in Livorno dove gestiva un'impresa di costruzioni, anche se piuttosto costantemente tornava ad Ercolano a rifornirsi di cocaina che poi rivendeva nella nuova residenza. Il giudice concludeva per l'insussistenza di prove circa una sua partecipazione attiva al clan. Capo B. Circa la violenza privata, la prima fonte dichiarativa era quella di SI EL, che aveva riferito di aver conosciuto ON NE nel 2011 e di avere iniziato una relazione con lei, consapevole che ella era sposata con un pregiudicato detenuto;
poi nel luglio 2012 era stato avvicinato da due individui;
sul riconoscimento dei due egli era stato titubante e solo in un secondo momento aveva effettuato positivamente le ricognizioni fotografiche, giustificandosi con la paura di ritorsioni;
uno degli individui era l'ER RI, che gli aveva fatto comprendere che sapevano tutto di lui e gli contestavano di avere una relazione con la moglie di un loro amico e congiunto;
poi erano sopraggiunti RI PE e RI RE e tutti lo avevano implicitamente minacciato se non avesse fissato un appuntamento presso un albergo con la donna in Terzigno per il giorno dopo, poiché volevano coglierla in flagranza;
egli lo aveva fatto. Una conferma, sia pure non sovrapponibile, era giunta da ZO EN, amico dell'SI e presente a quell'incontro: costui aveva confermato circostanze e nomi, ma sostenendo che non vi era stata alcuna pressione sull'SI. Anche gli imputati ER e RI 1 RE avevano riportato l'incontro, sia pure insistendo sul fatto che non avevano minacciato l'SI, ma che gli avevano fatto comprendere che quella relazione era stata una sciocchezza e che lo avevano convinto di ciò. Quanto a ON NE, ella aveva riferito di avere saputo dall'SI, successivamente agli eventi, che quegli era stato avvicinato dagli imputati e minacciato al fine di sorprenderla e cogliere l'occasione per allontanarla dal clan ed evitare che convincesse il marito a collaborare con la giustizia. Diverse telefonate intercorse tra i protagonisti della vicenda confermavano che vi era stato l'incontro ed il patto nonché l'agguato in albergo. Il giudice riteneva che le frasi rivolte all'SI fossero 5 minacce chiare anche se implicite e con esse si era estorta la sua volontà facendogli fissare un appuntamento per sorprendere la sua amante, per cui si era sostanziato il delitto di violenza privata, aggravata dall'art. 7 del d.l. n° 152 del 1991 poiché era stato evocato l'interesse del clan alla vicenda e la caratura di NT AT e le minacce erano state rivolte alla famiglia della persona offesa: le titubanze dell'SI erano spiegate con la paura e comunque non era stato lui a presentarsi ai Carabinieri per denunziare, per cui non si scorgeva un intento calunniatorio;
non era credibile che non vi fossero state minacce, altrimenti non vi era ragione per l'SI di favorire l'agguato all'amante e per calunniare soggetti di spessore criminale;
del resto, nemmeno la ON NE lo aveva creduto fare doppio gioco, tanto che la relazione tra di loro non si era interrotta in quel frangente. L'ER aveva condotto l'azione minacciosa, ma i due RI, sopraggiunti, avevano fornito un apporto, presentandosi come i cugini del marito della donna e intenzionati a coartare la volontà dell'SI dando man forte all'ER. Capi C) e D). Il giorno 20.07.2012 vi era stata l'aggressione all'albergo di Terzigno;
la polizia giudiziaria aveva accertato che quel giorno la stanza n° 5 era stata occupata da SI AE e da una donna che aveva fornito un nome rivelatosi falso;
la camera n° 11 era stata occupata da RI RE e NT PE. L'SI AE aveva riferito che quel giorno era andato in albergo con ON NE, e, mentre erano in stanza, entrarono con un pretesto RI RE e NT PE che li malmenarono;
lui era riuscito ad uscire dalla stanza e aveva visto che NT PE prendeva delle chiavi dalla borsa della donna che non voleva consegnarle. La collaboratrice di giustizia ON NE aveva confermato ogni circostanza: l'incontro, l'aggressione e la sottrazione delle chiavi. Il RI RE aveva affermato di essersi recato lì per dare un aiuto e calmare NT PE, che era molto agitato ed aveva picchiato la cognata;
il NT PE aveva confermato questa versione. Il giudice concludeva che i fatti si erano svolti come narrati: l'introduzione nella stanza configurava una violazione di domicilio non aggravata dalla violenza alle persone, per cui la mancanza di una querela rendeva non perseguibile il reato di cui al capo D. Quanto al capo C, la violenza non era preordinata all'impossessamento di chiavi ma alla vendetta sulla donna fedifraga, mentre le chiavi erano state sottratte dopo lo scontro: non si era quindi trattato di rapina, ma di un furto ex art 624 bic cod.pen.; non era un esercizio arbitrario di ragioni poiché l'ordinamento non tutela la sottrazione delle chiavi di casa coniugale alla moglie infedele;
parimenti non sussisteva la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l n° 152 del 1991 poiché non vi era stato metodo mafioso né fine di agevolare la cosca;
non vi era prova di una partecipazione del RI RE all'impossessamento delle chiavi. 6 Capo E). La collaboratrice di giustizia ON NE aveva riferito che, subito dopo il prelievo delle chiavi, NT PE e RI RE le avevano ingiunto di non tornare a casa sua e che poi la serratura della casa era stata cambiata, tanto che lei era entrata soltanto con l'ausilio di altre persone a riprendere 1 le sue cose per poi andare via. Il giudice riteneva sussistente la responsabilità del solo NT PE. Nessun imputato veniva ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche. RI PE veniva condannato per i capi A e B alla pena di anni undici di reclusione. OS IR veniva condannato per il capo A alla pena di anni nove di reclusione. ER RI veniva condannato per il capo B, ritenuta la sua recidiva e l'aggravante ex art. 7 del d.l. n° 152 del 1991, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. RI RE veniva condannato per il capo B aggravato ex art 7 del d.l. n° 152 del 1991 alla pena di anni due e mesi due di reclusione NT PE veniva condannato per i capi C ed E alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Gli imputati RI PE ed OS IR, condannati per la partecipazione ad una associazione mafiosa, avente tra i suoi scopi anche quello di realizzare estorsioni, venivano condannati anche al risarcimento verso la parte civile. Si disponeva la confisca di alcuni beni sequestrati a RI PE, ritenuta la sproporzione tra redditi e disponibilità di beni.
2. Interponevano appello sia il P.M. sia gli imputati II P.M. contestava la qualificazione data al capo C (da rapina a furto) e le esclusioni della circostanza aggravante ex art 7 del d.l. n° 152 del 1991 per i capi C ed E, e chiedeva quindi la condanna per essi di RI RE e l'adeguamento della sanzione per NT PE. OS IR censurava la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia e comunque l'assenza di riscontri oggettivi a quelle dichiarazioni. RI PE parimenti censurava la valutazione di attendibilità dei collaboranti, la mancanza di riscontri, la imprecisa sintesi dei loro dichiarati e i motivi di rancore personale alla base di molte dichiarazioni degli stessi;
si censurava inoltre la sussistenza di minacce per il capo B, giacchè la persona offesa non ne aveva fatto cenno e si contestava il trattamento sanzionatorio. RI RE contestava per il capo B la versione offerta dall'SI nonché comunque il trattamento sanzionatorio. ER RI per il capo B sosteneva non penalmente rilevante la condotta tenuta e comunque invocava un diverso trattamento sanzionatorio. 7 NT PE, con appello incidentale, chiedeva respingersi l'appello del P.M. e concedersi i benefici di legge.
3. Con sentenza in data 21.07.2015 la Corte di Appello di Napoli riformava la sentenza di primo grado qualificando i capi C) ed E) come originariamente contestati, condannava RI RE per gli stessi in continuazione col capo B alla pena di anni sei di reclusione ed € 800,00 di multa;
rideterminava la pena di NT PE in anni cinque e mesi sei di reclusione ed € 750,00 di multa. Confermava nel resto. La Corte di Appello condivideva la ricostruzione del giudice di primo grado circa la partecipazione di RI PE ed OS IR alla cosca LE (capo A), la cui esistenza non era contestata in alcun atto di gravame. Per quanto riguarda l'OS IR, si respingeva la richiesta di integrazione istruttoria poiché gli atti consentivano una decisione e si riteneva che la molteplicità di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia inquadrava l'imputato nel clan, come soggetto che veniva ricompensato, partecipava alle riunioni in cui si decidevano le uccisioni ed era il fiduciario di NT AT, operando come sua scorta armata;
la convergenza concorde era riscontro adeguato, confermato da conversazioni intercettate connotate da linguaggio criptico con vari personaggi del gruppo criminoso. Per quanto riguarda RI PE si respingevano le censure sulle sintesi del dichiarato dei collaboratori di giustizia, affermando che la ricostruzione dello stesso era stato fedele;
si richiamavano le plurime dichiarazioni convergenti ed il corretto canone metodologico di esame delle attendibilità e dei riscontri, per cui risultavano infondate le censure di inimicizie personali che, al più, corroboravano la comune intraneità ad una cosca;
la Corte territoriale riteneva che tra le dichiarazioni non vi erano vere discrasie, ma una non sovrapponibilità determinata dalle diversità dei ruoli svolti e delle azioni cui si partecipava, per cui non tutti avevano rapporti con tutti;
e il RI PE, descritto come persona con un ruolo chiaro nel settore delle estorsioni, ad un certo punto, colpito dai numerosi arresti e dai pentimenti che caratterizzavano la vita del sodalizio, aveva operato sempre meno in prima persona, preferendo rapportarsi ai soli dirigenti, restando celato a molti sodali;
ma era pur sempre un elemento non secondario del clan, aveva disponibilità di armi e si interessava ad acquisti di sostanza stupefacente: ciò emergeva anche da criptiche telefonate intercettate, nelle quali egli parlava di rapporti illeciti ed evidenziava una perdurante partecipazione alla vita della cosca;
la sua posizione di primo piano rendeva logica la consapevolezza del carattere armato del gruppo. Capo B. Si confermava pienamente la sentenza di primo grado: certamente l'SI era stato reticente ed aveva cercato sia di edulcorare il racconto sia di non coinvolgere soggetti da lui conosciuti (quali l'ER e l'ZO), ma aveva comunque riferito di essere stato chiaramente minacciato per fissare l'appuntamento con la sua 8 amante;
era stato l'ER ad iniziare le richieste e a fare accenno alla sua famiglia ed al figlio ed al «brutto guaio» che lo avrebbe colpito se non si fosse adeguato, dopo di che RI PE e RI RE avevano esplicitamente detto cosa doveva fare;
la condotta complessiva era concorsuale e tesa alla minaccia ed alla violenza privata, anche perché, diversamente, l'SI non avrebbe avuto alcun interesse a pubblicizzare la relazione extraconiugale ed a tendere un tranello all'amante; né quegli voleva liberarsi dell'amante, poiché la loro relazione proseguì anche per alcuni mesi dopo;
il suo racconto non era minato dalle titubanze nelle individuazioni poiché era comprensibile il timore di ritorsioni: al contrario, la testimonianza di un soggetto presente, tale ZO EN, veniva ritenuta inverosimile per i particolari di cordialità riportati. Capo C. Per esso la sentenza di primo grado aveva ritenuto una diversa qualificazione di furto ex art. 624 bis cod.pen., eliminando la circostanza aggravante ex art. 7 del d.l. n° 152 del 1991 e assolvendo RI RE. In merito ai fatti occorsi nella stanza d'albergo in Terzigno la Corte di Appello dava pieno credito al narrato di ON NE, ricostruendo la vicenda come un'aggressione portata avanti contestualmente sia dal NT PE che da RI RE;
poi era stato il NT ad appropriarsi delle chiavi nella borsa della donna, mentre il RI RE lo incitava a farlo;
pertanto si riteneva esservi stato un concorso pieno nella aggressione e altresì un concorso morale nella successiva azione. Ciò perché il racconto della donna era apparso lucido e coerente nonché privo di intenti calunniatori, in quanto aveva precisato che il RI non aveva partecipato fisicamente all'appropriazione delle chiavi: ma il fatto era comunque un delitto di rapina, poiché la violenza aveva costituito il mezzo per realizzare la sottrazione e non soltanto una sorta di punizione per il tradimento;
i colpi occorrevano per fiaccare ogni reazione, sottrarre le chiavi e quindi scacciare la donna dalla casa coniugale;
il concorso rendeva aggravata la rapina e la finalità di allontanare la persona dal ruolo egemonico che aveva disonorato rendeva configurata anche la circostanza aggravante ex art. 7 del d.l. n° 152 del 1991. Capo E. Per questa violenza privata la Corte di Appello ravvisava anche la responsabilità di RI RE: la minaccia espressa di non rientrare a casa era stata del NT PE, ma il RI RE aveva partecipato direttamente all'impossessamento delle chiavi e alla intimazione a non tornare a casa, per cui il suo contributo era stato pieno;
il cambio della serratura della casa aveva poi completato l'azione. Si riteneva configurata la circostanza aggravante ex art. 7 del d.l. n° 152 del 1991 per il metodo utilizzato già nell'impossessamento delle chiavi. Si respingevano le richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per i ruoli svolti e per l'assenza di resipiscenza.
4. Avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 9 NT PE deduce violazione di legge e vizi di motivazione su diversi punti: 1) si censura la prevalenza data al racconto di ON NE per la qualificazione della rapina: l'uso delle percosse era stato svincolato dalla appropriazione delle chiavi, che era successiva al pestaggio e si era realizzata su di una borsa non in mano alla donna né aderente al suo corpo. 2) si censura il riconoscimento dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n° 152 del 1991 poiché il ricorrente era stato estraneo alla minaccia per far fissare l'appuntamento ed era estraneo alle vicende criminali del fratello, volendo intervenire soltanto per sorprendere un tradimento coniugale: il suo scopo era l'onore della famiglia e non anche quello di esautorare la donna dal clan, che peraltro sarebbe stato un gesto di agevolazione del clan e non anche di metodologia mafiosa. ER RI deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge: si sostiene che la condanna del ricorrente era dipesa dalla attendibilità conferita all'SI, ma la Corte di Appello aveva ritenuto l'SI indubbiamente reticente e teso a non coinvolgere sue persone a lui note ed amiche, che però lo avrebbero minacciato;
il giudice non avrebbe precisato per quale ragione non era credibile ZO EN, pure presente ai fatti nel mentre credeva a persona inattendibile, che aveva mutato il racconto di diversi particolari e che non era stato affatto intimorito giacchè aveva proseguito nella frequentazione della sua amante;
il suo atteggiamento ondivago non poteva fondare un giudizio di credibilità. Pertanto il ricorrente non aveva avuto parte nella vicenda complessiva, non aveva minacciato alcuno né aveva tenuto condotta connotata da metodologia mafiosa. OS IR propone ricorso personalmente, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione: si sostiene che era stata chiesta l'acquisizione della sentenza in data 11.02.2013 del Tribunale di Napoli nella quale il collaboratore di giustizia SC FA aveva reso dichiarazioni ritenute attendibili sulla criminalità organizzata ercolanese, ma non aveva mai menzionato il ricorrente, per cui la sentenza occorreva per valutare la credibilità del dichiarante;
la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta, ritenendola non necessaria per decidere, ma aveva ritenuto che non fossero state sollevate censure sulla attendibilità dei dichiaranti mentre l'appello tendeva a sostenere la non credibilità di colui che non aveva mai fatto menzione dell'OS, non lo conosceva e lo aveva indicato soltanto dietro domanda suggestiva del P.M. Con il secondo motivo si sostiene che le acquisizioni dibattimentali non corrispondevano alle accuse mosse all'OS (e cioè comporre il gruppo di fuoco, occuparsi delle armi e trafficare sostanza stupefacente) giacchè era emersa solo una frequentazione con il capocian e non certo la custodia di armi o le azioni di fuoco o la custodia di sostanza stupefacente, tanto che la condanna era motivata dal ruolo di fiduciario del capoclan e di esattore di estorsioni non contestato. Con il terzo motivo si censura l'omessa motivazione sulla doglianze 10 in ordine alla mancanza di riscontri: si riportano le dichiarazioni rese in dibattimento per dimostrare che l'OS non era conosciuto affatto o era ritenuto non associato. Il difensore dell'OS, avv. Dario Russo, ha fatto pervenire motivi nuovi integrativi del secondo motivo di ricorso: si sottolinea la mancata correlazione tra imputazione e condanna;
si evidenzia il fatto che il clan era un gruppo di modeste dimensioni nel quale gli affiliati si conoscevano tutti, sicché dire che l'ecletticità di ruolo del ricorrente ne impediva la conoscenza a tutti gli altri era una forzatura, al pari di quella di ritenere irrilevante la mancata conoscenza del ricorrente da parte dei collaboranti del clan avverso. L'unica fonte indiziante era il collaboratore di giustizia SC, che però aveva riferito circostanze contrastanti con quelle dette dagli altri;
parimenti, la persona che conosceva di più il ricorrente era ON NE, per via della frequentazione con il marito, la quale esclude che il ricorrente percepisse un compenso fisso dal clan. RI RE ricorre a mezzo del suo difensore Avv. VA De IO e deduce, con il primo motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo B) della rubrica: non si nega che la violenza privata sia avvenuta, ma che il ricorrente ne sia responsabile;
egli era intervenuto soltanto per amicizia verso NT PE ma il racconto del terzo presente ZO EN non consentiva di ritenere attendibile l'SI, che aveva reso dichiarazioni ondivaghe;
l'incontro quindi era stato pacifico e casuale e peraltro il ricorrente era giunto in un secondo momento senza che fosse stato riscontrato un atto di violenza o di minaccia e senza che potesse sapere se prima l'SI fosse stato o meno minacciato. Con il secondo motivo si deduce l'omessa pronunzia in ordine alla richiesta di inammissibilità dell'impugnazione del P.M.: si sostiene che all'udienza del 21.07.2015 era stata eccepita la genericità ed indeterminatezza dei motivi di appello del P.M., ma non vi era stata alcuna pronunzia sul punto. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo C) della rubrica: si sostiene che in primo grado era stata esclusa la responsabilità del ricorrente mentre il giudice di appello aveva diversamente valutato delle prove dichiarative senza però rinnovare l'istruttoria e procedere a nuova audizione dell'SI e di ON NE. Peraltro, l'impossessamento delle chiavi era stata una azione improvvisa e successiva alle percosse, nella quale il RI RE non aveva prestato alcun apporto: e comunque le dichiarazioni dei due menzionati erano diverse sul punto e la condanna era stata determinata da argomentazioni apodittiche senza che si fosse esaminato il tema della esistenza di un nesso tra le percosse e la sottrazione delle chiavi. Con il quarto motivo si deduce inosservanza di legge e manifesta illogicità della motivazione circa il capo E) della rubrica: si sostiene che la riforma della sentenza di primo grado sul capo C aveva determinato in via soltanto automatica la condanna per il capo E, senza riflettere che 11 il ricorrente non era titolare di alcuna pretesa o diritto sulla casa coniugale del capoclan e non poteva scacciarne nessuno e senza riportare alcun elemento dimostrativo di questo segmento di azione, che era stato compiuto in ambito familiare. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla circostanza aggravante ex art 7 del d.l. n° 152 del 1991: si sostiene che la Corte di Appello aveva fondato l'espressione di un profilo mafioso sulle sole modalità di perpetrazione, ma il vero scopo di tutto era la scoperta di un tradimento e non erano mai state usate metodologie camorristiche né armi;
la vicenda era puramente familiare e nulla dimostrava, in ogni caso, la condivisione di alcune particolari modalità; la Corte di Appello aveva confuso il movente degli agenti con il metodo mafioso e lo stesso metodo mafioso con la finalità di agevolazione mafiosa. Del resto le intercettazioni avevano dimostrato che il capoclan NT AT aveva disapprovato l'azione, ritenendo che ciò avrebbe scatenato la collaborazione con la giustizia della moglie. Con il sesto motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche: si sostiene che la decisione era sorretta da una motivazione di stile incurante dell'incensuratezza, dell'assenza di uso di armi o di gravi danni e fondata sull'idea che la difesa nel processo pregiudicava la concessione di circostanze attenuanti. Il RI RE ricorre anche a mezzo del difensore Avv. Maurizio Frizzi. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge: si sostiene che l'impugnazione del P.M. era assolutamente generica ed aspecifica, nel senso che non confutava le argomentazioni della sentenza di primo grado, ma sollecitava una diversa rilettura dei fatti senza fare rilievi critici e limitandosi a riprodurre l'originaria tesi accusatoria: anzi, sul capo E) l'impugnazione era addirittura mancante e la Corte di Appello non aveva motivato sulle deduzioni difensive in merito. Con il secondo motivo deduce mancanza di adeguata motivazione sulla riforma delle assoluzioni poiché la Corte di Appello si era limitata a ritenere più persuasive alcune letture del materiale probatorio, ma non motivando congruamente sulla insostenibilità delle assoluzioni di primo grado. Con il terzo motivo deduce inosservanza di legge: si sostiene che non era stata effettuata la rinnovazione dibattimentale necessaria per corroborare un diverso apprezzamento di una prova orale. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sul capo E) della rubrica: la condanna era stata una sorta di deduzione automatica dalle ritenute responsabilità precedenti, senza una vera motivazione. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in ordine al concorso morale nella rapina del capo C): si sostiene che una mera incitazione a prendere le chiavi non poteva ritenersi come un apporto fattivo. Con il sesto motivo deduce manifesta illogicità della motivazione circa il capo B) della rubrica: si sostiene che era stato ritenuto erroneamente attendibile l'SI poiché 12 le sue reticenze erano state spiegate in modo congetturale invece di prendere atto che costui aveva talora mentito e invece di prendere atto di alcune dichiarazioni che non collimavano con le conclusioni del giudice;
inoltre non era stato spiegato perché avrebbe dovuto esserci un previo accordo con l'ER. Con il settimo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione circa la circostanza aggravante ex art. 7 del d.l. n° 152 del 1991: si sostiene che le stesse modalità erano lontane dalla metodologia camorristica e che nessuno si era presentato a nome di un capoclan, ma anzi l'SI era stato avvicinato da persone che lo conoscevano e che non gli incutevano timore;
in ogni caso il ricorrente era intervenuto in un secondo momento e non poteva rispondere di circostanze di azione riferibili eventualmente ad altri. Con l'ottavo motivo deduce erronea applicazione di legge poiché l'ipotesi di accusa era quella dell'uso di un metodo mafioso mentre il giudice aveva motivato evidentemente sulla agevolazione di un clan, con conseguente mancanza di correlazione tra accusa e condanna. RI PE propone ricorso a mezzo del difensore Avv. VA De IO, e deduce, con il primo motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo A) della rubrica: si sostiene che la Corte territoriale si era limitata all'esame della credibilità dei dichiaranti senza operare un vero riscontro tra le dichiarazioni, altrimenti sarebbe emerso che ben cinque collaboratori di giustizia non avevano acclarato l'inserimento associativo del RI PE e che i collaboranti che lo citano come associato si contraddicono (lo SC lo indica come estortore e mandante di omicidi o tentati omicidi, ma è stato assolto da una delle accuse;
la ON NE lo indica come finanziatore del clan) ma non vi era stata una seria analisi delle contraddizioni, spiegate in modo superficiale (come l'inverosimiglianza della dichiarazione di un imprenditore di non essere stato sottoposto ad estorsione). Nemmeno gli avversari del clan avevano fornito un quadro chiaro della asserita affiliazione al gruppo, tanto che sembrava emergere soltanto un rapporto costante con i NT AT, attestato anche dalle conversazioni intercettate che invece la Corte di Appello aveva interpretato in modo congetturale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo B) della rubrica: non si nega che la violenza privata sia avvenuta, ma che il ricorrente ne sia responsabile;
egli era intervenuto soltanto per amicizia verso i NT, suoi parenti, ma il racconto del terzo presente ZO EN, non consentiva di ritenere attendibile l'SI, il quale aveva reso dichiarazioni ondivaghe;
l'incontro quindi era stato pacifico e casuale e peraltro il ricorrente era giunto in un secondo momento, senza che fosse stato riscontrato un atto di violenza o di minaccia e senza che potesse sapere se prima l'SI fosse stato o meno minacciato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante 13 ex art. 7 del d.l. n° 152 del 1991: si sostiene che la Corte di Appello aveva fondato l'espressione di un profilo mafioso sulle sole modalità di perpetrazione: il vero scopo di tutto era la scoperta di un tradimento e non erano mai state usate metodologie camorristiche né armi;
la vicenda era puramente familiare e nulla dimostrava, in ogni caso, la condivisione di alcune particolari modalità; del resto le intercettazioni avevano dimostrato che il capoclan NT AT aveva disapprovato l'azione, ritenendo che ciò avrebbe scatenato la collaborazione con la giustizia della moglie. Con il quarto motivo deduce manifesta illogicità della motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche: si sostiene che la decisione era sorretta da una motivazione di stile incurante della incensuratezza, dell'assenza di uso di armi o di gravi danni e fondata sull'idea che la difesa nel processo pregiudicava la concessione di attenuanti. RI PE propone ricorso anche a mezzo del difensore Avv. Antonio Rocco Briganti e deduce, con il primo motivo, erronea applicazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e inosservanza di norme in ordine alla ipotesi associativa: si sostiene che vi era stata soltanto un'opera di ricerca di una convergenza tra dichiarazioni collaborative, ma non anche una analisi del preteso apporto associativo: così si era solo riportata una vicinanza al contesto camorristico, ma non poteva essere determinante la considerazione che del ricorrente avevano altri se non si individuavano dei compiti specifici. Si censura la mancata attenzione ai motivi di appello circa l'inattendibilità di diversi collaboratori di giustizia, generici e contrastanti nelle dichiarazioni, ma il giudice di appello aveva replicato con frasi sintetiche e di stile, mostrando un'acritica accettazione della motivazione del primo grado e superando in modo solo apparente i rilievi difensivi con il mero riportare la sintesi delle dichiarazioni: non era stato superato il contrasto tra i narrati dello SC e di ON NE, i quali descrivevano in modo diverso il ricorrente, e ciò non poteva essere superato con congetture su diversi ambiti di conoscenza, poiché da un lato sembrava che egli svolgesse attività estorsiva e dall'altro sembrava che egli volesse restare celato. Si afferma che la elusione di queste tematiche aveva violato il canone della convergenza del molteplice, che non si riscontrava nemmeno in un nucleo essenziale: né vi era adeguato riscontro nelle conversazioni intercettate, poiché detta connotazione era stata ritenuta in modo apodittico, senza indicare con precisione a quali colloqui si riferivano e a quali attività, per cui risultava generica ogni conclusione sull'apporto del ricorrente. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al concorso nella violenza privata: si sostiene che le espressioni eventualmente minacciose per sorprendere la ON NE in flagrante adulterio non erano pervenute dal ricorrente né proferite alla sua presenza e non era stato precisato in alcun modo quando e come si sarebbe concretizzato un previo accordo. Con il terzo motivo 14 deduce erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: si sostiene che era stata una decisione riferita a tutti gli imputati senza alcuna specificazione circa la gravità delle condotte. Con motivi nuovi l'Avv. Antonio Rocco Briganti ha depositato ulteriori doglianze a rinforzo del secondo motivo di ricorso, relativo alla censura sulla violazione del canone della convergenza del molteplice: si sostiene che il mendacio nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SC FA veniva dimostrato dalla produzione della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli in data 20.01.2016 relativa all'accusa di favoreggiamento mossa verso il ricorrente e generata dalle dichiarazioni di SC FA che lo aveva indicato come colui che, dopo un attentato ai danni di un avversario, aveva recuperato gli attentatori: ma il RI PE era stato assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc.pen. poiché era stata valutata negativamente la sussistenza di riscontro tra lo SC e ON NE, la quale era stata considerata non attendibile poiché prima della collaborazione aveva avuto accesso agli atti processuali relativi al procedimento nei confronti del marito. Il materiale probatorio era il medesimo, ma non era stata superata la discrasia fra i narrati. In udienza le parti hanno concluso come riportato in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di OS IR, ER RI e RI PE devono essere rigettati, mentre quelli di NT PE e RI RE sono parzialmente fondati, nei termini di seguito esposti. L'ampia sintesi della vicenda fattuale e procedimentale consente di esaminare le ragioni di doglianza dei ricorrenti, iniziando la disamina dai ricorsi che non possono trovare accoglimento.
2. Preliminare deve essere l'esame della doglianza riguardante l'asserita inammissibilità dell'appello interposto dal P.M., sollevata dal ricorrente RI RE (che ragioni di logica espositiva impongono come prima questione da esaminare): lamenta il ricorrente il mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del P.M. per genericità ed indeterminatezza dei relativi motivi, poiché non confutava le argomentazioni della sentenza di primo grado, ma sollecitava una diversa rilettura dei fatti senza fare rilievi critici. Tuttavia, non risponde al vero che la Corte di Appello ha omesso la necessaria e preliminare valutazione di ammissibilità della impugnazione proposta dal pubblico ministero, avendo la stessa fatto espresso riferimento anche a tali censure degli quinol imputati ed avendo esaminato nel merito l'impugnazione. 15 D'altra parte non è prevista una fase preliminare di delibazione della ammissibilità dell'impugnazione, destinata a concludersi con una formale pronunzia di ammissibilità del gravame, ma solo la verifica dei requisiti di ammissibilità della impugnazione (tra cui la legittimazione di chi l'abbia proposta, la sua tempestività, l'impugnabilità del provvedimento e il rispetto dei requisiti), con la pronunzia di una ordinanza solo nel caso di inammissibilità della impugnazione, sicché, nel caso di ammissibilità del mezzo, non occorre alcun provvedimento espresso che la dichiari, ricavandosi ciò dalla valutazione nel merito della impugnazione da parte del giudice dell'appello (Sez. 3, n° 37982 del 02.03.2017, Rv. 270687). E la decisione si mostra corretta: i principi a cui deve farsi riferimento nella valutazione del requisito della specificità dei motivi di appello sono consolidati. Può sul punto farsi richiamo a quanto statuito da Sez. 6, n. 13261 del 6/2/2003, Rv. 227195, secondo cui "per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame". Nello stesso senso si è espressa Sez. 4, n. 40243 del 30/9/2008, Rv. 241477, per la quale "l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei contro interessati". Nella fattispecie, l'appello del P.M. (connotato da specificità e confutativo nel merito) riguardava la riqualificazione della condotta di cui al capo C della rubrica, il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n° 152 del 1991, la condanna di RI RE e l'adeguamento del trattamento sanzionatorio per NT PE: erano quindi sufficientemente individuabili i punti che si intendeva devolvere alla cognizione del giudice con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, nonché i motivi di dissenso dalla decisione appellata e l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice dell'impugnazione (Sez. 1, n° 471 del 04/12/2012, Rv. 254090).
3. Il primo dei ricorsi ad essere esaminato è quello di OS IR, che articola le doglianze sui seguenti punti: 1) credibilità dei collaboranti, sulle dichiarazioni dei quali era stata ritenuta la responsabilità del ricorrente per il reato associativo;
2) mancata correlazione tra imputazione e condanna;
3) asserita mancanza di riscontri. 16 3.1. Con la prima doglianza il ricorrente OS censura la valutazione di attendibilità dei collaboranti, i quali sarebbero stati incerti sulla figura del ricorrente e sulle sue funzioni nel clan, indicate in modo vario. Su questo punto la motivazione della sentenza impugnata è congrua, ricercando essa la valutazione di attendibilità nelle connotazioni delle persone dichiaranti: così si attestava la certa esistenza del "clan LE", riconosciuta in sede giudiziaria e nemmeno contestata nei ricorsi;
parimenti, si confermava la valutazione di attendibilità dei singoli collaboranti, perché essi erano stati stabilmente inseriti nel gruppo Ascione o nel rivale gruppo IR, avevano avuto conoscenza diretta delle dinamiche criminali e dei rapporti interpersonali, avevano ottenuto in altri processi la circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia, si erano accusati di reati ulteriori rispetto a quelli per cui erano detenuti e le loro dichiarazioni erano state positivamente vagliate in diversi processi: non erano emersi elementi di astio né ritrattazioni o modifiche rilevanti e il dettaglio delle dichiarazioni induceva a concludere per una coerenza complessiva (circa la quale alcune marginali divergenze fra dichiarazioni sulle attività criminali erano interpretabili come dovute ai diversi periodi temporali di azione), risultante dalla convergenza sulle attività criminali del clan e dai riscontri di intercettazioni di conversazioni di altri procedimenti. In ordine alla posizione singola dell'OS ed alle argomentazioni relative alle descrizioni delle sue funzioni criminali, va detto che è corretta, in generale, l'affermazione che la dichiarazione di un collaboratore di giustizia può essere utilizzata come conferma di una chiamata in correità o in reità solo se riguarda lo specifico fatto da provare;
quando però si tratta del delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere (il cui schema è certamente valido anche nella fattispecie di connotazione mafiosa), la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può provenire anche da altro collaboratore di giustizia che riferisca un fatto diverso, ma comunque indicativo e significativo della partecipazione all'associazione. In tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda, infatti, la condotta di partecipazione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 10734 del 23/01/2013, Marrone, Rv. 254885; Sez. 5, n° 21562 del 03.02.2015, Rv. 263704). E di ciò la sentenza impugnata ha dato motivazione lineare e priva di vizi giuridici o logici.
3.2. Con la seconda doglianza si lamenta una mancata correlazione tra accusa e sentenza, nel senso che era emersa solo una frequentazione con il capoclan e non 17 certo la custodia di armi o le azioni di fuoco o la custodia di sostanza stupefacente, tanto che la condanna era motivata dal ruolo di fiduciario del capoclan e di esattore di estorsioni non contestato. Sul punto la sentenza impugnata conferma e richiama le considerazioni già espressa dal giudice di primo grado, laddove si effettuava una dettagliata analisi di diversi soggetti collaboranti (SC FA, ON NE, Munizzi AG, OS AN) i quali avevano ritratto il ricorrente come un individuo appartenente al clan che, sovente armato, era andato a rivolgere richieste estorsive ad imprenditori, recava messaggi relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, era personaggio di assoluta fiducia del capo-clan ed era sempre presente alle riunioni di vertice del sodalizio. Il ricorrente lamenta una asserita mancanza di corrispondenza fra le condotte contestate e quanto risultato dal dibattimento, ma anche qui va considerato che il ricorrente rispondeva di una imputazione associativa mafiosa: ed infatti, in tema di reati associativi, una volta dimostrata l'esistenza di una associazione criminosa è sufficiente che siano individuati specifici elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi il ruolo dinamico e funzionale svolto da taluno nell'ambito di detta associazione. Fermo restando che la "partecipazione", per sua stessa natura, può realizzarsi nei modi più vari e può essere desunta dai più svariati dati fattuali, idonei, secondo attendibili regole di esperienza, a fornire della esistenza e permanenza del vincolo nel periodo preso in considerazione (Sez. Un. n. 33748 del 12.07.2005, Mannino, Rv 231670). Così, ai fini del riconoscimento di un soggetto come partecipe ad un'associazione di tipo mafioso, non è necessario che allo stesso siano stati contestati reati-fine rientranti nel programma della medesima associazione, ne' occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, Mr sufficiente la sua aggregazione e messa a disposizione di un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211897). In particolare, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione associativa contestata e la sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., nel caso in cui, essendo la partecipazione dell'imputato al sodalizio di tipo mafioso desunta dal concreto contributo dallo stesso apportato alla vita e al rafforzamento della compagine criminosa, e configurando quel contributo un'autonoma fattispecie criminosa, questa non abbia formato oggetto di specifica imputazione, poiché il soggetto resta giudicabile e condannabile solo per il reato mezzo ritualmente contestato. In definitiva, non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, con riferimento ad una condotta nella quale contributo dell'imputato alla vita ed al 18 rafforzamento della compagine criminosa sia costituito da fatti costituenti autonome fattispecie criminose allo stesso mai contestate (Sez. 1, n° 52525 del 04.07.2014, Rv. 261455). Ciò anche perché occorre considerare che l'imputazione non costituisce una sorta di rigida cristallizzazione della condotta, giacchè, per loro stessa natura, i capi di imputazione sono formulati in maniera sintetica e la condotta viene individuata nella sua connotazione giuridica dal giudice appunto, traendola da altri documenti del processo;
del resto, non è vietato al giudice di precisare, sulla base degli elementi prodotti durante il dibattimento e portati a conoscenza dell'imputato, le modalità di esecuzione del reato che gli viene ascritto (sentenza CEDU 20.10.2015, Sante e Umberto Mandelli c. Italia). Nel caso di specie e con riferimento al ricorrente OS, la qualificazione giuridica dei fatti ascritti non è stata modificata, poiché l'imputazione riguardava la partecipazione ad una cosca di natura mafiosa ed il ricorrente è stato condannato proprio per questo reato;
ciò permette di differenziare questo caso da quelli in cui vi è stata riqualificazione giuridica dei fatti o da quelli in cui sono state ritenute a carico degli accusati nuove circostanze aggravanti: in questo processo sono state apportate soltanto precisazioni sulle modalità relative alla perpetrazione del reato.
3.3. Il terzo motivo di doglianza del ricorrente OS censura l'omessa motivazione sulle doglianze in ordine alla mancanza di riscontri, insistendo circa il significato da attribuire alle dichiarazioni dei collaboranti e circa la diversità delle sue funzioni da affiliato. Tuttavia si tratta di doglianza che non può essere accolta: la sentenza di appello richiama quella di primo grado nella quale si sottolineava la molteplicità delle dichiarazioni convergenti;
a ciò aggiungeva, però, anche le conversazioni intercettate connotate da linguaggio criptico tra personaggi del gruppo criminoso (quali, ad esempio, quelle tra NT AT e RI PE, in cui i due personaggi parlavano della sua disponibilità verso il clan). Così il giudice di appello conclude che il ricorrente era un personaggio fedelissimo al capo-clan, partecipe delle riunioni più importanti, spesso armato e dai compiti differenziati (riscossore di estorsioni, latore di messaggi, coadiuvante nello spaccio di sostanze stupefacenti): si tratta di una conclusione che si attiene alle risultanze del processo e che non appare viziata da alcuna illogicità, poiché, in tema di valutazione della prova, i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente da - suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) 19 per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Questione fattuale che, nella fattispecie, era rappresentata dalla partecipazione alla cosca mafiosa menzionata, sulla quale il giudice ha sottolineato che tutti i dichiaranti convergevano senza dubbi.
4. Vanno esaminate le doglianze esposte dal ricorrente ER RI: le stesse si riferiscono all'episodio di cui al capo B) della rubrica, e cioè la violenza privata ai danni di SI AE, ed attengono alla valutazione di attendibilità conferita dal giudice alle dichiarazioni della persona offesa;
ricorrente sostiene che sia stata ignorata la reticenza manifesta dell'SI e la deposizione della persona presente ai fatti e cioè ZO EN e censura una asserita mancanza di congrua motivazione sul punto, lamentando di non avere mai proferito frasi minacciose. Ma si tratta di doglianze che non possono trovare accoglimento.
4.1. Emerge dalle sentenze di condanna (sul punto si è nel caso concreto di una "doppia conforme") che tale SI EL aveva intrecciato una relazione sentimentale con ON NE nell'anno 2011, pur nella consapevolezza che ella era sposata con un pregiudicato detenuto (e cioè il capo della cosca prima citata); poi nel luglio 2012 egli era stato avvicinato da due individui: sul riconoscimento dei due egli era stato inizialmente titubante, ma, in un secondo momento, aveva effettuato positivamente le ricognizioni fotografiche, giustificandosi con la paura di ritorsioni;
uno degli individui era appunto l'ER RI, che gli aveva fatto comprendere che sapevano tutto di lui e gli contestavano di avere una relazione con la moglie di un loro amico e congiunto;
poi erano sopraggiunti RI PE e RI RE e tutti lo avevano accortamente minacciato se non avesse fissato un appuntamento presso un albergo con la donna in Terzigno per il giorno dopo, poiché volevano coglierla in flagranza;
egli lo aveva fatto, così consentendo l'agguato. Il giudice di appello ha richiamato la sentenza di primo grado ed ha congruamente motivato sul punto, traendo la certezza dell'incontro da diversi fattori: in primo luogo, dalla testimonianza dell'SI; in secondo luogo, dalla deposizione di tale ZO EN, presente ai fatti, il quale aveva confermato che vi era stato quel colloquio;
in terzo luogo, dal fatto che lo stesso ricorrente (unitamente al RI RE) aveva ammesso l'incontro nello stesso luogo e nel medesimo giorno, sia pure fornendo una versione differente del contenuto del colloquio;
in quarto luogo, dalle dichiarazioni di ON NE, la quale aveva raccolto la confidenza 20 dell'SI che le aveva confessato di essere stato avvicinato e minacciato dagli imputati. Sulla base di questi elementi il giudice di appello giunge a conclusioni logicamente dipanate: non presta cieca fiducia all'SI, ma prende atto che costui era credibile nonostante l'iniziale reticenza;
ed infatti, si precisa che era indubbio che inizialmente l'SI era stato reticente, cercando di non coinvolgere persone a lui legate da amicizia risalente (tra cui appunto il ricorrente) e di edulcorare il racconto;
tuttavia, nel prosieguo della deposizione, egli aveva infine (anche a fronte di specifiche contestazioni dibattimentali) ammesso i suoi timori di ritorsioni, le minacce cui era stato sottoposto, la prospettazione della situazione in cui si trovava coinvolto e le richieste esplicitamente intimidatorie circa l'organizzazione di un incontro con la sua amante per il giorno successivo. E' principio consolidato quello secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. Un., n° 41461 del 19.07.2012, Rv. 253214). Nella fattispecie, il giudice ha effettuato questa penetrante valutazione, esaminando la condotta complessiva della persona offesa, l'evidente timore che aveva manifestato, la mancanza di una denunzia di sua iniziativa e la progressione delle sue ammissioni. Ed ancora, il giudice ha sottolineato che era evidente che all'SI fossero state prospettate minacce, poiché egli, in quanto coniugato, non aveva alcun interesse a pubblicizzare una relazione extraconiugale né doveva ricorrere a simile plateale espediente per troncare detta relazione: il che significava che il timore da lui provato era reale.
4.2. In ordine alla testimonianza (invocata dal ricorrente) di tale ZO EN, egli era stato presente a quell'incontro, aveva confermato circostanze e nomi, ma aveva sostenuto che non vi era stata alcuna pressione sull'SI. Ma il giudice ha ben chiarito per quale ragione detta deposizione non era credibile: così si legge in sentenza che, in primo luogo, quegli non era un teste disinteressato, in quanto aveva certamente partecipato all'avvicinamento delle vittima, quanto meno nella fase propedeutica e sebbene non fosse mai stato indagato;
scrive il giudice che era perciò interessato a svilire la deposizione della persona offesa in quanto era portatore di un serio interesse contrario alla condanna del ricorrente. Ma il giudice sottolinea anche che era inverosimile il racconto dell'ZO circa il clima cordiale nel quale si era svolto l'incontro, cui avrebbe assistito direttamente anche la moglie dell'SI: e ciò sia perché altrimenti sarebbe stato inesplicabile il successivo 21 comportamento della persona offesa (terrorizzata dalle minacce) sia perché la scabrosità dell'argomento non sarebbe stata trattata dinanzi alla moglie della vittima. Ne consegue che è priva di fondamento la censura circa la mancata spiegazione di questa valutazione di non attendibilità del teste ora menzionato. Resta infine da esaminare la doglianza relativa alla condotta del ricorrente medesimo: l'ER sostiene di non avere mai utilizzato frasi minacciose. Ma la sentenza impugnata è lineare nel respingere la prospettazione di un incontro cordiale, e ciò per le ragioni prima espresse;
di seguito, vengono riportate le frasi riferite dalla persona offesa e pronunziate dal ricorrente, e cioè: «Noi sappiamo tutto di te, che imbarchi, dove abiti, che hai moglie e figli, tutto, perciò ti conviene fare quello che diciamo noi»; ed anche: «Sappiamo che cammini con tuo figlio sul motorino>>; e poi l'avvertenza che, se avesse rifiutato di fare quanto richiestogli, avrebbe passato un brutto guaio». Si tratta di espressioni inequivoche e correttamente è stato ritenuto il delitto contestato di violenza privata: l'oggetto di tutela del reato in questione è dato dalla libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione (Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014, Rv. 26272701); perché attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà (Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014, Rv. 262848). Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell'art. 610 cod. pen., ma solo quella idonea in base alla circostanze concrete a limitare - - la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato. A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l'esigenza di confinare nel "giuridicamente Mr indifferente" i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei pur tuttavia - a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo. Nella fattispecie, il giudice di appello ha congruamente motivato sull'efficacia delle espressioni minacciose (verso l'incolumità della vittima e dei suoi cari) profferite dal ricorrente, che avevano avuto l'effetto di coartare l'SI a organizzare un incontro con l'amante che si sarebbe trasformato in un agguato per lei. Infine il ricorrente sostiene che la sua condotta era scevra da ogni connotazione mafiosa, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, che ha considerato sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n° 152/1991: ma, anche su questo punto, la motivazione è corretta laddove evidenzia 22 che l'accadimento non poteva essere confinato ad una sorta di "motivo di onore", poiché era stata evocata la forza intimidatrice del clan LE, l'interesse della cosca alla vicenda, la caratura criminale del marito della ON NE ed era stato dimostrato un penetrante controllo del territorio nel riferimento alle abitudini della vittima, nelle modalità di avvicinamento della vittima, nel presentarsi come parenti ed emissari del capo-cosca e nella prospettazione delle gravi conseguenze in caso di disobbedienza. L'imputazione contestava l'essersi avvalsi della forza di intimidazione del clan e va ricordato che l'avvalersi delle condizioni previste dall' art. 416 bis cod. pen. si determina avendo riguardo ai profili costitutivi dell'azione tipica del consorzio mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva: l'espressione del metodo mafioso in territori dove alligna da decenni una mafia storica, come nel caso delle cosche camorristiche, può essere riconosciuto anche attraverso riferimenti "contratti", se non impliciti, al potere criminale dell'associazione, noto ai consociati e, nel caso di specie, alla persona offesa (Cass. sez. 2 n. 32 del 30\11\2016, Rv 268759). Il compendio integrato delle motivazioni offerte dalle sentenze di merito dimostra con chiarezza come l'imputato ed i correi abbiano fatto ricorso a modalità di azione tipicamente riconducibili all'azione intimidatrice della camorra, da tempo annidata nel territorio di riferimento. Dunque il ricorso dell'ER deve essere rigettato.
5. Anche i motivi di ricorso di RI PE sono infondati. Il predetto risulta essere stato condannato alla pena di anni undici di reclusione per la partecipazione al clan camorristico "LE" e per la violenza privata ai danni di SI AE. I motivi di doglianza si articolano in due ricorsi, ed essi si prestano ad essere così sintetizzati: 1) mancanza di una reale verifica sulla convergenza delle dichiarazioni che lo indicavano quale affiliato alla cosca camorristica;
2) incongrua motivazione circa la partecipazione del ricorrente all'episodio di violenza privata nei confronti dell'SI; 3) erroneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n° 152 del 1991; 4) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nessuno di essi può essere accolto.
5.1. Con la prima doglianza si censura la mancanza di un vero riscontro tra le dichiarazioni, attestata dal fatto che non tutti i collaboranti avevano acclarato l'inserimento associativo del ricorrente e che non sempre vengono indicati dai collaboranti i medesimi compiti che il ricorrente avrebbe svolto, per cui restava una certa contraddizione irrisolta: ciò perché sarebbe emersa soltanto una vicinanza al 23 contesto camorristico, ma non anche la individuazione di compiti specifici (fattore questo che si riverberava negativamente sulla attendibilità di diversi collaboratori di giustizia). Ma va ribadito quanto già esposto in precedenza: quando si tratta del delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere (il cui schema è certamente valido anche nella fattispecie di connotazione mafiosa), la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può provenire anche da altro collaboratore di giustizia che riferisca un fatto diverso, ma comunque indicativo e significativo della partecipazione all'associazione. In tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda, infatti, la condotta di partecipazione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne le dichiarazioni deiconsegue che collaboratori 0 l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 10734 del 23/01/2013, Marrone, Rv. 254885; Sez. 5, n° 21562 del 03.02.2015, Rv. 263704). Nella fattispecie il giudice ha effettuato una analitica disamina dei diversi collaboratori di giustizia, ritenendoli attendibili poiché già appartenenti al gruppo "LE" o al gruppo contrapposto "IR", ragion per cui avevano conoscenze profonde circa le dinamiche criminali. Si sottolinea che il ricorrente RI PE veniva indicato come persona legata per vincoli parentali a NT AT (capo della cosca) e come soggetto coinvolto in attività illecite del clan: anzi il giudice evidenzia che ON NE, già reggente del clan, lo indicava come persona di grande importanza per la consorteria, di cui svolgeva alcune funzioni essenziali, quali l'impartire direttive per azioni criminali, il finanziamento del gruppo e la distribuzione di ricavati illeciti alle mogli degli affiliati detenuti;
pur se egli evitava di essere coinvolto direttamente in azioni, anche i collaboranti SC, CA ed OS NO lo avevano descritto come assiduo partecipante a riunioni della cosca e come finanziatore del clan;
persino i collaboranti del gruppo contrapposto IR lo ricordavano come soggetto presente negli spostamenti di NT AT e finanziatore di acquisti di sostanze stupefacenti. A questo coacervo di dichiarazioni si aggiungevano i contenuti di conversazioni intercettate, nel corso delle quali egli colloquiava proprio con NT AT a proposito di affari illeciti. Si ribadisce che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da 24 decidere: questione fattuale che, nella fattispecie, era rappresentata dalla partecipazione alla cosca mafiosa menzionata, sulla quale il giudice ha sottolineato che tutti i dichiaranti.convergevano senza dubbi. Pertanto vi era stata la conclusione della stabile ed organica compenetrazione del ricorrente nel tessuto organizzativo del clan: si tratta di una conclusione che si attiene alle risultanze del processo e che non appare viziata da alcuna illogicità. Per come già detto, una volta dimostrata l'esistenza di una associazione criminosa, è sufficiente che siano individuati specifici elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi il ruolo dinamico e funzionale svolto da taluno nell'ambito di detta associazione. Fermo restando che la "partecipazione", per sua stessa natura, può realizzarsi nei modi più vari e può essere desunta dai più svariati dati fattuali, idonei, secondo attendibili regole di esperienza, a fornire della esistenza e permanenza del vincolo nel periodo preso in considerazione (Sez. Un. n. 33748 del 12.07.2005, Mannino, Rv 231670).
5.2. La successiva doglianza del ricorrente RI PE concerne il tema della partecipazione del medesimo all'episodio di violenza privata nei confronti dell'SI: più precisamente, il ricorrente non nega la realtà storica dell'episodio e dell'incontro con l'SI, ma sostiene di essere giunto in un secondo momento e di non avere usato mai espressioni minacciose, anche perché si era trattato di un incontro cordiale. Sul punto va precisato che le ragioni per le quali il giudice ha ritenuto inattendibile il racconto di ZO EN sono state tutte esposte nel paragrafo 3.2 della presente sentenza, per cui, per ragioni di sintesi, si rinvia integralmente. Nella fattispecie, il giudice ha effettuato la necessaria valutazione approfondita delle dichiarazioni della persona offesa, esaminando la condotta complessiva di quest'ultima, l'evidente timore che aveva manifestato, la mancanza di una denunzia di sua iniziativa e la progressione delle sue ammissioni. Ed ancora, il giudice ha sottolineato che era evidente che all'SI fossero state prospettate minacce, poiché egli, in quanto coniugato, non aveva alcun interesse a pubblicizzare una relazione extraconiugale né doveva ricorrere a simile plateale espediente per troncare detta relazione: il che significava che il timore da lui provato era reale. Fermo restando quanto espresso sull'episodio (nel citato paragrafo 3.2) e appurato che il ricorrente era giunto quando l'ER aveva già parlato con l'SI, va anche detto che il giudice di appello ha avuto cura nel rappresentare che l'intervento di RI PE (unitamente al fratello RE), la presentazione degli stessi come cugini del capo-cosca NT AT, la loro imposizione all'SI di fissare un appuntamento con la ON NE per sorprenderla in flagrante adulterio, dimostravano la piena consapevolezza nel 25 ricorrente del contenuto della conversazione precedente e la pressione che essi avevano esercitato, così concorrendo nella violenza privata.
5.3. La terza doglianza censura l'avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n° 152 del 1991: si sostiene che il vero scopo di tutto era la scoperta di un tradimento e non erano mai state usate metodologie camorristiche né armi;
la vicenda era puramente familiare e nulla dimostrava, in ogni caso, la condivisione di alcune particolari modalità La doglianza è infondata. Anche su questo punto la motivazione della sentenza impugnata si mostra corretta laddove evidenzia che l'accadimento non poteva essere confinato ad una sorta di "motivo di onore", poiché era stata evocata la forza intimidatrice del clan Ascione- Papale, l'interesse della cosca alla vicenda, la caratura criminale del marito della ON NE ed era stato dimostrato un penetrante controllo del territorio nel riferimento alle abitudini della vittima, nelle modalità di avvicinamento della vittima, nel presentarsi come parenti ed emissari del capo-cosca e nella prospettazione delle gravi conseguenze in caso di disobbedienza. L'avvalersi delle condizioni previste dall' art. 416 bis cod. pen. si determina avendo riguardo ai profili costitutivi dell'azione tipica del consorzio mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva: l'espressione del metodo mafioso in territori dove alligna da decenni una mafia storica, come nel caso delle cosche camorristiche, può essere riconosciuto anche attraverso riferimenti "contratti", se non impliciti, al potere criminale dell'associazione, noto ai consociati e, nel caso di specie, alla persona offesa (Cass. sez. 2 n. 32 del 30\11\2016, Rv 268759). Il compendio integrato delle motivazioni offerte dalle sentenze di merito dimostra con chiarezza come l'imputato ed i correi abbiano fatto ricorso a modalità di azione tipicamente riconducibili all'azione intimidatrice della camorra, da tempo annidata nel territorio di riferimento.
5.4. L'ultima doglianza attiene al tema del diniego delle circostanze attenuanti generiche: si sostiene che era stata una decisione riferita a tutti gli imputati senza alcuna specificazione circa la gravità delle condotte. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il 26 giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione di tutti gli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Rv 192381). Nella fattispecie giudice ha motivato in modo congruo sul punto, richiamando i fattori valutativi presi in considerazione e dipanando la sua convinzione sulla base delle dinamiche dell'accaduto e della personalità dimostrata dal ricorrente: anzi, non risponde al vero l'affermazione secondo la quale la sentenza impugnata non opererebbe una adeguata differenziazione nella valutazione del ricorrente;
infatti, la sentenza (a pag. 27) dapprima spiega che nessuno degli imputati era meritevole delle circostanze attenuanti generiche a causa delle allarmanti modalità di condotta - e della gravità dei reati, commessi in favore di una pericolosa consorteria criminale - ma poi precisa espressamente che il RI PE svolgeva delicate e cruciali mansioni all'interno del sodalizio ed aveva partecipato anche ad una grave condotta intimidatoria nell'episodio della violenza privata, per cui non emergeva dagli atti alcun fattore positivamente valutabile né comportamenti processuali meritori né una qualche resipiscenza. Dunque il ricorso del RI PE è complessivamente da rigettare.
6. Va ora esaminato il ricorso proposto da NT PE, che risulta essere stato condannato per i capi C ed E della rubrica;
inizialmente egli era stato rinviato a giudizio per i capi C (rapina ai danni di ON NE), D (violazione del domicilio della vittima) ed E (violenza privata); con la sentenza di primo grado il reato di cui al capo D veniva ritenuto non perseguibile per difetto di querela e il NT veniva condannato per il capo C (riqualificato, però, in furto aggravato) e per il capo E (violenza privata), con esclusione per entrambi i delitti della - circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n° 152 del 1991. Per come visto supra, la sentenza impugnata riqualificava nuovamente il reato di cui al capo C in quello di rapina e riteneva sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n° 152 del 1991 per entrambi i delitti. Le doglianze del ricorrente NT PE si articolano fondamentalmente su due argomentazioni: con la prima si censura la nuova qualificazione del reato da 27 furto a rapina, contestando la valutazione di prevalenza conferita al racconto di ON NE e sostenendo che l'uso delle percosse era stato svincolato dalla appropriazione delle chiavi, la quale era stata successiva al pestaggio e si era realizzata su di una borsa non in mano alla donna né aderente al suo corpo;
con la seconda si censura il riconoscimento dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n° 152 del 1991 poiché il ricorrente era stato estraneo alla minaccia per far fissare l'appuntamento ed era estraneo alle vicende criminali del fratello, volendo intervenire soltanto per sorprendere un tradimento coniugale, avendo come scopo l'onore della famiglia e non anche l'esautorazione della donna dal clan. -La sentenza impugnata con riferimento ai capi C ed E ed in relazione alla persona del ricorrente NT PE - deve essere annullata, per le ragioni di seguito esposte. Nella fattispecie, si è di fronte ad una sentenza di appello che ha riqualificato in senso più grave un reato originariamente contestato ma diversamente ritenuto dal giudice di primo grado e che ha ritenuto sussistente una specifica circostanza aggravante, originariamente contestata ma esclusa dal giudice di primo grado. In altri termini, all'esito del dibattimento, la Corte di Appello, senza procedere alla rinnovazione completa della istruttoria dibattimentale, ha ritenuto raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine ad una fattispecie criminosa di rilevante maggiore gravità, e ciò ha fatto sulla base dello stesso materiale probatorio esaminato dal giudice di primo grado, diversamente valutato. La questione deve essere valutata in stretta correlazione con il problema della motivazione rafforzata della sentenza impugnata, che si impone nelle ipotesi di riforma contra reum della decisione di primo grado, riscontrabile nel caso in esame per effetto della rivalutazione del compendio dichiarativo acquisito nel giudizio di primo grado in senso peggiorativo per la posizione processuale del ricorrente NT. È noto il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, secondo il quale la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, preclude in appello il ribaltamento di una sentenza di assoluzione senza una rinnovazione, anche di ufficio, dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Le Sezioni Unite hanno avuto cura di sottolineare che il dovere del giudice di appello, in vista di un ribaltamento del proscioglimento in condanna, di rinnovare, anche d'ufficio, l'esame delle fonti di prova dichiarative ritenute decisive in primo grado discende non tanto e non soltanto dalla necessità di una interpretazione adeguatrice rispetto ai principi della CEDU, come espressi dalla Corte di Strasburgo, ma, prima ancora, dal rispetto del criterio "generalissimo" ispiratore della decisione del giudice penale, che implica l'obbligo di 28 escludere che possa reputarsi superato il dubbio ogniqualvolta, di fronte ad una diversa valutazione della prova dichiarativa che conduca ad un risultato peggiorativo nei confronti dell'imputato, il giudice di appello non abbia provveduto, in attuazione dei canoni di oralità e immediatezza, alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale dinanzi a sé, nei casi di difforme valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive dal primo giudice ai fini dell'assoluzione. Osserva il Collegio che tale questione, pur non essendo stata espressamente sollevata dalla parte processuale, deve essere necessariamente affrontata per effetto delle censure motivazionali dedotte con la prima doglianza del ricorrente, relative appunto alla rivalutazione in senso peggiorativo di prove dichiarative ritenute decisive ai fini della decisione. È parimenti noto che il giudice di appello, in caso di pronunzia conforme a quella appellata, si può anche limitare a rinviare per relationem a quest'ultima, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze dell'appellante. L'obbligo motivazionale del giudice di appello assume, invece, connotazioni processuali più rigorose e stringenti nel caso in cui la sentenza di appello affermi una responsabilità penale che era stata negata nel giudizio di primo grado: e ciò sia perché vi sono due valutazioni giurisdizionali difformi del medesimo materiale probatorio sia perché il soggetto condannato per la prima volta in sede di appello è privato della possibilità di una impugnazione nel merito. Va qui richiamato il principio di diritto secondo il quale, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi in senso peggiorativo la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, giacchè, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n° 46847 del 10.07.2012, Rv 253718). Resta da affrontare il problema relativo alla possibilità di esportare i principi anzidetti alle ipotesi in cui la riforma contra reum discenda da una riqualificazione dell'ipotesi delittuosa ritenuta nella sentenza impugnata, nella quale veniva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell'imputato. Ritiene il Collegio che la risposta debba essere positiva, considerando che, nel caso di specie, la diversa qualificazione del fatto ha ricondotto dalla fattispecie ritenuta ad una differente fattispecie astratta, connotata da una diversa 29 caratterizzazione di elementi strutturali. I principi sopra richiamati impongono una giustificazione razionale della decisione che dia conto delle fonti di prova acquisite nel giudizio di merito: il superamento del "ragionevole dubbio" sulla responsabilità dell'imputato rileva sia per l'ipotesi in cui all'esito del giudizio di secondo grado si giunga ad una riforma integralmente peggiorativa sia per l'ipotesi in cui la decisione di appello sia parzialmente peggiorativa, analoga a quella in esame, in cui la riforma discende dalla riqualificazione dell'ipotesi delittuosa, giacchè anche in questo caso si è in presenza, infatti, di una base probatoria la cui diversa "lettura" ad opera dei due giudici di merito obiettivamente induce quanto meno un dubbio sulla sua effettiva interpretazione e valenza. E tale dubbio non può essere sciolto in senso peggiorativo per l'imputato senza che si faccia ricorso al metodo epistemologico più affidabile: l'assunzione in contraddittorio. Anche in questo caso, perciò, la riassunzione delle prove dichiarative, decisive ai fini del ribaltamento in senso peggiorativo, rappresenta il metodo migliore per la formazione e la valutazione della prova attraverso l'apprezzamento diretto degli apporti probatori dichiarativi (Sez. 1, n° 29165 del 18.05.2017, Rv 270280). Ne discende che con riferimento precipuo alle dichiarazioni di SI AE e di ON NE (ritenute appunto decisive per la riqualificazione contra reum) - la Corte territoriale non poteva procedere a rivalutazione senza disporre il nuovo esame dibattimentale, poiché la qualificazione giuridica è stata modificata in senso nettamente peggiorativo, diversamente interpretando il loro narrato. Potendosi solo aggiungere che la motivazione della sentenza impugnata non appariva nemmeno rafforzata sul punto. Quanto sopra impone l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento ai capi C ed E della rubrica e relativamente al ricorrente NT PE, con il conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che dovrà provvedere alla predetta acquisizione istruttoria (considerando che la ON NE era stata sentita ex art. 210 cod.proc.pen, e quindi con necessità di riscontri, diversamente dal teste SI). Resta assorbita la residua doglianza relativa alla sussistenza dell'art. 7 del d.l. n° 152 del 1991, che non potrà non essere rivalutata in relazione all'esito del complessivo giudizio di rinvio.
7. Residua il ricorso proposto dall'imputato RI RE. Costui, in esito al giudizio di primo grado, era stato condannato esclusivamente per il reato di cui al capo B della rubrica (violenza privata in danno di SI AE): invece, in esito al giudizio di appello, egli veniva ritenuto responsabile anche per i reati di cui ai capi C ed E della rubrica, entrambi aggravati ex art. 7 del d.l. n° 152 del 1991. I motivi di ricorso del RI RE si articolano in diverse doglianze (contenute in due distinti atti di ricorso) che, per necessità di sintesi, si prestano a 30 raggruppamenti omogenei in ragione della sovrapponibilità di alcuni punti trattati: 1) con riferimento al capo B) della rubrica, non si nega che la violenza privata sia avvenuta, ma che vi sia responsabilità del ricorrente, intervenuto soltanto per amicizia verso NT PE e in un secondo momento, per cui contestava la valutazione di attendibilità resa verso le dichiarazioni dell'SI AE;
2) si censura la decisione di non accogliere la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del P.M. per genericità ed indeterminatezza dei relativi motivi, poiché non confutava le argomentazioni della sentenza di primo grado, ma sollecitava una diversa rilettura dei fatti senza fare rilievi critici;
3) in relazione al capo C della rubrica si censura che in primo grado era stata esclusa la responsabilità del ricorrente mentre il giudice di appello aveva diversamente valutato delle prove dichiarative senza però rinnovare l'istruttoria e procedere a nuova audizione dell'SI AE e di ON NE al fine di corroborare un diverso apprezzamento della prova orale, limitandosi a ritenere più persuasive alcune letture del materiale probatorio senza motivare congruamente sulla insostenibilità delle assoluzioni di primo grado;
4) in ordine al capo E della rubrica si censura la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, avvenuta in via soltanto automatica dalla decisione sul capo C, senza però riflettere che il ricorrente non era titolare di alcuna pretesa o diritto sulla casa coniugale del capoclan;
5) si censura poi la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art 7 del d.l. n° 152 del 1991, sostenendo che la Corte di Appello aveva fondato l'espressione di un profilo mafioso sulle sole modalità di perpetrazione, mentre il vero scopo era la scoperta di un tradimento e non erano mai state usate metodologie camorristiche né armi;
6) in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche si sostiene che la decisione era sorretta da una motivazione di stile incurante dell'incensuratezza, dell'assenza di uso di armi o di gravi danni. Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
7.1. In primo luogo vanno affrontate le doglianze sopra riportate ai nn° 3) e 4), e cioè quelle attinenti alla condanna per i capi C ed E della rubrica: in entrambi i casi il giudice di appello ha concluso per la condanna del ricorrente mentre il giudizio di primo grado aveva condotto all'assoluzione del RI RE in relazione ai medesimi capi. Anche in questo caso, tuttavia, la condanna che rovesciava la conclusione di primo grado era fondata su una differente valutazione del medesimo materiale probatorio, d senza nuova acquisizione delle prove dichiarative ritenute decisive. Vanno quindi richiamate a maggior ragione le osservazioni fatte sopra, al paragrafo 6. Nel caso prima esaminato, e cioè quello del ricorrente NT PE, vi era stata in grado di appello una riqualificazione della fattispecie criminosa: nel caso del RI RE, invece, dalla prima assoluzione si giungeva ad una condanna. 31 Di conseguenza, va ricordato ancora il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, secondo il quale la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, preclude in appello il ribaltamento di una sentenza di assoluzione senza una rinnovazione, anche di ufficio, dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Le Sezioni Unite hanno avuto cura di sottolineare che il dovere del giudice di appello, in vista di un ribaltamento del proscioglimento in condanna, di rinnovare, anche d'ufficio, l'esame delle fonti di prova dichiarative ritenute decisive in primo grado discende non tanto e non solo dalla necessità di una interpretazione adeguatrice rispetto ai principi della CEDU, come espressi dalla Corte di Strasburgo, ma, prima ancora, dal rispetto del criterio "generalissimo" ispiratore della decisione del giudice penale, che implica l'obbligo di escludere che possa reputarsi superato il dubbio ogniqualvolta, di fronte ad una diversa valutazione della prova dichiarativa che conduca ad un risultato peggiorativo nei confronti dell'imputato, il giudice di appello non abbia provveduto alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale dinanzi a sé, nei casi di difforme valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive dal primo giudice ai fini dell'assoluzione. Tale questione, espressamente sollevata dalla parte processuale, deve essere riportata alle censure motivazionali dedotte dal ricorrente, relative appunto alla rivalutazione in senso peggiorativo di prove dichiarative ritenute decisive ai fini della decisione. La sentenza impugnata, che non solo non ha provveduto a riassumere le prove dichiarative diversamente valutate, ma neppure ha offerto di tale differente valutazione una giustificazione "rafforzata", deve, per conseguenza, essere annullata con riferimento ai capi C ed E della rubrica ✓ relativamente al ricorrente RI RE, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che dovrà uniformarsi ai principi richiamati. Resta assorbita la residua doglianza relativa alla sussistenza dell'art. 7 del d.l. n° 152 del 1991, che non potrà non essere rivalutata in relazione all'esito del complessivo giudizio di rinvio.
7.2. Le restanti ragioni di doglianza del ricorrente RI RE trovano esito differente. Così per quanto attiene alle censure riguardanti la condanna per il capo B della rubrica: si ribadisce quanto esposto in precedenza circa il fatto che ragionevolmente i giudici di merito hanno ricordato che SI EL aveva intrecciato una relazione sentimentale con ON NE nel 2011, pur nella consapevolezza che ella era sposata con un pregiudicato detenuto;
nel luglio 2012 era stato avvicinato da due individui: aveva indicato uno degli individui nell'imputato ER 32 RI, che gli aveva fatto comprendere che sapevano tutto di lui e gli contestavano di avere una relazione con la moglie di un loro amico e congiunto;
erano sopraggiunti RI PE e RI RE e tutti lo avevano implicitamente minacciato se non avesse fissato un appuntamento presso un albergo con la donna in Terzigno per il giorno dopo, poiché volevano coglierla in flagranza;
egli lo aveva fatto, così consentendo l'agguato. Il giudice di appello ha richiamato la sentenza di primo grado ed ha congruamente motivato sul punto, traendo la certezza dell'incontro e delle modalità con cui si era sviluppata la vicenda da diversi fattori: in primo luogo, dalla testimonianza dell'SI; in secondo luogo, dalla deposizione di tale ZO EN, presente ai fatti, il quale aveva confermato che vi era stato quel colloquio;
in terzo luogo, dal fatto che l'ER ed il RI RE avevano ammesso l'incontro nello stesso luogo e nel medesimo giorno, sia pure fornendo una versione differente del contenuto del colloquio;
in quarto luogo, dalle dichiarazioni di ON NE, la quale aveva raccolto la confidenza dell'SI che le aveva confessato di essere stato avvicinato e minacciato dagli imputati. Sulla base di questi elementi il giudice di appello giunge a conclusioni logicamente dipanate: non presta cieca fiducia all'SI, ma prende atto che costui era credibile nonostante l'iniziale reticenza;
ed infatti, si precisa che era indubbio che inizialmente l'SI era stato reticente, e tuttavia, nel prosieguo della deposizione, egli aveva infine (anche a fronte di specifiche contestazioni dibattimentali) ammesso i suoi timori di ritorsioni, le minacce cui era stato sottoposto, la prospettazione della situazione in cui si trovava coinvolto e le richieste esplicitamente intimidatorie circa la organizzazione di un incontro con la sua amante il giorno successivo. Nella fattispecie, è stata effettuata quella valutazione particolare delle dichiarazioni della persona offesa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., n° 41461 del 19.07.2012, Rv. 253214), esaminando la condotta complessiva di quest'ultima, l'evidente timore che aveva manifestato, la mancanza di una denunzia di sua iniziativa e la progressione delle sue ammissioni. Ed ancora, si è sottolineato che era evidente che all'SI fossero state prospettate minacce, poiché egli, in quanto coniugato, non aveva alcun interesse a pubblicizzare una relazione extraconiugale né doveva ricorrere a simile plateale espediente per troncare detta relazione: il che significava che il timore da lui provato era reale. Le ragioni per le quali è stato ritenuto inattendibile il racconto di ZO EN, presente all'incontro, sono state tutte esposte nel paragrafo 3.2 della presente sentenza, a cui, per ragioni di sintesi, si rinvia integralmente. Il giudice di appello ha, infine, cura nel rappresentare che l'intervento di RI RE e del fratello PE, la presentazione degli stessi come cugini del capo- 33 cosca NT AT, la loro imposizione all'SI di fissare un appuntamento con la ON NE per sorprenderla in flagrante adulterio, dimostravano la piena consapevolezza nel ricorrente del contenuto della conversazione precedente e la pressione che essi avevano esercitato, così concorrendo nella violenza privata.
7.3. L'ulteriore doglianza riguarda la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n° 152 del 1991 in ordine al reato di cui capo B della rubrica, per il quale il ricorrente RI RE è stato condannato. Sostiene il predetto che il vero scopo di tutta l'azione era la scoperta di un tradimento e non erano mai state usate metodologie camorristiche né armi;
la vicenda era puramente familiare e nulla dimostrava, in ogni caso, la condivisione di alcune particolari modalità. Ma si tratta di censura che non può essere accolta. Anche su questo punto la motivazione della sentenza impugnata si mostra corretta laddove evidenzia che l'accadimento non poteva essere confinato ad una sorta di "motivo di onore", poiché era stata evocata la forza intimidatrice del clan Ascione- Papale, l'interesse della cosca alla vicenda, la caratura criminale del marito della ON NE ed era stato dimostrato un penetrante controllo del territorio nel riferimento alle abitudini della vittima, nelle modalità di avvicinamento della vittima, nel presentarsi come parenti ed emissari del capo-cosca e nella prospettazione delle gravi conseguenze in caso di disobbedienza. L'imputazione contestava l'essersi avvalsi della forza di intimidazione del clan e va ricordato che l'avvalersi delle condizioni previste dall' art. 416 bis cod. pen. si determina avendo riguardo ai profili costitutivi dell'azione tipica del consorzio mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva: l'espressione del metodo mafioso in territori dove alligna da decenni una mafia storica, come nel caso delle cosche camorristiche, può essere riconosciuto anche attraverso riferimenti "contratti", se non impliciti, al potere criminale dell'associazione, noto ai consociati e, nel caso di specie, alla persona offesa (Cass. sez. 2 n. 32 del 30\11\2016, Rv 268759). Il compendio integrato delle motivazioni offerte dalle sentenze di merito dimostra con chiarezza come l'imputato ed i correi abbiano fatto ricorso a modalità di azione tipicamente riconducibili all'azione intimidatrice della camorra, da tempo annidata nel territorio di riferimento.
7.4. La doglianza relativa alla questione della inammissibilità dell'appello interposto dal P.M. è già stata affrontata nel paragrafo 2, a cui si rinvia.
7.5. L'ultimo tema è quello relativo alle circostanze attenuanti generiche: tuttavia va rilevato che i tre reati di cui alla condanna del ricorrente RI RE (per 34 due dei quali si è deciso l'annullamento con rinvio) erano stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione dal giudice dell'appello. Di conseguenza, resta assorbita la presente doglianza, giacchè il tema del trattamento sanzionatorio non potrà non essere rivalutato in relazione all'esito del complessivo giudizio di rinvio. Conseguentemente al rigetto totale dei rispettivi ricorsi, i ricorrenti OS IR, ER RI e RI PE vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NT PE e RI RE limitatamente ai reati contestati ai capi C) ed E) e rinvia per nuovo giudizio su detti capi ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di RI RE. Rigetta i ricorsi di OS IR, ER RI e RI PE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02 marzo 2017. Il Consigliere relatore Il Presidente Quonic Minchelle (Antonio Minchella) (Mariastefania Di Tomassi) Timans DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 35